Nel caso in cui il giudice di appello rilevi l’inattendibilità di un teste dell’accusa non può confermare la sentenza di primo grado senza procedere a una rivalutazione del compendio probatorio e soprattutto senza verificare le ipotesi alternative prospettate dalla difesa dell’imputato
Suprema Corte di Cassazione
sezione I penale
sentenza 12 settembre 2016, n. 37829
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VECCHIO Massimo – Presidente
Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere
Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere
Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere
Dott. CAIRO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
Avverso la sentenza n. 44/2014 emessa l’11/05/2015 dalla Corte di assise di appello di Napoli;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alessandro Centonze;
Udito il Procuratore generale, in persona della Dott.ssa Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto degli atti di impugnazione;
Uditi per il ricorrente l’avv. (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS);
Uditi per le parti civili costituiti l’avv. (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS).
RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 17/10/2013 la Corte di assise di Napoli dichiarava (OMISSIS) colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A) – nel quale veniva assorbita la condotta di cui al capo B) – C) e D) della rubrica unificati sotto il vincolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, condannava l’imputato alla pena di anni trenta di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali.
2. Con sentenza emessa l’11/05/2015 la Corte di assise di appello di Napoli, decidendo sull’impugnazione proposta dall’imputato, in parziale riforma della decisione impugnata, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato al (OMISSIS) in anni venticinque e mesi sei di reclusione.
L’appellante, inoltre, veniva condannato al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), assegnando ulteriormente una provvisionale di 50.000,00 Euro in favore di (OMISSIS) e 25.000,00 Euro in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS).
3. Secondo la ricostruzione posta a fondamento delle sentenze di merito convergenti sotto il profilo dell’accertamento della responsabilita’ penale dell’imputato e divergenti sotto il profilo del trattamento sanzionatorio irrogatogli – il (OMISSIS) si rendeva protagonista dei fatti di reato che gli venivano contestati ai capi A), C) e D) della rubrica, nei termini di cui appresso.
Il primo degli episodi criminosi in esame, contestato al capo A), nel quale veniva assorbito il reato di cui al capo B), riguardava l’omicidio aggravato di (OMISSIS), del quale non si avevano notizie dal (OMISSIS), quando si era allontanato dalla sua abitazione.
Strettamente connesso con l’omicidio contestato al (OMISSIS) al capo A) risulta il reato contestato al capo C), riguardante l’occultamento del cadavere della vittima che l’imputato, secondo la contestazione, eseguiva sulla base di un progetto criminoso accuratamente predisposto.
Al capo D) della rubrica, infine, si contestava al (OMISSIS) l’attivita’ di coltivazione di piante di cannabis indica, eseguita presso lo spazio retrostante l’abitazione di (OMISSIS), cui si collegava la cessione della stessa sostanza stupefacente, che veniva ceduta a un numero indeterminato di acquirenti.
In questo contesto processuale, occorre muovere dal percorso argomentativo seguito nelle sottostanti sentenze di merito per ritenere dimostrata la responsabilita’ del (OMISSIS) per l’omicidio dell’ (OMISSIS), che si riteneva dimostrata sulla base della ricostruzione degli avvenimenti successivi all’allontanamento della vittima dalla sua abitazione, avvenuto la sera del (OMISSIS), conseguente all’appuntamento che aveva con l’imputato, che lo aveva contattato per concordare l’incontro alle ore 19.45. Questo dato assumeva una valenza probatoria altamente significativa, atteso che la chiamata veniva effettuata dall’imputato da una cabina telefonica, presumibilmente per ragioni di occultamento dell’identita’ del soggetto chiamante.
Alla conversazione assisteva (OMISSIS), il fidanzato della sorella della vittima, che, nel corso del suo esame, precisava che l’imputato aveva detto all’ (OMISSIS) che sarebbe passato a prenderlo trenta minuti dopo la telefonata appena effettuata. Le dichiarazioni del (OMISSIS) apparivano decisive ai fini della ricostruzione della prima fase della sequenza degli accadimenti criminosi in esame, atteso che tale teste riferiva con precisione le parole che la vittima gli aveva rivolto prima di uscire dalla sua abitazione per incontrarsi con (OMISSIS), dicendogli: “Me ne devo andare perche’ mi sta venendo a prendere (OMISSIS) (…)”.
Di tale colloquio telefonico e delle ragioni della chiamata effettuata dell’imputato erano al corrente anche la madre e la sorella della vittima, (OMISSIS) e (OMISSIS), la quale ultima era stata avvisata dell’appuntamento con il (OMISSIS) dallo stesso fratello prima di uscire di casa.
In tale ambito, l’appuntamento tra il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS), conseguente alla conversazione telefonica intercorsa alle ore 19.45, veniva confermata dalla testimone oculare (OMISSIS) che aveva riferito di essere uscita dalla sua abitazione quasi contemporaneamente alla vittima, incontrandola e chiedendole se voleva un passaggio, ottenendo risposta negativa, atteso che attendeva di incontrarsi con il (OMISSIS).
Nelle sentenze di merito a tale elemento indiziario veniva attribuita una valenza decisiva, atteso che la certezza della presenza in casa del (OMISSIS) risultava confermata dalle convergenti deposizioni di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), le cui dichiarazioni non potevano ritenersi smentite dagli accertamenti eseguiti dall’ingegner (OMISSIS), la cui consulenza tecnica di parte non consentiva di trarre alcuna indicazione certa dai tabulati telefonici acquisiti, tenuto conto dell’elevato numero di celle telematiche presenti nell’area geografica nella quale si svolgevano i fatti in contestazione, che non consentivano di individuare con certezza il luogo nel quale si trovava l’imputato al momento della telefonata in questione.
