Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 22 febbraio 2016, n. 6880
Ritenuto in fatto
1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna di G.J.G.M. per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e violenza privata commessi ai danni di un ausiliario del traffico che aveva proceduto a contravvenzionare la sua autovettura perché malamente parcheggiata in zona a pagamento in modo da ingombrare parzialmente il passaggio sul marciapiede.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore. Con il primo deduce l’errata applicazione della legge penale e correlati difetti di motivazione lamentando il mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art. 4 d. lgt. n. 288/1944 quale conseguenza della omessa verifica dell’effettiva titolarità da parte dell’ausiliario del traffico del potere di procedere a constatare la presunta violazione al Codice della Strada contestata all’imputato. Potere invero insussistente nel caso di specie, atteso che ai sensi dell’art. 12 dello stesso Codice il suddetto ausiliario non potrebbe sanzionare violazioni che non riguardano il parcheggio in area data in concessione. Con il secondo motivo analoghi vizi vengono dedotti con riguardo alla ritenuta configurabilità del reato di violenza privata, non avendo nuovamente tenuto conto la Corte territoriale dell’illegittimità del comportamento dell’ausiliario del traffico in grado di scriminare anche la seconda condotta contestata all’imputato, contraddittoriamente ricondotta dai giudici dell’appello allo schema di cui all’art. 610 c.p. anziché a quello di cui all’art. 336 c.p. una volta qualificata la vittima del reato come pubblico ufficiale. Non di meno la motivazione della sentenza sarebbe quantomeno perplessa in merito alla prova dell’elemento soggettivo del reato, avendo individuato due potenziali moventi tra loro alternativi che avrebbero dato causa alai condotta incriminata.
Considerato in diritto
1.I1 ricorso è parzialmente fondato.
2. Fondato è in particolare il primo motivo sebbene per ragioni parzialmente diverse da quelle individuate dal ricorrente.
2.1 Pur non sviluppando oltre l’obiezione, il ricorso contesta formalmente la scelta della Corte territoriale di qualificare l’ausiliario del traffico come pubblico ufficiale. Questa Corte, pur registrandosi qualche incertezza interpretativa in passato, ha avuto modo di chiarire come il suddetto ausiliario, nell’atto dell’accertamento e contestazione delle violazioni attinenti al divieto di sosta nella aree oggetto di concessione – e cioè nell’ambito dell’esercizio dei compiti che gli sono espressamente attribuiti ai sensi dell’art. 17 comma 132 I. n. 127/1997 come interpretato dall’art. 68 I. n. 488/1999 – riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio (Sez. 6, n. 28521 del 16 aprile 2014, Zennaro, Rv. 262608; Sez. 6, n. 7496 del 14 gennaio 2009, De Certo, Rv. 242914).
2.2 Pregiudiziale ed assorbente rispetto alla verifica della legittimità del potere esercitato nel caso di specie dalla vittima del reato, è dunque rilevare come quest’ultima non rivestisse la qualifica che identifica il soggetto passivo tipico della condotta di oltraggio incriminata dall’art. 341-bis c.p., così come introdotto dalla I. n./ 94/2009 pochi mesi prima dei fatti per cui si procede.
2.3 Conseguentemente gli insulti rivolti all’ausiliario dall’imputato eventualmente integrano il reato di ingiurie, non contestato e in relazione al quale comunque non risulta essere stata proposta querela, ma non quello di oltraggio per cui è intervenuta condanna, che deve dunque essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste con contestuale eliminazione della relativa pena irrogata nel giudizio di merito pari a quindici giorni di reclusione.
3. Infondato è invece il secondo motivo con conseguente rigetto nel resto del ricorso. Correttamente è stato infatti contestato all’imputato il reato di violenza privata, atteso che la condotta accertata nei suoi confronti – sostanzialmente consistita nell’impedire alla persona offesa di allontanarsi – è stata pacificamente posta in essere dopo che quest’ultima aveva già provveduto ad elevare la contravvenzione. Altrettanto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante l’accertamento del concreto movente dell’azione criminosa, non sussistendo prova alcuna – né il ricorrente l’ha evidenziata – che il G. abbia cercato di impedire all’ausiliario di portare a termini i propri compiti ovvero di costringerlo a ritirare la contravvenzione. In definitiva, in difetto di qualsiasi elemento che consentisse sul piano oggettivo di ricondurre la condotta accertata a quella integrante i più gravi reati di cui agli artt. 336 e 337 c.p., deve ritenersi corretta la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 610 c.p., il quale configura fattispecie che risulta estranea all’ambito di operatività dell’art. 393-bis c.p., già vigente all’epoca dei fatti in sostituzione dell’abrogato art. 4 d. lgt. n. 288/1944 invocato dal ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 341-bis c.p. perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di giorni quindici di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso.
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