Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 25 gennaio 2016, n. 3119
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIANDANESE Franco – Presidente
Dott. GALLO Domenico – Consigliere
Dott. TADDEI M. B – rel. Consigliere
Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere
Dott. RAGO Geppino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n.2012/2015 del Tribunale del riesame di Ascoli Piceno, del 03.07.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. M.B.Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. DI NARDO Marilia, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per la ricorrente, l’avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Ascoli Piceno revocava il sequestro conservativo che era stato disposto dal giudice del dibattimento, con ordinanza del 15.05.2015, su istanza della parte civile (OMISSIS) e fino alla concorrenza di euro 250.000,00 dei beni del responsabile civile societa’ (OMISSIS) srl.
1.1 Avverso tale provvedimento ricorre la (OMISSIS) lamentando la violazione e falsa applicazione dell’articoli 127 e 324 c.p.p. e articolo 178 c.p.p., lettera c in riferimento all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) per omessa notifica alla parte civile dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale per la decisione sulla richiesta del riesame.
2. Il ricorso e’ fondato per le ragioni di seguito indicate.
2.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con la decisione n. 47999 del 2014, hanno affermato che “La parte civile non e’ legittimata a ricorrere per cassazione contro il provvedimento che abbia annullato o revocato, in sede di riesame, ai sensi dell’articolo 318 cod. proc. pen., l’ordinanza di sequestro conservativo disposto a favore della stessa parte civile”.
2.2 La decisione riguarda precipuamente le questioni di merito che sono alla base del provvedimento di revoca ed e’ ispirata, dichiaratamente, al favor separationis, non essendo precluso alla parte civile di agire in sede propria per il conseguimento della sua pretesa.
2.3 Per quanto riguarda, invece, le questioni,puramente formali, attinenti alla partecipazione della parte civile all’udienza di riesame, in quella pronuncia si rileva che la giurisprudenza di legittimita’, sin dagli anni novanta, ha affermato la ricorribilita’ per cassazione dell’ordinanza di revoca, con riguardo non al contenuto del provvedimento, ma alla violazione del principio del contraddittorio.
2.4 Afferma a tal proposito la Corte che: “Si e’ cosi’ ritenuto, ma facendo esclusivo riferimento a violazioni di carattere formale, che dal richiamo dell’articolo 324 all’articolo 127 cod. proc. pen., si puo’ inferire che al procedimento di riesame hanno diritto a partecipare anche la parte civile e il suo difensore e che il vulnus arrecato dall’omesso avviso puo’ essere riparato proprio dallo strumento ricavabile dal precetto da ultimo richiamato che e’, appunto, il ricorso per cassazione per violazione della legge processuale (Sez. 6, n. 2394 del 02/06/1995, Tiretti, Rv. 202021; Sez. 2, n. 512 del 31/01/1996, Antonelli, Rv. 204763).
2.5 Alla base di tale principio vi e’ il rilievo che la parte civile che ha ottenuto il sequestro conservativo e’ portatrice di un concreto interesse al mantenimento della misura cautelare ed e’ pertanto, sulla base dei principi desumibili dal combinato disposto degli articoli 318, 324 e 127 cod. proc. pen., titolare del diritto di ottenere la notifica dell’avviso dell’udienza camerale fissata per il riesame, nonche’ di partecipare all’udienza medesima. L’effetto derivante da tale violazione di legge, piu’ in particolare, dell’articolo 178 c.p.p., lettera c), e’, dunque il ricorso per cassazione a norma dell’articolo 127 dello stesso codice (Sez. 2, n. 11887 del 09/03/2006, Mauri, Rv. 233812; Sez. 2, n. 40831 del 10/10/2007, Eboli, Rv. 237964; Sez. 6, n. 25610 del 17/03/2008, Figini, Rv. 240366).
2.6 La Corte rileva anche che: “la non esaustivita’ delle risposte fornite dalla Corte di cassazione sul punto e la privazione di ogni diritto di difesa per la parte civile potrebbe indurre a porre in discussione (nonostante quello che puo’ ormai definirsi “diritto vivente”) la legittimita’ dell’articolo 324, comma 6, nella parte in cui esclude la parte civile fra i soggetti destinatari degli avvisi della data stabilita per il procedimento di riesame. Ma la questione sarebbe del tutto irrilevante nel caso di specie, proprio in presenza dell’ora ricordato “diritto vivente” che ormai, per la giuridica necessita’ che anche nel procedimento incidentale sia pienamente osservato il principio del contraddittorio, cosi’ da consentire pure alla parte civile il diritto di essere avvisata del procedimento di riesame, seguendo il dictum – per la verita’ alquanto approssimativo – risultante dalle decisioni di questa Corte piu’ volte rammentate, resta comunque l’espressione di un principio di diritto non piu’ discutibile. Un principio, quello adesso ricordato, da valere anche per il giudizio di cassazione considerato, anche qui, il rito da osservare per i ricorsi in materia di misure cautelari reali (cfr. Sez. U, 06/11/1992, Lucchetta).
2.7 Alla luce delle considerazioni che precedono, che questo collegio condivide e fa proprie, l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, fissata a seguito della richiesta di riesame del sequestro conservativo, deve essere notificato anche alla parte civile, al fine di assicurarne la possibilita’ di intervento, incorrendo altrimenti nella nullita’ ex articolo 178 c.p.p., lettera c) per violazione del principio del contraddittorio, in quanto il contraddittorio deve estendersi a tutte le parti del processo interessate alla misura in questione (Casa., sez. 4, 21 giugno 1995, Tirelli,Sez. 2, 10 ottobre 2007, Eboli; Id., 9 marzo 2006, Mauri; Sez. 5, 12 dicembre 2003, D’Angelo; Sez. 1, 7 luglio 1997, Avaltroni; Sez. 2, 31 gennaio 1996, Antonelli.
2.8 L’accertata lesione del contraddittorio, nel caso in esame attesa la mancata notifica del predetto avviso alla parte civile, comporta l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
2.9 Gli atti vanno trasmessi al Tribunale del riesame di Ascoli Piceno che dovra’ provvedere alla fissazione dell’udienza camerale prevista dall’articolo 324 c.p.p., comma 6, assicurando la partecipazione della parte civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Ascoli Piceno.
Leave a Reply