Peraltro, dopo la conversazione delle ore 19.45 e prima dell’uscita dalla sua abitazione, dell’ (OMISSIS), non venivano registrati ulteriori contatti telefonici presso la sua utenza cellulare, con la conseguente implausibilita’, sul piano logico, di ogni ipotesi funzionale a prefigurare ulteriori appuntamenti, concomitanti o precedenti a quello gia’ preso tra il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS).
Nel giudizio di primo grado veniva esaminato anche il minore (OMISSIS), le cui dichiarazioni devono essere esaminate separatamente, riguardando un passaggio valutativo decisivo della vicenda processuale in esame.
Quanto ai rapporti tra il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS), i Giudici di merito rilevavano che questi, in tempi recenti, avevano subito un deterioramento, in conseguenza del fatto che una parte delle piante di cannabis indica, coltivate nei pressi dell’abitazione della vittima e messe a essiccare nella cantina della stessa casa, erano improvvisamente scomparse dal luogo dove erano state precedentemente posizionate, ingenerando sui due amici sospetti reciproci.
Inoltre, il (OMISSIS), in epoca coeva alla scomparsa della vittima, aveva allacciato, sia pure da poco tempo, una relazione con (OMISSIS) che, in passato, era stata legata all’ (OMISSIS), pur senza intrattenere con il medesimo un rapporto sentimentale stabile. L’interesse di entrambi per la (OMISSIS), tuttavia, non aveva connotazioni esclusivamente sessuali, tanto e’ vero che il (OMISSIS) aveva promesso alla ragazza che l’avrebbe aiutata ad aprire un centro estetico, dissuadendola al contempo dal continuare a frequentare l’ (OMISSIS), del quale aveva, in piu’ occasioni, criticato il suo comportamento disinibito.
Ne discendeva che l’istruttoria dibattimentale aveva fatto emergere una pluralita’ di elementi indiziari che evidenziavano come nell’imputato era insorto un sentimento di malanimo, successivamente sfociato in un vero e proprio risentimento nei confronti della vittima, determinato sia dalla vicenda della sparizione delle piantine di marijuana, sia dalla gelosia scaturita dai rapporti ambigui esistenti tra i due amici e la (OMISSIS).
In questa cornice, deve darsi ulteriormente atto delle difformita’ valutative, riscontrabili tra le sentenze di merito, in ordine al giudizio di attendibilita’ espresso in relazione alle dichiarazioni rese dal minore (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS), che costituiscono l’elemento di maggiore disarmonia motivazionale tra le sottostanti decisioni.
Secondo il Giudice di primo grado, lo stato di tensione dei rapporti tra i due amici veniva ulteriormente corroborato dalle dichiarazioni rese dal minore (OMISSIS) – originariamente imputato con il ricorrente quale concorrente nell’omicidio – che riferiva che l’indagato gli aveva confidato di avere trovato un’agendina sulla quale la vittima aveva annotato il proposito di ucciderlo, aggiungendo anche di avere appreso da (OMISSIS) che il (OMISSIS) aveva scavato una fossa e che, dal contenuto della conversazione intrattenuta con lo stesso (OMISSIS), si era formato il convincimento che questa doveva servire al seppellimento del cadavere dell’ (OMISSIS). Le dichiarazioni del (OMISSIS), secondo la Corte di primo grado, risultavano rispettose dei parametri previsti dall’articolo 192 c.p.p., superando il relativo vaglio di attendibilita’, intrinseca ed estrinseca.
Secondo la Corte di assise di Napoli, il (OMISSIS), dopo la commissione del delitto e prima della sua incriminazione, aveva indicato il (OMISSIS) quale autore del furto della marijuana dalla cantina dell’ (OMISSIS), accusandolo al contempo, sia pure nell’ambito di colloqui privati intrattenuti con terze persone, di essere l’autore dell’omicidio in contestazione. In favore dell’attendibilita’ del narrato del (OMISSIS) deponeva ulteriormente la circostanza che lo stesso, dopo essere stato scagionato dalle accuse originariamente rivoltegli, si era recato presso l’abitazione della famiglia (OMISSIS), impegnandosi con i congiunti della vittima a fare emergere la verita’ sull’accaduto.
Tuttavia, questo giudizio di attendibilita’ veniva ribaltato nel processo di appello, nel quale si affermava la fondatezza delle censure difensive riguardanti l’attendibilita’, intrinseca ed estrinseca, dell’indagato di reato connesso (OMISSIS). Si ritenevano, dunque, fondate le censure difensive sul (OMISSIS), evidenziandosene la pertinenza nel passaggio argomentativo esplicitato nelle pagine 39 e 40, anche se la Corte territoriale non faceva discendere da tale giudizio di inattendibilita’ del propalante una prova di segno contrario alla ricostruzione posta a fondamento del giudizio di primo grado.
In questo contesto processuale, tenuto conto della difformita’ di giudizio sull’attendibilita’ del (OMISSIS) che si e’ evidenziata, deve rilevarsi ulteriormente che venivano valutati in senso sfavorevole all’imputato anche i contraddittori tentativi di depistaggio posti in essere dal (OMISSIS) e l’assenza, in sede di esame dibattimentale, di qualsiasi riferimento al coinvolgimento nella vicenda di altri soggetti.
Secondo i Giudici di merito, la mendacita’ delle dichiarazioni del (OMISSIS) emergeva dagli accertamenti condotti nel corso dell’istruttoria dibattimentale, atteso che originariamente l’imputato aveva sostenuto che al momento del suo arrivo in casa – cronologicamente successivo alla telefonata delle ore 19.45 di cui si e’ detto – erano presenti nella sua abitazione la madre e il fratello; tuttavia, dopo avere appreso che l’analisi delle celle telematiche impegnate dal cellulare della genitrice dimostravano che era rientrata in casa dopo le ore 20.30, l’imputato aveva modificato la sua versione dei fatti, affermando, in termini dubitativi, che forse in casa c’era solo il fratello e non la madre.
A tutto questo doveva aggiungersi che, dopo il (OMISSIS), l’imputato aveva fatto perdere le proprie tracce, recandosi in Spagna, senza fornire spiegazioni convincenti in ordine alle ragioni di questo repentino allontanamento dal territorio italiano.
Per converso, non poteva attribuirsi alcune rilievo probatorio alla ricostruzione processuale prospettata dalla difesa dell’imputato, eminentemente fondata sulla sequenza temporale dei movimenti del (OMISSIS) nella giornata della scomparsa dell’ (OMISSIS), essendo incontestabile che, alle ore 19.45 del (OMISSIS), l’imputato aveva contattato telefonicamente da una cabina pubblica la vittima, la quale era uscita di casa, dopo le ore inconsapevole della sorte che lo attendeva.
Secondo i Giudici di merito, infine, non assumeva favorevole all’imputato la circostanza che, intorno alle ore 21.40, il (OMISSIS) aveva incontrato l’amico (OMISSIS), presso la sua officina meccanica, atteso che tale incontro si svolgeva in un orario successivo a quello nel quale era stato concordato l’appuntamento tra l’imputato e la vittima.
Sulla scorta di tale compendio probatorio, l’imputato veniva condannato alla pena di cui in premessa.
4. Avverso la sentenza di appello l’imputato, a mezzo dell’avvocato Saverio Senese, ricorreva per cassazione, con atto di impugnazione del 18/09/2015, deducendo sei motivi di ricorso.
Gli originari motivi di ricorso venivano successivamente integrati dall’unico motivo nuovo dedotto dallo stesso avvocato (OMISSIS) con atto di impugnazione depositato in data 09/06/2016 e dai motivi nuovi depositati dall’avvocato (OMISSIS) datati 07/06/2016. Di ciascuno di tali atti di impugnazione ci si occupera’ separatamente.
4.1. Con il ricorso principale, depositato dall’avvocato (OMISSIS) e datato 18/09/2015, si deducevano sei motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli articoli 190, 192 e 521 c.p.p., articolo 546 c.p.p., comma 2, articolo 603 c.p.p., comma 2, conseguenti al fatto che la Corte di assise di appello di Napoli, dopo avere affermato che le censure difensive riguardanti l’attendibilita’, intrinseca ed estrinseca, dell’indagato di reato connesso (OMISSIS) erano da considerarsi ampiamente giustificate, si era limitata a ritenere inutilizzabili le sue dichiarazioni, omettendo di considerare che da tale giudizio di inattendibilita’ discendeva una prova di segno contrario alla ricostruzione del Giudice di primo grado, favorevole all’imputato.
Si deduceva, in particolare, che la Corte territoriale si era limitata a obliterare la prova dichiarativa in questione, senza trarne alcuna logica conseguenza, com’era evidente dal rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento finalizzata all’escussione del teste (OMISSIS) – in relazione alla quale venivano emesse le ordinanze del 03/03/2015 e del 17/03/2015 – che avrebbe consentito di inficiare il percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di Napoli.
Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli articoli 192, 543 e 546 c.p.p., conseguente al fatto che la Corte territoriale, pur avendo condiviso il giudizio di inattendibilita’ del (OMISSIS), nei termini processuali di cui si e’ detto, aveva espresso un giudizio di colpevolezza del (OMISSIS) sulla scorta di una ricostruzione degli accadimenti criminosi fondata su elementi privi di forza indiziante, svalutando irragionevolmente le fonti di prova di segno contrario.
Si deduceva, in tale ambito, che il Giudice di appello aveva seguito un percorso argomentativo connotato da manifesta contraddittorieta’, com’era desumibile dai passaggi motivazionali contenuti nelle pagine 20 e 30 del provvedimento in esame, riguardanti il movente e la tempistica dell’omicidio in contestazione, attribuendo rilievo indiziante a taluni elementi circostanziali, mediante l’utilizzo di canoni logici che non potevano essere assimilati a massime di esperienza dotate di valenza probatoria.
Con il terzo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli articoli 192 e 546 c.p.p., conseguente al fatto che la Corte di assise di appello di Napoli, non teneva conto delle censure giurisdizionali riguardanti il dato indiziario costituito dalla conversazione telefonica intercorsa tra il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) alle ore 19.45 del (OMISSIS), eludendo le relative doglianze difensive.
Si deduceva, in particolare, che la Corte territoriale aveva trascurato di considerare tutti gli argomenti proposti dalla difesa del (OMISSIS), finalizzati a dimostrare, sia sul piano logico che sul piano fattuale, il carattere neutro del dato indiziario richiamato, al quale, al contrario di quanto affermato nel provvedimento impugnato, non poteva essere attribuita alcuna rilevanza probatoria sfavorevole all’imputato.
Con il quarto motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli articoli 192, 546 e 533 c.p.p., conseguente al fatto che la Corte di assise di appello di Napoli aveva inserito tra gli elementi indiziari sfavorevoli al (OMISSIS) anche la giustificazione dei suoi spostamenti nell’arco temporale concomitante all’allontanamento della vittima dalla sua abitazione.
Si deduceva, in tale ambito, che il Giudice di appello aveva erroneamente ritenuto tale giustificazione smentita dalle emergenze dibattimentali, attribuendo alla ricostruzione degli spostamenti del (OMISSIS) nella giornata del (OMISSIS) la valenza di un alibi falso, omettendo di considerare che, al contrario di quanto affermato nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 29 del provvedimento impugnato, si trattava di un alibi fallito, che non consentiva di trarre alcun elemento sfavorevole al ricorrente, se non attraverso un percorso argomentativo contrastante con le evidenze processuali.
Con il quinto motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all’articolo 192 c.p.p., conseguente al fatto che la Corte territoriale aveva eluso le censure difensive riguardanti l’assenza di un movente dell’omicidio, trascurando che tali carenze motivazionali, gia’ presenti nel tessuto argomentativo della sentenza di primo grado, non consentivano di ipotizzare alcuna ricostruzione degli avvenimenti criminosi sulla base degli indizi acquisiti, tra loro slegati e privi di un effettivo collegamento probatorio.
Con il sesto motivo di ricorso, strettamente collegato alla doglianza precedente, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la Corte di assise di appello di Napoli aveva ricondotto il movente dell’omicidio dell’ (OMISSIS) allo stato di tensione personale sviluppatosi nel contesto dei rapporti amicali tra i due soggetti, cosi’ come desumibile dal passaggio motivazionale esplicitato a pagina 37 della sentenza, senza tenere conto delle ipotesi alternative prospettate dalla difesa del (OMISSIS) ed emerse sulla scorta delle emergenze probatorie.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
4.2. L’originario ricorso veniva integrato dall’unico motivo nuovo dedotto dallo stesso avvocato (OMISSIS) con atto di impugnazione depositato in data 09/06/2016.
Con tale motivo integrativo, in particolare, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all’articolo 192 c.p.p., e articolo 605 c.p., conseguenti al fatto che la Corte di assise di appello di Napoli non aveva dato conto degli elementi probatori idonei a consentire di ipotizzare che (OMISSIS) fosse stato privato della liberta’ personale per un apprezzabile lasso di tempo, imponendo l’assorbimento dell’ipotesi di reato di cui al capo B) della rubrica in quella di cui al capo A).
Si deduceva, in particolare, che, ai fini dell’assorbimento del delitto di cui all’articolo 605 c.p., cosi’ come originariamente contestato al capo B), la Corte territoriale avrebbe dovuto enucleare gli elementi di fatto dai quali poteva desumersi che la privazione della liberta’ dell’ (OMISSIS) si fosse protratta per una durata ragionevole, ancorche’ non prolungata, tenuto conto dell’epilogo della vicenda omicidiaria contestata al ricorrente.
Tuttavia, nessun indizio militava nella direzione prefigurata dalla Corte territoriale, in relazione all’ipotesi di reato ascritta al (OMISSIS) al capo B), tanto e’ vero che, nell’unico passaggio argomentativo dedicato a tale profilo valutativo, esplicitato a pagina 33 della sentenza impugnata, non si forniva alcuna indicazione in ordine agli elementi probatori dimostrativi del sequestro di persona oggetto dell’originaria contestazione.
Queste ragioni processuali imponevano di ribadire la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
4.3. Il ricorso originario, infine, veniva integrato dai motivi nuovi depositati dall’avvocato (OMISSIS), datati 07/06/2016, articolati in cinque distinte doglianze difensive.
Con il primo di tali nuovi motivi si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenze impugnata, in riferimento all’articolo 533 c.p.p., articolo 192 c.p.p., comma 1, articolo 111 Cost., conseguenti al fatto che la Corte di assise di appello di Napoli non aveva rispettato i parametri del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, non essendosi soffermata analiticamente sugli elementi probatori che imponevano di ritenere certo il coinvolgimento del (OMISSIS) nell’omicidio dell’ (OMISSIS).
Con il secondo nuovo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’articolo 495 c.p.p., comma 2, conseguenti alla mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dall’estrapolazione della registrazione del sistema di videosorveglianza installato all’interno della metropolitana di Napoli, sequestrato dal Commissariato di Scampia, che si riteneva indispensabile tenuto conto della segnalazione pervenuta a una trasmissione televisiva, dopo la scomparsa dell’ (OMISSIS), circa il suo avvistamento all’interno dell’area metropolitana partenopea.
Con il terzo nuovo motivo, proposto a integrazione del primo motivo dell’originario ricorso dell’avvocato (OMISSIS), si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento all’articolo 603 c.p.p., comma 2, articolo 495 c.p.p., comma 1, articolo 192 c.p.p., articolo 577 c.p., comma 1, n. 4, conseguenti al fatto che la Corte territoriale non aveva ritenuto di disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale richiesta dalla difesa del (OMISSIS) per escutere il teste (OMISSIS), nonostante la sua deposizione fosse evidentemente decisiva per inficiare la valenza dimostrativa del percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di Napoli.
