cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 23 ottobre 2015, n. 21664

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 15282/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– resistenti –

e contro

(OMISSIS) elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour presso la Cassazione rappresentata e difesa da se stessa;

– resistente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con le conseguenze di legge;

avverso l’ordinanza n. 35783/2013 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

 

FATTO E DIRITTO

 

Il Tribunale di Milano, investito del giudizio promosso da (OMISSIS) ed avente ad oggetto l’accertamento giudiziale del rapporto di filiazione biologica da (OMISSIS), deceduto in data (OMISSIS), ha disposto, su istanza formulata ex articolo 337 c.p.c., comma 2, dagli intervenuti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), la sospensione del giudizio in attesa dell’esito di quello promosso ex articolo 397 c.p.c., comma 2, dal Procuratore della Repubblica di Bologna al fine di ottenere la revocazione della sentenza passata in giudicato di disconoscimento della paternita’ di (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS). Secondo quando sostenuto in sede di revocazione la decisione sarebbe stata il frutto della collusione tra l’attore (OMISSIS) e la (OMISSIS) al fine di far apparire tempestiva l’azione proposta dal (OMISSIS), spostando falsamente in avanti ed entro il termine annuale di decadenza l’acquisizione della conoscenza dell’adulterio della moglie del predetto (OMISSIS).

A sostegno della decisione assunta il Tribunale ha affermato che:

– L’articolo 253 c.c., non consente il riconoscimento di paternita’ in contrasto con lo status filiale preesistente. Ne consegue la pregiudizialita’ con il giudizio di revocazione che mira ad annullare il giudicato di disconoscimento di paternita’.

– L’intervenuto giudicato non e’ ostativo dal momento che gli effetti preclusivi propri di esso sono posti in dubbio proprio dalla proposizione del giudizio di revocazione;

il giudizio di revocazione ove abbia esito positivo introduce una causa pregiudicante del procedimento in atto in quanto in mancanza della rimozione del preesistente status filiale non sarebbe ammissibile per la (OMISSIS) la proposizione dell’azione di accertamento giudiziale della paternita’ biologica di (OMISSIS).

Avverso tale provvedimento ha proposto regolamento di competenza (OMISSIS) rilevando:

1) E improprio il riferimento normativo all’articolo 253 c.c., dal momento che l’accertamento di paternita’ non e’ in contrasto con altri status filiali della ricorrente, essendo passata in giudicato la pronuncia di disconoscimento di paternita’;

2) Il giudicato non e’ vanificato dalla proposizione della revocazione straordinaria come ritenuto erroneamente dal Tribunale di Milano;

3) L’articolo 337 c.p.c., comma 2, e’ stato illegittimamente applicato dal momento che l’autorita’ della pronuncia pregiudicante doveva essere rigorosamente indicata e motivata, non essendo sufficiente che fosse astrattamente ravvisabile una situazione di incertezza fino all’esito del giudizio di revocazione;

4) Non sussiste un rapporto di pregiudizialita’ tra il giudizio di disconoscimento di paternita’ e quello di accertamento giudiziale di genitorialita’ secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, mancando anche l’identita’ soggettiva tra le parti dei due giudizi;

5) L’azione di disconoscimento di paternita’ per il figlio e’ imprescrittibile alla luce della nuova formulazione dell’articolo 244 c.c., con conseguente sostanziale inutilita’ del giudizio revocatorio ed insussistenza della causa di pregiudizialita’.

6) Hanno resistito, depositando memorie, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ l’avv. Gabrielli, in qualita’ di curatore speciale nominato ex articolo 276 c.c., nel giudizio di accertamento giudiziale di genitorialita’. La ricorrente e i (OMISSIS) depositavano anche memorie.

Deve preliminarmente rilevarsi che il giudizio di revocazione straordinaria, ritenuto pregiudicante dal Tribunale di Milano, non incide sull’intervenuto giudicato, fino all’esito definitivo della fase impugnatoria. La pronuncia della Corte di Cassazione (n. 6302 del 2007) ha ad esclusivo oggetto l’ammissibilita’ della proposizione della revocazione straordinaria per collusione tra le parti promossa dal p.m. in una fattispecie analoga a quella dedotta nel presente giudizio.

Nella specie, pertanto, l’introduzione del giudizio revocatorio non rende di per se’ applicabile la causa ostativa della non eliminazione del preesistente status filiale alla proposizione dell’accertamento giudiziale di paternita’ indicata nell’articolo 253 c.c..

L’ininfluenza sul giudicato gia’ formatosi del giudizio revoca tono non esclude tuttavia che il giudice possa esercitare il potere discrezionale di sospendere ai sensi dell’articolo 337 c.p.c., comma 2.

