Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 5 gennaio 2016, n. 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHI Luisa – Presidente
Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 526/2008 TRIB.SEZ.DIST. di TORRE DEL GRECO, del 14/01/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perche’ il fatto non e’ previsto come reato;
Udito il difensore, Avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 14/01/2011 il Tribunale di Torre Annunziata – Sez. Distaccata di Torre del Greco, ha dichiarato (OMISSIS) colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 186, comma 2, commesso in data (OMISSIS), condannandolo alla pena di euro 1.500,00 di ammenda.
2. Ricorre per cassazione (rectius, ha proposto appello convertito in ricorso per cassazione) (OMISSIS) censurando la decisione impugnata per i seguenti motivi: a) l’ordinanza adottata all’udienza del 26 ottobre 2010, con cui si sono rigettate le richieste della difesa di espungere dal fascicolo per il dibattimento gli atti relativi al processo svoltosi in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, avrebbe dovuto essere annullata; b) difetta la prova circa la sussistenza del fatto; c) devono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche ed il minimo della pena. In particolare, il ricorrente deduce che nessun accertamento del tasso alcolemico risulta essere stato esperito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte che l’articolo 186 C.d.S., correla la prova dell’ebbrezza al superamento della soglia del tasso alcolemico di g/l 0,50. La norma determina, inoltre, tre fasce percentuali per valutare il disvalore del fatto e punirlo solo amministrativamente (fascia “a”), ovvero penalmente, con diversa misura della pena, a seconda della entita’ del tasso (fascia “b” e “c”). In tale contesto, il superamento del limite integra una presunzione di stato di ebbrezza, il che si giustifica con il fatto che tale contravvenzione ha natura di reato ostativo, rispetto a piu’ gravi delitti contro la integrita’ fisica e la vita della persona umana che lo stato di ebbrezza agevola nella consumazione. La valutazione dell’ebbrezza, ancorata e modulata sulla base di diverse soglie del tasso alcolemico, e’ stata introdotta dal Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, (convertito con Legge 2 ottobre 2007, n. 160). Prima di allora, l’accertamento dello stato di ebbrezza era affidato anche solo al rilevamento di elementi sintomatici, acquisiti al processo attraverso le deposizioni dei verbalizzanti.
2. Era, pertanto, giurisprudenza consolidata il ritenere che, ai fini della configurabilita’ della contravvenzione di cui all’articolo 186 C.d.S., per accertare lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo non fosse indispensabile l’utilizzazione degli strumenti tecnici di accertamento previsti dal codice della strada e dal regolamento (etilometro), ben potendo il giudice di merito, in un sistema che non prevede l’utilizzazione di prove legali, ricavare l’esistenza di tale stato da elementi sintomatici quali l’alito vinoso, l’eloquio sconnesso, l’andatura barcollante, le modalita’ di guida o altre circostanze che potessero far fondatamente presumere l’esistenza dello stato indicato. L’unica condizione era che gli elementi sintomatici fossero significativi, al di la’ di ogni ragionevole dubbio (ex plurimis, Sez. 4, n. 36922 del 13/07/2005, Compagnucci, Rv. 232232).
3. La novella del 2007, come detto, ha ancorato la illiceita’ della condotta di guida in stato di ebbrezza, al superamento di specifici tassi soglia (0,50; 0,80; 1,50), il primo depenalizzato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120. L’indicazione nella disposizione normativa di specifici parametri non puo’ che avvalorare l’affermazione che il superamento della soglia sia elemento costitutivo del fatto tipico.
3.1. In quanto tale, secondo un’interpretazione accolta nella giurisprudenza di legittimita’, il suo accertamento non puo’ essere affidato a valutazioni sintomatiche, bensi’ ad accertamenti strumentali (etilometro o analisi ospedaliere). Peraltro, secondo tale orientamento, considerato che alle diverse soglie e’ collegata una diversa risposta sanzionatoria, affidare l’accertamento del superamento dei limiti a valutazioni sintomatiche, finirebbe con il compromettere il principio di legalita’ anche con riferimento alla pena (Sez. 4, n. 36889 del 16/04/2014, Pilati, Rv. 260298).
3.2. Occorre, tuttavia, dare atto del diverso orientamento interpretativo secondo il quale non vi e’ motivo di ritenere che il nuovo sistema sanzionatorio precluda oggi al giudice di poter dimostrare l’esistenza dello stato di ebbrezza sulla base delle circostanze sintomatiche riferite dai verbalizzanti (Sez. 4, n. 26562 del 26/05/2015, Bertoldo, Rv. 263876; Sez. 4, n. 22241 del 26/02/2014, Addabbo, Rv. 259222; Sez. 4, n. 22239 del 29/01/2014, Politano’, Rv. 259214; Sez. 4, n. 43017 del 12/10/2011, Rizzo, Rv. 251004).
4. In ogni caso, giova ricordare che le ipotesi di guida in stato di ebbrezza previste rispettivamente dall’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera a), b) e c), integrano fattispecie autonome: si tratta di disposizioni in ordine crescente di gravita’, modellate sul tasso alcolemico accertato, che sono caratterizzate, tra loro, da un rapporto di reciproca alternativita’ e, quindi, di incompatibilita’ (Sez.4, n. 10686 del 11/02/2010, Nene, n.m.). Ora, dopo il novum normativo introdotto con la Legge 29 luglio 2010, n. 120, articolo 33, comma 4, non si tratta piu’ di diverse ipotesi di reato, perche’ l’ipotesi meno grave di cui alla lettera a) – tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro – e’ stata depenalizzata.
4.1. Se ne deve desumere che, in un sistema come quello vigente al momento dell’illecito qui contestato, in assenza di soglie minime di tasso alcolemico alle quali ancorare la rilevanza penale del fatto, sarebbe stato comunque possibile ricavare l’esistenza dello stato di ebbrezza anche da elementi sintomatici quali l’alito vinoso, l’eloquio sconnesso, l’andatura barcollante, le modalita’ di guida o altre circostanze che potessero far fondatamente presumere l’esistenza dello stato indicato.
4.2. Ma, in mancanza dell’accertamento sul tasso alcolemico, sebbene il giudice avrebbe potuto formare il suo libero convincimento anche in base alle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, la sopravvenuta depenalizzazione dell’ipotesi in cui lo stato di ebbrezza non superi la soglia ora prevista dall’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera a), impone l’applicazione della normativa piu’ favorevole nei casi, come quello in esame, in cui manchi una motivazione che renda evidente il superamento di tale soglia.
5. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perche’ il fatto contestato non e’ previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.
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