Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 16 novembre 2015, n. 23401

Svolgimento del processo

1.- La Sezione di Pescara dell’Associazione italiana contro le leucemie (d’ora in avanti, AIL omissis) chiese al Tribunale di quella città, prima in via cautelare e poi nel giudizio di merito, di inibire a G.R. , anche nella qualità di legale rappresentante della Sezione regionale (…) della medesima associazione (d’ora in avanti, AIL omissis), l’uso delle denominazioni “AIL” e “Associazione italiana contro le leucemie” e di ogni altro riferimento alla suddetta associazione, oltre al risarcimento dei danni anche non patrimoniali.
2.- Il Tribunale accolse le domande e condannò la G. , nella duplice qualità, a pagare sia all’AIL (omissis) sia all’Associazione italiana contro le leucemie (d’ora in avanti, AIL Nazionale), la quale aveva proposto intervento adesivo autonomo, gli importi di Euro 30.000,00 (da ripartire tra le due associazioni), a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, e di Euro 15.000,00, in relazione al danno non patrimoniale subito da ciascuna di esse.
3.- La G. propose appello proponendo le seguenti doglianze: eccepì l’inammissibilità delle domande di risarcimento danni, in ragione del fatto che l’AIL Pescara e l’AIL Nazionale non le avevano proposte in modo tempestivo e rituale nel giudizio cautelare; dedusse che il primo giudice aveva affermato la legittimazione ad agire dell’AIL Pescara, sulla base dell’erroneo presupposto che fosse stata ammessa dall’AIL Nazionale quale nuovo socio AIL e che l’AIL (omissis) fosse stata esclusa dall’associazione nazionale, senza considerare la natura sostanzialmente abusiva dell’AIL (omissis); imputò al Tribunale di avere accordato la tutela aquiliana della denominazione e del logo ad un’associazione, come l’AIL Pescara, che era priva dei requisiti legali per il riconoscimento come associazione di volontariato, al contrario dell’AIL Abruzzo che aveva ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica; lamentò l’ingiustificata condanna al risarcimento dei danni, determinati comunque in misura eccessiva.
4.- Il gravame della G. è stato rigettato dalla Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza 3 maggio 2012. Avverso questa sentenza la G. ricorre per cassazione sulla base di sei motivi, cui si oppongono l’AIL (omissis) e l’AIL Nazionale Linfomi Onlus con autonomi controricorsi. Quest’ultima e la G. hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

1.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 700 e 105 c.p.c. e vizio di motivazione, per non avere la Corte d’appello rilevato l’inammissibilità – già eccepita dalla G. – delle domande risarcitorie, dal momento che l’AIL (omissis) non aveva specificato nel ricorso cautelare (ma solo nel corso del giudizio cautelare) la propria intenzione di proporla nel successivo giudizio di merito e che l’AIL Nazionale l’aveva enunciata irritualmente nell’atto di intervento ad adiuvandum, senza che la G. avesse accettato il contraddittorio.
1.1.- Il motivo è infondato. Esso si basa sull’assunto che la domanda di risarcimento del danno debba essere formalizzata nei dettagli già nel ricorso cautelare di cui all’art. 669 bis c.p.c. e poi riproposta nell’atto introduttivo del giudizio di merito (quantomeno prima dell’innovazione apportata dall’art. 2 del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, conv. in legge 14 maggio 2005 n. 80 – non applicabile ratione temporis nella fattispecie – che, modificando l’art. 669 octies c.p.c., ha eliminato la necessità del giudizio di merito limitatamente ai provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito). Tuttavia, non solo, nel giudizio di merito, che è autonomo rispetto a quello cautelare, possono essere formulate domande nuove rispetto a quelle formulate nella fase cautelare (v. Cass. n. 22830/2010), ma l’onere di indicare la domanda di merito nel procedimento cautelare è pienamente soddisfatto allorché l’istante abbia indicato le violazioni lamentate, manifestando anche implicitamente l’intenzione di voler agire giudizialmente per far cessare i comportamenti denunziati e per ottenere il risarcimento dei danni, non imponendosi l’uso di forme peculiari. Nella specie, è incontestato che l’AIL (omissis) abbia chiaramente espresso nel corso del giudizio cautelare l’intenzione di proporre la domanda risarcitoria. Il giudice di merito, al quale il suddetto accertamento è riservato, l’ha positivamente accertato, sulla base del tenore complessivo degli atti processuali, valutando come implicita già nel ricorso cautelare la manifestazione dell’intenzione di proporre la domanda risarcitoria nella sede di merito. È poi incontestato che l’AIL Nazionale abbia espresso l’intenzione di proporre la suddetta domanda nell’atto di intervento (che la Corte d’appello ha qualificato come adesivo autonomo o litisconsortile) e ciò è senz’altro ammissibile, dal momento che, com’è noto, nella facoltà di intervento, prevista dall’art. 268, co. 1, c.p.c., è implicita quella di formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività coessenziale all’intervento stesso (v. Cass. n. 3186/2006, n. 15787/2005).
2.- Nel secondo e terzo motivo la G. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 c.c. e 1, 2 e 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266, nonché della legge reg. Abruzzo 12 agosto 1993 n. 37, e vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello riconosciuto la legittimazione ad agire ed accordato la tutela aquiliana ad un’associazione, come l’AIL (omissis), sostanzialmente abusiva perché, tra l’altro, priva del riconoscimento regionale richiesto per svolgere l’attività di volontariato, che era stato ottenuto, invece, dall’AIL (omissis); inoltre, imputa all’AIL Pescara di non avere provato lo svolgimento di attività personale e gratuita degli associati, di non avere redatto i bilanci obbligatori, di non essersi sottoposta ai controlli previsti per le Onlus e di essere i suoi organi stati nominati dai vertici dell’AIL Nazionale sulla base di metodi non democratici.
2.1.- Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
La Corte aquilana ha ritenuto esistente la legittimazione ad agire sulla base dell’incontestato presupposto che l’AIL Pescara era stata ammessa come socia dell’associazione nazionale e che l’AIL Abruzzo era stata esclusa con delibera dell’AIL Nazionale 19 novembre 2001, non sospesa nel giudizio impugnatorio conclusosi negativamente per la ricorrente G. ; inoltre, ha accertato che l’AIL (omissis) era un’associazione attiva nel volontariato (iscritta nell’anagrafe Onlus presso l’Agenzia delle entrate) e dotata di autonomia gestionale rispetto all’AIL Nazionale e che la denominazione “AIL” era stata assunta dall’AIL Nazionale sin dal 1969 e protetta come marchio registrato dall’11 dicembre 1987, cioè anteriormente al 7 aprile 1984 e 29 gennaio 1998, quando l’AIL (omissis) era stata riconosciuta come persona giuridica e poi come Onlus. Da questi accertamenti di fatto adeguatamente compiuti e, quindi, insindacabili in sede di legittimità la Corte di merito ha tratto la conseguenza, logica e conforme a diritto, che l’accertata protrazione da parte dell’associazione della G. dell’uso del logo “AIL”, pur dopo l’esclusione dall’associazione nazionale e l’inibitoria comminata dal tribunale, integrasse gli estremi dell’usurpazione di quella denominazione prioritariamente usata dall’AIL Nazionale. Ne consegue che, come rilevato nella sentenza impugnata, l’AIL (omissis) è un’associazione locale dell’AIL Nazionale e ne costituisce articolazione periferica, dotata di autonoma legittimazione processuale o, più correttamente, di titolarità attiva e passiva nel rapporto dedotto in giudizio (v., sul punto, Cass. n. 23088/2013, n. 16076/2002).
È da tempo acquisito in giurisprudenza che le associazioni, ancorché non riconosciute e sfornite di personalità giuridica, sono considerate dall’ordinamento come centri di imputazione di situazioni giuridiche e, quindi, come soggetti di diritto distinti dagli associati, dotate di un proprio patrimonio costituito dal fondo comune, di una propria capacità sostanziale e processuale e di una propria organizzazione regolata dai patti dell’accordo associativo o, in difetto, ove non incompatibili, dalle norme che disciplinano le associazioni riconosciute e le società (v. Cass. n. 1476/2007, 8239/2000, 4252/1976). L’art. 2 della Costituzione, infatti, garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e tra questi vi è il diritto alla tutela del nome e dell’identità, che non spetta solo alle persone fisiche o giuridiche, ma anche alle associazioni non riconosciute (v. Cass. n. 18218/2009, 1185/1981 e, in tema di tutela dei marchi, n. 832/1997).
La predetta tutela, finalizzata alla cessazione dei fatti di usurpazione, cioè di indebita assunzione di nomi e denominazioni altrui quali segni distintivi, e alla connessa reintegrazione patrimoniale, compete all’AIL Pescara quale associazione, a prescindere dall’esistenza (e quindi dall’accertamento) di ulteriori requisiti previsti dalla legge ad altri effetti, come ad esempio l’iscrizione facoltativa nel registro regionale delle organizzazione di volontariato ex art. 4 della legge reg. n. 37 del 1993 o nel registro di cui all’art. 6 della legge n. 266 del 1991, ai fini della fruizione di contributi pubblici e agevolazioni fiscali (v. Cons. Stato, sez. IV, n. 1723/2010). Correttamente, quindi, i giudici di merito hanno considerato questi aspetti come “eccentrici rispetto alla problematica della soggettività giuridica dell’associazione”, con conseguente irrilevanza della lamentata violazione delle norme in tema di volontariato (che comunque non potrebbe essere dimostrata in sede di legittimità). I giudici di merito hanno ulteriormente e correttamente precisato che la tutela riconosciuta all’AIL (omissis) non è in contraddizione con l’invocato diritto dell’associazione della G. di svolgere l’attività di volontariato, essendosi le associazioni attrici limitate a chiedere che le fosse inibita la possibilità di svolgerla utilizzando la propria denominazione “AIL” e beneficiando della propria notorietà.
