cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 22 febbraio 2016, n. 3438

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente

Dott. PETTI Giovanni B. – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 19413 del ruolo generale dell’anno 2012, proposto da:

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine dei ricorso, dall’avvocato (OMISSIS), e domiciliati presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), in (OMISSIS);

– ricorrenti –

nei confronti di:

(OMISSIS) S.p.A. (C.F.: non dichiarato), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello di Firenze n. 728/2012, depositata in data 17 giugno 2012;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 21 dicembre 2015 dal consigliere Augusto Tatangelo;

udito l’avvocato (OMISSIS) per i ricorrenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudizio trae origine da un sinistro stradale avvenuto in data (OMISSIS) in localita’ (OMISSIS), nel quale (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno riportato lesioni personali mentre l’autovettura di proprieta’ di (OMISSIS) ha riportato danni materiali.

I danneggiati hanno richiesto in via stragiudiziale il risarcimento diretto alla societa’ assicuratrice del (OMISSIS). Ottenuto un pagamento a loro avviso non satisfattivo, hanno agito in giudizio per conseguire il residuo.

La domanda e’ stata solo parzialmente accolta in primo grado dal Tribunale di Grosseto, il quale, preso atto del versamento di ulteriori somme da parte della compagnia in favore degli attori in corso di causa, la ha condannata a pagare un importo residuo di euro 661,18 a (OMISSIS), dichiarando invece, per gli altri danneggiati, che le somme percepite in via stragiudiziale (anteriormente al giudizio per (OMISSIS) e nel corso di esso per (OMISSIS)) erano pienamente satisfattive; ha quindi compensato integralmente le spese di lite tra tutte le parti.

In parziale accoglimento del gravame proposto dagli attori, la Corte di Appello di Firenze ha poi rideterminato la somma residua ancora dovuta al (OMISSIS) in euro 779,32, respingendo per il resto l’appello (giudicato in parte inammissibile ed in parte infondato). Ha quindi condannato gli appellanti, in solido, a pagare all’appellata compagnia i tre quarti delle spese del giudizio di secondo grado, compensandole per il residuo quarto.

Avverso tale sentenza ricorrono (OMISSIS) ed (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), sulla base di due motivi. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede la societa’ intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunziano “violazione e/o errata interpretazione e/o falsa applicazione della tabella di cui al decreto ministeriale sviluppo economico del 27.5.2010 relativamente alla quantificazione dell’inabilita’ giornaliera e consequenziale errore nella determinazione del risarcimento del danno – errata interpretazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito ai danno biologico e morale – errata applicazione della giurisprudenza della Suprema Corte in ordine al rimborso delle spese di lite antegiudizio”.

Il motivo e’ inammissibile per difetto di specificita’.

I ricorrenti censurano la decisione impugnata con riguardo alle posizioni di (OMISSIS) e di (OMISSIS).

La corte di appello ha accolto solo parzialmente il gravame del (OMISSIS) (riconoscendogli dovuto un residuo importo di euro 779,32, quindi maggiore di quello di euro 661,18 riconosciuto in primo grado, ma inferiore a quello di euro 927,28 domandato in sede di appello), sulla base della considerazione che la percentuale di inabilita’ riconosciuta nella consulenza tecnica di ufficio svolta in primo grado era del 2,5% e non del 3%, come indicato nei calcoli depositati dalla parte.

Ha dichiarato invece inammissibile quello della (OMISSIS), rilevando che questa aveva percepito un indennizzo comunque maggiore di quello che le sarebbe spettato (importo riconosciuto spettante in primo grado: euro 3.309,25; importo richiesto in appello: euro 3.421,00; importo in concreto percepito: euro 3.500,00).

Nel ricorso non vi e’ una specifica censura con riguardo alle ragioni di queste decisioni: i ricorrenti si limitano a riprodurre il prospetto dei calcoli per la liquidazione dei danni subiti gia’ prodotto in sede di merito (con i medesimi importi, e fondato sulla medesima percentuale di invalidita’ del 3% per il (OMISSIS)), dolendosi che la corte di appello non abbia statuito in conformita’.

Non chiariscono per quale motivo sarebbe erronea la decisione impugnata con riguardo al (OMISSIS), al quale e’ stata ritenuta riconoscibile una percentuale di invalidita’ del solo 2,5%, secondo quanto accertato in sede di consulenza tecnica di ufficio. Ne’ spiegano perche’ sarebbe erronea quella di inammissibilita’ dell’appello della (OMISSIS), che e’ stata ritenuta priva di interesse ad agire avendo percepito comunque una somma maggiore di quella pretesa.

Il motivo va pertanto dichiarato inammissibile, in conformita’ al principio costantemente affermato da questa Corte, per cui “il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilita’, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificita’, completezza e riferibilita’ alla decisione impugnata, il che comporta la necessita’ dell’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e dell’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione” (cfr. in proposito, ex multis, Cass. 25 settembre 2009 n. 20652; 17 luglio 2007 n. 15952; 6 giugno 2006 n. 13259; 25 febbraio 2004 n. 3741).

2.- Il secondo motivo e’ cosi’ intitolato: “- in punto di spese di lite – violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c., in merito alfa compensazione delle spese di lite:

– di primo grado – in cui, pur risultando vittoriosi nel merito, ai ricorrenti non venivano riconosciute le spese di lite;

– di secondo grado, in cui, pur riconoscendo al (OMISSIS) un quantum superiore rispetto alla somma liquidata in primo grado e pur risultando in atti che le somme corrisposte in primo grado furono erogate dopo 4 giorni dal deposito del ricorso introduttivo, la Corte di Appello ha condannato tutti i ricorrenti alla refusione delle spese nella misura pari a 3 , compensando le spese per la residua quota. Su tali punti, omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione”.

Il motivo e’ infondato.

Ai fini del suo corretto esame, occorre in primo luogo considerare che gli attori – poi appellanti e oggi ricorrenti – risultano costituiti sia in primo che in secondo grado (ed anche nel presente giudizio) con un unico difensore, ma hanno proposto domande diverse, che hanno avuto differente esito.

Ed infatti:

1) per il (OMISSIS) (che aveva originariamente agito per euro 8.050,00, secondo quanto indicato in ricorso) vi e’ stato: a) parziale accoglimento della domanda in primo grado (con condanna per euro 661,18, essendo stati pagati in suo favore, in corso di giudizio, euro 4.600.00); b) parziale accoglimento del gravame (con il quale egli tendeva ad ottenere il riconoscimento di un maggiore residuo, per euro 927,28, e la vittoria delle spese del primo grado, compensate dal tribunale: la corte di appello ha invece riconosciuto dovuto un residuo di euro 779,32, e ha rigettato il motivo di appello relativo alla compensazione delle spese del primo grado);

2) per (OMISSIS) (che aveva agito per euro 6.440,00, secondo quanto indicato in ricorso) vi e’ stato: a) rigetto della domanda in primo grado (sia pure con virtuale parziale accoglimento, essendo stati pagati in suo favore, in corso di giudizio, euro 3.500,00, importo ritenuto integralmente satisfattivo dal tribunale); b) integrale rigetto del gravame (precisamente, l’appello e’ stato dichiarato inammissibile per il merito, mentre e’ stato rigettato in relazione alla compensazione delle spese del primo grado);

3) per (OMISSIS) (che, avendo percepito prima del giudizio un importo di euro 11.000,00, aveva agito ab origine solo per un residuo di euro 1.195.00. secondo quanto indicato in ricorso) vi e’ stato: a) integrale rigetto della domanda in primo grado (l’importo percepito prima del giudizio e’ stato infatti ritenuto integralmente satisfattivo dal tribunale); b) integrale rigetto del gravame, relativo alle sole spese.

I ricorrenti si dolgono: a) del mancato accoglimento del motivo di appello relativo alla compensazione delle spese del primo grado di giudizio, che assumono dovessero essere loro riconosciute in quanto vittoriosi; b) della decisione della corte di appello in ordine alle spese del secondo grado del giudizio, poste a loro carico, in solido, per i tre quarti, sebbene il gravame del (OMISSIS) fosse stato almeno in parte accolto.

In particolare, essi sembrano dolersi, tra l’altro, dell’omessa considerazione delle differenti posizioni di ciascuno di essi, anche se concludono poi chiedendo comunque la condanna della compagnia intimata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di tutti loro, indistintamente.

3.- In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, e’ costante nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione del principio – dal quale questo collegio non intende discostarsi – secondo cui “il giudice di appello, allorche’ riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiche’ la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicche’ viola il principio di cui all’articolo 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado perche’ la sentenza di primo grado e’ stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi” (cosi’ di recente: Cass. 18 marzo 2014 n. 6259; nel medesimo senso si vedano, tra le tante, Cass. 30 ottobre 2013 n. 8718; 14 ottobre 2013 n. 23226; 30 agosto 2010 n. 18337; 22 dicembre 2009 n. 26985; 11 giugno 2008 n. 15483).

Tale principio, nella specie, non puo’ pero’ ventre in rilievo per la posizione di (OMISSIS) ed (OMISSIS) (in relazione ai quali la pronunzia di primo grado risulta integralmente confermata), ma solo per quella del (OMISSIS) (essendo stata nei suoi soli confronti parzialmente riformata la pronunzia di primo grado).

Ai fini delle spese, i ricorrenti sono stati invero considerati (nella sentenza impugnata, ma in pratica anche nel ricorso) come unica parte ed unico centro di interessi dalla corte di appello.

Occorre invece distinguere.

Con riguardo a (OMISSIS) ed (OMISSIS) la pronunzia impugnata di certo non merita alcuna censura, e anzi si rivela addirittura ad essi favorevole, come si vedra’.

In relazione alle spese del primo grado di giudizio, infatti, la decisione della corte di appello, che ha rigettato il motivo di appello tendente a censurare la integrale compensazione operata dal tribunale, appare corretta in diritto, nonche’ logica ed esaustiva nello sviluppo motivazionale.

Per (OMISSIS), del resto, la soccombenza integrale in primo (oltre che in secondo) grado non avrebbe in nessun caso consentito un piu’ favorevole esito.

Per (OMISSIS), il richiamo alla “eccessivita’ delle iniziali pretese” e ai “pagamenti sostanzialmente satisfattivi eseguiti dalla Compagnia sin dalle prime battute della causa” costituisce certamente esplicita motivazione adeguata a giustificare la operata compensazione, sia sotto il profilo della parziale reciproca soccombenza delle parti, sia sotto il profilo dell’espressione di altre sufficienti e idonee ragioni in tal senso (secondo il regime normativo applicabile ratione temporis, trattandosi di giudizio iniziato nel 2008, e quindi soggetto all’articolo 92 c.p.c., comma 2, nella versione emendata dalla Legge n. 263 del 2005, articolo 2, comma 1, lettera a), per il quale la compensazione delle spese richiede la concorrenza della soccombenza reciproca o di “altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione”).

Tanto per Manlio quanto per (OMISSIS), poi, la integrale soccombenza nel giudizio di appello, con conferma della pronunzia di primo grado, avrebbe addirittura imposto (in mancanza di giusti motivi in contrario da esplicitare nella motivazione, e che nella specie in verita’ sembrano mancare) una condanna integrale alle spese del secondo grado.

Del tutto priva di fondamento e’ dunque la censura avverso la decisione che ne ha disposto la parziale compensazione.

4.- Discorso diverso va invece fatto per quanto riguarda la posizione del (OMISSIS) (che come si e’ visto, risulta parzialmente vittorioso in primo grado e il cui gravame risulta parzialmente accolto).

Si e’ per tale posizione effettivamente verificata la situazione in cui, essendo stata parzialmente riformata la pronunzia di primo grado, la liquidazione delle spese del doppio grado va effettuata sulla base dell’esito unitario e complessivo del giudizio (e non per gradi). Occorre dunque preliminarmente verificare se cio’ sia stato fatto ed eventualmente se sia stato fatto in modo corretto. Orbene, va innanzi tutto escluso che la corte di merito abbia ritenuto nella sostanza le parti vincitrici in un grado e soccombenti nell’altro.

Lasciata ferma la compensazione integrale delle spese del primo grado, essa ha operato una compensazione parziale delle spese del secondo grado, condannando il (OMISSIS) al pagamento del residuo.

Ha cioe’ applicato la regola della compensazione parziale delle spese di lite di cui all’articolo 92 c.p.c., ritenendo le parti parzialmente e reciprocamente soccombenti, in relazione all’esito complessivo della lite stessa, sta pure individuando l’importo residuo delle spese oggetto della condanna in una quota di quelle relative alla sola fase dell’appello.

Trattasi in ogni caso, e complessivamente, di compensazione parziale delle spese del doppio grado.

5.- Appurato che la regolamentazione delle spese in relazione alla posizione del (OMISSIS) e’ avvenuta sulla base della valutazione dell’esito complessivo della lite, con applicazione della regola della compensazione parziale delle spese, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, occorre verificare se cio’ sia stato fatto in modo corretto. La corte ha proceduto come segue:

1) ha riscontrato una situazione di reciproca parziale soccombenza delle parti;

2) ha operato la compensazione parziale delle spese di lite, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, e condannato il (OMISSIS) al pagamento del residuo;

3) ha determinato tale residuo in misura pari a tre quarti delle spese del (solo) grado di appello, liquidandole per l’intero in euro 2.500.00 oltre accessori.

Il ricorrente censura la decisione nella parte in cui lo ha condannato al pagamento di una parte delle spese del giudizio, ritenendo che cio’ non fosse possibile, essendo egli parte vittoriosa; non la contesta nella parte in cui ha concretamente determinato l’importo di tale condanna (nella misura dei tre quarti delle spese del grado di appello, liquidate per l’intero in euro 2.500,00); contesta cioe’ l’an della suddetta decisione (non il quantum).

