L’art. 18, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008, prevede espressamente che il datore di lavoro fornisca ai lavoratori i “necessari ed idonei” dispositivi di protezione individuale; la nozione di idoneità implica, in osservanza di un elementare canone di effettività dell’azione precauzionale, l’esercizio di una costante e doverosa verifica, da parte del datore, in collaborazione con il lavoratore, relativa allo stato di usura e di effettivo impiego degli stessi presidi antinfortunistici, di cui i dipendenti siano stati dotati. Del resto, il controllo che il datore di lavoro deve esercitare sull’operato dei dipendenti, perché non si verifichino infortuni sul lavoro, non può risolversi nella messa a disposizione dei presidi antinfortunistici e nel generico invito a servirsene; viceversa l’imprenditore è gravato dell’obbligo di verificare il rispetto effettivo delle norme antinfortunistiche, ricorrendo, se del caso, anche a sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che non si adeguino, in concreto, alle disposizioni prevenzionali. Il responsabile del servizio di protezione ha una funzione di ausilio e non sostitutiva degli obblighi gravanti sul datore di lavoro, nella individuazione dei fattori di rischio, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e formazione dei dipendenti
Suprema Corte di Cassazione
sezione feriale penale
sentenza 10 agosto 2016, n. 34782
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente
Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24 giugno 2015 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 4 agosto 2016, la relazione svolta dal Consigliere Dott. MONTAGNI ANDREA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARDIA DELIA, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi;
uditi i difensori Avv. Chang Chi Cheng Mario, per la parte civile, che deposita conclusioni e nota spese; Avv. Marezito Giuseppe per l’imputato (OMISSIS), che insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Teramo il 28.02.2014, assolveva (OMISSIS) dal reato di cui al capo 3); riconosciute le attenuanti generiche nei confronti di quest’ultimo e del coimputato (OMISSIS), il Collegio rideterminava le pene originariamente inflitte, riduceva la misura della provvisionale liquidata in favore della costituita parte civile e confermava nel resto.
All’imputato (OMISSIS) si ascrive il reato di lesioni colpose di cui al capo 1): cio’ in quanto, nella sua qualita’ di socio amministratore della societa’ (OMISSIS), per colpa consistita nella violazione delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 63, metteva a disposizione e faceva utilizzare al personale dipendente della societa’ Ara una scala metallica non conforme ai prescritti requisiti, cagionando cosi’ al dipendente (OMISSIS) le lesioni personali indicate in rubrica, con malattia della durata di giorni 111.
All’imputato (OMISSIS), secondo i termini dell’imputazione per cui oggi si procede di cui al capo 2) della rubrica, si addebita – nella qualita’ di commissario della ditta (OMISSIS), per non aver valutato i rischi da scivolamento e caduta dei lavoratori che utilizzavano la scala fissa a gradini che immette nella sala di mungitura, per non aver fornito al dipendente (OMISSIS) i necessari dispositivi di protezione individuale, quali le scarpe antinfortunistiche e per non aver formato il lavoratore circa i rischi derivanti dalle mansioni svolte – di aver cagionato al dipendete (OMISSIS), le lesioni personali sopra riferite. Fatti commessi in (OMISSIS).
La Corte di Appello osservava che (OMISSIS) era socio amministratore della relativa societa’, con delega in materia di sicurezza sul lavoro; e che (OMISSIS) era commissario della ditta (OMISSIS), alle cui dipendenze operava lo (OMISSIS). Il Collegio rilevava, in particolare, che il rischio specifico di caduta per i lavoratori che utilizzavano la scala ripida, che serviva per accedere alle stalle, non era stato previsto nel documento di valutazione dei rischi; e che i dispositivi di protezione individuale avrebbero dovuto essere forniti dal datore di lavoro, ogni qual volta gli stessi fossero risultati deteriorati. Con riguardo all’apprezzamento del compendio probatorio, la Corte distrettuale considerava che le dichiarazioni rese dalla parte offesa in sede dibattimentale erano risultate confermate da estrinseci elementi di prova; che le stesse risultavano complessivamente credibili; e che doveva ritenersi accertato che le modalita’ di scorretto utilizzo della scala metallica costituivano una prassi tollerata dall’azienda ove la mungitura veniva svolta.
La Corte distrettuale mandava assolto l’imputato (OMISSIS) dall’ulteriore ipotesi di reato di cui al capo 3), relativa alle lesioni riportate dal dipendente (OMISSIS) il (OMISSIS).