Nella specie sussistono in astratto le condizioni di applicabilita’ della norma. L’esito del giudizio revocatorio in quanto caducatorio del giudicato sul disconoscimento di paternita’ viene invocato nel successivo giudizio di accertamento giudiziale di paternita’ perche’, ove favorevole, ritenuto idoneo ad integrare la causa d’inammissibilita’ ex articolo 253 c.c., del successivo accertamento di genitorialita’. L’impugnazione straordinaria ex articolo 397 c.p.c., costituisce, inequivocamente mezzo idoneo ad integrare il requisito richiesto dall’ultimo alinea dell’articolo 337 c.p.c., comma 2.

Tale corrispondenza astratta al canone normativo, tuttavia, non e’ ritenuta sufficiente dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimita’ per ritenere legittimo l’esercizio del potere discrezionale di sospensione del giudizio cosi’ come previsto dal citato articolo 337 c.p.c., comma 2.

In modo del tutto coerente con i precedenti arresti giurisprudenziali la Corte di Cassazione ha affermato che: “Ai fini del legittimo esercito del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’articolo 337 c.p.c., comma 2, e’ indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilita’ della decisione di cui venga invocata l’autorita’ in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne e’ stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola e’ ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorita’ della prima sentenza, gia’ intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perche’ non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici” (Cass. 24046 del 2014;25890 del 2013). L’orientamento sopra illustrato si fonda sulla natura eccezionale di tale esclusiva ipotesi di sospensione cd. facoltativa, frutto dell’esercizio del potere discrezionale del giudice. Il limitato e circoscritto perimetro all’interno del quale e’ stato circoscritta l’applicabilita’ della norma e’ del tutto coerente con il progressivo disfavore normativo verso le disposizioni processuali che determinano fasi d’inerzia e rallentamenti di durata non prevedibile nel processo che ha caratterizzato tutte le novelle processuali a partire dagli anni ‘90.

Ne consegue la necessita’ d’indicare in concreto le ragioni della controvertibilita’ della decisione la cui autorita’ venga invocata nel giudizio nel quale venga formulata l’istanza di sospensione. Non e’, pertanto, sufficiente l’astratto riferimento al mezzo d’impugnazione proposto (revocazione da parte del p.m. sul rilievo che la decisione relativa al disconoscimento di paternita’ fosse frutto di collusione tra le parti finalizzata a frodare la legge). Il tribunale di Milano, nel porre a sostegno della decisione soltanto “l’obiettiva incertezza” derivante da tale impugnazione ha dato una giustificazione della necessita’ della sospensione del tutto carente, non avendo considerato:

– la natura straordinaria del mezzo d’impugnazione, con particolare riferimento alla sua ininfluenza sull’intervenuto passaggio in giudicato fino all’esito del giudizio revocatorio;

– l’oggetto della presunta falsa rappresentazione processuale di un dato fattuale (non riguardante l’insussistenza della genitorialita’ biologica ma un requisito temporale di proposizione dell’azione);

la concreta rilevanza del vizio revocatorio sugli effetti della decisione passata in giudicato nonche’ il presumibile margine di fondamento dell’impugnazione.

In particolare su tali ultimi due rilievi relativi all’effettiva controvertibilita’ della decisione oggetto d’impugnazione, nulla si riscontra nel provvedimento che ha disposto la sospensione del processo di accertamento giudiziale di paternita’. Nessun cenno si rinviene in ordine all’applicabilita’ del nuovo regime di prescrizione dell’azione di disconoscimento di paternita’ introdotto dal novellato articolo 244 c.c., con riferimento al figlio. Al riguardo deve osservarsi che la norma attualmente vigente non prescrive termini di decadenza con riferimento al figlio e che tale innovazione si applica a tutti i giudizi entro i limiti del passaggio in giudicato (Decreto Legislativo n. 154 del 2013, articolo 104, comma 7). Al fine di verificare la necessita’ della sospensione del processo ex articolo 337 c.p.c., comma 2, non poteva essere trascurata l’incidenza della nuova norma sul giudizio rescissorio di disconoscimento di paternita’ con riferimento alla posizione della litisconsorte (OMISSIS), rimanendo il termine di decadenza annuale (dalla conoscenza dell’adulterio) in vigore solo per il padre legittimo. In conclusione, in accoglimento della censura prospettata dalla parte ricorrente (terzo motivo) relativa alla inadeguatezza della giustificazione della pregiudizialita’ del giudizio relativo all’impugnazione straordinaria del disconoscimento di paternita’ sul successivo giudizio di accertamento giudiziale di paternita’ di (OMISSIS), il ricorso deve essere accolto, non essendo stato rispettato il rigoroso parametro di adeguatezza della giustificazione dei requisiti (pregiudizialita’ e controvertibilita’ effettiva della decisione impugnata) posti a base dell’esercizio del potere discrezione di sospensione del processo richiesta dalla norma alla luce dell’interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimita’.

La pronuncia di sospensione deve essere cassata. La relativa novita’ delle questioni trattate induce alla compensazione delle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la pronuncia del Tribunale di Milano e rigetta l’istanza di sospensione del giudizio di accertamento della genitorialita’ di (OMISSIS) promosso da (OMISSIS), compensando le spese del presente procedimento.

In caso di diffusione omettere le generalita’.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *