Cassazione 15

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 3 dicembre 2015, n. 24620

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente

Dott. PETTI Giovanni B. – Consigliere

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3361/2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA (OMISSIS) in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1128/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 10/07/2012, R.G.N. 812/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2015 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 1996 (OMISSIS) propose opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 273 del 1996, con cui le era stato ingiunto il pagamento di lire 8.389 536 oltre interessi legali in favore della (OMISSIS) spa. Sostenne che non aveva mai superato l’importo di lire 150.000 a bolletta e che le erano state addebitate delle telefonate da lei non effettuate, sostenendo l’intrusione di terzi. Ed in ogni caso era invalida la clausola onerosa di attivazione di servizio tipo AudioTex 144 perche’ doveva essere fatta per iscritto.

Si difese della (OMISSIS) contestando l’opposizione e chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Siracusa con la sentenza del 23 marzo 2004 rigetto’ l’opposizione compenso’ le spese.

2. La decisione e’ stata confermata dalla Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 1128 del 10 luglio 2012 che ha ritenuto che l’attrice non abbia mai contestato, se non tardivamente, il buon funzionamento del sistema di rilevazione del traffico telefonico. In ogni caso non e’ riuscita a dimostrare una utilizzazione esterna della linea nel periodo al quale si riferiscono gli addebiti.

3. Avverso tale decisione (OMISSIS), propone ricorso in Cassazione sulla base di 2 motivi.

3.1 Resiste la (OMISSIS) con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e dell’articolo 2697 e 2698 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 – omessa motivazione circa un punto decisivo per il giudizio”.

Lamenta che la Corte d’Appello ha errato perche’ ha rigettato l’opposizione in quanto ha considerato non fornita la prova della non corrispondenza delle risultanze del contatore alle telefonate effettivamente effettuate da quella utenza ed ha considerato ambigua la prova del teste escusso.

Il motivo e’ in parte inammissibile ed in parte infondato.

E’ inammissibile laddove la ricorrente pur denunciando, apparentemente, violazione di legge ed una insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado, chiede in realta’ a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede (Cass. n. 21381/2006).

Inoltre e’ principio noto di questa Corte che nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilita’, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatoci della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.

Nel caso di specie tali principi non sono stati osservati.

Ma il motivo e’ anche infondato in quanto come correttamente affermato dalla Corte territoriale la ricorrente non solo non ha mai contestato il buon funzionamento del sistema di rilevazione, ma non ha neanche fornito la prova della rottura del contatore o dell’utilizzo esterno dell’apparecchio. E tale onere e’ dell’utente.

Pertanto deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione del traffico telefonico per telefonia fissa mediante i contatori centrali delle societa’ telefoniche, le cui risultanze fanno piena prova del traffico addebitato, in difetto di contestazione da parte dell’utente. Se il buon funzionamento e’ contestato, costituisce onere della societa’ esercente il servizio di telefonia offrire la prova dell’affidabilita’ dei valori registrati da contatori funzionanti. In ogni caso, l’utente e’ ammesso a provare che non gli sono addebitabili gli scatti risultanti dalla corretta lettura del contatore funzionante, ma dovra’ allegare circostanze che univocamente autorizzino a presumere che sia avvenuta una utilizzazione esterna della linea nel periodo al quale gli addebiti si riferiscono. Non e’ sufficiente a tale scopo dimostrare che il traffico telefonico appaia di entita’ straordinaria rispetto ai livelli normali, ne’ che sia diretto verso destinazioni inusuali, ma e’ necessario anche che possa escludersi che soggetti diversi dal titolare dell’utenza ma in grado di accedere ad essa ne abbiano fatto uso per ragioni ricollegabili ad un difetto di vigilanza da parte dell’intestatario, ovvero alla mancata adozione di possibili cautele da parte del medesimo (Cass. n. 18231/2008; Cass. n. 1236/2003). Nel caso di specie tutto cio’ non e’ avvenuto.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo e’ inammissibile in quanto si limita ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 15263/2007).

6. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ in favore della controricorrente che liquida in complessivi euro 1.700,00 di cui euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

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