cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 23 marzo 2016, n. 5766

Svolgimento del processo

Il Consorzio Neapolis Città Futura e la società consorziata Soccorso Stradale Pace convennero in giudizio il Comune di Napoli, e deducendo il primo dì aver svolto in favore del convenuto il servizio di rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietata, ne chiedevano la condanna al pagamento del corrispettivo per la custodia di veicoli sequestrati, e fino al momento del ritiro, oltre ad interessi e rivalutazione Il Tribunale, nel contraddittorio dell’Ente territoriale, accolse la domanda, evidenziando che il Comune depositante non aveva adempiuto all’obbligo di ritiro delle auto alla scadenza del contratto, ma la decisione fu riformata dalla Corte di Appello di Napoli, che, con sentenza n. 280 del 2009 osservò che i contratti posti a fondamento della domanda non erano idonei a provare l’assunzione di alcun obbligo di pagamento di un corrispettivo, atteso che le somme dovevano considerarsi poste a carico dei proprietari delle vetture, mentre in alcun atto o delibera, tra quelle citate, il Comune si era obbligato in proprio al pagamento. Nemmeno poteva trovare applicazione l’art. 2041 cod. civ., pur invocato da parte appellata, mancando nel caso in esame i presupposti per l’esperimento dell’azione. La Corte territoriale evidenziava, inoltre, la fondatezza del motivo con il quale il Comune aveva dedotto la carenza di legittimazione passiva della società Pace s.n.c., atteso che con la stessa non risultava stipulato alcun contratto.
Avverso tale sentenza il Consorzio Neapolis Città Futura e la s.n.c. Pace hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui si è opposto il Comune di Napoli con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.

Motivi della decisione

l. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 342 cod, proc. civ., nonchè il vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile, per mancanza di specificità dei motivi, l’appello, proposto ex adverso. In particolare, si deduce che la sentenza impugnata è avulsa dal contenuto di quella di primo grado (che aveva escluso il diritto al corrispettivo contrattuale, ma accolto la domanda subordinata di risarcimento danni per mancato ritiro delle auto alla scadenza del contratto) e dallo stesso motivo di gravame del Comune, riguardante la carenza di legittimazione attiva e passiva e l’assenza di qualsiasi vincolo contrattuale.
2. I1 motivo è infondato. Se è vero, infatti, che il ragionamento seguito dalla Corte territoriale si fonda sull’assenza di un valido titolo contrattuale nel periodo intercorrente tra 1’1.1.1993 ed il 21.7.1998 (laddove – invece- il giudice di prime cure aveva riconosciuto in favore dei ricorrenti il risarcimento di un danno consequenziale all’inadempimento di un obbligo di ritiro derivante da un contratto precedente), è anche vero che tale questione le era stata devoluta con l’atto di appello, con cui il Comune aveva appunto negato di aver validamente assunta alcun obbligo di pagare la custodia in luogo dei proprietari contravventori, e, così, sostanzialmente contestato (anche) la titolarità dal lato passivo dell’obbligazione risarcitoria dedotta in subordine dagli originari attori, e su cui ha statuito la Corte territoriale.
3. Con il terzo motivo, che va ora esaminato perché a carattere più liquido, i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione degli arti, 1771 e 1362 c.c., nonchè il vizio di motivazione. In proposito, lamentano che, dopo l’accordo transattivo intervenuto per definire i rapporti dare-avere maturati fino al dicembre del 1992, le autovetture rimasero in custodia del Consorzio fino al luglio del 1998, allorché il Comune, qualificandosi ancora come “depositante”, trasferì gli autoveicoli alla società consorziata, ponendole contestualmente l’obbligo di demolizione. Così operando, il Comune aveva implicitamente riconosciuto l’estinzione dell’obbligo di custodia, affermano i ricorrenti, sicché la conclusione, contenuta nella sentenza della Corte di Appello, secondo la quale la custodia venne eseguita nell’interesse non dell’ente territoriale ma dei singoli proprietari, doveva ritenersi del tutto incongrua.
4. Il motivo è fondato. Come già affermato da questa Corte con la sentenza n. 9751 del 2011 emessa inter partes in riferimento a differenti frazioni temporali del medesimo rapporto, “dall’affidamento, da parte del Comune committente, alla società, cui abbia demandata il servizio di rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietata, anche della custodia dei veicoli rimossi perché vengano custoditi presso il parcheggio di pertinenza della società stessa, in attesa del ritiro da parte dei rispettivi proprietari, deriva, ai sensi dell’art. 1771 cod. civ., l’obbligo del Comune, quale depositante, di ritirare i veicoli alla scadenza pattuita o, in ogni caso, dopo la richiesta avanzata dalla depositaria, con la conseguente responsabilità dell’ente per i danni cagionati dall’inadempimento di tale obbligo”. Ed, infatti, la circostanza che le autovetture rimosse venissero
consegnate dagli addetti del Comune alla società consorziata, affinchè venissero costodite presso il parcheggio in attesa del ritiro da parte dei proprietari, rendeva palese un affiancamento, rilevante sotto il profilo del collegamento negoziale, di un rapporto contrattuale di deposito al servizio di rimozione affidato attraverso il contratto di appalto, con conseguente applicabilità dell’art. 1771 cod civ. che configura un obbligo, a carico del depositante, di riprendere la cosa mobile depositata alla scadenza pattuita o in ogni caso dopo la richiesta fattagli dal depositario. Trattasi, d’altronde, di una previsione la cui operatività non dipende dalla pattuizione di un corrispettivo a carico del depositante, considerato che la presunzione di gratuità del deposito, dì cui all’art. 1767 cod. civ. non impedisce che dal deposito derivino le obbligazioni poste a carico delle parti dagli artt. 176B cod. civ., e segg., e segnatamente quella di ritirare la cosa ai sensi dell’art. 1771 a carico del depositante. Proprio l’applicazione di questa norma, non presa in considerazione dalla Corte di Appello, consente dunque di riconoscere nel caso in esame la responsabilità del Comune sul piano risarcitorio.
La sentenza impugnata va, in conseguenza cassata, restando assorbita ogni altra questione, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità .

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione

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