Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 23 agosto 2016, n. 35384

La legittimazione alla proposizione della querela per il reato di infedelta’ patrimoniale dell’amministratore spetta non solo alla societa’ nel suo complesso ma anche – e disgiuntamente – al singolo socio e cio’ in quanto la condotta dell’amministratore infedele e’ diretta a compromettere le ragioni della societa’, ma anche, principalmente, quelle dei soci o quotisti della stessa, che per l’infedele attivita’ dell’amministratore subiscono il depauperamento del proprio patrimonio

Anche il socio receduto debba essere ritenuto persona offesa del predetto delitto: e’ evidente che la condotta infedele dell’altro socio non ha solo cagionato un danno al patrimonio della societa’, ma ha conseguentemente determinato un depauperamento del valore della quota, alla cui liquidazione il socio di una societa’ di persone ha diritto, a norma dell’articolo 2289 c.c., comma 1, all’atto del recesso, in base alla situazione patrimoniale della societa’ esistente al momento in cui in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 23 agosto 2016, n. 35384

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVANI Piero – Presidente
Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andre – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 1 dicembre 2015 del TRIB. LIBERTA’ di TRAPANI;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FIDANZIA ANDREA;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione Dott. BIRRITTERI Luigi, ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso;
L’avv. (OMISSIS) per il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza emessa in data 1 dicembre 2015 il Tribunale Collegiale di Trapani ha confermato il provvedimento di sequestro conservativo adottato dal Giudice monocratico di Trapani a carico di (OMISSIS), imputato del reato di impedito controllo e infedelta’ patrimoniale di cui all’articolo 2625 c.c. e articolo 2634 c.c., comma 1, fino alla concorrenza della somma di Euro 98.500,00 in relazione ad un credito vantato dalla parte civile (OMISSIS) dell’importo di Euro 152.213,50.
In particolare, con riferimento al delitto di cui all’articolo 2364 c.c., comma 1, e’ stato contestato al ricorrente, nella sua qualita’ di socio amministratore della societa’ in nome collettivo (OMISSIS) s.n. c. – avendo un interesse in conflitto con la predetta societa’, creditrice per l’importo di Euro 197.000,00 nei confronti della societa’ (OMISSIS) (della quale lo stesso (OMISSIS) era socio e legale rappresentante), al fine di procurarsi profitto, compiva un atto di disposizione di un bene sociale, effettuando la rimessione del predetto debito in favore della societa’ (OMISSIS), cosi’ cagionando alla societa’ (OMISSIS) il corrispondente danno patrimoniale.
2. Con atto sottoscritto dal proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione l’imputato affidandolo ad un unico articolato motivo.
2.1. E’ stata dedotta la violazione dell’articolo 2634 c.c., comma 1, delitto procedibile a querela di parte.
Lamenta il ricorrente che la parte civile non era legittimata a proporre querela nei suoi confronti, essendo, al momento della sua costituzione in giudizio, receduta dalla societa’.
Se, infatti, non puo’ disconoscersi al socio la legittimazione all’esercizio del diritto di querela e la susseguente azione risarcitoria nell’ambito del giudizio penale, ad avviso del ricorrente, una tale legittimazione non puo’ riconoscersi ad un soggetto estraneo quale il socio receduto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non e’ fondato e va pertanto rigettato.
Va preliminarmente osservato che questa Corte ha piu’ volte affermato il principio di diritto secondo cui la legittimazione alla proposizione della querela per il reato di infedelta’ patrimoniale dell’amministratore spetta non solo alla societa’ nel suo complesso ma anche – e disgiuntamente – al singolo socio e cio’ in quanto la condotta dell’amministratore infedele e’ diretta a compromettere le ragioni della societa’, ma anche, principalmente, quelle dei soci o quotisti della stessa, che per l’infedele attivita’ dell’amministratore subiscono il depauperamento del proprio patrimonio (Sez. 5, n. 39506 del 24 giugno 2015, Rv. 264919; Sez. 5, n. 35080 del 7 maggio 2014, Rv. 260468; Sez. 5, n. 37033 del 16 giugno 2006, Rv. 2352).
Cio’ premesso, si condivide l’impostazione del Tribunale del Riesame secondo cui anche il socio receduto debba essere ritenuto persona offesa del predetto delitto: e’ evidente che la condotta infedele dell’altro socio non ha solo cagionato un danno al patrimonio della societa’, ma ha conseguentemente determinato un depauperamento del valore della quota, alla cui liquidazione il socio di una societa’ di persone ha diritto, a norma dell’articolo 2289 c.c., comma 1, all’atto del recesso, in base alla situazione patrimoniale della societa’ esistente al momento in cui in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.
Ne’ il socio receduto puo’ essere considerato un soggetto terzo estraneo, come invocato dal ricorrente.
Proprio per il rilievo dell’appartenenza alla compagine sociale al momento in cui l’amministratore ha compiuto l’atto infedele, e’ evidente che il socio receduto non perde ai momento dello scioglimento (nei suoi confronti) del rapporto sociale la qualita’ di parte offesa e, conseguentemente, la legittimazione a proporre la querela, atteso che il fatto genetico illecito (costituente reato) produttivo di un pregiudizio nella sua sfera giuridica si e’ verificato ben prima della sua uscita dalla societa’, e cio’ a prescindere dal fatto che la quantificazione concreta del danno si appalesi solo all’atto della liquidazione della quota.
Dunque, il socio receduto ma ancora all’interno della compagine sociale nel momento in cui e’ stato perpetrato l’atto di infedelta’ patrimoniale, per le ragioni sopra esposte, non puo’ essere considerato alla stregua di ogni altro terzo creditore ed e’ quindi legittimato a proporre querela.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

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