Suprema Corte di Cassazione
sezioni unite
sentenza 27 novembre 2015, n. 24244
Svolgimento del processo
Il presente giudizio trae origine dalle domande proposte, innanzi al Tribunale di Torino, dalla società in nome collettivo F.G. nei confronti della s.c.a. Nouricia, corrente in (…), nella città di Troyes: domande di accertamento dell’insussistenza di qualsivoglia vincolo contrattuale e/o obbligatorio tra le parti; in subordine, di declaratoria della nullità, inesistenza, annullabilità, inefficacia dei contratti tra le stesse asseritamente conclusi; in via ancor più gradata, di pronuncia della loro risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, ex art. 1467 cod. civ. Nel contestare le avverse pretese, la convenuta eccepì la competenza della Camera Arbitrale di Parigi in ragione dell’esistenza di clausola arbitrale; eccepì anche il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Con sentenza del 27 luglio 2010 l’adito Tribunale, rigettata la prima eccezione, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano per essere competente l’autorità giudiziaria francese.
Il gravame principale di F.G.L. , nella qualità di unico socio residuo della società attrice, ormai cancellata dal registro delle imprese, e quello incidentale della Société Cooperative Agricole Nouricia, sono stati respinti dalla Corte d’appello, con la sentenza ora impugnata, depositata in data 26 novembre 2011. Il ricorso di F.G.L. è affidato a un solo, articolato motivo. Si è difesa con controricorso la Société Cooperative Agricole Vivescia, incorporante della Société Cooperative Agricole Nouricia, che ha proposto ricorso incidentale articolato anch’esso su un unico mezzo.
Motivi della decisione
1 I ricorsi hinc et inde proposti avverso la stessa sentenza sono stati riuniti ex art. 365 cod. proc. civ..
Con l’unico motivo F.G.L. denuncia, ex art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione ed errata applicazione dell’art. 5 del Reg. CEE 44/2001, in comb. disp. con gli artt. 1 cod. proc. civ. e 3 legge n. 218 del 1995; contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia nonché contraddittorietà della decisione con la giurisprudenza della Corte Regolatrice.
Oggetto delle critiche è l’affermazione della Corte territoriale secondo cui, pur avendo l’attore chiesto l’accertamento della insussistenza di qualsivoglia vincolo contrattuale in relazione alla vicenda dedotta in giudizio, il giudice competente con riferimento alla obbligazione c.d. caratterizzante (costituita, nella fattispecie, dalla consegna del bene, prevista in territorio francese), era competente, per forza attrattiva, a conoscere di tutte le controversie relative al contratto, e tanto tenuto conto che tra le parti era comunque intervenuta una fornitura, che la Facciano s.n.c. aveva ritenuto di dovere almeno parzialmente onorare, e che, come statuito dalle sezioni unite della Corte di cassazione, i principi in ordine alla individuazione del giudice munito di giurisdizione sono applicabili non solo alle domande di adempimento, ma anche a quelle concernenti la validità, l’esistenza o la risoluzione del contratto.
2 Secondo il deducente il richiamo alle pattuizioni contrattuali in punto di consegna della merce era in evidente contrasto con il tenore delle domande formulate, laddove ai fini della determinazione della giurisdizione, vige il criterio della prospettazione, in base al quale rilevanti sono solo i fatti allegati dall’attore, e non invece le difese del convenuto. In tale contesto nessun rilievo potevano avere i c.d. stabiliti di compravendita, le cui previsioni erano state del resto disattese nella decisione resa sull’eccezione di arbitrato. Conseguentemente la valorizzazione della clausola relativa al luogo di adempimento, fissato in Francia, disvelava il convincimento della Corte in ordine alla intervenuta conclusione dei contratti dedotti in giudizio, laddove, in base alla giurisprudenza del Supremo Collegio, e della stessa Corte di giustizia CEE (3 maggio 2007, Color Drack GmbH c. Lexx internazional Vertriebs GmbH ecc), questo doveva invece individuarsi in quello di recapito finale del bene alienato.
3 Nel suo ricorso incidentale, la Société Cooperative Agricole Vivescia lamenta violazione dell’art. 342 cod. proc. civ..
Le critiche hanno ad oggetto la valutazione di aspecificità delle censure formulata dalla Corte territoriale, basata sul rilievo che Nouricia si sarebbe limitata a riproporre le argomentazioni già sviluppate nel corso del giudizio di prime cure, senza confutare le affermazioni del Tribunale.
Richiamate le deduzioni svolte alle pagg. 14 e 15 della comparsa di costituzione in appello, evidenzia l’esponente di avere invece segnatamente censurato proprio le ragioni addotte dal decidente a sostegno della scelta decisoria operata.
4 Il ricorso principale è infondato.
Occorre muovere dalla considerazione che la sentenza impugnata ha ripetutamente affermato che gli “stabiliti” di compravendita versati in atti avevano individuato il luogo della livraison, e cioè della consegna liberatoria per il venditore, in territorio francese (pag. 23 della pronuncia della Corte d’appello).
L’assunto non è stato specificamente contestato dal ricorrente, il cui impegno critico si è invece incentrato sulla inoperatività delle condizioni contrattuali per la ragione, ritenuta dirimente, che alcun contratto era stato giammai concluso e che specificamente in vista di tale accertamento era stato sollecitato l’intervento del giudice italiano.
Per la verità, secondo la ricostruzione dei fatti esposta in controricorso, tra F. e Vivescia erano intercorsi molteplici e complessi rapporti contrattuali da alcuni dei quali, a seguito della tendenza al ribasso del costo del grano, la prima aveva inteso svincolarsi, assoggettandosi al pagamento delle penali concordate e corrispondendone anzi una parte alla venditrice.
Ma anche a prescindere da tanto, i principi enunciati da queste sezioni unite nell’arresto 5 ottobre 2009, n. 21191, segnatamente richiamato in ricorso, non giovano all’impugnante per le ragioni che seguono.
5 Chiamata a regolare la giurisdizione in relazione a una fattispecie di compravendita internazionale di beni mobili, ha statuito questa Corte che per luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, e segnatamente per luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto – luogo davanti alla cui autorità giudiziaria la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta, ex art. 5, n. 1, reg. CE 44/2001 – deve intendersi il luogo dove va eseguita la prestazione che, in base a criteri economici, può ritenersi principale, tale insomma, da caratterizzare l’intero rapporto, con la precisazione: a) che il foro così individuato opera qualunque sia l’oggetto della domanda, ivi compreso, dunque, il caso in cui si faccia giudizialmente valere l’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria di pagamento del prezzo; b) che per luogo di consegna deve intendersi quello in cui questa è stata effettuata, con effetto liberatorio per il venditore, oppure, ove la consegna non sia ancora avvenuta, il luogo pattiziamente stabilito dalle parti; c) che, in mancanza di previsione contrattuale, luogo di consegna è il luogo di recapito finale della mercé, quello cioè in cui i beni compravenduti entrano nella disponibilità materiale, e non solo giuridica dell’acquirente.
E tanto sull’abbrivio del rilievo che l’art. 5 del Regolamento CE n. 44 del 2001, nel confermare il criterio di individuazione del giudice competente, stabilito dall’art. 5 della Convenzione di Bruxelles, prevale sulle disposizioni della Convenzione di Vienna, posto che l’art. 31 della stessa, con il riferimento alla consegna al vettore, detta una regula iuris idonea a disciplinare i rapporti obbligatori tra le parti in ordine ai tempi dell’adempimento, ma non ai fini del riparto di giurisdizione tra i giudici dei diversi Stati membri.
6 Non è superfluo precisare che siffatto orientamento non solo è stato costantemente ribadito anche nella successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez un. 19 giugno 2014, n. 13941; Cass. civ. sez. un. 21 gennaio 2014, n. 1134; Cass. civ. sez. un. 2 maggio 2012, n. 6640), ma è stato altresì confermato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea. Segnatamente, nelle sentenze del 25 febbraio 2010, C-381/08, Car Trim, e del 9 giugno 2011, C-87/10, Electrosteel Europe SA, la Corte ha affermato che l’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto va determinato sulla base delle disposizioni pattizie e che, ove ciò non sia possibile, esso, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile alla fattispecie, deve essere individuato in quello in cui l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporne effettivamente, specificamente evidenziando che siffatto criterio “risponde al meglio alla genesi, agli obiettivi e al sistema del regolamento” (punto 60 della sentenza 25 febbraio 2010, C-381-08), in quanto “presenta un alto grado di prevedibilità” e garantisce altresì “un obiettivo di prossimità” e cioè “l’esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne” (punto 61).
7 Sotto altro, concorrente profilo, va poi ricordato che, ai fini dell’individuazione del giudice avente giurisdizione nei confronti dello straniero nelle controversie relative a rapporti obbligatori, il foro speciale previsto dalla fonte comunitaria innanzi richiamata è pacificamente ritenuto applicabile non solo alle azioni volte alla realizzazione del vincolo contrattuale ma anche a quelle di nullità o annullabilità del negozio o di accertamento negativo dell’esistenza del vincolo, azioni in ordine alle quali, pertanto, la giurisdizione, ai sensi dell’art. 5, n. 1, del Regolamento CE n. 44/01, spetta al giudice del luogo in cui dev’essere eseguita l’obbligazione caratterizzante il negozio (cfr. Cass. civ. sez. un. 19 maggio 2009, n. 11532; Cass. civ. 2 aprile 2003, n. 5108).
Se è vero infatti che la norma sembra riferirsi alle sole azioni indirizzate all’adempimento, e non a quelle volte alla dissoluzione del vincolo, e che d’altra parte le disposizioni sulla competenza derogative del principio generale del foro del convenuto non possono essere interpretate in modo da conferire al regime derogatorio una portata che vada oltre i casi contemplati dalla Convenzione (in tal senso, con riferimento all’omologa Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, si è espressa la Corte giust. CE con decisione del 27 ottobre 1998, C – 51/97), non può ignorarsi che, al postutto, anche le impugnative per invalidità, inefficacia, inesistenza del negozio, attengono alla “materia contrattuale”, in quanto postulano una originaria, effettiva o putativa, assunzione volontaria di un obbligo, del quale tendono in vario modo e con varie formule a conseguire la caducazione.
8 Se tutto questo è vero, nessuna rilevanza può avere l’evocata operatività del principio della prospettazione, inteso nel senso di necessaria valorizzazione dei soli fatti posti dall’attore alla base della domanda, piuttosto che delle difese del convenuto; né il richiamo al criterio del petitum sostanziale, da identificarsi soprattutto in funzione della causa petendi (cfr. da ultimo Cass. civ. sez. un. 9 febbraio 2015, n. 2360).
E invero, dalla duplice condizione che, secondo il non contestato accertamento del giudice di merito il luogo di consegna pattiziamente convenuto era allocato in XXXXXXX e che il foro applicabile alle domande di nullità, annullabilità, inesistenza del vincolo contrattuale è lo stesso delle domande di adempimento, deriva che correttamente la Corte territoriale ha individuato in quella francese l’autorità giudiziaria competente a decidere sull’azione intentata dalla società Facciano nei confronti della Société Cooperative Agricole Vivescia.
9 Il proposto ricorso deve conseguentemente essere rigettato, restando in tale decisione assorbito l’esame del ricorso incidentale proposto dalla resistente.
La difficoltà delle questioni consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, pronunciando sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
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