Con il quarto motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione al travisamento probatorio degli esiti della consulenza tecnica di parte redatta dal professor (OMISSIS), le cui conclusioni confermavano la ricostruzione fornita dal (OMISSIS), rendendo ulteriormente evidente la fallacia del percorso argomentativo posto a fondamento della sentenza impugnata.
Con il quinto nuovo motivo, proposto a integrazione del quarto motivo dell’originario ricorso dell’avvocato (OMISSIS), si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che il Giudice di appello non aveva dato conto del percorso argomentativo seguito per ritenere falso l’alibi fornito dal (OMISSIS), con specifico riferimento alla presenza della madre all’interno della sua abitazione, al momento del suo arrivo, dopo la conversazione telefonica intercorsa con la vittima alle ore 19.45, sulla quale ci si e’ diffusamente soffermati.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato in accoglimento dei primi due motivi del ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato dall’avvocato (OMISSIS) e datato 18/09/2015, nei termini di cui appresso.
Deve, innanzitutto, evidenziarsi, con riferimento al primo motivo del ricorso in esame, che il giudizio di inattendibilita’ delle dichiarazioni rese dall’indagato di reato connesso (OMISSIS), espresso dalla Corte di assise di appello di Napoli nella sentenza impugnata, imponeva una rivalutazione complessiva del compendio probatorio acquisito nel sottostante giudizio, nel quale alle suddette propalazioni si attribuiva una valenza decisiva ai fini dell’individuazione dell’autore dell’omicidio di (OMISSIS) e del movente che lo aveva determinato. La decisivita’ di tali dichiarazioni, del resto, era incontrovertibile atteso che l’impianto motivazionale della sentenza di primo grado si incentrava sulle propalazioni del (OMISSIS), la cui valenza probatoria risultava indispensabile per collegare tra loro gli elementi indiziari acquisiti nei confronti del (OMISSIS).
Tuttavia, la Corte territoriale, nonostante tali incontrovertibili evidenze processuali, si limitava a escludere la rilevanza indiziaria di tale fonte dichiarativa, senza porsi il problema di rivalutare il compendio probatorio acquisito nel sottostante giudizio che pure, pacificamente, attribuiva alle dichiarazioni del (OMISSIS) un rilievo decisivo per la ricostruzione degli avvenimenti criminosi che avevano indotto il (OMISSIS) a uccidere l’ (OMISSIS), nel contesto dei loro deteriorati rapporti personali.
Invero, lo stesso percorso argomentativo seguito dal Giudice di appello imponeva una rivisitazione complessiva del compendio probatorio acquisito nel giudizio di primo grado, atteso che il dato conoscitivo attorno al quale ruotavano le dichiarazioni del (OMISSIS) – riguardante l’agenda della vittima sulla quale il (OMISSIS) aveva visto annotati i propositi di vendetta nell’ (OMISSIS) nei suoi confronti era stato smentito dalle emergenze probatorie. Sul punto, si ritiene indispensabile richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 21 della sentenza impugnata, nel quale si affermava che “tutti hanno concordemente e costantemente riferito di non essere a conoscenza della tenuta di un’agenda da parte di Cristoforo, di non averla mai vista e che anzi una tale pratica era estranea alla personalita’ del giovane”.
In questa cornice, la Corte territoriale avrebbe dovuto rivalutare la possibilita’ di procedere all’escussione del teste (OMISSIS) – dal quale il (OMISSIS) aveva appreso che il (OMISSIS) aveva scavato una fossa che aveva collegato ai suoi propositi omicidiari – tenuto conto del giudizio di inattendibilita’ espresso con riferimento alle propalazioni in questione. Rispetto a queste dichiarazioni il Giudice di appello non si poteva limitare a rilevarne la neutralita’ probatoria – nei termini esplicitati nelle ordinanze emesse nelle date del 03/03/2015 e del 17/03/2015 – senza procedere a una rivisitazione complessiva del compendio probatorio, rispetto al quale l’audizione del teste (OMISSIS) andava certamente riconsiderata, tenuto conto dell’importanza che all’originario colloquio tra lo stesso teste e l’imputato attribuiva la sentenza di primo grado.
La necessita’ di rivalutare la possibilita’ di escutere il teste (OMISSIS), peraltro, emergeva da un ulteriore dato processuale, anch’esso disatteso nella sentenza impugnata, costituito dalla circostanza, espressamente dedotta dalla difesa del (OMISSIS), che tale testimone, dopo avere appreso che l’imputato era stato condannato nel giudizio di primo grado, aveva inviato alla Corte territoriale, una missiva nella quale si diceva disponibile a essere esaminato, allo scopo di fare “emergere la verita’”. Di tale circostanza processuale, all’evidenza, successiva rispetto alla decisione di primo grado e quantomeno rilevante ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., comma 2, non vi e’ alcun riscontro motivazionale nella sentenza impugnata che, sul punto, si connota per l’obliterazione del percorso processuale seguito dalla difesa del ricorrente allo scopo di fornire una ricostruzione alternativa degli accadimenti criminosi che portavano all’assassinio dell’ (OMISSIS).
Non si puo’, pertanto, non rilevare che, nella sentenza impugnata, venivano disattese le doglianze proposte dalla difesa del (OMISSIS) che si sono richiamate senza che su di esse la Corte territoriale si soffermasse analiticamente per confutarne il fondamento processuale, essendosi limitata a recepire le conclusioni del Giudice di primo grado senza esplicitare le ragioni per la quali tali conclusioni erano suscettibili di conferma nel giudizio di appello, nonostante la fondatezza delle censure difensive riguardanti l’inattendibilita’ delle dichiarazioni del (OMISSIS), alle quali – e’ bene ribadirlo – la Corte di assise di Napoli aveva attribuito rilievo decisivo.
Tale rivisitazione complessiva del compendio probatorio, invero, si imponeva alla stregua della ricostruzione logico-processuale effettuata dalla stessa Corte territoriale che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 41 della sentenza impugnata, non si limitava a ritenere inattendibile le dichiarazioni del (OMISSIS), ma, aderendo alle censure difensive, reputava inficiato l’intero resoconto fornito dallo propalante, la cui attendibilita’ risultava minata dal suo interesse ad allontanare dalla sua persona ogni sospetto. Sul punto, si ritiene utile richiamate il passaggio motivazionale del provvedimento in esame, nel quale si dava conto della fondatezza delle doglianze difensive riguardanti l’inattendibilita’ del (OMISSIS), affermandosi: “Di fronte all’esposto atteggiamento si rivela, quindi, condivisibile la censura difensiva che ravvisa un manifesto difetto di costanza delle dichiarazioni accusatorie ed evidenzia l’interesse del giovane a distogliere ogni sospetto che poteva gravare sulla sua persona (…)”.
Questo percorso motivazionale, a ben vedere, disattende l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui, laddove l’appellante svolga specifiche censure su uno o piu’ punti della sentenza impugnata, il Giudice di secondo grado non si puo’ limitare a richiamare le motivazioni del provvedimento sottostante, ma deve rispondere esaustivamente alle censure processuali prospettate, tenuto conto della rivalutazione del compendio probatorio eventualmente effettuata in sede di appello, in ragione del fatto che, se cosi’ non fosse, verrebbe meno la funzione di garanzia propria del doppio grado di giurisdizione, funzionale a garantire un controllo giurisdizionale suppletivo, che non puo’ essere elusa nemmeno richiamando per relationem il sottostante provvedimento (cfr. Sez. 3, n. 24252 del 13/05/2010, 0., Rv. 247287; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241188).
In altri termini, il Giudice dell’appello non poteva limitarsi a respingere i motivi d’impugnazione proposti dall’appellante e a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico – analogamente a quanto riscontrabile nel caso di specie – di argomentare sull’inconsistenza ovvero sulla non pertinenza delle relative censure processuali, tenuto conto della rivisitazione del compendio probatorio complessivo, imposta dal giudizio di inattendibilita’ espresso con riferimento alle dichiarazioni rese dall’indagato di reato connesso (OMISSIS) (cfr. Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, Balzamo, Rv. 259316; Sez. 6, n. 49574 del 21/11/2012, Casulli, Rv. 254102).
Ne discende che con riferimento alle doglianze difensive riguardanti l’inattendibilita’ delle dichiarazioni del (OMISSIS) – tra le quali rilievo significativo deve attribuirsi al colloquio intrattenuto con il (OMISSIS) – deve registrarsi l’incongruita’ motivazionale del giudizio compiuto dalla Corte territoriale, rispetto alle quali la sentenza impugnata si pone in termini elusivi delle questioni sollevate dalla difesa del (OMISSIS). Tale incongruita’, con specifico riferimento all’escussione del teste (OMISSIS), emerge in termini evidenti dal passaggio motivazionale esplicitato a pagina 19 della sentenza impugnata, nella quale, richiamandosi l’ordinanza emessa il 17/03/2015 e senza dare conto del differente percorso argomentativo seguito nel giudizio di appello, si affermava che “la mera circostanza che costui abbia preannunziato la volonta’ di modificare tale scelta, volonta’ peraltro da verificare e confermare dinanzi al giudice, non attribuisce a detta prova carattere di novita’”.
In questo contesto processuale, la Corte territoriale dovra’ rivalutare il compendio probatorio complessivo, alla luce del giudizio di inattendibilita’ del (OMISSIS), valutando in tale ambito, conformemente alle richieste difensive, la possibilita’ di assumere la testimonianza del (OMISSIS), la cui rilevanza probatoria dovra’ essere vagliata tenuto conto del momento in cui veniva esplicitata la sua rinnovata volonta’ dichiarativa e nel rispetto dei parametri ermeneutici di questa Corte, a tenore dei quali: “Il giudice di appello, a fronte di specifica richiesta di parte di rinnovazione del dibattimento, se intende respingere la stessa, ha l’obbligo di dare conto dell’assenza di decisivita’ degli incombenti proposti e cioe’ dell’inidoneita’ degli stessi ad eliminare contraddizioni nei dati gia’ raccolti o ad inficiare la valenza di questi” (cfr. Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013, Ceroni, Rv. 258758).
2. Le conclusioni esplicitate nel paragrafo precedente impongono di ritenere meritevole di accoglimento anche la doglianza difensiva posta a fondamento del secondo motivo del ricorso originario dell’avvocato (OMISSIS), essendo indubitabile che la rivisitazione del compendio probatorio acquisito nel giudizio di primo grado impone una rivalutazione della vicenda criminosa, sia sotto il profilo dell’individuazione dell’autore dell’omicidio dell’ (OMISSIS), sia sotto il profilo dell’enucleazione del movente omicidiario, sia sotto il profilo della successione cronologica degli accadimenti.
