Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 18 novembre 2015, n. 23630

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18537/2012 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SOC. COOP. P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 78/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2015 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’improcedibilita’ o in subordine rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Commissario straordinario della (OMISSIS) soc. coop. a r.l., posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministero del Tesoro del 25/10/1995, agiva nei confronti di coloro che da ultimo avevano ricoperto le cariche di amministratori, sindaci e direttore generale della cooperativa, perche’ venissero dichiarati responsabili in solido delle molteplici e gravi violazioni dei doveri sugli stessi gravanti, e quindi condannati al risarcimento dei danni nell’importo di complessivi euro 15.866.372.202. La controversia veniva definita transattivamente con i convenuti tranne che per il solo (OMISSIS); il processo, interrotto per la messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa, veniva riassunto dal Commissario liquidatore, che addebitava al (OMISSIS), quale direttore generale, di avere gestito in totale autonomia il settore degli “impieghi” in violazione della delega del consiglio di amministrazione del 30/1/1991, di avere accordato, rinnovato o prorogato affidamenti in assenza di documentazione istruttoria ed a clienti che non meritavano il credito concesso e non avevano dato adeguate garanzie; il convenuto si difendeva negando di avere rivestito o comunque svolto le funzioni di direttore generale, e sosteneva di avere sempre e soltanto eseguito le deliberazioni del consiglio di amministrazione, alle cui riunioni non aveva mai partecipato.

Il Tribunale accoglieva la domanda del Commissario liquidatore e condannava il (OMISSIS) a corrispondere alla Cooperativa la somma di euro 750.000,00, oltre gli interessi legali dalla domanda, nonche’ alla rifusione delle spese di lite come liquidate.

La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza 21/12/2011-16/1/2012, ha rigettato l’appello proposto dal (OMISSIS), con la condanna alle spese del grado.

La Corte del merito, nello specifico e per quanto ancora rileva, ha respinto:

il secondo ed il terzo motivo d’appello, incentrati sulla deduzione del (OMISSIS) di non avere mai ricoperto la carica di direttore generale ne’ mai assunto le relative funzioni, rilevando che gia’ il Tribunale aveva chiaramente argomentato in relazione all’assunzione ed allo svolgimento di dette funzioni, ed aggiungendo: che lo statuto della cooperativa prevedeva la figura del “direttore”, non qualificandolo espressamente come “generale”, ma attribuendogli quei compiti che la giurisprudenza e la dottrina riconoscono come propri di questa figura, quali la direzione dell’azienda e la funzione di trait d’union tra gli amministratori ed il personale, con il potere di accordare affidamenti, consentire passaggi a debito di conti correnti non affidati e sconfinamenti sulle linee di credito accordate e che il (OMISSIS), come emerso dalle ispezioni della (OMISSIS), aveva svolto effettivamente detti compiti, peraltro anche eccedendo i limiti dei poteri delegatigli dal consiglio di amministrazione;

il quarto motivo, col quale l’appellante si era doluto del non avere il Tribunale ritenuto la cessazione della materia del contendere per effetto della transazione e della copertura delle perdite della Banca da parte del Fondo centrale di garanzia e della Federazione campana delle banche di credito cooperativo, rilevando che, come gia’ osservato dal Tribunale, la transazione aveva carattere parziale e non consentiva a chi, come il (OMISSIS), non vi aveva partecipato di profittarne, se non nella misura delle quote del debito solidale riferibili ai condebitori che invece vi avevano partecipato, e che gli interventi dei due Fondi non erano tali da elidere il danno arrecato dal (OMISSIS) alla societa’, comportando la surrogazione legale nei diritti anche se nei limiti degli importi rimborsati dai soggetti titolari dei “sistemi di garanzia”, Decreto Legislativo n. 385 del 1993, ex articolo 96 bis, comma 8, come introdotto dal Decreto Legislativo n. 659 del 1996;

il quinto motivo, rilevando che la congerie dei comportamenti illeciti e dei danni risultava specificata analiticamente nella citazione introduttiva ed era stata sufficientemente provata dalle risultanze dell’attivita’ ispettiva della (OMISSIS) e dalle relazioni del Commissario straordinario, aventi valore presuntivo, a maggior ragione considerato che: gli amministratori ed i sindaci citati con l’odierno appellante avevano transatto pagando la complessiva somma di circa 5,2 milioni di Euro; il (OMISSIS) aveva tenuto un comportamento improntato alla generica negazione, risultata infondata, della qualita’ di direttore generale; ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2516 e 2396 c.c., nel testo applicabile, anteriore alla modifica di cui al Decreto Legislativo n. 6 del 2003, ai direttori generali delle cooperative nominati dall’assemblea o per disposizione dell’atto costitutivo, si applicavano, sia pure nei limiti dei loro compiti, anche di fatto affidati, le disposizioni che sino al 31/12/03 regolavano la responsabilita’ degli amministratori delle societa’ per azioni, e quindi anche l’articolo 2392 c.c., comma 2, sempre nel testo ante modifica; che pertanto il (OMISSIS) non si sarebbe potuto liberare dalla responsabilita’ anche ove si fosse semplicemente limitato ad eseguire quanto deliberato dagli amministratori,avendo lo specifico potere-dovere di valutare la legittimita’ delle decisioni di questi prima di darvi esecuzione, e dunque di rifiutarsi di eseguire le decisioni illegittime.

