Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 20 luglio 2016, n. 30959

Ai fini della circostanza aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3 bis cod. pen. è sufficiente che la rapina sia commessa in uno dei luoghi previsti dall’art. 624 bis cod. pen., non essendo rilevante che la vittima abbia o meno prestato il consenso all’ingresso in essi

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 20 luglio 2016, n.30959

Ritenuto in fatto e diritto

La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 15/01/2016, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO in data 09/06/2015, nei confronti di M.M. confermava la condanna in relazione al reato di cui ali’ art. 628 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo, da ritenersi non compatibile rispetto al vizio parziale di mente riconosciuto nei confronti dell’imputato; – violazione di legge quanto alla ritenuta esistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 628 comma 3 bis cod.pen. posto che l’accesso all’abitazione ove si era verificato il fatto era avvenuto liberamente trattandosi dei luogo di residenza dell’imputato.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché è fondato su motivi che ripropongono le stesse doglianze già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità dei motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Ed invero nel caso in esame la Corte di appello di Torino, con giudizio conforme a quello precedentemente espresso dal giudice di primo grado, ha spiegato sulla base di specifiche argomentazioni per quali ragioni ritenere che il vizio parziale di mente non avesse influito in maniera decisiva sul dolo del delitto di rapina; ed infatti il giudice di merito ha fatto riferimento al precedente ricovero e trattamento sanitario dell’imputato che era stato adeguatamente compensato in esito alla terapia farmacologica somministrata ed alle particolari modalità del fatto, costituite dall’apprensione di soli oggetti di valore scelti tra quelli d’oro, che dovevano fare ritenere certamente consapevole e volontaria l’azione portata a termine dal M.. Quanto al secondo motivo, lo stesso è infondato posto che con la suddetta aggravante di cui all’art. 628 comma 3 bis cod.pen. il legislatore ha inteso tutelare maggiormente tutti i fatti commessi all’interno della privata dimora della parte offesa e ciò indipendentemente dalle modalità di ingresso dell’autore del fatto nei luoghi indicati e dalla relazione possibile tra lo stesso autore, la vittima ed i medesimi luoghi. Nessun rilievo assumono pertanto le circostanze delle modalità di accesso all’interno dell’abitazione ovvero dei rapporti tra autore e vittima poiché è proprio il riferimento oggettivo ad assumere particolare valenza nella volontà del legislatore di tutelare in maniera rafforzata l’inviolabilità dell’abitazione destinata a residenza e di ogni altro luogo di privata dimora; conseguentemente la circostanza di fatto che il ricorrente abbia fatto ingresso nell’abitazione con l’iniziale consenso della nonna, ai danni della quale consumava poi l’episodio delittuoso, non vale ad elidere la sussistenza della aggravante che sussiste indipendentemente dall’atteggiamento soggettivo iniziale della vittima dei reato. Detto principio risulta già statuito da detta Corte nella pronuncia in cui si è affermato che ai fini della circostanza aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3 bis cod. pen. è sufficiente che la rapina sia commessa in uno dei luoghi previsti dall’art. 624 bis cod. pen., non essendo rilevante che la vittima abbia o meno prestato il consenso all’ingresso in essi (Sez. 2, n. 48584 del 14/12/2011, Rv. 251756 ) con valutazione che questo Collegio valuta corretta e da confermare.
Alla infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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