Deve, in proposito, osservarsi che, come correttamente evidenziato dalla difesa del (OMISSIS), la Corte di assise di appello di Napoli articolava un percorso argomentativo incongruo, non procedendo a una rivalutazione complessiva degli elementi indiziari idonei all’enucleazione dell’autore, del movente e della tempistica dell’omicidio di (OMISSIS), che si imponeva tenuto conto del giudizio di inattendibilita’ espresso con riferimento alle dichiarazioni rese nel sottostante procedimento dall’indagato di reato connesso (OMISSIS).
Il Giudice di appello, infatti, nonostante avesse condiviso i rilievi difensivi in ordine all’inattendibilita’ delle dichiarazioni del (OMISSIS), non riteneva di dovere rivalutare il compendio probatorio, dando conto delle censure processuali, gia’ formulate in sede di appello in relazione all’individuazione della causale dell’omicidio e alla successione cronologica degli accadimenti criminosi che precedevano e seguivano l’uccisione dell’ (OMISSIS), nel valutare i quali non poteva non tenere conto del venir meno degli elementi valutativi ricavabili dalle predette propalazioni, alle quali la sentenza di primo grado aveva attribuito rilievo probatorio decisivo.
Ne’ puo’ ritenersi congruo il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale che, senza dare conto del mutato quadro probatorio, determinato dal giudizio di inattendibilita’ delle dichiarazioni del (OMISSIS), riteneva corretta la successione degli accadimenti criminosi prefigurata dalla Corte di assise di Napoli – comprendente un arco temporale di poco piu’ di un’ora nel quale sarebbero stati eseguiti sia l’uccisione dell’ (OMISSIS) sia l’occultamento del suo cadavere limitandosi ad affermare in termini assertivi che tale contesto temporale poteva ritenersi adeguato alla commissione dei delitti in contestazione. Sul punto, si ritiene utile richiamare il passaggio argomentativo, esplicitato nelle pagine 33 e 34 della sentenza impugnata, nel quale il Giudice di appello affermava: “Tale lasso di tempo e’ stato certamente sufficiente al prevenuto per uccidere la vittima ed occultarne il cadavere, tanto piu’ che l’azione delittuosa (…) e’ stata preventivamente pianificata”.
Invero, l’affermazione di responsabilita’ del (OMISSIS) imponeva un confronto con le emergenze processuali, tenendo conto della radicale rivisitazione del compendio probatorio compiuta in appello, essendo indubitabile che, per pervenire all’affermazione di un giudizio di colpevolezza dell’imputato, era possibile lasciare fuori solo ipotesi remote, la cui realizzazione, nella fattispecie concreta, risultasse priva di riscontro, ponendosi al di fuori del contesto esaminato nelle sottostanti sentenze di merito. Ne consegue che la Corte territoriale operava un confronto tra le evidenze probatorie che eludeva le deduzioni difensive, nei termini processuali ai quali ci si e’ gia’ riferiti nel paragrafo precedente, senza dare conto, in termini unitari e omogenei, del compendio probatorio sul quale fondava la sua decisione, confermativa del giudizio di primo grado (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708).
In questo contesto processuale, la Corte di assise di appello di Napoli operava una lettura dei dati fattuali e cronologici frammentaria e disarticolata rispetto al giudizio di primo grado, pur confermato, non confutando gli elementi di contraddizione probatoria emersi nel corso del dibattimento – ai quali aveva fatto espressamente riferimento la difesa del (OMISSIS) – e ponendo a fondamento della sua ricostruzione logico-processuale degli accadimenti criminosi circostanze che venivano correlate tra loro attraverso un percorso argomentativo che non dava conto delle ipotesi difensive alternative, pur plausibili, che si imponevano tenuto conto del giudizio di inattendibilita’ delle dichiarazioni accusatorie rese dal (OMISSIS) nel sottostante procedimento.
Ne discende che la Corte territoriale, proprio in conseguenza di tale rivalutazione complessiva del compendio probatorio, avrebbe dovuto prendere in considerazione le ipotesi alternative prospettate dalla difesa del (OMISSIS) e contrapporle a quella posta a fondamento nella sentenza di primo grado, sulla base di un percorso argomentativo idoneo a confutare ciascuno degli elementi di discrasia causale e cronologica sopra richiamati. Ne’ era possibile negare, nei termini apodittici che si sono evidenziati, ogni valore processuale alle ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa del ricorrente, in presenza di fonti di prova che non consentivano di escluderne la verosimiglianza e la plausibilita’.
Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Napoli, in ogni caso, oltre che incongruo, risultando disarmonico rispetto alle evidenze probatorie, si pone in palese contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: “In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se puo’ escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza piu’ verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti” (cfr. Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066).
Appaiono, dunque, fondate le censure della difesa del (OMISSIS) in ordine all’individuazione del movente omicidiario e alla ricostruzione degli accadimenti criminosi che portavano all’uccisione dell’ (OMISSIS), sui quali si impone un nuovo giudizio finalizzato a risolvere le discrasie logico-processuali che si sono richiamate, sanando le incongruita’ motivazionali derivanti dalla mancata rivalutazione del compendio probatorio acquisito nel giudizio di primo grado sul presupposto, incontroverso, dell’inattendibilita’ del (OMISSIS).
3. Restano assorbite nei primi due motivi di ricorso del ricorso introduttivo del presente procedimento le residue doglianze difensive, riguardando tali censure giurisdizionali la ricostruzione degli accadimenti criminosi da parte del Giudice di appello, che non potranno non essere rivalutati in relazione a quello che sara’ l’esito del giudizio di rinvio sui punti demandati.
