Il sindacato del G.U.P. non può arrivare ad effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio, né a formulare un giudizio sulla colpevolezza dell’imputato, essendo limitato a valutare l’aspetto prognostico dell’insostenibilità dell’accusa in giudizio, sotto il profilo della insuscettibilità del compendio probatorio a subire mutamenti nella fase dibattimentale
Suprema Corte di Cassazione
sezione IV penale
sentenza 27 luglio 2016, n. 32574
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente
Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere
Dott. SAVINO Mariapia Gaeta – Consigliere
Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS);
nei confronti di:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3730/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di REGGIO CALABRIA, del 12/01/2016;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOVERE SALVATORE;
sentite le conclusioni del PG Dott. GAETA Pietro, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), per la ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Uditi i difensori Avv.ti (OMISSIS) per il (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), per il (OMISSIS) e, in sostituzione dell’Avv.to (OMISSIS), per il (OMISSIS) che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per i quali era stato chiesto il rinvio a giudizio per aver cagionato, nelle rispettive qualita’ di sanitari, il decesso di (OMISSIS), paziente che era stata sottoposta presso l’ospedale di (OMISSIS) ad intervento di bendaggio gastrico perche’ afflitta da grave obesita’ (ma in altra parte della sentenza si legge di intervento di âEuroËœresezione gastrica; cd. sleeve gastrectomy); quindi trasferita all’Ospedale di (OMISSIS) per il decorso operatorio. Dimessa, vi era stata nuovamente ricoverata a distanza di circa due mesi; seguivano ricoveri presso l’ospedale di (OMISSIS), gli (OMISSIS), la struttura clinica di (OMISSIS), poi l’ospedale di (OMISSIS) e la casa di cura (OMISSIS), a (OMISSIS). Infine la (OMISSIS) decedeva per insufficienza multi organo.
Il procedimento penale iscritto presso l’ufficio della Procura della Repubblica del Tribunale di Bologna, dopo prime indagini che facevano ritenere che non vi fossero state condotte colpose dei sanitari che avevano seguito il percorso clinico della (OMISSIS) dopo il suo trasferimento ad (OMISSIS), diversamente da quanto acquisito circa l’operato dei sanitari calabresi, veniva trasmesso alla Procura di Palmi e da questa a quella di Reggio Calabria. Alle iniziali consulenze tecniche eseguite su incarico della Procura emiliana seguivano quelle svolte su mandato degli odierni imputati e delle parti civili; alle quali andava ad aggiungersi la perizia disposta dal giudice richiesto di valutare la necessita’ della verifica dibattimentale.
2. Il Giudice dell’udienza preliminare ha ritenuto che, alla luce della ricostruzione della complessa vicenda clinica della (OMISSIS) e delle conclusioni rassegnate dal perito d’ufficio, non sussistano elementi certi per sostenere l’accusa in giudizio, con conseguente inutilita’ dello svolgimento di attivita’ dibattimentale, in considerazione delle convincenti e corrette conclusioni scientifiche cui si e’ giunti con l’espletamento della perizia, conducenti ad un giudizio di assoluta correttezza dell’operato degli imputati.
3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione la parte civile (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, avv. (OMISSIS).
3.1. Con unitario motivo deduce violazione di legge in relazione all’articolo 425 c.p.p. e l’articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 192 c.p.p. nonche’ vizio motivazionale.
Rileva la ricorrente che il Giudice dell’udienza preliminare e’ incorso nella violazione della disposizione che gli impone di valutare unicamente l’effettiva, potenziale utilita’ del dibattimento, entrando per converso nel merito dei singoli indizi e operando una disamina che lo ha condotto ad una vera e propria sentenza di assoluzione nel merito, sostituendosi cosi’ alla valutazione che compete al Tribunale. Segni di cio’ vengono rinvenuti dalla ricorrente anche in talune espressioni utilizzate dal giudice. Il medesimo giudice ha rammentato il ben diverso avviso espresso dai consulenti del P.M., ma ha poi aderito alle conclusioni del perito – che peraltro erano state per numerosi aspetti criticate dalle parti civili, anche per erronee assunzioni in fatto – senza prendere in esame le segnalate critiche e la produzione documentale a sostegno. In cio’ la ricorrente ravvisa la violazione degli articoli 546 e 192 c.p.p. ed il vizio motivazionale denunciate.
3.2. Con motivi nuovi depositati il 25 giugno 2016 la ricorrente ribadisce le argomentazioni concernenti la dedotta violazione dell’articolo 425 c.p.p. riproponendo con maggior ampiezza il quadro dei principi formulati dalla giurisprudenza di legittimita’ a riguardo della regola di giudizio che sovrintende la delibazione del giudice richiesto di emettere il decreto che dispone il giudizio.
4.1. L’imputato (OMISSIS) ha depositato il 6.7.2016 “Memoria ex articolo 121 c.p.p.”, con la quale rileva:
– che in relazione alla dedotta violazione dell’articolo 125 c.p.p., comma 3 e articolo 546 c.p.p., comma 1, connessa al mancato vaglio delle prove contrarie fornite dalle parti civili, il ricorso non e’ autosufficiente, non avendo allegato la trascrizione dell’integrale contenuto degli atti (memoria difensiva e consulenza di parte depositati all’udienza preliminare) che non sarebbero stati considerate;
– che il difetto di cui si lamenta la ricorrente e’ invero riconducibile al vizio motivazionale e non a quello di violazione di legge;
– che l’operato del Giudice dell’udienza preliminare non e’ censurabile avendo questi ritenuto che la linea accusatoria non potesse avere proficuo sviluppo in sede dibattimentale, tenuto conto dell’insussistenza di elementi sufficienti e conducenti al fine di sostenere un’adeguata accusa in giudizio, anche considerando le articolate e documentate controdeduzioni redatte dai consulenti di parte.
L’imputato contesta che il perito sia incorso negli errori di fatto indicati dalla ricorrente.
Anche con riferimento al dedotto vizio motivazionale l’imputato rinviene una violazione del principio di autosufficienza da parte del ricorrente; e nel merito contesta che ricorra il preteso vizio motivazionale.
4.2. L’imputato (OMISSIS) ha depositato memoria difensiva in data 23.6.2016, con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso della parte civile, siccome esponente mere censure di merito.
4.3. L’imputato (OMISSIS) ha depositato memoria con la quale chiede dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso, perche’ non autosufficiente e conducente critiche nel merito; in subordine il rigetto del ricorso.
4.4. L’imputato (OMISSIS) ha depositato all’odierna udienza una memoria difensiva con la quale chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso e’ fondato, nei termini di seguito precisati.
6. Il prospettato vizio motivazionale non sussiste. Invero, occorre tener conto che il controllo del giudice di legittimita’ sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere cod. proc. pen., non puo’ avere per oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., ma solo la riconoscibilita’ del criterio prognostico adottato dal giudice dell’udienza preliminare – alla stregua della sommaria valutazione delle fonti di prova offerte dal P.M. – per escludere che l’accusa sia sostenibile in giudizio (Sez. 5, n. 15364 del 18/03/2010 – dep. 21/04/2010, Caradonna e altri, Rv. 246874; Sez. 2, n. 5669 del 28/01/2014 – dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Schiaffino e altri, Rv. 258211). Pertanto, l’evocazione di un vizio di motivazione che – come nel caso che occupa – attinge il merito di una decisione che si prospetta aver indebitamente travalicato i limiti posti dalla legge processuale costituisce un comprensibile tuziorismo difensivo, che tuttavia non ne nasconde la intima contraddittorieta’ e l’inammissibilita’.
7. E’ per contro fondato il motivo che attiene alla violazione dell’articolo 425 c.p.p. ben ha rilevato la memoria per l’ (OMISSIS) che la violazione dell’articolo 125 c.p.p., comma 3 e’ realizzata solo dall’assenza grafica di motivazione, mentre quella dell’articolo 192 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., lettera e) assumono rilievo solo sotto il profilo del vizio di motivazione.
Come rammentato dalla ricorrente medesima, la curva evolutiva percorsa dall’udienza preliminare, che ne ha significativamente riscritto la disciplina rispetto a quella originaria, non ha pero’ modificato il fatto che essa e’ deputata a permettere un vaglio sulla sostenibilita’ in giudizio dell’accusa e non a sancire l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato. La Corte costituzionale ha piu’ volte affermato che le modifiche apportate hanno confermato che “l’apprezzamento del giudice non si sviluppa… secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare… se risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento” (sent. n. 82 del 1993; sent. n. 71 del 1996; sent. n. 51 del 1997; ord. n. 185 del 2001).
Ne’ l’obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell’orizzonte prospettico del giudice rispetto all’epilogo decisionale, attraverso gli strumenti di integrazione probatoria previsti dagli articoli 421-bis e 422 bis c.p.p., hanno attribuito al medesimo il potere di giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza- colpevolezza dell’imputato, poiche’ la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorieta’ e comunque di idoneita’ degli elementi probatori (articolo 425 c.p.p., comma 3) “e’ sempre e comunque diretta a determinare, all’esito di una delibazione di tipo prognostico, divenuta piu’ stabile per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilita’ dell’accusa in giudizio e, con essa, l’effettiva, potenziale, utilita’ del dibattimento” (Sez. U, Sentenza n. 39915 del 30/10/2002, Vottari).
