Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 20 maggio 2016, n. 10510

In tema di trattamento dei dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali, per finalità di informazione giuridica  e’ illecita la diffusione delle generalità di un soggetto, con riferimento ad un provvedimento giurisdizionale ove si indicava il suo stato di salute e le sue invalidità

 Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 20 maggio 2016, n. 10510 


Svolgimento del processo 

Con ricorso ex art. 152 D.Lgs. 196/03, C.N. chiedeva al Tribunale di Palermo che la Corte dei Conti ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri fossero condannati al risarcimento dei danni , determinati da illegittima divulgazione di dati attinenti alla sua salute. 
Precisava il ricorrente di aver presentato ricorso in materia pensionistica alla Corte dei Conti per la Regione Siciliana,Sezione Giurisdizionale di Palermo; la relativa sentenza, che trattava i dati personali del ricorrente riguardo alla salute dello stesso e alle sue invalidità, era stata pubblicata sulla banca dei dati , sito internet della Corte dei Conti, liberamente accessibile. 
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri eccepiva la sua carenza di legittimazione; nel merito, entrambi i convenuti chiedevano il rigetto della domanda. 
Il Tribunale di Palermo , con sentenza in data 14 luglio 2010, dichiarava la carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio, nel merito, rigettava la domanda del ricorrente, non ravvisando alcun illecito nel comportamento della Corte dei Conti . 
Ricorre per cassazione il C., che pure deposita memoria difensiva. 
Resistono, con un unico controricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Corte dei Conti. 

Motivi della decisione 

Con il primo motivo , il ricorrente lamenta violazione dell’art. 52 Codice Privacy, là dove il giudice a quo affermava che la divulgazione dei dati sanitari non costituiva illecito, ed escludeva dunque ogni responsabilità della Corte dei Conti e/o del titolare del trattamento dei dati. 
Con il secondo, violazione dell’art. 28 e 29 Codice Privacy nonché vizio di motivazione circa la responsabilità del titolare e/o del responsabile dei trattamento dei dati personali da parte della Pubblica Amministrazione. Precisava il ricorrente che tale diffusione, nella specie, costituiva un illecito amministrativo, determinato dai soggetti diversi dal giudice, a mezzo della rete di telecomunicazione internet. 
Con il terzo , in subordine, si chiedeva di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 52 Codice Privacy, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 32, 117 Cost. 
Va precisato che il diritto alla riservatezza o (all’intimità )della sfera privata dell’individuo, appare, ben più di altri aspetti di tutela della personalità, strettamente collegato alle profonde trasformazioni operate dalla società industriale: accresciuto contatto e ad un tempo maggiore estraneità tra individui, più ampio dinamismo e circolazione dei soggetti che possono inserirsi in ambienti e situazioni tra loro del tutto indipendenti, talora rivestendo ruoli differenziati e mostrando così profili diversi della propria personalità. Ma è soprattutto l’incessante progresso tecnologico, il perfezionamento ( e la pericolosità) dei mezzi di comunicazione di massa e degli strumenti di raccolta di dati e notizie che, attraverso inedite, per il passato del tutto impensabili, e talora gravissime, aggressioni agli aspetti più intimi della personalità, richiedono necessariamente l’individuazione di più efficaci ed adeguate difese. 
Per molti anni mancò un riscontro normativo specifico alla tutela di tale diritto, anche se la giurisprudenza e la dottrina man mano ne riconoscevano la protezione, magari ancorandolo all’art. 10 c.c. relativo all’immagine ovvero successivamente agli artt. 2 e 3 della Costituzione e alla garanzia di tutela e sviluppo della personalità. Solo in tempi relativamente recenti si è pervenuti ad una disciplina organica della materia, con la L. n. 675 del 1996, variamente modificato, successivamente, con un ancor più incisivo Dlgs. N. 196/2003. 
Va preliminarmente osservato che non è stato impugnata e quindi ha valore di giudicato , la statuizione dei giudice a quo circa il difetto di legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione. 
Richiamava il giudice a quo l’art. 52 D.lgs. 196 che disciplina i modi di diffusione delle sentenze o dei provvedimenti giurisdizionali, per finalità di informativa giuridica, precisando che l’interessato può esplicitamente chiedere, per motivi legittimi, con domanda depositata nella cancelleria, prima che sia definito il grado di giudizio, che, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, sia esclusa l’indicazione delle generalità e d altri dati identificati ) soggetto interessato, riportati nel provvedimento stesso; più specificamente, nel settore civile, vanno omessi , anche in mancanza di richiesta, le generalità, nonché altri dati identificativi , anche relativi a terzi dai quali possa desumersi l’identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. 
Va peraltro osservato che l’art. 22 Codice Privacy afferma il principio generale per cui i dati sensibilissimi, e specificamente quelli idonei a rivelare lo stato di salute non possono„ essere diffusi. Tale indicazione, che non pare ammettere eccezioni, supera il punto di equilibrio indicato dall’art. 52, con riferimento ai provvedimenti giurisdizionali, tra gli interessi della persona alla privacy, di sicura rilevanza costituzionale, e quelli , altrettanto rilevanti, all’integrale pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali, a scopo di informativa giuridica. 
Del resto, ad colorandum , anche se successiva alla fattispecie dedotta, può ricordarsi l’Autorizzazione n. 7/2008 al trattamento dei dati a carattere giudiziario, anche da parte di soggetti pubblici, del Garante della privacy, ove si evidenzia la necessità di favorire l’attività di documentazione , studio e ricerca in campo giuridico ma pure, quella di ridurre al minimo i rischi che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali nonché per la dignità della persona; ne consegue che devono essere trattati i soli dati essenziali. ai fini della informativa giuridica, e che il trattamento va effettuato unicamente con operazioni,`con logiche e mediante forme di organizzazione di dati strettamente indispensabili in rapporto ai predetti obblighi informativi. 
Ancor più recentemente la Deliberazione del Garante della Privacy del 2 dicembre 2010 circa le “Linee guida sul trattamento dei dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali, per finalità di informazione giuridica ” precisa che, relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute, esiste uno specifico divieto di diffusione anche per i soggetti pubblici, e chiarisce che la salvaguardia dei diritti degli interessati attraverso un oscuramento delle loro generalità, non pregiudica la finalità di informazione giuridica, ma può risultare necessaria nella prospettiva di un bilanciamento dei diversi interessi per tutelare la sfera di riservatezza dei soggetti coinvolti. 
Appare pertanto illecita la diffusione delle generalità del ricorrente, con riferimento ad un provvedimento giurisdizionale ove si indicava il suo stato di salute e le sue invalidità. 
Il ricorrente chiede la condanna dei titolare dei trattamento dei dati al risarcimento dei danno, ma non è in grado di indicare specificamente chi egli sia (si limita ad affermare che non sarebbe il giudice) né di individuare la consistenza del danno occorso che, come afferma la giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre, Cass. 222 del 2016), anche in materia di diritti fondamentali, non può configurarsi in re ipsa: il richiedente deve fornire prova di tutti i presupposti di cui all’art. 2043 c.c., non solo il comportamento illegittimo, ma pure il danno occorso e il nesso di causalità tra comportamento ed evento dannoso. 
Va dunque accolto il ricorso, nei limiti di quanto sopra indicato, assorbito il terzo motivo. 
Va cassata la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa opposizione, che sulla base dei principi sopra espressi, valuterà l’esistenza e la consistenza dei danno, nonché l’indicazione del soggetto responsabile, e pure si pronuncerà sulle spese dei presente giudizio di legittimità. 
Ai sensi degli artt. 22 e 52 Dlgs 196/03 appare opportuno omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata. 

P.Q.M. 

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese dei presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Palermo, in diversa composizione. 
In caso di diffusione dei presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma degli artt. 52 e 22 d.lgs 196/03

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *