Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 8 aprile 2016, n. 6833
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24588-2012 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1512/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/06/2012 R.G.N. 1033/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/07/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
I FATTI
(OMISSIS) impugno’ la sentenza del Tribunale di Venezia con la quale era stata rigettata, per intervenuta prescrizione (vertendosi in tema di illecito extracontrattuale da asserito illecito endofamiliare), la domanda di risarcimento dei danni da lui patiti a seguito della scoperta delle cartelle cliniche relative a due suoi ricoveri presso i servizi psichiatrici dell’ospedale di Venezia, risalenti al 1974 ed al 1980, dovuti ad ingiustificate e pressanti richieste da parte del padre (OMISSIS) (deceduto nelle more del giudizio).
La corte di appello di Venezia, investita dell’impugnazione proposta dall’attore, la rigetto’.
Per la cassazione della sentenza della Corte lagunare (OMISSIS) ha proposto ricorso sulla base di 3 motivi di censura.
Resistono con controricorso gli eredi di (OMISSIS).
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso e’ infondato.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare delle norme e dei principi in tema di qualificazione e/o definizione dei diritti azionati dall’attore in correlazione all’articolo 2043 c.c. e all’articolo 2059 c.c. con particolare riferimento agli articoli 2 e ss. Cost.. Loro qualificazione quali diritti soggettivi pieni e conseguente loro imprescrittibilita’.
Con il secondo motivo, si denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia: il mancato riconoscimento della permanenza dell’illecito subito dal ricorrente.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, attesane la intrinseca connessione, sono manifestamente infondati.
E’ insegnamento consolidato di questa Corte regolatrice quello secondo il quale la violazione di un diritto assoluto (quale la vita, la liberta’, la salute, la dignita’ e l’integrita’ morale della persona), che costituisca la causa petendi di un’azione risarcitoria, non trasforma, per una sorta di traslazione contenutistica (come pare auspicare l’odierno ricorrente), il conseguente diritto al risarcimento del danno in un diritto imprescrittibile, restando quest’ultimo collocato tout court nell’area dell’illecito aquiliano, disciplinato in via generale dalla regola prescrizionale di cui all’articolo 2947 c.c., qual che sia il fatto illecito che abbia cagionato il danno, qual che sia il diritto inciso dalla condotta illecita del danneggiante, come affermato dalle stesse sezioni unite di questa Corte in tema di risarcimento del danno alla salute da trasfusione di sangue infetto (Cass. ss.uu. 577/2008).
Ne’ maggior pregio puo’ riconoscersi alla tesi sostenuta dal ricorrente con il secondo motivo di censura, predicativa di una sorta di indefinita permanenza dell’illecito contestato al padre dello (OMISSIS), poiche’ con essa inammissibilmente si confonde il momento della consumazione dell’illecito (di carattere evidentemente istantaneo, e gia’ di per se produttivo di effetti ipoteticamente dannosi) con quello della permanenza dei suoi effetti (e delle conseguenze dannose risarcibili), onde l’inconferenza del richiamo al principio della decorrenza della prescrizione dal momento della percezione o percepibilita’ esterna della illiceita’ della condotta.
Con il terzo notino, si denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia: sull’interruzione della prescrizione ai sensi dell’articolo 2944 c.c. a seguito del valore confessorio dello scritto autografo del 2.3.2007.
Il motivo non ha giuridico fondamento.
La lettera inviata dal padre all’odierno ricorrente, con la quale quest’ultimo dichiara di sentirsi responsabile dei ricoveri e del conseguente male derivatone a suo figlio, a tacer d’altro (e cioe’ della assoluta impredicabilita’ di una sua efficacia interruttiva della prescrizione) risale ad epoca in cui la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno era gia’ ampiamente maturata.
Il ricorso e’ pertanto rigettato.
Le spese del giudizio possono essere compensate in questa sede, stante la qualita’ personale delle parti in giudizio e la assoluta peculiarita’ ed eccezionalita’ del caso trattato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di Cassazione.
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