Cio’ importa che ove in seno all’udienza preliminare emergano prove che, in dibattimento, potrebbero ragionevolmente condurre all’assoluzione dell’imputato, il proscioglimento deve essere pronunziato solo se ed in quanto questa situazione di innocenza sia ritenuta non superabile in dibattimento dall’acquisizione di nuove prove o da una diversa e possibile rivalutazione degli elementi di prova gia’ acquisiti (Sez. 4, n. 43483 del 06/10/2009, Pontessilli, Rv. 245464). Quindi, il quadro probatorio e valutativo delineatosi all’udienza preliminare deve essere ragionevolmente ritenuto immutabile. Il giudice dell’udienza preliminare, dunque, ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilita’ che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione.
Alla stessa stregua, l’insufficienza e la contraddittorieta’ degli elementi che legittimano la pronunzia della sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell’articolo 425 c.p.p., comma 3, devono avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili nel giudizio (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 33921 del 17/07/2012, P.C. in proc. Rolla, Rv. 253127).
Sicche’, la giurisprudenza di questa Corte e’ assolutamente salda nell’affermare che, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il criterio di valutazione per il giudice dell’udienza preliminare non e’ l’innocenza dell’imputato, ma l’inutilita’ del dibattimento, anche in presenza di elementi probatori contraddittori od insufficienti. L’esistenza di un quadro probatorio non univoco, per la contraddittorieta’ degli elementi che vanno a comporlo o per la loro incompiutezza non puo’ giustificare la sentenza di non luogo a procedere se non quando sia ragionevolmente prevedibile che gli stessi siano destinati a rimanere tali all’esito del giudizio (in tal senso, ex multis, Sez. 4, n. 47169 del 08/11/2007 – dep. 20/12/2007, P.C. in proc. Castellano e altro, Rv. 238251; Sez. 2, n. 35178 del 03/07/2008 – dep. 11/09/2008, P.M. in proc. Trunetti, Rv. 242092; Sez. 6, n. 33921 del 17/07/2012 – dep. 06/09/2012, P.C. in proc. Rolla, Rv. 253127).
In definitiva, e’ esattamente questo il canone sul quale la giurisprudenza richiama l’attenzione: valutare se la presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicita’ ed alternativita’ di soluzioni valutative possa essere superata attraverso le verifiche e gli approfondimenti propri della fase del dibattimento, senza operare valutazioni di tipo sostanziale che spettano, nella predetta fase, al giudice naturale (Sez. 6, n. 6765 del 24/01/2014 – dep. 12/02/2014, Pmt in proc. Luchi e altri, Rv. 258806).
Informata a tale criterio di giudizio, la motivazione della sentenza di non luogo a procedere evidenzia le ragioni per le quali il materiale probatorio non sia ulteriormente accrescibile o perche’ non siano risolvibili attraverso il percorso dibattimentale, caratterizzato dalla formazione della prova in contraddittorio, le eventuali aporie o contraddizioni; e non contempla l’esposizione delle ragioni per le quali il Giudice dell’udienza preliminare abbia ritenuto maggiormente attendibile l’una o l’altra prova, essendo tale giudizio riservato al giudice del dibattimento.
8. Nel caso di specie il Giudice dell’udienza preliminare non ha osservato simili prescrizioni. Sin dall’impostazione prescelta – focalizzata sulla esposizione della ricostruzione e delle conclusioni del perito – egli ha reso esplicita l’opzione a favore della perizia disposta nel corso dell’udienza preliminare. Laddove, a fronte delle diverse valutazioni dei numerosi esperti che hanno recato un contributo informativo, il compito del giudice non era quello di decidere chi fosse maggiormente attendibile ma solo quello di valutare se gli elementi a sostegno dell’accusa fossero del tutto inidonei a sostenere l’accusa in giudizio. Cio’ si traduceva nella verifica della ricorrenza di eventuali manifeste incongruenze del contributo dell’esperto posto a sostegno dell’accusa, per l’errata piattaforma fattuale assunta, per la palese insipienza tecnica del metodo o dell’elaborazione, e cosi’ esemplificando, tanto da lasciar âEuroËœsopravvivere’ solo gli elementi di segno avverso. Ma fuori da tale, invero statisticamente eccezionale, ipotesi, il giudice dell’udienza preliminare non puo’ operare una scelta di campo sottraendo la verifica della tenuta delle diverse prove alla contesa dibattimentale.
9. Ne’ va taciuto che nel caso di specie si rinviene un ulteriore ragione di annullamento della sentenza impugnata, ed e’ rappresentata dalle affermazioni contraddittorie formulate dal Giudice dell’udienza preliminare in ordine alla insussistenza di una violazione cautelare nel mentre si aggiunge che non puo’ essere esclusa la sussistenza di una colpa lieve. In tal modo si recede dalla evidenza che dovrebbe caratterizzare l’assenza di una violazione cautelare ed inoltre si formula un giudizio su materia di estrema complessita’, quale il grado della colpa. Giudizio che per cio’ solo – salvo il caso di assoluta evidenza – non puo’ che essere demandato al giudice del dibattimento.
10. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Reggio Calabria per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
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