Corte di Cassazione, sezioen V penale, sentenza 13 luglio 2016, n. 29705

Non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 13 luglio 2016, n. 29705

Ritenuto in fatto

1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 26.11.2012, ha rideterminato la pena inflitta ad anni uno e mesi tre di reclusione e confermato, nel resto, l’impugnata sentenza per il reato di cui all’art. 612 bis c.p..
Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa a tre motivi di doglianza.
1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, il vizio argomentativo. Osserva la parte ricorrente che, nel capo di imputazione, sono riportati suoi comportamenti posti in essere successivamente al mese di settembre 2011, allorquando era uscito dalla casa di lavoro di Sulmona; che il giudice di primo grado aveva confusamente accumunato episodi accaduti prima e dopo il settembre 2011; che, invece, l’unico episodio addebitabile era quello in cui, uscito dalla casa di lavoro e gravemente malato, si era recato presso l’abitazione dei genitori e, vistosi respinto, si era creato un giaciglio di fortuna nel sottoscale dell’abitazione di quest’ultimi; che, pertanto, non si erano verificare delle reiterate condotte di molestia, ma una unica condotta necessitata, peraltro, dal bisogno di trovare un ricovero e di essere curato.
1.2 Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 606, primo comma, lett. b, c.p.p., la sentenza impugnata per violazione dell’art. 612 bis c.p. Deduce ancora il ricorrente che la condotta addebitata constava di un unico episodio (sia pure protrattosi nel tempo) e che non integrava la fattispecie incriminatrice addebitata che si compone, per la sua consumazione, della reiterazione di minacce e di molestie; deduce, inoltre, nel caso di specie la mancanza del dolo, giacché la sua condotta non era stata volontariamente diretta a creare turbamento nei genitori, quanto piuttosto quella di convincere i genitori ad ospitarlo nella loro abitazione in un momento di grande difficoltà.
1.3 Con il terzo motivo si censura la sentenza per vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena e per la mancata concessione delle attenuanti generiche in una situazione in cui le condotte addebitate erano state consumate in una condizione di disperazione.

Considerato in diritto

2. Il ricorso è inammissibile.
2.1 Il primo motivo di doglianza è inammissibile perché versato in fatto.
2.2 Sul punto, occorre ricordare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (in tal senso, ex plurimis, Sez. 5, n. 4295 del 07/10/1997, Di Stefano, Rv. 209040). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni della Corte di Cassazione, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per effetto della L. 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181).
Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, osserva la Corte come la parte ricorrente, allegando il vizio argomentativo, voglia invece sollecitare il giudice di legittimità ad una inammissibile rivalutazione contenutistica degli elementi di prova già ampiamente scrutinati dai giudici di merito. Né è possibile accedere ad un positivo apprezzamento della doglianza sollevata dalla parte ricorrente in merito alla mancanza delle pluralità di condotte necessarie ad integrare il reato di cui all’art. 612 bis c.p., giacché dalle dichiarazioni delle persone offese si evince una abitualità di condotte plurioffensive poste in essere dall’imputato nei confronti dei genitori, con comportamenti vessatori ed opprimenti, così come ben descritti nel capo di imputazione. Anche la condotta di bivaccare nel sottoscale dell’edificio ove abitano i genitori integra una condotta di per sé minacciosa nei confronti delle persone offese, e ciò anche se si considera che tale presenza era diretta ad ottenere continuamente denaro ed altre utilità economiche dai genitori.
3. Il secondo motivo è ugualmente inammissibile.
3.1 Anche in questo caso le censure si prospettano come doglianze di merito dirette a rivalutare il materiale probatorio già scrutinato dalla Corte territoriale per la verifica della sussistenza dell’elemento psicologico del reato, così sollecitando il giudice di legittimità ad un nuovo esame degli elementi di prova la cui valutazione, come già sopra detto, è inibita a questa Corte.
4. Ma anche le ulteriori censure in merito alla dosimetria della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche si pongono nell’area dell’inammissibilità”.
4.1 Per quanto concerne il primo profilo, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
4.2 Anche le doglianze in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche non colgono nel segno.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Sul punto, la Corte territoriale ha correttamente motivato, richiamando i numerosi precedenti penali del ricorrente ed il contesto di particolare offensività in cui sono maturate le condotte contestate, con ciò onorando l’obbligo motivatorio così come sopra descritto e non dovendo invece argomentare su ogni elemento favorevole o sfavorevole all’imputato.
5. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1000.
Va disposto l’oscuramento dei dati delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

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