Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 22 ottobre 2015, n. 21528
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13924-2011 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE FRANCAVILLA FONTANA – COMANDO POLIZIA MUNICIPALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 284/2010 del TRIBUNALE DI BRINDISI SEDE DISTACCATA DI FRANCAVILLA FONTANA, depositata il 01/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/07/2015 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) proponeva innanzi al giudice di pace di Francavilla Fontana opposizione al verbale datato 7.2.2007 e notificato il 18.7.2007, col quale era stata accertata a suo carico la violazione dell’articolo 7 C.d.S., per mancato pagamento della somma prevista per la sosta in apposita area di parcheggio. Resisteva il comune di detto centro.
Il giudice di pace rigettava l’opposizione.
L’appello proposto da (OMISSIS) era respinto dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana.
Riteneva il giudice di secondo grado, in ordine al motivo di gravame concernente il decorso del termine di notifica del verbale, che quest’ultimo era stato consegnato per la prima volta al servizio postale il 24.5.2007 e che il successivo 30.5.2007 il destinatario era risultato sconosciuto all’indirizzo. Pertanto, concludeva, entro il termine di 150 gg. dall’accertamento il comune di (OMISSIS) aveva effettuato l’attivita’ cui era tenuto, di guisa che non integrava alcuna nullita’ il fatto che la notifica del verbale fosse andata a buon fine solo successivamente, ossia il 18.7.2007. Osservava, poi, nel merito, che sebbene nel fascicolo di parte (appellante, pare di capire) fosse allegata copia del contrassegno di pagamento della somma dovuta per la sosta, recante una data (7.2.2007) e un orario (tra le 17.40 e le 18.15) corrispondente a quello in cui era stata accertata l’infrazione a mancata esibizione del contrassegno era attestata dal verbale di constatazione dell’infrazione, facente fede fino a querela di falso di quanto accertato dai verbalizzanti.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre (OMISSIS) in base a due motivi.
Il comune di Francavilla Fontana e’ rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo di ricorso e’ dedotta la violazione o falsa applicazione degli articoli 139 e 148 c.p.c..
Sostiene parte ricorrente che data la scissione degli effetti della notificazione di un atto per il notificante e per il notificato (divenuta norma a partire da Corte cost. nn. 477/02 e 28/04), cio’ cui occorre aver riguardo e’ unicamente la circostanza per cui (OMISSIS), che risiede sin dal 1989 in (OMISSIS), ha ricevuto la notificazione del verbale soltanto il 18.7.2007, e dunque decorso il termine di legge.
1.1. – La censura e’ manifestamente infondata, perche’ richiama un principio incontroverso per poi proporne un’applicazione affatto incoerente rispetto alla fattispecie.
Proprio il principio di scissione degli effetti della notifica, in base al quale questi si verificano in maniera differenziata per il richiedente e per il destinatario, comporta che dal lato del primo, gravato del compimento della notificazione di un atto entro un dato termine, gli effetti della notificazione stessa si verificano nel momento d’inoltro dell’atto all’ufficiale giudiziario (cfr. Cass. nn. 10693/07, 24702/06 e S.U. 10216/06). E dunque non ha alcun senso che, dal lato del destinatario, detta notificazione si perfezioni al momento in cui questi riceva l’atto. Tale ultima data vale unicamente a fissare il dies a quo del termine entro cui proporre l’opposizione, il che non e’ per nulla controverso in causa.
2. – Col secondo motivo e’ dedotta la violazione o falsa applicazione dell’articolo 7 C.d.S., comma 14.
Premesso che l’odierno ricorrente ha assolto l’unico onere che gli incombeva, ossia il deposito agli atti della ricevuta di pagamento del parcheggio, si sostiene (richiamando giurisprudenza di questa Corte) che la fede pubblica privilegiata dell’atto pubblico non copre i giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale relativamente a fatti che, in ragione delle loro modalita’ di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo, dando luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento.
2.1.- Anche tale motivo non ha pregio alcuno, basandosi sul richiamo ad una giurisprudenza che, pure in tal caso, non e’ per nulla pertinente alla fattispecie.
La mancata esposizione del titolo di parcheggio e’ un fatto oggetto di percezione statica (ne’ il veicolo ne’ i verbalizzanti sono in movimento all’atto dell’accertamento), sicche’ il relativo metro di rilevazione non e’ in alcun modo influenzato da margini d’apprezzamento sensoriali formatisi repentinamente e non piu’ verificabili con la dovuta accortezza.
Di qui, si conferma la necessita’ della querela di falso per scardinare l’efficacia dell’accertamento effettuato dal pubblico ufficiale.
3. – In conclusione il ricorso va respinto.
4. Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attivita’ difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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