SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II
SENTENZA 17 marzo 2016, n.5320
Motivi della decisione
2) Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 91 e 92.
I ricorrenti si dolgono della compensazione delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, disposta sebbene, a loro avviso, parte Ce. non avesse chiesto né in citazione, né in comparsa di risposta in appello la condanna di controparte alla refusione delle spese di lite.
Inoltre il Ce. , sostiene il ricorso, si era opposto alla revisione della sentenza di primo grado, palesemente errata.
La censura è infondata.
Va premesso che la richiesta di liquidazione delle spese in appello risulta formulata da parte Ce. nella prima comparsa conclusionale del 2006, in cui si diede atto della maggior pretesa in considerazione della opposizione di controparte al ‘riconoscimento di un cespite’ e al ‘non corretto assolvimento della resa del conto’.
Nella conclusionale del 2010 le spese sono state richieste nei limiti di quanto reso necessario dal comportamento processuale di controparte. In tal senso è stata riportata in epigrafe della sentenza di appello la richiesta validamente modificata, giacché le conclusioni sono quelle che il giudice desume essere state assunte in base alle posizioni assunte dalle parti, le quali ben possono modificare le richieste relative alle spese di lite, in relazione all’andamento del processo.
A prescindere dalla domanda di parte, la compensazione delle spese può essere comunque disposta dal giudice e non deve seguire l’esito del giudizio di appello, ma va rapportata all’esito finale della lite (Cass. 20289/15; 9857/15).
Pertanto la Corte di appello poteva ragionevolmente pervenire alla compensazione integrale delle spese, se si considera che parte Ce. dovette adire il giudice con azione di riduzione per conseguire la quota ereditaria di riserva; che dalla epigrafe della sentenza di tribunale risulta che solo in via subordinata al rigetto della domanda, i C. riconobbero il diritto del coniuge della madre; che tuttavia la richiesta dei Ce. di attribuzione di un bene immobile è stata disattesa, liquidando la loro quota con un conguaglio.
Queste sono state le ragioni poste a base della compensazione (sostanzialmente indicate nella motivazione della sentenza, pag. 9 in fine), che la Corte di Cassazione reputa pienamente idonee a reggere la decisione.
3) Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 554, 556, 747 e 750 c.c. e vizi di motivazione.
Parte ricorrente lamenta che il conguaglio stabilito sulla base della ctu sia stato ‘maggiorato della rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza’.
Secondo i ricorrenti la collazione per imputazione si fa con riguardo al valore dell’immobile al tempo dell’apertura della successione, il che doveva comportare la stima dei beni alla data dell’apertura della successione (1988), la individuazione del conguaglio corrispondente alla quota di un quarto in base ai valori dell’epoca e la rivalutazione monetaria alla data della sentenza.
La tesi è errata. Essa corrisponde a una lettura ‘di convenienza’ della giurisprudenza di questa Corte.
Essa insegna che: ‘Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredita riservata al legittimario, si deve aver riguardo al momento della apertura della successione per calcolare il valore dell’asse ereditario mediante la cosiddetta riunione fittizia -, stabilire l’esistenza e l’entità della lesione di legittima nonché determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante compenso in danaro nonostante l’esistenza, nell’asse, di beni in natura, essa deve essere adeguata al mutato valore – al momento della decisione giudiziale – del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l’esatto equivalente. (Cass. 2452/1976, cui son seguite altre pronunce anche citate da parte ricorrente, v. Cass. 10564/05).
Questo principio non significa che la parte assegnataria del bene compreso nell’asse può lucrare l’eventuale maggior valore che esso abbia maturato rispetto alla svalutazione monetaria nel lasso di tempo tra la morte del de cuius e l’ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali, fenomeno che si è verificato dal dopoguerra fino alla crisi deflazionistica dell’ultimo quinquennio.
Significa che distinte sono le operazioni da effettuare.
La lesione di legittima va verificata alla stregua dei valori dei beni all’apertura della successione.
Qualora vi siano conguagli da attribuire, per riequilibrare l’assegnazione ad altro erede di beni che in parte dovevano essere destinati al coerede avente diritto ai conguagli, questi ultimi devono essere commisurati al valore, al momento della divisione, del bene (o dei beni) che avrebbe dovuto essere assegnato in natura al non assegnatario, tenendo conto del mutato valore (nella specie: porzione delle quote di comproprietà degli immobili che componevano l’asse).
Correttamente pertanto, la Corte di appello, non potendo assegnare a parte Ce. alcun immobile per intero, (poiché in successione erano cadute solo quote dei vari immobili e di queste quote al coniuge spettava solo un quarto) assunse come riferimento, per il conguaglio, il valore degli immobili alla data della consulenza di stima acquisita in corso di causa (v Cass. 13003/2001), rivalutato fino alla data della sentenza.
3.1) Al rigetto del ricorso principale segue l’assorbimento del ‘ricorso incidentale condizionato’ (pag. 15 atto di costituzione) di parte Ce. .
4) Il ricorso incidentale (pag. 12) degli eredi Ce. è parimenti infondato.
I controricorrenti continuano a chiedere che venga loro attribuito almeno un appartamento tra i beni immobili facenti parte del compendio, come inizialmente disposto dal Tribunale.
Richiamano precedenti che affermano la possibilità di assegnazione di un intero immobile quando nel patrimonio comune vi siano più Immobili da dividere, al fine di attribuire anche al ‘quotista minoritario uno dei beni in natura’.
La pretesa è infondata perché, come ha spiegato la Corte di appello, i beni immobili erano già di proprietà degli eredi C. al 50%, in forza della precedente eredità paterna.
Dunque in successione Ciarlo non è entrata una pluralità di interi beni immobili ma una serie di porzioni di immobili.
Di ciascuna di esse Ce. poteva vantare una quota di un quarto, cosicché la divisione comoda non era possibile, poiché spettava al Ce. solo il 12,5% di ciascuna unità immobiliare ed egli non poteva comunque pretendere di conseguire anche parti non cadute in successione degli immobili.
Il giudice della divisione ereditaria non poteva attribuire beni non oggetto della divisione stessa, cioè la quota del 50% che era pervenuta in precedenza ai coeredi provenendo da altra fonte.
La Corte di appello si è quindi ben orientata.
Il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale giustifica anche in questa sede la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi principale e incidentale.
Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Spese compensate.
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