2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
3. (OMISSIS), con il primo motivo, reitera la doglianza afferente alla intervenuta violazione della regola del ne bis in idem.
La parte osserva che, in riferimento alla non conformita’ alle prescrizioni antinfortunistiche della scala utilizzata dal lavoratore infortunato – evenienza pure richiamata al capo 1) della rubrica, relativo al delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro – (OMISSIS) e’ stato condannato con decreto penale di condanna, non opposto, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Teramo il 12.11.2012. L’esponente ritiene che la richiamata pronuncia di condanna riguardi il medesimo fatto storico per cui oggi si procede, relativo alla non idoneita’ della scala di cui si tratta, di talche’ sussiste la denunciata violazione del ne bis in idem.
L’esponente osserva, quindi, che rispetto ai fatti di reato verificatisi il (OMISSIS) risulta spirato il termine massimo di prescrizione.
4. (OMISSIS), con il primo motivo, denuncia il vizio motivazionale, rispetto all’affermazione di responsabilita’ penale.
L’esponente osserva che le valutazioni espresse dei giudici di merito, in riferimento alla mancata consegna delle scarpe antinfortunistiche al dipendente (OMISSIS), risultano manifestamente illogiche. Al riguardo, il ricorrente sottolinea che la Corte distrettuale ha, in realta’, soltanto presunto che le scarpe fossero prive dei requisiti richiesti dalla normativa; ed osserva che in atti risulta l’intervenuta consegna allo (OMISSIS) di appositi stivali, successivamente danneggiatisi. A sostegno dell’assunto, il deducente si sofferma sul contenuto delle prove dichiarative; evidenzia che la persona offesa ha riferito che, a seguito della rottura degli stivali consegnati dalla ditta, ne aveva acquistati di nuovi; e considera che il datore di lavoro non e’ tenuto ad essere informato sullo stato dei dispositivi di protezione individuale di ogni dipendente.
Con riguardo alla mancanza di formazione erogata ai dipendenti, il ricorrente rileva che la Corte di Appello ha riportato in modo inesatto il contenuto delle prove dichiarative; ed ha ignorato la deposizione del teste Cortesi, il quale aveva riferito che un primo corso di formazione era stato effettuato nel (OMISSIS).
Rispetto alle rilevate carenze del documento di valutazione dei rischi, la parte considera che (OMISSIS) aveva designato appositi dirigenti quali responsabili della sicurezza; e che era stata incaricata la societa’ (OMISSIS) ad occuparsi della sicurezza. L’esponente richiama, quindi, arresti giurisprudenziali relativi all’ipotesi in cui il datore di lavoro conferisca la delega a terzi in tema di sicurezza. Considera, altresi’, che l’infortunio era avvenuto nei locali di una azienda diversa da quella del (OMISSIS), di talche’ l’evento fuoriesce dalla latitudine della posizione di garanzia assunta dal predetto imputato.
Con il secondo motivo il deducente rileva l’erronea applicazione della legge penale, in riferimento agli articoli 40 e 41 c.p., con riguardo alla ritenuta riferibilita’ causale dell’evento lesivo alla condotta posta in essere dal (OMISSIS).
L’esponente considera che il rischio di scivolamento era noto ai lavoratori, a prescindere dalla circostanza che lo stesso risultasse menzionato nel documento di valutazione dei rischi. E rileva che la Corte territoriale, sul punto di interesse, si e’ limitata a rilevare che il dipendente infortunato non sarebbe scivolato, se avesse avuto le scarpe antinfortunistiche. La parte afferma che gli evidenziati vizi motivazionali refluiscono come violazione di legge, rispetto all’articolo 40 c.p., come interpretato dal diritto vivente.
Il ricorrente ribadisce che la Corte di Appello ha in realta’ omesso di rispondere alle censure difensive, circa la inattendibilita’ della persona offesa. Sul punto, il deducente rileva che la parte offesa ha reso dichiarazioni contraddittorie rispetto alla dinamica del sinistro, con riguardo ai profili di imprudenza che caratterizzano le modalita’ di discesa dalla scala, da parte dello stesso (OMISSIS). E rileva che il datore di lavoro e’ esonerato da responsabilita’, laddove il comportamento del dipendente presenti i caratteri della eccezionalita’, rispetto al procedimento lavorativo, tali da costituire fattore eccezionale idoneo ad interrompere il nesso causale. La parte rileva che illogicamente la Corte di Appello ha affermato che se pure il dipendete si fosse tenuto al corrimano sarebbe caduto ugualmente, stante la inadeguatezza struttale del predetto corrimano. Considera, inoltre, che (OMISSIS) e’ l’unico dipendente al quale e’ occorso un sinistro nell’utilizzare la scala fissa a gradini, evenienza ritenuta indicativa della errata manovra realizzata dal predetto lavoratore, che era sceso dando le spalle alla scala. L’esponente considera che la Corte di Appello, nell’affermare che la condotta del lavoratore puo’ aver avuto una efficienza concausale, non ha fatto riferimento alla posizione del (OMISSIS).
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia il vizio motivazionale rispetto al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante; in ordine alla diniego dei benefici ed alla quantificazione della pena. La parte ritiene che la Corte territoriale sia venuta meno al relativo obbligo motivazionale, posto che nell’atto di appello la difesa aveva espressamente sollecitato la concessione delle attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sull’aggravante contestata.
5. La parte civile (OMISSIS) ha depositato memoria. L’esponente insiste per il risarcimento dei danni derivanti dai fatti di reati per i quali si procede. Osserva che la sentenza della Corte di Appello ha correttamente applicato i principi di diritto delineati dalla cassazione, nella materia antinfortunistica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ci si sofferma in primo luogo sul ricorso dell’imputato (OMISSIS).
2. L’eccezione relativa alla intervenuta violazione del principio del ne bis in idem e’ proposta in termini generici ed aspecifici, rispetto alla vicenda che occupa, di talche’ la stessa risulta inammissibile. La doglianza e’, comunque, manifestamente infondata, alla luce della valenza che il richiamato principio del ne bis in idem assume, secondo diritto vivente, nei casi di condanna per la violazione della disciplina antinfortunistica, rispetto al delitto ad evento naturalistico, successivamente giudicato, in cui il profilo colposo risulti integrato dalla medesima norma antinfortunistica.
Si osserva che, sul tema di interesse, si registrano risalenti arresti della Corte regolatrice, ove si e’ rilevato che le contravvenzioni antinfortunistiche e il reato di omicidio colposo o di lesioni colpose sono reati concorrenti; che si tratta ipotesi non costituite dal medesimo fatto storico; e che non risulta in alcun modo preclusa la procedibilita’ per l’omicidio colposo, pure a seguito di sentenza irrevocabile di assoluzione, in ordine alla contravvenzione alla normativa antinfortunistica (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 13859 del 17 ottobre 1980, dep. 27 dicembre 1980, Rv. 147169).
2.1 Per completezza argomentativa, si rileva che, in argomento, e’ recentemente intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2016. Il Giudice delle leggi, dopo aver rilevato che la Convenzione EDU e la Carta Costituzionale si saldano, nella garanzia che la persona gia’ giudicata in via definitiva in un processo penale non possa trovarsi imputata per il medesimo fatto storico, ha richiamato l’insegnamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte Regolatrice, in base al quale l’identita’ del fatto, ai fini preclusivi imposti dalla regola del ne bis in idem, sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi: condotta, evento, nesso causale e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, sentenza n. 34655 del 28.06.2005, Rv. 231799), ribadendone la compatibilita’ con la giurisprudenza europea, a condizione che tali elementi siano ponderati con esclusivo riferimento alla dimensione empirica. Nella sentenza in commento, la Corte Costituzionale si e’ poi soffermata sulla ulteriore questione, riguardante la regola enucleata dal diritto vivente, in base alla quale non trova applicazione il principio del ne bis in idem, ove il reato gia’ giudicato sia stato commesso in concorso formale con quello oggetto del secondo giudizio, espressa dall’orientamento che sopra si e’ richiamato, in apertura di trattazione; ed il Giudice delle leggi ha chiarito che, anche il tal caso, il giudice del merito non e’ esonerato dall’indagine relativa alla identita’ empirica del fatto, ai fini dell’applicazione dell’articolo 649 c.p.p.. In conclusione, la Corte Costituzionale, dopo aver precisato che le valutazioni ora richiamate non impongono di applicare il divieto del ne bis in idem per la sola ragione che i diversi reati concorrano formalmente, in quanto commessi con una sola azione od omissione, ha chiarito che l’autorita’ giudiziaria, nel verificare l’ambito di operativita’ della preclusione che occupa, deve porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all’esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal Pubblico Ministero a base della nuova imputazione; con la precisazione che, a tale scopo, non esercita alcuna influenza l’esistenza di un concorso formale dei reati. E preme osservare che la Corte Costituzionale ha evidenziato che il giudice di merito non potra’ affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio e’ il medesimo, ove da un’unica condotta scaturiscano eventi non considerati nel precedente giudizio. Con la sentenza n. 200 del 2016 e’ stata quindi dichiarata l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 649 c.p.p., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato gia’ giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui e’ iniziato il nuovo procedimento penale.
2.2 Applicando i principi di diritto ora illustrati al caso di specie, per condivise ragioni, non e’ chi non veda che il decreto penale di condanna, non opposto, richiamato dal ricorrente, relativo alla violazione della disciplina antinfortunistica ascritta al (OMISSIS), non determina alcun effetto preclusivo, rispetto al delitto ad evento naturalistico che si ascrive oggi al prevenuto al capo 1) della rubrica, ex articolo 590 c.p.. Invero, il richiamato decreto penale di condanna concerne una fattispecie di mera condotta, ragione per cui deve escludersi, sul piano empirico, se pure sussiste concorso formale dei reati, l’identita’ del fatto storico ascritto al prevenuto nell’ambito del presente procedimento. E, alla luce della oggettiva insussistenza di alcuna delle condizioni preclusive, rispetto alla celebrazione del presente procedimento penale, risulta del tutto legittima l’implicita valutazione espressa dal giudice del gravame, in riferimento alla doglianza oggi riproposta dall’esponente.
2.3 L’evidenziata inammissibilita’ del ricorso osta all’applicazione della invocata disciplina in materia di prescrizione. Invero, le Sezioni Unite della Corte regolatrice hanno da tempo chiarito che l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilita’ di rilevare e dichiarare le cause di non punibilita’ a norma dell’articolo 129 c.p.p. che sarebbero maturate successivamente rispetto alla data in cui e’ stata pronunciata la sentenza impugnata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32 del 22 novembre 2000, dep. 21 dicembre 2000, Rv. 217266). E’ poi appena il caso di rilevare che il termine di prescrizione, rispetto al reato ex articolo 590 c.p., commesso il (OMISSIS), pari ad anni sette e mesi sei, neppure risulta ad oggi decorso, secondo il prevalente orientamento espresso dalla Corte regolatrice. Si e’, infatti, chiarito che il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si e’ esaurita la condotta illecita, di talche’ il computo inizia alle ore zero del giorno successivo a quello in cui si e’ manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale, calcolato secondo il calendario comune (Sez. 6, n. 4698 del 16.3.1998, Carpinteri, Rv. 211066; Sez. 4, n. 8083 del 26.3.1982, Magro, Rv. 155126; Sez. 3, Sentenza n. 23259 del 29.04.2015, Rv. 263650).
3. Si viene ora ad esaminare il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato (OMISSIS).
3.1 Il primo motivo e’ inammissibile.
Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimita’ deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilita’ di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimita’ deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (in tal senso, ex plurimis, Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).
Tale principio, piu’ volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, e’ stato altresi’ avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento e’ riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30 aprile 1997, dep. 2 luglio 1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), per effetto della L. 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione puo’ esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimita’, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimita’, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23 marzo 1995, dep. 28 aprile 1995, Rv. 201177; Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).
Cosi’ delineato l’orizzonte dello scrutinio di legittimita’, osserva in particolare il Collegio che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che non e’ consentito alle parti dedurre censure che riguardano la selezione delle prove effettuata da parte del giudice di merito. A tale approdo, si perviene considerando che, nel momento del controllo di legittimita’, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne’ deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilita’ di apprezzamento, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 30 novembre 1999, dep. 31 gennaio 2000, Rv. 215745; Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 21 dicembre 1993, dep. 25 febbraio 1994, Rv. 196955). Come gia’ sopra si e’ considerato, secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, l’articolo 606 c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perche’ e’ estraneo al giudizio di legittimita’ il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. E questa interpretazione non risulta superata in ragione delle modifiche apportate all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) ad opera della L. n. 46 del 2006; cio’ in quanto la selezione delle prove resta attribuita in via esclusiva al giudice del merito e permane il divieto di accesso agli atti istruttori, quale conseguenza dei limiti posti all’ambito di cognizione della Corte di Cassazione. Ebbene, si deve in questa sede ribadire l’insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimita’, per condivise ragioni, in base al quale si e’ rilevato che nessuna prova, in realta’, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui e’ inserita; che occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile; che il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito e che il giudice di legittimita’ non puo’ ad esso sostituirsi sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 12 aprile 2006, dep. 17 maggio 2006, Rv. 233464).
Tanto chiarito, si osserva che il motivo in esame e’ inammissibile, giacche’ l’esponente invoca una alternativa riconsiderazione del compendio probatorio, ad opera della Corte regolatrice.
Preme al riguardo evidenziare che il tema di prova, relativo alla consegna al dipendente (OMISSIS) dei presidi di protezione individuale risultati inadeguati, investe questioni di mero fatto, che sono state conferentemente accertate in corso di giudizio. Segnatamente, il Collegio ha chiarito che dalla documentazione acquisita agli atti non risulta la consegna di scarpe antinfortunistiche, ma, genericamente, di stivali; e che, solo successivamente al sinistro, la ditta (OMISSIS) mise a disposizione dei dipendenti tutta la dotazione antinfortunistica completa. La Corte di Appello ha, in particolare, considerato che la parte offesa ha riferito che, a seguito della rottura dei predetti stivali, lo stesso dipendente provvide a comprarsi delle scarpe; ed ha del tutto legittimamente osservato che il datore di lavoro e’ tenuto a sostituire i presidi di protezione individuale, soggetti ad usura. Sul punto, e’ appena il caso di considerare che il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 18, comma 1, lettera d), prevede espressamente che il datore di lavoro fornisca ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale; e la nozione di idoneita’, ora richiamata, implica, in osservanza di un elementare canone di effettivita’ dell’azione precauzionale, l’esercizio di una costante e doverosa verifica, da parte del datore, in collaborazione con il lavoratore, relativa allo stato di usura e di effettivo impiego degli stessi presidi antinfortunistici, di cui i dipendenti siano stati dotati. Del resto, la Corte Suprema ha da tempo chiarito che il controllo che il datore di lavoro deve esercitare sull’operato dei dipendenti, perche’ non si verifichino infortuni sul lavoro, non puo’ risolversi nella messa a disposizione dei presidi antinfortunistici e nel generico invito a servirsene; e che l’imprenditore e’ gravato dell’obbligo di verificare il rispetto effettivo delle norme antinfortunistiche, ricorrendo, se del caso, anche a sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che non si adeguino, in concreto, alle disposizioni prevenzionali (Sez. 4, Sentenza n. 12297 del 6 ottobre 1995, Rv. 203135).
Con riguardo alla natura della formazione erogata al dipendente infortunato, la Corte di Appello ha quindi espresso un giudizio di ordine negativo, rispetto alla adeguatezza di tale attivita’ formativa, relativamente ai rischi specifici derivanti dalle mansioni svolte. Sul punto, il Collegio ha sviluppato un percorso argomentativo che appare immune da incongruenze logiche e che risulta saldamente ancorato all’acquisito compendio probatorio; segnatamente, il Collegio, dopo aver proceduto al vaglio critico delle assunte prove dichiarative, ha considerato che l’inadeguatezza della attivita’ formativa, rispetto alle mansioni dei controllori zootecnici, emergeva pure dalla documentazione acquisita, comprendente generici opuscoli informativi, consegnati ai dipendenti. Preme a questo punto della trattazione rilevare che, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, nel caso di specie, non risulta il conferimento di alcuna delega di funzioni, da parte del datore di lavoro. La Corte territoriale, invero, ha osservato che la mera nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, come accertata nel corso del presente giudizio, non escludeva gli obblighi di vigilanza e controllo gravanti sul datore. In argomento, il Collegio ha considerato che il responsabile del servizio di protezione ha una funzione di ausilio e non sostitutiva degli obblighi gravanti sul datore di lavoro, nella individuazione dei fattori di rischio, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e formazione dei dipendenti. E bene, si tratta di valutazioni del tutto coerenti – avuto riguardo ai termini di fatto della vicenda, come insindacabilmente riferiti dal giudice di merito – rispetto al consolidato insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimita’, sul tema relativo all’ambito degli obblighi gravanti sul datore, per il caso di nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione (da ultimo, Sez. 4, Sentenza n. 50605 del 5 aprile 2013, Rv. 258125).
3.2 n. secondo motivo del ricorso dell’imputato (OMISSIS), del pari, e’ inammissibile.
Occorre rilevare che l’esponente, nel soffermarsi sul tema relativo alla riferibilita’ causale delle accertate lesioni rispetto alla condotta del datore di lavoro, introduce censure che involgono il tema relativo alla valutazione degli effetti da assegnare al comportamento imprudente che si assume sia stato posto in essere dallo (OMISSIS).
Come noto, la giurisprudenza di legittimita’ ha da tempo chiarito che nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilita’ del datore di lavoro, puo’ essere attribuita al comportamento negligente del medesimo lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente. Sul punto, si e’ precisato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. La Corte regolatrice, in riferimento alla valenza esimente da assegnare alla condotta colposa posta in essere dal lavoratore, rispetto al soggetto che versa in posizione di garanzia, ha in particolare affermato che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilita’ che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumita’; e che puo’ escludersi l’esistenza del rapporto di causalita’ unicamente nei casi in cui sia provata l’abnormita’ del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormita’ abbia dato causa all’evento. Nella materia che occupa deve, cioe’, considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilita’, si ponga al di fuori di ogni possibilita’ di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Deve pure osservarsi che la giurisprudenza di legittimita’ ha piu’ volte sottolineato che l’eventuale colpa concorrente del lavoratore non puo’ spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass., Sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. il 20.03.2000, Rv. 215686); e cio’ con specifico riferimento alle ipotesi in cui il comportamento del lavoratore – come certamente e’ avvenuto nel caso di specie – rientri pienamente nelle attribuzioni specificamente attribuitegli (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, dep. 9.03.2007, Rv. 236109).
Tanto premesso, si osserva che la Corte territoriale ha considerato che il dipendente (OMISSIS) non disponeva di vere e proprie calzature antinfortunistiche; che era sceso dando le spalle alla scala sita presso l’azienda (OMISSIS), cosi’ riducendo ulteriormente la gia’ ridotta portata della pedata utile di ciascun gradino; e che il dipendente teneva in mano degli oggetti, al momento della discesa. Il Collegio ha considerato che detti comportamenti, se pure non prudenziali, erano stati causati proprio dalle carenze formative ed informative sopra evidenziate, riferibili al (OMISSIS) (si veda pag. 15 sentenza impugnata), rispetto alle mansioni svolte dai dipendenti della societa’ (OMISSIS), anche presso aziende terze; con la precisazione che si trattava di comportamenti posti in essere anche in precedenza, sia da (OMISSIS) che da altri dipendenti.
Come si vede, la valutazione espressa dai giudici di merito, circa l’incidenza causale delle condotte omissive ascritte al (OMISSIS), rispetto all’evento lesivo come in concreto verificatosi, si colloca, del tutto coerentemente, nell’alveo del richiamato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimita’, sul tema di interesse, tenuto anche conto del rilievo da assegnare a scorrette prassi aziendali. E le censure in esame risultano inammissibili, in quanto volte a sollecitare una riconsiderazione del fatto, in sede di legittimita’; e pure manifestamente infondate, giacche’ non si confrontano con l’orientamento espresso dal diritto vivente sulle conseguenze che e’ dato assegnare, sul piano causale, alla condotta imprudente posta in essere dal medesimo lavoratore infortunato.
3.3 Il terzo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato e percio’ inammissibile.
Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E’ appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimita’ su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. Sez. 6, 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo si ritiene congrua vedi Cass. Sez. 6, 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’articolo 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. Sez. 3, 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. La Corte territoriale, infatti, ha osservato che, in riferimento alla modestia dei precedenti penali che si rinvengono a carico del (OMISSIS), ben potevano essere riconosciute anche nei confronti del predetto le attenuanti generiche, da considerarsi, nell’ambito di una globale valutazione dei fatti, in rapporto di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, con sensibile mitigazione dell’originario trattamento sanzionatorio. E deve osservarsi che l’arresto giurisprudenziale richiamato dall’esponente risulta privo di ogni conducenza, rispetto al tema di interesse. Il principio al quale fa riferimento la parte, invero, concerne la diversa ipotesi in cui il giudice del gravame, dopo aver escluso una circostanza aggravante o aver riconosciuto una ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall’imputato, confermi la pena irrogata dal primo giudice; e la giurisprudenza di legittimita’ ha chiarito, in riferimento a tale specifica ipotesi, che, al fine di non incorrere nel divieto di reformatio in peius, la Corte territoriale, nel confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, deve offrire adeguata motivazione (Sez. U, Sentenza n. 33752 del 18 aprile 2013, Rv. 255660).
4. Alla dichiarazione di inammissibilita’ dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile per il presente giudizio di legittimita’, liquidate come a dispositivo.
P.Q.M.
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