Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza dell’1 dicembre 2015, n. 47544

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente –

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere –

Dott. SETTEMBRE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.I. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 13/2013 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO, del 27/01/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SETTEMBRE ANTONIO;

– Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

– Udito, per il ricorrente, l’avv. Tovaglieri Claudio, che si è riportato al ricorso ed ha chiesto l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza impugnata ha confermato quella emessa dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato P.I. per il reato di cui agli artt. 81, cpv, e 483 c.p., per aver reso, in due occasioni, false dichiarazioni in sede di autocertificazione. In particolare, per avere dichiarato, contrariamente al vero, in due procedure negoziate indette dalla Marina Militare, di non aver riportato condanne penali.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, con quattro motivi.

Col primo lamenta che i giudici abbiano, contraddicendosi, dato rilevanza, nella valutazione della responsabilità penale, alla contumacia dell’imputato.

Col secondo lamenta che la Corte d’appello abbia riutilizzato l’elemento della contumacia per negare le attenuanti generiche.

Col terzo lamenta una mancanza di motivazione con riferimento alla censura, sollevata in appello, dell’errore incolpevole.

Col quarto deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento del “falso innocuo”, invocato per la lieve entità dei reati per i quali era intervenuta condanna.
Motivi della decisione

Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili.

1. Il primo è inammissibile per manifesta infondatezza. Non corrisponde affatto a verità che i giudici abbiano utilizzato l’elemento della contumacia per formulare il un giudizio di colpevolezza. Al contrario, hanno tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale e delle inequivocabili, false dichiarazioni contenute nelle attestazioni provenienti dall’imputato. Il riferimento alla contumacia è servito alla Corte d’appello solo per prendere atto che nemmeno l’imputato ha parlato di errore nelle risposte ai quesiti che gli erano stati posti.

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il secondo giudice, come il primo, ha negato le attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali e della reiterazione delle condotte contestate in questo procedimento, che rivelano “icasticamente” la capacità a delinquere dell’imputato. Ha menzionato la contumacia di quest’ultimo per dire che “il comportamento processuale del P. non fornisce positivi elementi di vantazione”, avendo egli rinunciato a dare una propria versione dei fatti, che consentisse di apprezzare diversamente la sua condotta: il che è, all’evidenza, cosa diversa dal fondare il diniego delle attenuanti generiche sulla contumacia.

3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e totale genericità. L’errore incolpevole è stato escluso per la pluralità delle condanne riportate da P. e per il fatto che la sua attenzione era stata espressamente richiamata sul punto, sicchè non era possibile che egli si fosse “dimenticato” delle condanne riportate. La deduzione è perfettamente logica e sorregge adeguatamente il pensiero del giudicante, giacchè, effettivamente, delle condanne penali – quali esse siano – non ci si dimentica. Per altro verso, nessun argomento è stato addotto per contrastare il ragionamento di entrambi i giudici di merito, sicchè non è dato comprendere dove risiede l’illogicità della motivazione.

4. Il quarto motivo è inammissibile per mancanza di specificità. Il ricorrente si limita a riproporre la tesi sostenuta in giudizio e debitamente confutata dal giudice d’appello, che ha spiegato, in maniera ineccepibile, come il dichiarante dovesse limitarsi a rappresentare i precedenti penali in maniera obbiettiva, lasciando che fosse l’Amministrazione interessata a valutare se essi incidessero sulla sua moralità professionale, e non arrogarsi il diritto di stabilire – in maniera peraltro immotivata, posto che non sono nemmeno rammentati e commentati i precedenti penali che lo riguardano – che questi non erano gravi e non avevano l’attitudine a ledere il bene giuridico della pubblica fede.

5. La particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131 – bis c.p., introdotto dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, è esclusa dalla “abitualità” del comportamento. La stessa norma chiarisce che il comportamento è abituale nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Nella specie, sono contestate a P. condotte plurime, posto che le false dichiarazioni sono almeno due; fatto, questo, che già da solo rende inoperante la norma invocata. E ciò a prescindere dal fatto che nessun argomento è stato speso per dimostrare la “particolare tenuità” delle condotte contestate.

6. Di conseguenza, il ricorso è inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in Euro 1.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2015

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