Ricorre avverso detta pronuncia il (OMISSIS), con ricorso affidato a tre motivi.

Si difende la Banca in liquidazione coatta amministrativa con controricorso, illustrato con memoria ex articolo 378 c.p.c..

Gli altri intimati non hanno svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Col primo motivo, il ricorrente si duole dei vizi ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5; richiamando in particolare l’orientamento assunto dal S.C. nella sentenza 28819/2008, deduce che manca l’atto formale di investitura della funzione di Direttore generale, ne’ tale carenza puo’ essere colmata dal fatto di essere stato assunto con la qualifica di funzionario di prima categoria incaricato della direzione, in conformita’ a quanto disposto dal CCNL delle Casse Rurali ed Artigiane vigente ratione temporis, come esplicitato nella lettera di assunzione del 20/10/1988; osserva che lo statuto della Banca all’articolo 25 attribuiva una generica possibilita’ di delega riferita non solo al Direttore, ma anche al Vice Direttore ed ai preposti alle dipendenze nonche’ ad ogni altro dirigente e che le due delibere, n. 56 del 30/1/1991 e n. 106 del 20/3/92, hanno sempre compiuto un riferimento apodittico alla figura del Direttore, mai identificato nella persona del Dott. (OMISSIS).

Secondo la parte, inoltre, la Corte di merito non avrebbe potuto considerare la natura dei poteri conferiti in assenza dell’atto di nomina, pena la violazione dell’articolo 2396 c.c., ne’ la Banca si sarebbe potuta lamentare di un deficit di tutela, potendo fare ricorso all’azione contrattuale ex articoli 2104 e/o 2105 c.c., per violazione del dovere di diligenza del lavoratore o dell’obbligo di fedelta’.

In ogni caso, la Corte del merito, per giungere alla conclusione dell’esercizio di fatto delle funzioni da parte del (OMISSIS), ha fatto leva sui risultati ispettivi della (OMISSIS), in violazione degli articoli 2697 e 2700 c.c., e le due delibere citate attribuivano le mansioni proprie del semplice funzionario di banca di rango dirigenziale o del dirigente di settore; ha violato altresi’ l’articolo 2392 c.c., non avendo i Giudici d’appello “soppesato il pregnante obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione all’epoca attribuito agli amministratori rispetto al ruolo marginale, nel contesto dell’istituto bancario, assunto dal (OMISSIS)” (pag. 58 del ricorso).

2.1.- Il primo motivo e’ infondato.

L’articolo 2396 c.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, anteriore al testo introdotto dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003, (che peraltro si e’ limitato ad introdurre l’inciso finale “… salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la societa’”), cosi’ recita: “Le disposizioni che regolano la responsabilita’ degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall’assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti a loro affidati”.

Sull’interpretazione di detta norma questa Corte si e’ espressa da ultimo nella pronuncia 28819/2008, nel senso di ritenere che, in tema di azione di responsabilita’ nei confronti del direttore generale di societa’ di capitali, la disciplina prevista per la responsabilita’ degli amministratori si applica, ai sensi dell’articolo 2396 c.c., (nel testo vigente prima della riforma societaria di cui al Decreto Legislativo n. 6 del 2003, che vi ha apportato modifiche non significative), esclusivamente se la posizione apicale di tale soggetto all’interno della societa’, sia o meno un lavoratore dipendente, sia desumibile da una nomina formale da parte dell’assemblea o anche del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria; infatti, non avendo il legislatore fornito una nozione intrinseca di direttore generale collegata alle mansioni svolte, non e’ configurabile alcuna interpretazione estensiva od analogica che consenta di allargare lo speciale ed eccezionale regime di responsabilita’ di tale figura ad altre ipotesi, salva la ricorrenza dei diversi presupposti dell’amministratore di fatto.

A detto principio, la pronuncia in oggetto e’ pervenuta a seguito di un’attenta analisi degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, osservando in particolare come, prescindendo dal dato formale dell’investitura, pur partendo dal necessario riferimento allo svolgimento di funzioni di alta gestione in modo continuativo, non vi sia pieno accordo sulle caratteristiche proprie delle mansioni del direttore generale, in particolare sull’ampiezza delle funzioni decisionali qualificanti il destinatario della delega, e concludendo nel senso che con l’articolo 2396 c.c., il legislatore “non ha offerto una definizione di direttore generale legata al contenuto intrinseco delle mansioni, ma ha ricollegato la responsabilita’ di tale soggetto alla sua posizione apicale all’interno della societa’, desunta dal dato formale della nomina da parte dell’assemblea o anche da parte del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria.

Applicando detto principio, dal quale non v’e’ ragione di discostarsi, va riscontrata nel caso proprio la sussistenza della formale investitura.

Ed infatti, con la lettera del 20/10/1988, sottoscritta dal Presidente della Cassa, il (OMISSIS) veniva assunto espressamente “con la qualifica di funzionario di l’incaricato alla direzione”, e tale qualifica trovava il suo fondamento nell’articolo 35 dello statuto della Cassa, che cosi’ disponeva: “L’esecuzione delle deliberazioni degli Organi Amministrativi e la direzione dell’Azienda sono affidate al Direttore. Il Direttore e’ capo gerarchico del personale…”.

Quanto alle due delibere del Consiglio di Amministrazione, n. 56 del 1991 e n. 106 del 1992, attributive di specifici poteri al Direttore, oltre che al Presidente e Vice Presidente, in relazione ad affidamenti, all’utilizzo per versamenti di assegni tratti su altre banche, agli sconfinamenti, non e’ plausibile la difesa dell’odierno ricorrente laddove evidenzia il riferimento “apodittico” alla figura del Direttore, mai identificato nella persona del Dott. (OMISSIS): e’ di chiara evidenza come debba ritenersi indiscusso tale riferimento, dato che e’ pacifica l’esistenza dell’unico Direttore nella persona del Dott. (OMISSIS).

Nel resto, le doglianze del ricorrente intendono censurare la decisione della Corte del merito nella parte in cui ha ritenuto, oltre all’assunzione della funzione di Direttore generale, anche lo svolgimento di fatto dei relativi compiti( e, sotto tale circoscritto profilo, discostandosi dal principio espresso nella sentenza 28819/2008, cit.) e quindi restano assorbite dal rilievo che nel caso sussiste l’investitura formale in capo al (OMISSIS).

Nelle ultime pagine dedicate al primo motivo, peraltro, ed in particolare nelle pagine 55-58, il ricorrente sembra volere toccare il profilo della responsabilita’ per le perdite subite dalla Cooperativa a ragione dei comportamenti assunti; tale aspetto, a cui la parte ha accennato anche nelle pagine precedenti del ricorso, e’ sostanzialmente trattato sempre nell’ottica di sconfessare la ricostruzione in fatto delle funzioni svolte come attinenti alla figura del Direttore generale, ed il riferimento all’articolo 2392, 2 comma, c.c. e’ dalla parte sviluppato nel senso di ritenere che il Consiglio di amministrazione, ove avesse riscontrato atti di mala gestio posti in essere dal Direttore generale, avrebbe dovuto “avocare a se’ la trattazione di quegli atti, ponendo in essere ogni attivita’ necessaria per elidere le conseguenze dannose…”: tale rilievo e’ palesemente inidoneo ad incidere sulla responsabilita’ del (OMISSIS), responsabilita’ che la Corte del merito ha ritenuto provata sulla base non solo delle attivita’ ispettive della (OMISSIS) e dalle relazioni del Commissario straordinario, aventi valenza presuntiva, ma anche del comportamento processuale degli altri convenuti, che avevano transatto, e dello stesso (OMISSIS), rilevando che,alla stregua del principio di cui all’articolo 2392 c.c., comma 2, la parte aveva il preciso “potere-dovere di valutare la legittimita’ delle decisioni degli amministratori prima di darvi esecuzione e dunque di rifiutarsi di eseguire le decisioni degli amministratori in ipotesi illegittime”.

E di contro a detti rilievi, l’odierno ricorrente si e’ limitato del tutto genericamente a richiamare il vincolo di obbedienza del Direttore generale rispetto alle decisioni degli amministratori, senza in ogni caso investire direttamente e censurare il profilo della responsabilita’ riconosciuta alla parte sul piano dei concreti comportamenti tenuti.

1.2.- Col secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione degli articoli 38 e 409 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4; sostiene che la Banca, sin dall’atto di citazione, ha fatto valere la responsabilita’ del convenuto per la violazione dei doveri propri del rapporto di lavoro e non gia’ per l’asserita qualifica di Direttore generale, da cui l’incompetenza del giudice adito in favore del giudice del lavoro e nullita’ del procedimento e/o della sentenza.

2.2.- Il secondo motivo e’ infondato.

Va a riguardo richiamato il principio espresso nella pronuncia 9090/2003, secondo cui l’azione sociale di responsabilita’, esercitata da una societa’ per azioni nei confronti di propri amministratori, a norma dell’articolo 2393 c.c. (e quindi anche del Direttore generale, ex articolo 2396 c.c.), non rientra nella speciale competenza per materia del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, “ex” articolo 413 c.p.c., ma spetta alla competenza ordinaria del tribunale (con riserva di collegialita’ Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, “ex” articolo 48, cosi’ come modificato dalla Legge n. 353 del 1990, articolo 88).

1.3.- Col terzo mezzo, il ricorrente si duole della violazione degli articoli 1304, 2393 e 2396 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per la mancata considerazione da parte della Corte d’appello della posizione inscindibile dei convenuti a seguito della transazione e per la mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere. Secondo il (OMISSIS), stante la natura unitaria ed inscindibile dell’azione di responsabilita’, la definizione in forza della transazione delle pretese risarcitorie della Banca nei confronti dei convenuti, ad eccezione dell’odierno ricorrente, col sottrarre all’esame del Giudice “la parte piu’ rilevante della complessiva condotta in cui si concretizzava la mala gestio imputabile agli organi sociali” avrebbe dovuto comportare la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

2.3.- Il motivo e’ infondato.

La Corte del merito, con statuizione non censurata, ha ritenuto il carattere parziale della transazione, di talche’ non avrebbe potuto il (OMISSIS), estraneo all’accordo, profittarne ex articolo 1304 c.c., “se non nella misura delle quote del debito solidale riferibile ai condebitori che vi avevano invece partecipato”.

A fronte di detta statuizione, il ricorrente oppone un rilievo in fatto, estraneo al presente giudizio (e non in linea con l’accertamento della Corte del merito, di imputazione alla parte di comportamenti dannosi propri), ovvero che le condotte addebitate agli altri convenuti che avevano poi transatto esaurissero gli addebiti rivolti al (OMISSIS) stesso (peraltro, la stessa parte mitiga detta prospettazione, nel rilievo che fosse stata sottratta all’esame del Giudice “la parte piu’ rilevante della complessiva condotta in cui si concretizzava la mala gestio…”), in ogni caso la conseguenza che ne vorrebbe trarre e’ infondata in diritto.

Ed infatti, come rilevato nella pronuncia 7907/2012, l’azione di responsabilita’ introdotta cumulativamente contro piu’ amministratori e sindaci puo’ determinare l’inscindibilita’ delle cause, ove la condotta addebitata a ciascuno si definibile come illecita a causa solo dello stretto collegamento con la valutazione della condotta degli altri (e’ il caso in particolare, ove i sindaci sia attribuita la mancata doverosa vigilanza sulla condotta colpevole degli amministratori), ma da cio’ non consegue che non sia possibile la transazione solo con alcuni degli stessi, atteso che l’accordo transattivo stessa scioglie il vincolo di solidarieta’ passiva, ponendo cosi’ fine ai soli rapporti facenti capo ai transigenti.

Ne’ infine nel presente giudizio si pone alcuna questione relativa all’effetto della transazione sulla posizione residua del (OMISSIS), e quindi al rapporto tra quanto corrisposto dai debitori transigenti e la quota ideale di debito ad essi imputabile.

1.4.- Col quarto mezzo, il (OMISSIS), al di la’ del richiamo nella rubrica ad una serie di norme in tesi violate(articoli 2392, 2393, 2396, 2516, 2697 e 2700 c.c., articoli 38,100, 115 e 116 c.p.c., articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e articolo 409 c.p.c.) si duole del vizio di motivazione per avere la Corte del merito richiamato il contenuto della sentenza di primo grado, in tal modo non esprimendo il convincimento maturato dagli stessi Giudici del gravame in relazione alle doglianze fatte valere dall’appellante.

2.4.- Il motivo e’ infondato.

E’ sufficiente rilevare che la Corte del merito ha richiamato gli argomenti fatti valere dal Tribunale, facendovi espressamente adesione, aggiungendo ulteriori considerazioni, collimanti con le argomentazioni gia’ avanzate dal Tribunale, si’ da risultare in modo chiaro la base argomentativa della pronuncia, resa in risposta ai motivi di gravame.

Ed infatti, secondo l’orientamento di questa Corte, la motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame e’ legittima purche’ il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima sia pur sinteticamente le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto, mentre deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello quando la laconicita’ della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condividono del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso, le pronunce 2196/2003, 2268/2006, 15463/08, 18625/2010, tra le altre).

3.1.- conclusivamente, corretta la motivazione della sentenza impugnata nei termini sopra indicati in relazione al primo motivo, ex articolo 384 c.p.c., u.c., va respinto il ricorso.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 14.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

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