3.- Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. e vizio di motivazione, per avere condannato l’AIL Pescara al risarcimento del danno patrimoniale in mancanza di prova al riguardo; inoltre, i giudici di merito non avrebbero considerato che del danno lamentato dall’AIL (omissis) potrebbe dolersi solo l’AIL Nazionale, che l’attività dell’AIL (omissis) si sarebbe indebitamente estesa al di fuori del proprio ambito provinciale e che l’AIL (omissis) avrebbe operato legittimamente quantomeno fino alla data dell’espulsione; inoltre, l’AIL (omissis), essendo un’associazione senza scopo di lucro, non potrebbe rivendicare alcun danno al proprio patrimonio, poiché gli unici soggetti legittimati sarebbero i malati di leucemia e le loro famiglie.
3.1.- Il motivo è infondato nella parte in cui assume l’inconfigurabilità in astratto di danni patrimoniali nei confronti delle associazioni non riconosciute o di quelle aventi finalità non lucrative. In realtà, non v’è ragione per ritenere che le predette associazioni, titolari di un fondo comune, non possano subire danni patrimoniali risarcibili, quando terzi abbiano utilizzato abusivamente la loro denominazione, ingenerando confusione nel pubblico e avvantaggiandosi della notorietà altrui, in sostanziale concorrenza con esse, con l’effetto di pregiudicare l’integrità dei mezzi economici necessari per lo svolgimento dell’attività di volontariato.
Il profilo inerente alla titolarità del diritto azionato dall’AIL (omissis), che involge la questione dei suoi rapporti con l’AIL (OMISSIS), sulla quale ci si è già soffermati (al p. 2.1), è infondato. Al riguardo la Corte aquilana ha diffusamente argomentato che l’AIL (omissis), quale affiliata locale dell’associazione nazionale, aveva titolo per chiedere il risarcimento per una parte del danno patrimoniale, in quanto destinataria per statuto del cinquanta per cento dei fondi raccolti in sede locale. Infondato è anche il profilo concernente la quantificazione dei danni, che mira impropriamente a una sostanziale revisione del giudizio di fatto che è stato effettuato dai giudici di merito in modo razionale e adeguato.
4.- Nel quinto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli art. 2059 e 2697 c.c. e vizio di motivazione, in relazione alla condanna al risarcimento dei danni all’immagine e alla reputazione dell’AIL Nazionale e dell’AIL (omissis), in quanto comminata in mancanza di prova dell’esistenza di condotte illegittime infondatamente contestate alla G. .
4.1. Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha accolto la domanda risarcitoria proposta dalle associazioni attrici nei confronti della G. , in relazione all’utilizzazione abusiva della denominazione “AIL” che identificava in via esclusiva la loro attività non lucrativa, con conseguente confusione e annacquamento del logo. La sentenza è conforme al principio secondo cui anche nei confronti degli enti collettivi in genere è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., che non coincide con la pecunia doloris, ma ricomprende qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione di diritti immateriali della personalità, compatibile con l’assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono i diritti al nome, all’identità e all’immagine dell’ente (v. Cass. n. 22396/2013, 4542/2012). La quantificazione operata dai giudici di merito, i quali hanno tenuto conto anche della difficoltà dell’AIL (omissis) di affermarsi nella zona quale legittima rappresentante dell’AIL Nazionale a causa dell’azione dell’AIL (omissis), è stata censurata con argomentazioni inammissibili in sede di legittimità, mirando ad una impropria revisione del giudizio equitativo compiuto.
5.- Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 90, 91 e 92 c.p.c. e vizio di motivazione, in relazione alla liquidazione delle spese processuali, che si assume eccessivamente onerosa ed operata senza tenere conto che nel primo grado l’AIL Nazionale si era limitata ad aderire alle domande dell’AIL (omissis).
5.1.- Il motivo è infondato nella parte concernente la liquidazione delle spese in favore dell’intervenuta AIL Nazionale, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione del principio secondo cui l’interventore adesivo diventa parte del giudizio, con la conseguenza che la parte soccombente ben può essere condannata a rifondergli le spese del giudizio (v. Cass. n. 11202/2003). Il profilo concernente la richiesta di “stabilire se siano corretti i criteri in base ai quali si è provveduto alla liquidazione delle spese e competenze del giudizio” è evidentemente inammissibile, perché del tutto generico e inidoneo a porre questa Corte in condizione di comprendere di quale violazione di legge o vizio motivazionale la sentenza impugnata sarebbe affetta.
6.- In conclusione, il ricorso è infondato. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3.000,00, di cui Euro 2.800,00, per compensi, in favore di ciascuna delle parti intimate, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

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