Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 5 febbraio 2016, n. 2366

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10021/2013 proposto da:

(OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 869/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del 20/12/2011, depositata il 21/3/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato (OMISSIS), per delega allegata al verbale dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1 – Considerato che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto:

“Con ricorso innanzi al Tribunale di Treviso, (OMISSIS) impugnava il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del (OMISSIS), prot. n. (OMISSIS) dell’11/1/2006, con il quale era stata rigettata la sua richiesta di rimborso, ai sensi del decreto Legge n. 67 del 1997, articolo 18, conv. con modif. dalla Legge n. 135 del 1997, e dalla Legge n. 20 del 1995, articolo 2 bis, delle spese legali sostenute per difendersi nel processo penale celebrato nei suoi confronti, per i reati di cui all’articolo 61 codice penale, n. 9, articolo 110 codice penale, da articolo 476 codice penale a articolo 479 codice penale, comma 2, articolo 640 codice penale, commi 1 e 2 (falso materiale, falso ideologico e truffa), che si era concluso con la pronuncia di assoluzione del G.I.P. di Venezia del 13/5/2005, n. 237 “perche’ il fatto non costituisce reato”. Il Tribunale accoglieva il ricorso. La decisione veniva riformata dalla Corte di appello di Venezia che, in accoglimento del gravame dell’Agenzia delle Entrate, respingeva l’azionata domanda. Ritenevano i giudici di secondo grado che i fatti oggetto del processo penale non potessero essere ricondotti allo svolgimento delle funzioni proprie del lavoratore e che quindi non sussistesse quell’elemento di collegamento che solo dava diritto al rimborso delle spese legali.

Ricorre per cassazione (OMISSIS) affidandosi ad un motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione del decreto Legge n. 67 del 1997, articolo 18, conv. con modif. dalla Legge n. 135 del 1997. Assume che erroneamente la Corte di appello, nonostante l’assoluzione del ricorrente dai reati contestatigli in sede penale e l’inerenza dei fatti medesimi all’espletamento dei compiti e responsabilita’ dell’ufficio, ha ritenuto infondata la richiesta di rimborso delle spese sostenute per la difesa legale nell’ambito dello stesso. Contesta anche la valutazione della sussistenza di un conflitto di interesse per essere stata dimostrata la buona fede del dipendente a fronte dell’attivita’ illecita posta in essere da altro soggetto.

Il motivo e’ manifestamente infondato.

Appare corretto il ragionamento secondo il quale gia’ le imputazioni, come trascritte dalla stessa Corte di appello nella motivazione (“redazione di false attestazioni contenute nei verbali di controllo e nei prospetti allegati ai modelli 43 per la liquidazione delle retribuzioni e delle indennita’ dovute al lavoratore per l’attivita’ svolta”), escludessero qualsiasi collegamento fra i fatti contestati e l’espletamento del servizio da parte dello (OMISSIS). Non si verteva, infatti, nell’ambito di una attivita’ imputabile all’Amministrazione che, per sua natura, si ricollegasse necessariamente all’esecuzione dell’incarico conferito, e cioe’ tale che, rappresentando il rischio inerente all’esecuzione di esso, potesse dare luogo al rimborso delle spese legali. Quella contestata, infatti, era un’attivita’ esclusivamente attinente alla sfera privata del soggetto e che nel rapporto di servizio aveva una mera occasione. Ed infatti la ipotizzata alterazione dei dati (funzionale alla rappresentazione di circostanze incidenti sull’entita’ della retribuzione e delle indennita’ dovute) era, nella stessa ipotesi accusatoria, svolta in danno dell’Amministrazione. Il comportamento penalmente rilevante non era stato, dunque, compiuto per conto, nel nome e nell’interesse dell’Amministrazione.

