Cassazione 14

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 2 ottobre 2015, n. 19767

Fatto e diritto

1. M.F. propone ricorso, ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., per l’annullamento dell’ordinanza di sospensione del giudizio iscritto RG n. 2334/2011, del Tribunale di Cuneo – articolazione territoriale di Mondovì – comunicata a mezzo PEC in data 22 aprile 2014.
2. Nel giudizio sospeso, su domanda proposta da parte degli odierni intimati, nei confronti dell’odierno ricorrente (e altri rimasti contumaci), è stato richiesto l’accertamento della (falsità del testamenti olografo datato 2011212009 ..] apparentemente redatto di pugno dalla Signore E. F.; in mia subordinata, dichiarare l`annullamento e/o la nullità de. testamento olografo datato 20112/2009, f ..] per incapacità naturale delle testatrice ai sensi dell’art. 591 c.c. (.›.
3. Dal ricorso e dagli atti risulta che all’udienza del 15.4.2014 gli attori documentavano che il Pubblico Ministero aveva chiesto il rinvio o giudizio ex artt. 81 e 643 c.p. di G.B. F. per avere egli, abusando dello stato di infermità fisica e deficienza psichica di E. F. («affetta da demenza senile, deterioramento cognitivo e sindrome involutiva»), indotto la medesima ad aprire sia il 15.4.2009 un conto corrente cointestato a firme disgiunte, sia il 21.7.2009 un deposito titoli cointestato.
4. Il giudizio civile è stato sospeso dal giudicante «considerate le prodotte perizie, di segno divergente; considerato che appare necessario sospendere il giudizi civile in attesa della definizione del processo penale per circonvenzione di incapace per evidente dipendenza logica-giuridica come previsto dall’art. 295 cod. proc civ. tra i due processi».
5. Il ricorrente articola quattro motivi. Nessuna attività in questa sede hanno svolto le parti intimate, cui il ricorso è stato regolarmente notificato.
6. 1 motivi sono i seguenti.
6.1 – Col primo motivo di ricorso si deduce: «Insussistenza di alcun rapporto tra la domanda principale attorea ed il giuridico penale». Osserva il ricorrente che «la domanda principale degli attori concerne la falsità del testamento olografo», che «nulla … ha a che vedere con l’ potesi di circonvenzione di incapace a carico dei Sig. G. F.».
6.2 – Col secondo motivo di ricorso si deduce: «Errore nella ricostru ione “in fatto” del nesso tra il giudirio ipotizzato pregiudicante e giudizio OotizZato come pregiudicato». Osserva il ricorrente che «il Signor M.F. si ritiene – ed è ritenuto dalla stessa Procura di Torino – estraneo alle vicende del Sig. G.B. F.. Il procedimento penale incardinato nei confronti del secondo non riguarda il primo: le condotte asseritamente compiute dal secondo si sarebbero svolte a Torino, in momenti anteriori rispetto alla confezione del negozio testamentario ed avrebbero visto quale ‘protagonista”, sempre secondo la Procura, solamente il Sig. G.B. F.». Osserva ancora il ricorrente che,
secondo gli atti del giudizio penale ed in particolare dalle perizie svolte
in quella sede, risulta che «è da escludere pertanto una riduzione della capacità di testare della Signora E. F. al momento della redazione della scheda testamentaria dei 20 dicembre 2009». Aggiunge che «la documentazione esaminata è, quindi, diversa: il testamento non è stato nemmeno letto dal perito del PM». Rileva ancora che «il ‘fatto” non è stato valutato dal Giudice Unico dei Tribunale di Mondovì … il nesso tra giudizio civile in fase ormai di decisione ed un giudi rio penale in fase di udienza preliminare sarebbe risultato assente», posto che «anchè il iudicato penale eserciti cavia vincolante nel giudizio extrapenale per quanto concerne l’accertamento dei fatti materiali, è necessario che la decisione del giudice penale sia basata sigli stessi fatti che vengono in considerazione come oggetto di prova nel giudizio civile».
6.3 – Col terzo motivo di ricorso si deduce: «Violazine di legge: artt. 295 cpc in riferimento agli arti. 2729 c.c. e 116 cod. proc. civ.». Secondo parte ricorrente «apparentemente il Giudice di Mondovì ha individuato il nesso diipendenz in una valutazione di alcuni fatti (non quelli del “suo” caso) contenuta in una perirla diparte (berito del PM)». Rileva il ricorrente che il giudice ha attribuito analogo rilievo alla perizia del PM, svolta non in contraddittorio col ricorrente, e la CTU svolta nel giudizio civile, senza considerare il diverso rilievo, anche sul piano presuntivo, che tali relazioni possono assumere.
6.4 – Col quarto motivo di ricorso si deduce: «Violarzone di legge. art. 295 cpc in relazione agli arti. 643 cp, 591 cod. civ. ». Ritiene il ricorrente che appare ormai evidente che, qualsiasi possa essere l’esito (lontano nel tempo) del procedimento penale in fase tuttora pre-dibattimentale nei confronti del Sig. G.B. F., tale esito non condizionerà mai la decisione del giudizio odierno civile che interessa il Sig. M.F.: l’esito dei secondo non dipende dalla decisione del primo», posto che dovrebbe trattarsi di «pregiudizialità in senso stretto: la pronunzia da rendersi in sede penale dovrebbe essere idonea a spiegare effetti vincolanti, con autorità propria del giudicato sostanziale, nella nostra sede civile, in quanto suscettibile di definire il tema del dibattito del giudizio da sospendere».
7. Il Procuratore Generale ha concluso le sue richieste scritte chiedendo la cassazione dell’impugnato provvedimento di sospensione con condanna degli intimati alle spese. Il Procuratore Generale ha argomentato come segue.
«Il ricorso, le cui censure è conveniente trattare congiuntamente, merita accoglimento perché: 1. per l’accoglimento della domanda di annullamento proposta dagli attori ai sensi dell’art. 591, 2°, n. 3 c.c., si prescinde dall’elemento del pregiarditizo che rileva per gli atti tra vivi (art. 428 c. c.), ma si richiede una anomalia qualificata cronologicamente e puntualmente ancorata al momento della confezione del testamento (nella specie olografo), giacché l’annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius’; bensì la prova che, a cagione di una ir fermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fru redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere” (Sei 2, Sentenza n. 9081 del 1510412010, i 612340); 2. nella sua attuale confgurazione (frutto di una lenta evoluzione), l’art. 643 c.p. assicura protezione penale anche agli infermi o deficienti psichici, ancorché non interdetti o inabilitati, ma tale disposizione penale, per un verso, presuppone che l’agente abusi della minorazione (in ipotesi, per l’appunto, l’incapacità naturale) in cui versa il soggetto passivo ma, per altro verso, proprio perché mira ad assicurare in concreto al minorato la libera esplicazione della sua attività giuridica, prevede come momento consumativo del delitto l’induzione a commettere (e quindi la commissione di) un determinato atto giuridicamente pregiudizievole per lui stesso o per altri; 3. in altri termini, in sede penale l’accertamento «dello stato di infermità fisica e deficienza psichica di F. E. (affetta da demenza senile, deterioramento cognitivo e sindrome involutiva)», sarà necessariamente finalizzato alla dimostrazione non di una generica e per così dire costituzionale incapacità naturale della F., sibbene di quella specifica e puntiforme incapacità naturale di cui (secondo l’accusa) avrebbe profittato l’imputato G.B. F., abusandone, per indurre la predetta a compiere gli atti giuridici pregiudizievoli non a caso specificati nel capo di importazione». All’esito, il Procuratore Generale ha così concluso: «1. ancorché l’incoato giudizio penale si concludesse con una sentenza di condanna del tipo di quella prevista dall’art. 654 c p p. a carico dell’imputato G.B. F., essa resterebbe inidonea a definire anche ilgiudizio civile di annullamento dei testamento, le erri peculiarità sono state sopra ricordate … e simmetricamente di certo neppure un’eventuale assoluzione dell’imputato precluderebbe agli attori (ove – in astratta ed inverosimile potesi – costituiti parte civile) la dimostrazione del postulato annullamento. …Infine, poiché ai sensi dell’art. 654 c.p p. soggiace all’effetto pan processuale soltanto chi abbia partecipato effettivamente al giudi!io penale, deve escludersi che tale fletto si possa produrre nella vicenda in esame, non essendo immaginabile un qualche intervento di M.F. in seno al giudi io penale».
8. Il Collegio condivide pienamente le argomentazioni del Procuratore Generale, giungendo alla conclusione che non sussistevano i presupposti per la disposta sospensione del giudizio, non sussistendo alcuna pregiudizialità tra giudizio penale come descritto e giudizio civile sospeso. Va, quindi, disposto l’annullamento dell’ordinanza di sospensione con rimessione delle parti al tribunale di Cuneo, che provvederà anche alle spese del presente regolamento.

P.T.M.

La Corte accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza di sospensione del giudizio, rimette le parti, anche per le spese del regolamento, al Tribunale di Cuneo, previa riassunzione nei termini di legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *