Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 21 ottobre 2015, n. 21396

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere

Dott. ZOSO Liana Mariateresa – Consigliere

Dott. MELONI Marina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.A. (gia’ (OMISSIS) S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avv.ti. (OMISSIS) e (OMISSIS) giusta delega in cale al controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania (Napoli), Sez. 52, n. 82/52/09 dell’8 aprile 2009, depositata il 6 maggio 2009, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 10 settembre 2015 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno e’ presente per le parti;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

La controversia concerne l’impugnazione di un’iscrizione ipotecaria per crediti derivanti da mancato versamento di IVA e ritenute alla fonte, eseguita dal concessionaria su beni immobili costituiti in fondo patrimoniale ai sensi dell’articolo 170 c.p.c..

La Commissione adita accoglieva il ricorso ritenendo illegittima l’iscrizione ipotecaria perche’ eseguita su beni costituiti in fondo patrimoniale. La decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, la quale affermava che “i debiti posti a base dell’iscrizione ipotecaria impugnata derivano dall’attivita’ lavorativa del sig. (OMISSIS) rientrando, pertanto, tra quelli per i quali e’ consentita l’esecuzione sui beni costituenti il fondo patrimoniale”.

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria. Resiste il concessionario con controricorso.

 

MOTIVAZIONE

 

Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilita’ per tardivita’ del ricorso sollevata dal concessionario controricorrente. Invero il termine per proporre l’impugnazione ai sensi dell’articolo 327 c.p.c., e’ nel caso di specie di un anno e quarantasei giorni, in quanto l’iscrizione ipotecaria prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata (Cass. S.U. n. 19667 del 2014), rispetto alla quale possa applicarsi la deroga alla sospensione dei termini processuali in periodo feriale prevista per i procedimenti di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.

I due motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica, con il primo essendo censurata la sentenza impugnata per l’errata applicazione alla fattispecie della disposizione di cui all’articolo 170 c.p.c., e con il secondo, lamentando che il giudice di merito e’ comunque incorso in un vizio di motivazione per aver omesso di esaminare e valutare l’inerenza immediata e diretta del rapporto obbligatorio ai bisogni della famiglia e per non aver considerato la rilevanza della scientia creditoris del tutto pretermessa.

Il ricorso e’ fondato nei sensi di cui alle seguenti considerazioni. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, “in tema di fondo patrimoniale, il criterio identifieativo dei debiti per i quali puo’ avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non gia’ nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicche’ anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attivita’ imprenditoriale puo’ ritenersi contratto per soddisfare tale finalita’, fermo restando che essa non puo’ dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attivita’ professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacita’ lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi” (Cass. n. 3738 dei 2015). Tuttavia la motivazione della sentenza impugnata si esaurisce, senza alcun altra spiegazione, nella apodittica affermazione che “i debiti posti a base dell’iscrizione ipotecaria impugnata derivano dall’attivita’ lavorativa del sig. (OMISSIS)”: un ragionamento insufficiente a sorreggere a legittimita’ dell’iscrizione ipotecaria su immobili costituiti in fondo patrimoniale.

Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvedera’ anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

 

P.Q.M.

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

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