Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 21 marzo 2016, n. 1150

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8559 del 2014, proposto da:

Li. Ba., rappresentata e difesa dagli avv. Gi. Pr. Di. e Fr. Del Co., con domicilio eletto presso Si. Ci. in Roma, via (…);

contro

Comune di Livorno, rappresentato e difeso dall’avv. Pa. Ma., con domicilio eletto presso Gi. Ma. Gr. in Roma, corso (…);

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione III n. 380/2014, resa tra le parti, concernente diniego concessione edilizia in sanatoria.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Livorno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 19 gennaio 2016 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Di., Del Co. e Lu. Ma. per delega di Pa. Ma.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La sig.ra Li. Ba., proprietaria di quattro appezzamenti di terreno agricolo, ha ottenuto dal Comune di Livorno la concessione n. 84 del 1989 per la costruzione di un annesso agricolo e successiva concessione edilizia per la costruzione di tettoia e tamponatura della stessa. Intorno all’anno 2000, avendo necessità di trasferirsi a vivere stabilmente presso l’immobile di cui si tratta, provvedeva ad ampliarlo e adattarlo alle esigenze abitative sue e della sua famiglia.

La sig.ra Ba. quindi presentava in data 10 dicembre 2004 domanda di condono edilizio ex lege regionale n. 53 del 2004 chiedendo la sanatoria degli abusi consistenti in “ampliamento di manufatto ad uso residenziale”, “cambio di destinazione d’uso da magazzino agricolo a civile abitazione”, “ristrutturazione di tettoia precedentemente condonata”.

L’Amministrazione gli comunicava in prediniego datato 31 luglio 2006, ma ricevuto dalla sig.ra Ba. il 18 novembre 2010, cui seguiva il provvedimento dirigenziale di diniego di sanatoria n. 400096 del 16 dicembre 2010.

2. La sentenza qui impugnata ha rigettato il ricorso perché il diniego di condono è motivato dal Comune di Livorno sulla base di due argomentazioni: il superamento del limite volumetrico di 100 mc e la inammissibilità della destinazione urbanistica residenziale. Il primo profilo (superamento del limite volumetrico ammesso al condono sulla base della previsione dell’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 53 del 2004) non è neppure fatto oggetto di contestazione in sede di ricorso e si tratta di profilo motivazionale da solo sufficiente a sorreggere il provvedimento di rigetto dell’istanza di condono impugnata.

3. L’interessata ha proposto ricorso in appello affidato ai seguenti motivi:

a) Violazione dell’art. 4 e segg. e 10 bis L. 241/90. Violazione dell’art. 5 L. R. Toscana 53/04. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, di comunicazione e di contraddittorio, della manifesta ingiustizia, della disparità di trattamento.

b) Violazione dell’art. 3 e 10 bis L. 241/90 per difetto assoluto della motivazione. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, della illogicità e manifesta ingiustizia, della disparità di trattamento.

c) Violazione dell’art. 5 L. R. Toscana. n. 53/04. Violazione dell’art. 20 L. 241190. Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta ingiustizia e della disparità di trattamento.

d) Violazione dell’art. 2 L. R. Toscana 53104. Gli interventi realizzati dall’appellante sono ammessi alla attestazione in sanatoria sulla base delle indicazione della legge in esame.

4. L’integrale effetto devolutivo del ricorso in appello può ammettersi solo quanto la sentenza impugnata non contenga, sia pure implicitamente, statuizioni di ordine processuale che impediscano l’esame nel merito della controversia.

Nel caso di specie la sentenza impugnata aveva rilevato che il provvedimento impugnato conteneva due distinte argomentazioni, una delle quali (superamento del limite volumetrico) idonea a sorreggere il provvedimento di diniego e non impugnata.

5. Tale parte della sentenza non è stata impugnata e quindi il ricorso in appello dovrebbe essere dichiarato inammissibile per la medesima ragione individuata nella sentenza impugnata, ossia l’idoneità della statuizione a reggere da sola il rigetto del ricorso giurisdizionale di primo grado.

Ad solo fine di completezza espositiva si passa all’esame dei motivi dell’appello.

6. Con il primo motivo l’appellante si duole sostanzialmente della mancata indicazione del responsabile del procedimento e di difetto di istruttoria.

Il primo profilo della censura è infondato alla luce della costante giurisprudenza di questo Consiglio (sez. III, 24 settembre 2013, n. 4694) secondo la quale: “L’omessa indicazione nel provvedimento del nominativo del responsabile del procedimento non costituisce motivo d’invalidità del provvedimento, posto che supplisce il criterio legale d’imputazione del ruolo al dirigente preposto all’Unità organizzativa competente”.

Per quanto attiene il secondo profilo è sufficiente osservare che il prediniego di rigetto assolve pienamente all’obbligo di istruttoria posto in capo alla pubblica amministrazione.

7. Con il secondo motivo è stato dedotto il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Anche tale censura non può trovare accoglimento.

In ordine al dedotto difetto di motivazione è sufficiente osservare che il diniego è stato determinato sia dall’ubicazione dell’immobile, che ricade in zona in cui non è consentita la destinazione residenziale, che dal superamento della cubatura consentita.

8. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 5 della legge regionale della Toscana. n. 53 del 2004. 104. Violazione dell’art. 20 L. 241/90. Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta ingiustizia e della disparità di trattamento.

La norma invocata, art. 5 (“Procedimento per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria”), comma 5, della legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53 (“Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria”), dispone: “Il provvedimento finale, da notificare all’interessato, è adottato dall’autorità comunale competente entro il termine di due anni dalla data di presentazione della domanda”.

Il comma 18 dell’art. 35 (“Procedimento per la sanatoria”) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (“Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”) dispone, per quel che qui interessa che “decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta”.

È di tutta evidenza che, dall’esame sinottico delle due norme, si debba escludere che la legge della Regione Toscana disciplini un’ipotesi di silenzio-assenso, in assenza di un’esplicita qualificazione del silenzio in tal senso.

D’altra parte l’ordinamento prevede (art. 31 del Cod. proc. amm.) strumenti di tutela contro il perdurare del silenzio della pubblica amministrazione.

Nella fattispecie in esame non può essere invocato l’eccesso di potere per disparità di trattamento perché, ove in ipotesi simili a quella in esame, l’amministrazione abbia rilasciato un condono, quest’ultimo non potrebbe essere che illegittimo, con la conseguenza che l’interessato non può chiederne l’estensione (Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3142; Idem, sez. V, 19 luglio 1989, n. 414).

9. Parimenti infondato è l’ultimo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art. 2 (“Tipologia delle opere edilizie ammesse a sanatoria e limiti all’ammissibilità a sanatoria delle opere abusive”) della legge della Regione Toscana perché la norma, così come evidenziato dal giudice di primo grado, al comma 5, lettera c), esclude dalla sanatoria “le opere e gli interventi in contrasto con le destinazioni d’uso ammesse, nella zona interessata, dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge”.

Nel caso di specie la destinazione a “orti urbani” era stata impressa sin dal 24 marzo 1988, con deliberazione di consiglio comunale n. 43, quindi in data anteriore all’entrata in vigore della legge.

10. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini – Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg – Consigliere

Dante D’Alessio – Consigliere

Andrea Pannone – Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato – Consigliere

Depositata in Segreteria il 21 marzo 2016.

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