Queste residue doglianze difensive riguardano sia il ricorso introduttivo del presente procedimento proposto dall’avvocato (OMISSIS), sia l’unico motivo nuovo dedotto dallo stesso difensore con atto di impugnazione depositato in data 09/06/2016, sia, infine, i motivi nuovi depositati dall’avvocato Vannetiello datati 07/06/2016. Tali censure, dunque, dovranno essere rivalutate, tenendo conto del percorso argomentativo imposto da questa Corte in relazione alle incongruita’ motivazionali sulle quali ci si e’ soffermati nei paragrati 1 e 2.
Queste doglianze difensive, infatti, riguardano la ricostruzione logico-processuale effettuata dalla Corte di assise di appello di Napoli in ordine alle condotte poste in essere dal (OMISSIS) nella giornata in cui si verificava la scomparsa dell’ (OMISSIS).
Sotto questo profilo, si impone la rivalutazione dei comportamenti, precedenti e successivi alla telefonata intervenuta alle ore 19.45 del (OMISSIS) tra il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS), che costituisce il punto di partenza della ricostruzione degli accadimenti criminosi posta a fondamento delle sottostanti sentenze, che dovranno essere riconsiderati tenendo conto delle indicazioni fornite nei due paragrafi precedenti. La valutazione delle ragioni di contrasto personale esistenti tra il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) – ai fini dell’enucleazione del movente dell’omicidio in contestazione – e la successione degli avvenimenti che portavano all’uccisione della vittima, infatti, costituiscono gli elementi di discrasia motivazionale in relazione ai quali si impone un nuovo giudizio, finalizzato a eliminare le carenze logico-processuali della sentenza impugnata.
La rivalutazione del complesso motivazionale della sentenza sottostante, dunque, imporra’ di riconsiderare le critiche formulate dalla difesa del ricorrente in relazione all’individuazione della causale dell’omicidio e alla ricostruzione degli accadimenti criminosi, tenendo conto della rivisitazione del compendio probatorio effettuata dal Giudice di secondo grado, sulla base del giudizio di inattendibilita’ espresso con riferimento alle dichiarazioni rese dal (OMISSIS), tenendo conto delle doglianze difensive contenute nel primo e nel secondo motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento.
Si deve, pertanto, concludere che quanto sopra evidenziato – incidendo in modo rilevante sull’apparato giustificativo della decisione in esame nella parte riguardante i segmenti della ricostruzione processuale che si presentano come fondamentali e imprescindibili, in quanto direttamente attinenti alla prova dell’azione delittuosa attribuita al (OMISSIS) – impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con il conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Napoli, che dovra’ riesaminare il compendio probatorio acquisito nel giudizio di primo grado tenendo conto delle carenze motivazionali che si sono richiamate nei paragrafi 1, e 2, di questa sentenza.
Nel nuovo giudizio, il Giudice di appello dovra’ procedere a una nuova, compiuta, disamina di tutte le risultanze probatorie, cosi’ come evidenziate nei sottostanti giudizi di merito, attraverso un percorso argomentativo che tenga conto delle incongruita’ motivazionali segnalate da questa Corte e fornisca una ricostruzione complessiva della vicenda criminosa e del quadro indiziario logica, completa ed esente, sotto ogni aspetto, da profili di criticita’.
4. Deve, infine, essere dichiarata irrevocabile la sentenza in ordine all’accertamento della responsabilita’ penale del (OMISSIS) per il residuo delitto di coltivazione, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, cosi’ come contestato al capo D), dovendosi ritenere incontroversa la responsabilita’ dell’imputato limitatamente a tale ipotesi delittuosa, rispetto alla quale non veniva proposta alcuna impugnazione.
Sul punto, ci si puo’ limitare a richiamare il passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 43 e 44 del provvedimento impugnato, nel quale si fondava il giudizio di responsabilita’ del (OMISSIS) sulla sua confessione e sulle convergenti dichiarazioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), che imponevano la conferma del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dell’imputato nella sentenza di primo grado.
Deve, pertanto, essere dichiarata esecutiva la relativa condanna fino alla concorrenza della pena principale di anni quattro di reclusione, applicata al (OMISSIS) nel giudizio di appello, in continuazione con la pena base di anni ventuno di reclusione, quantificata in relazione all’ipotesi di cui al capo A), per la quale viene disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Ne discende che, nell’ipotesi in cui, all’esito del giudizio di rinvio disposto da questa Corte, dovesse essere emessa sentenza di assoluzione del (OMISSIS) per le residue ipotesi di cui ai capi A) e C), il giudice del rinvio dovra’ procedere a una nuova rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato all’imputato, tenendo conto dell’esecutivita’ del provvedimento impugnato, disposta da questa Corte in relazione ai soli delitti di cui al capo D), per i quali la pena di anni quattro di reclusione dovra’ essere ricalcolata, essendo stata applicata nel sottostante giudizio a titolo di continuazione.
5. Ne discende conclusivamente l’annullamento della sentenza impugnata in ordine ai capi A) come ritenuto e C), con il conseguente rinvio per un nuovo giudizio sui capi anzidetti ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Napoli.
La sentenza impugnata, infine, deve essere dichiarata irrevocabile in ordine all’accertamento della responsabilita’ penale del (OMISSIS) per le residue ipotesi delittuose di cui al capo D), dichiarando esecutiva la relativa condanna fino alla concorrenza della pena principale di anni quattro di reclusione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in ordine ai capi A) come ritenuto e C) e rinvia per nuovo giudizio sui capi anzidetti ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Napoli.
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