La censura investe quindi le prime due valutazioni operate dal giudice del merito e sopra schematicamente riassunte (non invece la terza).

Occorre stabilire se tali valutazioni siano corrette in diritto e se risultino adeguatamente motivate.

Cio’ comporta la necessita’ di affrontare le seguenti questioni giuridiche:

a) se sussista soccombenza reciproca in ipotesi di parziale accoglimento dell’unica domanda proposta dall’attore;

b) se, in quali ipotesi ed in che limiti, in caso di parziale accoglimento dell’unica domanda proposta dall’attore, sia possibile la compensazione parziale delle spese di lite con condanna dell’attore al pagamento di un residuo.

Occorre poi in fatto verificare se la corte di merito si sia conformata ai relativi principi di diritto.

6.- E’ senz’altro corretta l’individuazione di una situazione di parziale reciproca soccombenza delle parti nell’ipotesi in cui l’unica domanda di parte attrice risulti accolta solo parzialmente nel quantum.

Va infatti sul punto dato seguito al principio di diritto affermato da questa stessa sezione, per cui “la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (articolo 92 c.p.c., comma 2), sottende – anche in relazione al principio di causalita’ – una pluralita’ di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorche’ essa sia stata articolata in piu’ capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialita’ dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo” (Cass., sez. 3, ord. 21 ottobre 2009 n. 22381; in senso conforme, successivamente: Cass., sez. 6-3, 23 gennaio 2012 n. 901; sez. 2, 23 settembre 2013 n. 21684; cfr. anche Cass., sez. 3, 10 novembre 2015 n. 22871, che richiama espressamente tali precedenti; il principio risulta gia’ affermato, in precedenza, da Cass., sez. 1, 26 maggio 1976 n. 1906).

Occorre sottolineare che la pronunzia richiamata si pone come consapevole superamento dell’opposto principio, tralaticiamente affermato, per il quale “in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice puo’, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., ed in applicazione del cosiddetto principio di causalita’, escludere la ripetizione di spese sostenute dalla parte vittoriosa ove le ritenga eccessive o superflue, ma non anche condannare la parte stessa vittoriosa ad un rimborso di spese sostenute dalla controparte, indipendentemente dalla soccombenza, poiche’ tale condanna e’ consentita dall’ordinamento solo per la ipotesi eccezionale (e la cui ricorrenza richiede specifica espressa motivazione) che tali spese siano state causate all’altra parte per via di trasgressione al dovere di cui all’articolo 88 c.p.c.; ne consegue che qualora la parte attrice sia rimasta vittoriosa in misura piu’ o meno significativamente inferiore rispetto all’entita’ del bene che attraverso il processo ed in forza della pronuncia giurisdizionale si proponeva di conseguire, e la parte convenuta abbia adottato posizioni difensive concilianti o di parziale contestazione degli avversari assunti, possono ravvisarsi – secondo il discrezionale apprezzamento ad opera del giudice, del loro vario atteggiarsi – i giusti motivi atti a legittimare la compensazione, pro quota o per intero, delle spese tra le parti e non anche un’ipotesi di soccombenza reciproca” (in tal senso si vedano, ad es., Cass., Sez. lavoro 9 aprile 1986 n. 2493; Sez. 3, 21 marzo 1994 n. 2653; sez. 3, 9 marzo 2004 n. 4755; sez. 1, 26 maggio 2006 n. 12629; si pongono peraltro in qualche modo nel medesimo ordine di idee, piu’ di recente, anche Cass., sez. 3, 12 maggio 2015 n. 9587; sempre in analogo ordine di idee, in relazione alla nozione di soccombenza, sembra porsi altresi’ Cass., Sez. 6 – 2, 16 luglio 2015 n. 14976; cfr. anche Cass., sez. 3, 10 novembre 2015 n. 22871, che pur richiamando espressamente Cass. n. 22381/2009 e n. 21684/2013, probabilmente se ne discosta in parte nella soluzione concreta adottata per il caso di specie, piu’ aderente al contrario orientamento).

La pronunzia cui il collegio intende conformarsi, invero, pur ribadendo che l’onere delle spese giudiziali va regolamentato anche in ragione del c.d. principio di causalita’ (onde chi e’ stato costretto ad agire fondatamente in giudizio contro altro soggetto non puo’ essere condannato a rimborsare a quest’ultimo le spese sostenute, neanche in parte), precisa che non puo’ comunque negarsi, in caso di parziale accoglimento dell’unica domanda proposta (cosi’ come in caso di accoglimento di solo alcune delle domande proposte dall’attore), che sussista parziale soccombenza reciproca delle parti.

Cio’ per la semplice ma insuperabile ragione che, in caso contrario, l’attore, in quanto non soccombente, non potrebbe essere neanche considerato legittimato ad impugnare la pronunzia che abbia accolto la sua domanda solo in parte.

Non sono ravvisabili indici normativi che consentano di ricostruire una diversa nozione di soccombenza ai fini della legittimazione ad impugnare e ai fini della regolamentazione delle spese di lite.

La nozione di soccombenza e’ unica: dunque deve ammettersi che anche in caso di solo parziale accoglimento dell’unica domanda proposta dall’attore si verifica una situazione di parziale soccombenza reciproca delle parti.

Pare opportuno osservare a questo punto che, a ben vedere, con le decisioni che escludono la soccombenza reciproca in tale situazione (o comunque affermano che l’attore parzialmente vittorioso non possa essere condannato al pagamento di una parte delle spese di lite), si e’ inteso probabilmente soprattutto sottolineare che nelle predette ipotesi la regolazione delle spese di lite va effettuata sulla base del principio di causalita’ (sul quale, per tutte, si veda Cass., Sez. 3, 30 maggio 2000 n. 7182: “l’individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalita’, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo e’ quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi”; conf., tra le tante: Cass., Sez. 3, 7 agosto 2001 n. 10911; Sez. 3, 15 ottobre 2004 n. 20335; Sez. 2, 26 gennaio 2006 n. 1513; Sez. 3, 27 novembre 2006 n. 25141; Sez. 2, 8 giugno 2007 n. 13430; Sez. 3, 15 luglio 2008 n. 19456; Sez. 3, 30 marzo 2010 n. 7625; Sez. 6-L, 30 marzo 2011 n. 7307).

E tale ultima affermazione e’ senz’altro corretta.

Essa pero’ non implica che non vi sia soccombenza (parziale) dell’attore, come si e’ visto, ne’, come si vedra’, che l’attore parzialmente vittorioso non possa mai, in nessun caso, essere condannato al pagamento di una parte delle spese di lite, ma solo che cio’ possa avvenire esclusivamente in presenza di particolari condizioni.

Dunque, non contrasta con l’orientamento cui il collegio intende dare seguito.

7.- In proposito occorre riflettere sulla distinzione tra la nozione di soccombenza, in quanto tale, e i c.d. principi di causalita’ e di soccombenza ai fini della regolazione delle spese di lite.

La soccombenza e’ una nozione descrittiva, relativa all’esito delle domande proposte dalle parti: essa esprime, piu’ in generale, la coincidenza tra le richieste delle parti stesse e la decisione del giudice.

I c.d. principi di causalita’ e di soccombenza esprimono invece una regola destinata ad operare per l’attribuzione del carico delle spese di lite: la regola per cui alla parte soccombente, e cioe’ alla parte le cui richieste siano state disattese dal giudice, si imputano gli oneri processuali necessari ai fini della relativa decisione, per avervi dato causa.

Il principio della soccombenza e’ previsto dall’articolo 91 c.p.c., come criterio di regolazione delle spese di lite per il caso in cui vi sia una parte integralmente soccombente ed una integralmente vincitrice.

In tal caso soccombenza e imputazione degli oneri processuali coincidono integralmente: all’unico soccombente vanno imputati tutti gli oneri del processo, in quanto di esso egli ha la totale responsabilita’. Per il caso in cui invece vi sia parziale reciproca soccombenza, l’articolo 92 c.p.c., comma 2, si limita a prevedere la possibilita’ (non l’obbligo) di una compensazione integrale o parziale delle spese di lite (possibilita’ prevista anche, fino al dicembre 2014, per il caso di sussistenza di giusti motivi o eccezionali ragioni; successivamente, invece, solo in caso di questioni nuove o sulle quali vi e’ stato mutamento di giurisprudenza), ma non indica il criterio in base al quale operare la scelta.

Tale criterio va individuato nel piu’ generale principio di causalita’. Occorre cioe’ procedere alla individuazione della parte cui siano eventualmente imputabili in prevalenza, per avervi dato causa, agendo o resistendo alle altrui pretese infondatamente, gli oneri processuali ricollegabili all’attivita’ svolta per la istruzione e decisione delle varie domande proposte, o dei vari capi dell’unica domanda, o anche dell’unica domanda che sta risultata solo in parte fondata (cfr. Cass., sez. 3, 11 giugno 2008 n. 15483, in motivazione, laddove afferma: “la parte soccombente, ai fini delle spese processuali, va identificata alla stregua del principio di causalita’ sul quale si fonda la responsabilita’ del processo, in quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite, ovvero nel caso di lite necessaria – quando, cioe’, il bene richiesto non possa essere ottenuto se non con lo strumento necessario ed insostituibile del processo – con quella che ha tenuto nel processo un comportamento rivelatosi ingiustificato”).

Questi gli esiti possibili:

a) in determinati casi potrebbero addirittura non sussistere affatto i presupposti per operare la totale o parziale compensazione delle spese di lite: e cio’ nell’ipotesi in cui gli oneri del processo possano ritenersi di fatto imputabili ad una sola delle parti, in quanto il giudice ritenga, sulla base di una valutazione sostanziale (e quindi a prescindere dal formale esito processuale di reciproca soccombenza), che essi abbiano trovato integralmente causa, in definitiva, nell’accertamento dei diritti fondatamente fatti valere dall’attore ovvero, di converso, nell’accertamento dell’infondatezza delle sue pretese;

b) laddove il giudice valuti come sostanzialmente equivalenti gli oneri processuali imputabili a ciascuna delle parti si giustifichera’, sotto il profilo della reciproca soccombenza, la integrale compensazione delle spese di lite;

c) la parziale compensazione con condanna di una delle parti al pagamento di una quota delle spese in favore dell’altra si giustifichera’ invece, sempre sotto il profilo della reciproca soccombenza, quando il giudice valuti che sussista una apprezzabile prevalenza degli oneri processuali imputabili ad una delle parti, in quanto ricollegabili alle attivita’ processuali svolte per l’accertamento della infondatezza delle sue pretese o per l’accertamento della fondatezza delle pretese dell’avversario.

8.- A questo punto si impone una precisazione. Nell’operare l’ideale imputazione degli oneri processuali sulla base del principio di causalita’ deve tenersi conto che le parti fattore e convenuto) non si trovano esattamente sullo stesso piano.

Per aver dato causa all’instaurazione del processo, infatti, al soggetto che resiste sono sempre integralmente imputabili tutti gli oneri per le attivita’ processuali necessarie all’accertamento delle pretese (anche solo in parte fondate) fatte valere contro di lui, salva la riduzione del relativo importo in ragione di una somma (che puo’ definirsi maggior quota differenziale) che rappresenti idealmente il valore degli eventuali maggiori oneri da lui sostenuti per doversi difendere non solo dalle pretese fondate ma anche dalle pretese infondate.

Questa differente posizione delle parti nell’applicazione del principio di causalita’ spiega in qualche modo il senso (e l’origine) della tralatizia affermazione per cui in caso di parziale accoglimento della domanda dell’attore questi non potrebbe essere mai condannato, neanche in parte, al pagamento delle spese di lite.

L’affermazione non e’ del tutto condivisibile, per quanto sin qui esposto, e non e’ accettabile quindi nella sua assolutezza, ma – proprio per la richiamata differenza di posizione tra attore e convenuto – esprime cio’ che accade nelle ipotesi normali e piu’ frequenti di parziale soccombenza reciproca non derivante dalla proposizione di reciproche domande.

Orbene, sulla base del principio di imputabilita’ degli oneri processuali, come sin qui ricostruito, deve invece ribadirsi che e’ di certo possibile la condanna dell’attore parzialmente vincitore al pagamento di una parte delle spese di lite, ma solo nel caso in cui, sulla base di una ideale valutazione di carattere sostanziale (e quindi non fondata sul mero esito formale della lite), il giudice ritenga che il convenuto, per difendersi dalle pretese infondate abbia dovuto affrontare oneri superiori a quelli necessari per difendersi dalle sole pretese fondate, e il solo maggior onere differenziale risulti addirittura superiore agli oneri che l’attore complessivamente avrebbe dovuto sostenere per la proposizione delle sole domande fondate (o della sola parte fondata dell’unica domanda).

L’ipotesi, come si puo’ immaginare, non sara’ frequentissima, ma neanche di impossibile configurazione. E laddove essa si verifichi (il che potra’ accadere solo in caso di notevolissimo scarto tra l’entita’ della domanda e quella del suo accoglimento), appare del tutto corretto, equo e coerente con il principio di causalita’ che la parte attrice, pur parzialmente vittoriosa, debba subire una condanna al rimborso di parte delle spese di lite in favore del convenuto.

D’altronde, la possibilita’ che in astratto ognuna delle parti, in caso di compensazione parziale derivante da soccombenza reciproca, possa essere destinataria della pronunzia di condanna al pagamento del residuo, in applicazione del principio di causalita’ (e salva la corretta individuazione dei casi in cui cio’ possa di fatto avvenire):

a) e’ l’unica interpretazione coerente con la lettera della disposizione di cui all’articolo 92 c.p.c., che prevede la possibilita’ di una compensazione parziale, ma non esprime alcuna limitazione o indicazione vincolante in ordine alla individuazione della parte che puo’ essere condannata al pagamento della differenza;

b) e’ conclusione conforme ai principi costantemente affermati da questa Corte, ed espressi nelle numerose massime per cui “in materia di spese processuali, l’identificazione della parte soccombente e’ rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimita’, con l’unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa” (Cass., sez. 1, 16 giugno 2011 n. 13229), ovvero “in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non puo’ essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse;……con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e cio’ sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi” (Cass., sez. 3, 11 gennaio 2008 n. 406; nelle due pronunzie da ultime richiamate e’ stata espressamente ritenuta corretta la condanna dell’attore, la cui domanda era stata accolta solo in minima parte, al pagamento di una quota delle spese in favore del convenuto; il principio generale e’ comunque affermato da una costante e risalente giurisprudenza; si vedano, tra le tante in senso conforme, ad es.: Cass., sez. 1, 22 luglio 2009 n. 17145; sez. 3, 1 dicembre 2009 n. 25270; sez. 2, 8 giugno 2007 n. 13428; sez. 3, 11 gennaio 2006 n. 264; sez. 3, 6 marzo 2006 n. 4799; sez. 3, 23 giugno 2006 n. 14526; sez. lavoro, 1 settembre 2003 n. 12744; sez. 2, 14 novembre 2002 n. 16012; sez. 3, 25 marzo 2002 n. 4201).

9.- E’ a questo punto opportuno ribadire il significato (e i limiti) delle considerazioni che precedono.

Con esse si e’ inteso individuare esclusivamente il criterio che deve orientare il giudice nell’esercizio della discrezionalita’ che gli assegna l’articolo 92 c.p.c., comma 2, laddove sussista reciproca soccombenza delle parti, nella decisione relativa alla eventuale parziale o totale compensazione delle spese di lite.

Va pero’ sempre fatta salva la valutazione in ordine alla sussistenza di possibili motivi di “compensazione” che prescindano dalla reciproca soccombenza e quindi dall’imputabilita’ degli oneri processuali sulla base del principio di causalita’, in relazione ad alcune delle domande proposte e non in relazione ad altre (ovvero per una parte dell’unica domanda e non per altra parte).

E dunque le precisazioni che precedono appaiono particolarmente rilevanti nell’ottica delle recenti modifiche apportate all’articolo 92 c.p.c., dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, articolo 13, convertito con modificazioni in Legge 10 novembre 2014, n. 162 (disposizioni peraltro non applicabili nella presente fattispecie).

Sulla base di tali nuove disposizioni, non e’ piu’ consentita (nelle cause iniziate dopo l’11 dicembre 2014) la compensazione delle spese di lite per motivi diversi dalla soccombenza reciproca (ad eccezione dei casi in cui vi sia assoluta novita’ o mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti).

Dunque, mentre nelle cause anteriormente iniziate le valutazioni sull’imputabilita’ degli oneri processuali possono essere sostanzialmente influenzate dalla esclusione della ripetibilita’ di parte delle spese sulla base di una clausola generale la cui specificazione e’ rimessa alla valutazione del giudice del merito (sia che si tratti di “giusti motivi”, dapprima anche implicitamente desumibili dalla pronunzia, fino al 2006, e poi da esplicitare in motivazione, nel regime in vigore fino alla riforma del 2009, sia che si tratti di “gravi ed eccezionali ragioni da indicare nella motivazione”, come nel regime in vigore successivamente, fino al 2014) cio’ non sembra potersi verificare per quelle iniziate successivamente, nelle quali (salva la assoluta novita’ o il mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti) la regolazione delle spese in caso di reciproca soccombenza dovrebbe essere effettuata esclusivamente in base al principio di causalita’.

Per le “nuove” cause, allora, la corretta ricostruzione della nozione di soccombenza risulta decisiva al fine di individuare le concrete residue possibilita’ operative della regola della compensazione totale o parziale delle spese processuali.

Escludere che l’accoglimento parziale della domanda determini una situazione di reciproca soccombenza impedirebbe infatti in radice di pervenire in tali ipotesi ad una compensazione anche parziale delle spese di lite (salva la sussistenza di nuove questioni o di mutamenti giurisprudenziali), imponendo sempre la condanna del convenuto al pagamento integrale di esse in favore dell’attore, e cio’ anche in caso di accoglimento dell’unica domanda da quest’ultimo proposta per un importo trascurabile; il che, evidentemente, oltre a contrastare con il principio di causalita’, non appare logico e tanto meno equo.

10.- Tirando le fila del discorso sin qui svolto, possono affermarsi i seguenti principi di diritto.

La nozione di soccombenza in senso tecnico e’ il presupposto per decidere dell’applicabilita’ dell’articolo 91 c.p.c., che disciplina l’ipotesi di soccombenza integrale di una delle parti, ovvero dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, (che disciplina l’ipotesi di soccombenza reciproca. La regolazione delle spese di lite avviene, di regola, nel primo caso (articolo 91 c.p.c.: soccombenza integrale) sulla base del principio di soccombenza, con la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale delle spese di lite, e nel secondo caso (articolo 92 c.p.c., comma 2: reciproca parziale soccombenza) sulla base del principio di causalita’ degli oneri processuali, con possibile compensazione, totale o parziale, di essi.

La reciproca soccombenza che giustifica la possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 1, va ravvisata sia in ipotesi di pluralita’ di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorche’ essa sia stata articolata in piu’ capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, quanto laddove la parzialita’ dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.

Laddove sia dispostala compensazione parziale delle spese di lite, e’ la parte che abbia dato causa in misura prevalente agli oneri processuali, e alla quale quindi questi siano in maggior misura imputabili, quella che puo’ essere condannata al pagamento di tale corrispondente maggior misura.

Al fine di individuare la parte alla quale siano imputabili in misura prevalente gli oneri processuali, il giudice di merito dovra’ effettuare una valutazione discrezionale, sebbene non arbitraria ma fondata sul criterio costituito dal principio di causalita’, il quale si specifica nell’imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per avere resistito a pretese fondate ovvero per avere avanzato pretese infondate,, e nell’operare una ideale compensazione tra essi (con la precisazione che, in tale ideale compensazione, alla parte che agisce vanno riconosciuti per intero gli oneri necessari per la proposizione delle pretese fondate, ridotti in ragione della maggior quota differenziale degli oneri necessari alla controparte per resistere anche alle pretese infondate), e cio’ sempre che non sussistano particolari motivi (da esplicitare in motivazione) tali da giustificare la integrale compensazione, o comunque una modifica del carico delle spese (sotto il profilo della esclusione della ripetibilita’ di una quota di esse in favore della parte pur vittoriosa) in base alle circostanze di cui e’ possibile legittimamente tener conto ai sensi degli articoli 91 e 92 c.p.c., nel loro testo temporalmente vigente.

11.- Occorre a tal punto verificare se la sentenza impugnata si sia conformata ai suddetti principi.

La corte di appello, come si e’ anticipato, in presenza di una situazione di reciproca soccombenza delle parti, nell’applicare la regola della parziale compensazione delle spese di lite, ha ritenuto evidentemente che l’attore (OMISSIS) abbia dato causa a tali spese in misura prevalente e lo ha quindi condannato a pagare un residuo all’esito del procedimento di parziale compensazione (precisamente il residuo e’ stato individuato in una quota delle sole spese del grado di appello).

Si tratta di una conclusione che – tenuto anche conto del regime normativo applicabile in materia di possibile compensazione di parte delle spese, avendo il giudizio avuto origine nel 2008 – appare esplicitamente ed adeguatamente motivata e pertanto non puo’ trovare censura nella presente sede di legittimita’.

La corte di appello ha chiaramente fatto riferimento, nella sua pronunzia, alla circostanza che la domanda originaria del (OMISSIS) era stata proposta per un importo maggiore di quello dovuto e che inoltre tale importo gli era stato quasi integralmente pagato a soli quattro giorni dal deposito del ricorso introduttivo in primo grado, con un residuo di poche centinaia di Euro: il processo si e’ dunque sostanzialmente svolto per accertare che tale residuo non era pari a quello, notevolmente maggiore, preteso dall’attore, di modo che la conclusione per cui il (OMISSIS) e’ stato individuato come parte che ha dato causa in via prevalente agli oneri processuali appare supportata da adeguata e logica motivazione.

Considerato che la valutazione in ordine a tali questioni costituisce giudizio di fatto che, in quanto adeguatamente motivato dal giudice del merito, non puo’ essere censurato in sede di legittimita’, e che, d’altra parte certamente nella specie non risulta violato il principio per cui non e’ possibile la condanna, neanche parziale, al pagamento delle spese di lite della parte interamente vittoriosa, in quanto il (OMISSIS) non puo’ ritenersi tale, sussistendo nella specie una ipotesi di parziale soccombenza reciproca delle parti, deve concludersi che entrambi i profili di censura del ricorso sono infondati, anche in relazione alla posizione del (OMISSIS) (mentre, si ribadisce, non risulta neanche impugnato il quantum della avvenuta liquidazione da parte della corte di appello).

12.- Il ricorso e’ rigettato.

Per quanto attiene alle spese del giudizio di cassazione, nulla e’ a dirsi, posto che l’intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *