Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 27 gennaio 2016, n. 3543
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO Amedeo – Presidente
Dott. MANZON Enrico – Consigliere
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Roma in data 13-15/10/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. MENGONI Enrico;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13-15/10/2015, il Tribunale del riesame di Roma confermava il provvedimento emesso il 30/9/2015 dal locale Giudice per le indagini preliminari, con il quale era stato convalidato il fermo di (OMISSIS) emesso in relazione alle fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 74, commi 3 e 4, Legge n. 146 del 2006, articolo 4 e articolo 648 c.p., in particolare, allo stesso era contestato di aver partecipato ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, il cui modus operandi prevedeva il reperimento del danaro in varie zone d’Italia e l’acquisto della sostanza in Olanda.
2. Propone ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi:
– violazione dell’articolo 191 c.p.p., articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74. Il Tribunale avrebbe confermato l’ipotesi accusatola di cui all’articolo 74 citato con motivazione contraddittoria ed illogica, valorizzando elementi dai quali non emergerebbe affatto la costante attivita’ illecita ascritta al (OMISSIS); difetterebbero, pertanto, i necessari caratteri della stabilita’ e permanenza dell’adesione al consesso criminoso, come peraltro evidenziato dall’esiguo numero di contatti con i presunti compartecipi, ben desumibile dall’ordinanza gravata;
– violazione della Legge n. 146 del 2006, articolo 4. Il Tribunale avrebbe riconosciuto la circostanza aggravante della transnazionalita’ pur difettandone i presupposti; in particolare, non sarebbe emersa l’esistenza di un gruppo criminale organizzato all’estero, diverso dall’associazione contestata, risultando al piu’ – come affermato dal Tribunale – la presenza di “soggetti esterni operanti in piu’ di uno Stato”;
– violazione dell’articolo 275 c.p.p., comma 3. L’ordinanza avrebbe steso una motivazione solo apparente con riguardo alle esigenze cautelari a carico del (OMISSIS) ed alla misura piu’ idonea a sostenerle, senza alcun riferimento ad elementi concreti, con palese violazione della norma citata come novellata dalla Legge n. 47 del 2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Costituisce indirizzo ermeneutico piu’ volte affermato da questa Corte quello per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione e’ ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicita’ della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 6 , n. 11194 dell’8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5 , n. 46124 dell’8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997); allorquando, poi, sia denunciato un vizio argomentativo in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimita’ e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravita del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (per tutte, Sez. 4 , n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460).
4. Orbene, ritiene la Corte che il Tribunale del riesame abbia fatto buon governo di questo principio.
Ed invero, la stabile partecipazione del (OMISSIS) ad un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (la cui esistenza e struttura non costituiscono oggetto di contestazione con il presente ricorso) e’ ricavata dal Collegio dal contenuto di numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali – sviluppate tra il luglio 2013 e l’agosto 2014 – il cui tenore e’ inequivocabilmente legato al commercio illecito di droga; quel che, peraltro, neppure il presente gravame ritiene di confutare. In particolare, l’ordinanza – dopo aver premesso che l’associazione raccoglieva danaro contante in Sicilia, Calabria e Campania, per poi procedere all’acquisto di cocaina in Olanda dietro la parvenza di commercio di fiori – ha sottolineato che 1) l’organizzazione faceva capo a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), titolari della ” (OMISSIS) s.r.l.” avente ad oggetto il commercio di materiale vivaistico;
2) il (OMISSIS) – titolare di un’attivita’ formalmente analoga – era deputato all’organizzazione dei viaggi verso il Nord Europa per conto degli stessi (OMISSIS) (per portare il danaro e, di ritorno, lo stupefacente), a muover dal reperimento degli autisti, come (OMISSIS);
3) quest’ultimo risulta presente in alcune intercettazioni ritenute di sicuro rilievo, nel corso delle quali il ricorrente – attese le resistenze dell’altro – prima prospetta la possibilita’ di guadagnare rilevanti quantita’ di danaro (“Soldi veri”), con esplicito riferimento allo stupefacente, quindi, ricevuta risposta affermativa, si informa dell’esito delle spedizioni;
4) lo stesso (OMISSIS) risulta recarsi sovente in Olanda, unitamente a soggetti quali (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), coindagati Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 74;
5) lo stesso ricorrente e’ intercettato piu’ volte, nel periodo di interesse, mentre parla con alcuni degli autisti (come il coindagato (OMISSIS)) ancora con riferimento – criptato, ma ritenuto inequivoco dal Tribunale – al trasporto degli stupefacenti;
6) il (OMISSIS), di seguito, e’ intercettato mentre parla con (OMISSIS) e (OMISSIS), altri coindagati nel medesimo delitto associativo, nonche’ con i (OMISSIS), con esplicito richiamo al trasporto di somme di danaro per l’estero.
Si’ da confermare con motivazione adeguata, fondata su oggettive risultanze investigative e priva di alcuna illogicita’ – al pari del G.i.p., con la cui ordinanza l’altra si lega in un complesso motivazionale unico – il fumus della contestazione mossa al ricorrente nel capo a) della rubrica, in ordine alla quale risultano quindi sussistere gravi indizi di colpevolezza.
Di seguito, il Tribunale del riesame ha verificato anche le doglianze difensive, respingendole ancora con un congruo percorso motivazionale. Quanto alla prima – secondo la quale il ricorrente avrebbe invero svolto un’autonoma attivita’ illecita in materia di stupefacenti, senza alcuna adesione al “gruppo (OMISSIS)” – l’ordinanza ha evidenziato, in senso contrario, i molteplici contatti con affiliati proprio a questo consesso criminoso, quali i gia’ citati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), valorizzando anche ulteriori, significative conversazioni con altri soggetti comunque legati ai vertici associativi, come (OMISSIS), moglie di (OMISSIS). Con riguardo, poi, al secondo motivo dedotto, quale la mancanza di continuita’ dell’apporto fornito dal ricorrente, l’ordinanza ha sottolineato che le conversazioni intercettate ed il periodo interessato da queste (oltre un anno) danno ben conto della non occasionalita’ del legame tra il (OMISSIS) ed il gruppo facente capo ai (OMISSIS), come peraltro confermato dai numerosi viaggi dallo stesso effettuati in Olanda e dalla costante partecipazione ad un modus operandi criminoso ben collaudato e predisposto per un numero indeterminato di traffici di stupefacenti.
Argomenti, al pari di quelli gia’ richiamati, in ordine ai quali il presente ricorso non spende alcuna considerazione, tamquam non essent, limitandosi ad affermare che l’adesione del (OMISSIS) all’associazione – men che meno in termini di stabilita’ – non troverebbe riscontri concreti, attesa l’esiguita’ dei rapporti illeciti riscontrati.
5. L’ordinanza di seguito, risulta adeguatamente motivata anche con riguardo alle esigenze cautelari ed alla misura idonea a farvi fronte; sul punto, risulta peraltro opportuna una premessa, sollecitata dal terzo motivo di ricorso.
L’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), come novellato dalla Legge 16 aprile 2015, n. 47 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla Legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravita), stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte – con riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede (evenienza ravvisata nel caso in esame, al pari del pericolo di fuga) – soltanto quando il pericolo medesimo presenta i caratteri della concretezza e dell’attualita’, ricavabili dalle specifiche modalita’ e circostanze del fatto e dalla personalita’ della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; con l’ulteriore precisazione – ancora introdotta dalla Legge n. 47 del 2015 – per cui le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalita’ dell’imputato, non possono essere comunque desunte esclusivamente dalla gravita’ del titolo di reato per cui si procede.
La ratio dell’intervento legislativo (che, peraltro, investe numerose altre norme di cui allo stesso Libro 4 , titolo 1 , da leggere tutte nella medesima ottica) deve esser individuata nell’avvertita necessita’ di richiedere al Giudice un maggior e piu’ compiuto sforzo motivazionale, in materia di misure cautelari personali, quanto all’individuazione delle esigenze di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera c), in ordine alle quali, quindi, non risulta piu’ sufficiente il requisito della concretezza ma si impone anche quello dell’attualita’; orbene, si tratta di una novella di particolare rilievo. Ed invero, in precedenza, questa Corte aveva piu’ volte affermato che, ai fini della valutazione del pericolo che l’imputato commetta ulteriori reati della stessa specie, il carattere della “concretezza” deve essere riconosciuto alla sola condizione – necessaria e sufficiente – che esistano elementi, per l’appunto, “concreti” (cioe’ non meramente congetturali) sulla base dei quali poter affermare che il soggetto, verificandosi l’occasione, probabilmente commetterebbe altri reati offensivi di quello stesso bene giuridico tutelato dalla disposizione per cui si procede (tra le altre, Sez. 5 , n. 24051 del 15/5/2014, Lorenzini, Rv. 260143; Sez. 1 , n. 10347 del 20/1/2004, Catanzaro, Rv. 227227); con la riforma di cui alla Legge n. 47 del 2015, invece, il legislatore richiede che l’ordinanza applicativa o confermativa della misura contenga specifiche indicazioni anche in ordine all'”attualita’” del pericolo (concreto) stesso, da ricavare dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati.
Occasioni, quindi, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi.
Quel che precede, ovviamente, assume poi rilievo ancora maggiore quanto piu’ ampio sia lo spettro cronologico che divide i fatti contestati dall’ordinanza cautelare; con la precisazione, peraltro, che gia’ ben prima della novella del 2015 il Supremo Collegio di questa Corte aveva affermato che il riferimento al “tempo trascorso dalla commissione del reato”, di cui all’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c), impone al Giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosita’ del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacche’ ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. U, n. 40538 del 24/9/2009, Lattanzi, Rv. 244377; di seguito, tra le altre, Sez. 4 , n. 24478 del 12/3/2015, Palermo, Rv. 263722, a mente della quale in tema di misure coercitive, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacche’ tendenzialmente dissonante con l’attualita’ e l’intensita’ dell’esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualita’ sia in relazione alla scelta della misura).
Principio, all’evidenza, da confermare con ancora piu’ forte rigore nell’attuale contesto normativo.
6. Orbene, tutto cio’ premesso in termini generali, rileva il Collegio che il Tribunale ha fatto buon governo di questi principi, individuando elementi sia di concretezza che di attualita’; in particolare, l’ordinanza ha sottolineato il carattere stabile e continuativo dell’associazione criminale, tuttora operativa, e l’assenza di qualsivoglia elemento dal quale possa desumersi che il ricorrente – ben inserito in essa – abbia sciolto ogni legame con il medesimo consesso. Ancora, il Tribunale ha sottolineato il pericolo di fuga, ravvisato nei medesimi termini, motivato dalla molteplicita’ di rapporti con l’estero che il (OMISSIS) – a mezzo dell’organizzazione – e’ riuscito a costituire.
Con riguardo, da ultimo, alla misura da applicare – e ribadita la presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia in carcere, ai sensi dell’articolo 275 c.p.p., comma 3, – l’ordinanza ha specificamente richiamato sia il particolare allarme sociale insito nell’organizzazione come riscontrata, alla quale il ricorrente aderisce stabilmente, sia la concretezza ed attualita’ del pericolo di fuga; quel che rende inidonea qualsivoglia altra misura gradata, ancorche’ rafforzata dalle modalita’ di controllo di cui all’articolo 275 bis c.p.p..
7. Da ultimo, il secondo motivo in punto di transnazionalita’.
La Legge n. 146 del 2006, articolo 4, (c.d. transnazionalita’), stabilisce che “per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita’ criminali in piu’ di uno Stato, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’”.
Tale norma e’ stata da ultimo interpretata dal Supremo Consesso di questa Corte (Sez. U., n. 18374 del 31/1/2013, Adami, Rv. 255034; di seguito, tra le altre, Sez. 5 , n. 500 del 6/11/2014, Zappaterra, Rv. 262217), a mente del quale il citato gruppo criminale organizzato e’ configurabile, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 2, punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (cosiddetta convenzione di Palermo), in presenza dei seguenti elementi:
a) stabilita’ di rapporti fra gli adepti;
b) minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli;
c) non occasionalita’ o estemporaneita’ della stessa;
d) costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il gruppo criminale organizzato e’ certamente un quid pluris rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifica anche dall’associazione per delinquere di cui all’articolo 416 c.p., che richiede un’articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati).
Quanto, poi, alla rilevanza in se’ del carattere in esame, la stessa sentenza (OMISSIS) ha precisato che la transnazionalita’ non e’ un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni:
a) il reato sia commesso in piu’ di uno Stato;
b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato;
c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita’ criminali in piu’ di uno Stato;
d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato. (In motivazione la Corte ha precisato che il riconoscimento del carattere transnazionale non comporta alcun aggravamento di pena, ma produce gli effetti sostanziali e processuali previsti dalla Legge n. 146 del 2006 agli articoli 10, 11, 12 e 13).
Orbene, cio’ premesso, ritiene il Collegio che la motivazione dell’ordinanza sul punto sia insufficiente, ma che cio’ non incida sul complesso argomentativo della stessa e sulle conclusioni alle quali perviene.
In particolare, il Tribunale ha affermato che “dal complesso delle risultanze investigative puo’ adeguatamente desumersi come l’attivita’ dell’associazione sia stata agevolata da soggetti esterni alla medesima e, a propria volta, operanti in piu’ di uno Stato”; trattasi, all’evidenza, di una motivazione viziata per difetto, atteso che neppure richiama l’esistenza di un gruppo criminale autonomo, distinto dall’associazione facente capo ai (OMISSIS), che avrebbe contribuito all’estero alla realizzazione dei reati fine da parte di questa, cosi’ disattendendo gli indirizzi sopra richiamati.
Quel che, pero’, non scalfisce la portata argomentativa del provvedimento – in ordine al fumus commissi delicti, alle esigenze cautelari ed alla misura idonea a farvi fronte -, risultando comunque lo stesso del tutto adeguato e privo di qualsivoglia illogicita’ anche prescindendo dalla configurabilita’ della circostanza aggravante contestata, invero non richiesta per configurare la citata presunzione relativa di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 3.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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