Ed allora va precisato che l’Amministrazione e’ legittimata a contribuire alla difesa del suo dipendente imputato in un procedimento penale sempreche’ sussista un interesse specifico al riguardo e tale interesse deve individuarsi qualora sussista imputabilita’ dell’attivita’ all’Amministrazione stessa e dunque una diretta connessione di tale attivita’ con il fine pubblico (cosi’ Cass. 10 marzo 2011, n. 5718; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24480; si veda, sul requisito della comunione degli interessi perseguiti attraverso il reato ipotizzato e quelli dell’ente pubblico datore di lavoro, posto come necessario dal decreto Legge n. 87 del 1997, articolo 18, Cass. 24 novembre 2008, n. 27871 nonche’ Consiglio di Stato 26 febbraio 2013, n. 1190 secondo cui “la connessione dei fatti con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali va intesa nel senso che tali atti e fatti siano riconducibili all’attivita’ funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l’adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attivita’ che necessariamente si ricollegano all’esercizio diligente della pubblica funzione, nonche’ occorre che vi sia un nesso di strumentalita’ tra l’adempimento del dovere e il compimento dell’atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell’atto” e, in termini, Consiglio di Stato 22 dicembre 1993, n. 1392).

Del resto la natura del diritto al rimborso e’ stata individuata quale espressione di un principio generale di difesa volto, da un lato, a proteggere l’interesse personale del soggetto coinvolto nel giudizio in uno all’immagine della p.a. per la quale quel soggetto agisce e dall’altro a confermare il principio cardine dell’ordinamento che vuole riferire alla sfera giuridica del titolare dell’interesse sostanziale le conseguenze derivanti dall’operato di chi agisce per suo conto; non a caso la legittimazione dogmatica del principio attinge alla teoria del mandato (cui commoda et eius incommoda) e trova ancoraggio positivo nella norma dell’articolo 1720 codice civile, comma 2, secondo cui “il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni….. dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta. Il mandante deve, inoltre, risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell’incarico” che ha portato ad affermare l’esistenza di un principio generale, immanente nel sistema, e di un limite, non meno generale, dato dal fatto che il mandatario abbia pur sempre agito in vantaggio e non in danno del mandante (cfr. Consiglio di Stato 10 dicembre 2013, n. 5919; Consiglio di Stato 7 ottobre 2009, n. 6113).

I suddetti elementi della imputabilita’ dell’attivita’ all’Amministrazione e della diretta connessione dell’attivita’ stessa con il fine pubblico erano palesemente mancanti nella fattispecie in esame in cui veniva contestata allo (OMISSIS) il compimento di una’ attivita’ illecita al fine di perseguire un utile privato e indebito, cio’ attraverso la (falsa) rappresentazione dei dati sui modelli riportanti gli orari – manipolati – delle operazioni di verifica fiscale giornaliera determinanti l’entita’ della retribuzione e delle indennita’ (diversi e piu’ favorevoli di quelli reali). Si tratta dunque di un’ipotesi in cui sussiste, al contrario, l’interesse dell’Amministrazione a veder sanzionate le eventuali attivita’ abusive compiute dal soggetto svolgente un servizio alle sue dipendenze (significativo e’ che allo (OMISSIS) fosse stata contestata l’aggravante della violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio).

La circostanza, poi, dell’assoluzione dello (OMISSIS) non ha alcuna incidenza rispetto al giudizio di non attribuibilita’ all’Amministrazione dell’attivita’ in contestazione e di irriconducibilita’ ai suoi fini istituzionali cosi’ come non rileva la mancata costituzione di parte civile dell’Amministrazione nel giudizio penale o la mancata instaurazione di un procedimento disciplinare.

Si propone, pertanto, il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’articolo 375 codice procedura civile, n. 5″.

2 – Non sono state depositate memorie ai sensi dell’articolo 380 bis codice procedura civile.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimita’ in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’articolo 375 codice procedura civile, n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – In conclusione il ricorso va rigettato.

5 – La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

6 – Il ricorso e’ stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilita’ del 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17), che ha integrato del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale e’ respinta integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma articolo 1 bis. Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

Essendo il ricorso in questione integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformita’.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *