Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 17 novembre 2015, n. 45668
Ritenuto in fatto
1. II Giudice di pace di Grumello del Monte, con sentenza confermata dal Tribunale di Bergamo, ha ritenuto P.P.M. responsabile di ingiuria continuata e aggravata in danno di S.P. – funzionario della Polizia locale, che lo aveva invitato a tenere legato il cane di proprietà – e lo ha condannato a pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile.
2. Ha presentato ricorso per Cassazione nell’interesse dell’imputato l’avv. A.N., con tre motivi.
Col primo si duole della mancata applicazione – senza motivazione alcuna da parte del giudice d’appello – della causa di non punibilità prevista dall’art. 599, commi 1 e 2 cod. pen., derivante – a suo giudizio – dalfatto che S. si era intromesso arbitrariamente nella discussione che l’imputato stava conducendo con terze persone, redarguendolo alla presenza di tutti e senza chiedere scusa per l’intrusione. Inoltre, perché, pur conoscendolo personalmente, ne pretese i documenti e, non ricevendoli, chiamò i carabinieri.
Col secondo si duole dell’aumento di pena disposto per la continuazione, sebbene le espressioni ingiuriose siano state pronunciate in un unico contesto.
Col terzo lamenta la violazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 12, comma 3, D.M. 20 luglio 2012, n. 140. Deduce che, avendo la persona offesa chiesto un risarcimento di € 10.000 ed avendo il giudice liquidato solo 900 euro, questi avrebbe dovuto tener conto, nella liquidazione delle spese legali, del risultato del giudizio. Il che non è avvenuto, stante la condanna ad € 2000 di spese legali.
Considerato in diritto
II ricorso è fondato con riguardo alla determinazione della pena e alla commisurazione delle spese legali; infondato nel resto.
1. II primo motivo è infondato. E’ vero che, in tema di provocazione (è questa la causa di non punibilità invocata dal ricorrente), rilevano anche comportamenti tenuti dalla persona offesa, che siano lesivi di regole comunemente accettate nella civile convivenza. Tale situazione non ricorre, però, nella specie, in quanto nemmeno nella prospettazione della difesa è dato ravvedere una violazione di regole siffatte, posto che il funzionario di polizia locale, una volta ravvisata la violazione di regolamenti comunali, aveva l’obbligo di procedere alla contestazione, senza chiedere, prima, il “permesso” per farlo, né scusandosi per l’intrusione nella conversazione altrui, né chiamando in disparte il trasgressore. II fatto, poi, che S. avesse richiesto l’intervento dei carabinieri, pur conoscendo l’imputato, è del tutto irrilevante nella specie, sia perché la circostanza è dedotta e non dimostrata, sia perché non è affatto detto che S. conoscesse esattamente le generalità del trasgressore. Il “fair play” invocato dal ricorrente, se ha un fondamento nei rapporti tra privati, non è invocabile di fronte all’esercizio di poteri autoritativi, sia pure esercitati con una certa perentorietà, in quanto rileva, in casi siffatti, ai sensi dell’art. 393/bis cod. pen., la “arbitrarietà” del comportamento, che non si esaurisce nella sua illegittimità, occorrendo altresì la consapevolezza dell’agente di realizzare e tenere un comportamento che esorbiti dai limiti delle proprie attribuzioni: l’atto arbitrario sussiste allorquando l’agente, con esso, abbia inteso espressamente perseguire scopi assolutamente estranei alle finalità dei poteri riconosciutigli, strumentalizzando il proprio potere (C., Sez. II, 21.9.2004; C Sez. VI, 22.10.2002; C., Sez. VI, 3.5.2000). E anche quando è stato affermato (sulla scia di C. Cost. 23.4.1998, n. 140), in alcune pronunce, che anche la scorrettezza, la sconvenienza, l’inurbanità, la inutile offensività delle modalità di svolgimento di una attività astrattamente legittima possa giustificare la reazione del privato, è stato sempre precisato che occorre comunque il consapevole travalicamento da parte del pubblico ufficiale dei limiti e delle modalità entro cui le pubbliche funzioni devono essere esercitate (Cass., n. 36009 del 21/6/2006; nonché C. 4.5.1998; C. 24.11.1998); e che occorre comunque proporzione nella reazione.
L’applicazione di tali criteri al caso di specie rende evidente che l’arbitrarietà lamentata dal ricorrente è del tutto insussistente, in quanto S. stava adempiendo un dovere, nella maniera sopra detta, e la reazione dell’imputato fu sicuramente “al di sopra delle righe” (“vaffanculo”, “non rompere i coglioni”).
2. Non è stata correttamente determinata, invece, la pena per il reato contestato. Le espressioni ingiuriose, infatti, quando pronunciate in un unico contesto, integrano un unico reato, e non una pluralità di reati – quante sono le parole ingiuriose – unificati dal vincolo della continuazione. Si impone, pertanto, sotto questo aspetto, il rinvio al giudice a quo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non essendo stato specificato l’aumento, per continuazione e non potendosi elidere – direttamente da questa Corte – il quantum di pena illegalmente disposto.
3. E’ priva di motivazione, infine, la quantificazione delle spese legali operata dal Giudice di pace. Nella specie, a fronte di un risarcimento di € 900 a favore della parte civile, sono state quantificate spese legali per euro 2.000, senza illustrazione dei criteri seguiti (a parte il riferimento ai “limiti convenzionali”, di per sé inidonei a rendere trasparente il pensiero del giudicante). Tale modus procedendi, contestato in appello, non ha ricevuto né considerazione né risposta dal giudice dell’impugnazione. Si impone, anche sotto detto profilo, l’annullamento della sentenza, giacché, in tema di rifusione delle spese processuali sopportate dalla parte civile, l’abrogazione delle tariffe professionali disposta dall’art. 9, comma primo, del D.L. n. 1 del 2012 (cony. in legge n. 27 del 2012) ha svincolato il giudice dai limiti tariffari minimi e massimi, obbligandolo per la determinazione dei compenso a far riferimento, con adeguata e specifica motivazione, ai parametri previsti dagli artt. 1, 12, 13 e 14 D.M. 20 luglio 2012 n. 140, concernenti l’impegno profuso nelle diverse fasi processuali, la natura, la complessità e la gravità del procedimento e delle contestazioni, il pregio dell’opera prestata, il numero e l’importanza delle questioni trattate, l’eventuale urgenza della prestazione, nonché i risultati e i vantaggi conseguiti dal cliente. Aspetti su cui entrambi i giudici di merito hanno completamente sorvolato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni civili con rinvio per nuovo esame su detti soli punti al Tribunale di Bergamo. Rigetta nel resto il ricorso. Spese della parte civile al definitivo.
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