Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 22 luglio 2016, n. 15177

In tema di IVA, una fattura che in un’unica descrizione accorpi attività dai contenuti più disparati non consente d’identificare l’oggetto della prestazione, di cui deve indicare natura, qualità e quantità, e non risponde alle finalità di trasparenza e conoscibilità di cui all’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, funzionali alle attività di controllo e verifica dell’Amministrazione finanziaria, sicché comporta l’irrogazione di sanzione ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 22 luglio 2016, n. 15177

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CANZIO Giovanni – Presidente
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere
Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere
Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1593-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, CANCELLATA in persona del liquidatore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 98/2008 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 27/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/06/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di cessazione della propria attivita’, la societa’ intimata presentava istanza di rimborso del credito IVA relativo agli anni 2000 e 2001, tuttavia, in sede di controllo, l’Ufficio con separati avvisi di accertamento rettificava le dichiarazioni modello Unico relative agli anni de quibus, recuperando a tassazione costi ritenuti non inerenti, per spese non documentate, recuperando altresi’ l’IVA indebitamente detratta.
Avverso tali avvisi la societa’ proponeva ricorso assumendo che i costi portati in detrazione erano documentai e pienamente inerenti l’attivita’ svolta, in quanto la maggior parte della fatture per le quali l’Iva era stata reputata non detraibile attenevano a rapporti intercorsi con due societa’ partner commerciali della ricorrente, Aleph Informatica ed (OMISSIS), e che in particolare con la prima era stato concluso in data 1 aprile 2000 un contratto di sublocazione prevedente il pagamento di un canone trimestrale, disponendosi altresi’ che le spese comuni fossero ripartite secondo un tariffario concordato tra le parti. Quanto alle altre fatture, di cui si contestava la genericita’ delle indicazioni, evidenziava che aveva prodotto la documentazione che comprovava l’effettivita’ dei costi.
Avverso la sentenza della CTP di Milano, che accoglieva i separati ricorsi della contribuente, poi riuniti, proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, che deduceva che la stessa era priva di un’adeguata motivazione circa l’effettiva efficacia probante della documentazione prodotta dalla contribuente.
Inoltre, pur affermando l’inadeguatezza delle indicazioni delle fatture, aveva reputato possibile integrarne il contenuto a mezzo di documenti successivamente prodotti, e peraltro anche in violazione del precetto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32.
La CTR di Milano con la sentenza n. 98/24/08 del 14/10/2008 rigettava l’appello.
In particolare riteneva che le fatture trovassero poi riscontro nella documentazione allegata dalla contribuente, che comprovava la tipologia della spesa e l’inerenza rispetto all’attivita’ societaria.
Era stato versato in atri il contratto con il quale si provvedeva a ripartire i costi dei servizi usufruiti in comune con altra societa’, contratto che andava assimilato ad un regolamento condominiale, sulla scorta del quale erano stati appunto poi ripartiti i costi, conformemente alle percentuali concordate.
La parte ricorrente aveva poi provveduto a depositare tutta la documentazione richiamata negli avvisi impugnati che ben poteva essere presa in considerazione, in quanto i documenti prodotti solo in sede contenziosa erano egualmente utilizzabili essendo intimamente connessi a quelli gia’ prodotti.
Ha chiesto la cassazione di tale sentenza L’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi.
La (OMISSIS) S.r.l. ha resistito con controricorso illustrato anche con memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilita’ del controricorso, in quanto proposto nell’interesse della societa’, originaria parte ricorrente, con procura rilasciata dal liquidatore della societa’, nonostante nello stesso controricorso si affermi che la societa’ risulti ormai cancellata dal registro delle imprese.
Ed, infatti, come autorevolmente precisato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 6070/2013), l’estinzione della societa’ per sopravvenuta cancellazione della stessa dal registro delle imprese in pendenza di un processo determina la perdita della capacita’ di stare in giudizio, la interruzione del processo nei termini di cui agli articolo 299 c.p.c. e ss. e la successione dei soci ai sensi dell’articolo 110 c.p.c..
Tuttavia il rigore di tale principio che aveva portato la Corte nel precedente ora citato ad affermare che, anche qualora l’evento non fosse stato fatto constare nei modi di legge o si fosse verificato quando farlo constare nel corso del processo non sarebbe piu’ stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della societa’, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilita’, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non puo’ eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo e’ occorso, deve fare i conti con il successivo arresto sempre delle Sezioni Unite, con il quale e’ stato risolto il dibattuto tema dell’ultrattivita’ del mandato ai fini dell’impugnazione.
In tal senso Cass. S.U. n. 15295/2014 ha affermato che l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’articolo 299 c.p.c. e’ disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattivita’ del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’articolo 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato, risultando cosi’ stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione.
Tale posizione giuridica e’ suscettibile di modificazione nell’ipotesi in cui, nella successiva fase d’impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l’evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l’evento sia documentato dall’altra parte (come previsto dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, articolo 46), o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’articolo 300 c.p.c., comma 4. Ne deriva che se da un lato e’ ammissibile l’atto di impugnazione notificato, ai sensi dell’articolo 330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, ovvero alla societa’ cancellata, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento (cfr. in tal senso anche Cass. n. 15724/2015; Cass. n. 26495/2014), e’ pero’ altrettanto evidente che l’ultrattivita’ del mandato legittima il procuratore, qualora la procura originariamente conferita sia valida anche per gli ulteriori gradi del processo, a proporre impugnazione, ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale e’ richiesta la procura speciale. Ne discende, e tornando alla vicenda in esame, che se deve ritenersi valida la notifica del ricorso effettuata presso il difensore in grado di appello della societa’, atteso il fenomeno successorio che caratterizza la cancellazione della societa’, ed essendo altrettanto pacifica l’intervenuta cancellazione dell’intimata, il controricorso andava proposto non piu’ dal soggetto estinto, ma dai soci, dovendosi pertanto reputare privo di qualsivoglia potere al riguardo il liquidatore che risulta essere colui che ha rilasciato la procura per la presentazione del controricorso.
2. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denunzia l’errore di diritto nel quale sarebbe incorsa la CTR, nell’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 21, comma 2, lettera b).
Si evidenzia che la norma in esame prevede che la fattura debba in particolare contenere come indicazione obbligatoria, la natura, qualita’ e quantita’ dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione.
Nel caso di specie, le fatture portate in detrazione della contribuente facevano generico riferimento a “servizi vari di consulenza”, “servizi vari ammnistrativi”, “servizi di segreteria”, “canoni di locazione”, senza alcuna ulteriore precisazione onde verificare l’inerenza delle causali riportate all’attivita’ di impresa della societa’.
Cio’ malgrado, i giudici di merito hanno ritenuto che la genericita’ delle fatture potesse essere integrata con la documentazione giustificativa prodotta in giudizio dalla contribuente.
Il motivo e’ fondato.
Ed, infatti, effettivamente la sentenza impugnata ha ritenuto fondato l’assunto del contribuente, reputando fornita la dimostrazione dell’inerenza dei costi documentati dalle fatture, avvalendosi essenzialmente, ed a prescindere dalla specificita’ del contenuto delle fatture medesime, della documentazione successivamente prodotta dalla contribuente.
Trattasi di conclusione che appare in aperto contrasto con il dettato normativo del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 21.
In proposito, poiche’ la norma in esame prescrive, tra l’altro, che “la fattura… deve contenere… natura, qualita’ e quantita’ dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”, le espressioni usate dal legislatore alludono certamente (anche) al “titolo” determinativo della cessione di beni o della prestazione di servizi, la cui indicazione e’ indispensabile per la corretta applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e per l’esercizio dei relativi controlli previsti dalla legge. L’indicazione del “titolo” del corrispettivo fatturato risulta, comunque, determinante nei casi in cui con esso si intenda documentare un costo, una spesa od un onere che si pretenda dedurre come componente negativa del reddito dichiarato, dovendo quindi la stessa fattura consentire di individuare con chiarezza l’operazione cui la fattura fa riferimento, essendo la documentazione eventualmente prodotta dal contribuente idonea solo a supportare sul piano documentale e probatorio l’indicazione riportata in fattura, ma non potendo invece supplire alle eventuali carenze o genericita’ (per tali considerazioni si veda Cass. n. 4857/2001; Cass. n. 6300/1998).
Ritiene pertanto il Collegio di dover dare continuita’ a tale principio di diritto che ha anche di recente trovato conferma in Cass. n. 21980/2015, la quale ha appunto ribadito che in tema d’IVA, una fattura che in un’unica descrizione accorpi attivita’ dai contenuti piu’ disparati (nella specie, attivita’ materiali di trasporto e magazzinaggio, attivita’ d’ordine di tenuta contabilita’, attivita’ ad alto contenuto di professionalita’ di promozione vendite ed attivita’ generiche di “marketing”) non consente d’identificare l’oggetto della prestazione, di cui deve indicare natura, qualita’ e quantita’, e non risponde alle finalita’ di trasparenza e conoscibilita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 21, funzionali alle attivita’ di controllo e verifica dell’Amministrazione finanziaria, sicche’ comporta l’irrogazione di sanzione ai sensi del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 9.
3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina poi evidentemente l’assorbimento degli altri due motivi di ricorso, atteso che con il secondo si lamenta la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 109, comma 5 in combinato disposto con l’articolo 2704 c.c., nella parte in cui la CTR avrebbe ritenuto che le spese fatturate genericamente come “canoni di locazione”, fossero inerenti all’attivita’ di impresa, anche a fronte della mancata registrazione del contratto di locazione intercorso tra l’intimata e la (OMISSIS) S.r.l., essendo del tutto preliminare a tale questione la verifica, cui e’ chiamato il giudice di rinvio della specificita’ della fattura sulla base delle sole indicazioni nella stessa riportate.
4. Analogamente assorbito risulta il terzo morivo con il quale si denunzia l’omessa motivazione della sentenza gravata nella parte in cui avrebbe ritenuto probante la documentazione presentata dalla contribuente a sostegno dei costi dedotti e dell’IVA detratta.
5. Alla cassazione della sentenza consegue il rinvio alla CTR di Milano in diversa composizione, la quale provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

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