Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 8 ottobre 2015, n. 20186
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo – Presidente
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6032/2010 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 203/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 10/03/2009 R.G. N. 1247/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2015 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega orale (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento dei primi 3 motivi e assorbimento degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 146/2006 il Giudice del lavoro del Tribunale di Busto Arsizio, in accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della s.p.a. (OMISSIS), dichiarava la nullita’ dell’apposizione del termine al contratto di lavoro concluso tra le parti, per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di recapito, presso la Regione Lombardia assente con diritto alla conservazione nel posto dal 2-1-2004 al 31-3-2004 (ufficio Postale di (OMISSIS)), e condannava la societa’ a riammettere la parte attrice in servizio e a pagarle le retribuzioni dalla data di costituzione in mora.
La societa’ proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte. L’appellato si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 10-3-2009, confermava la pronuncia di primo grado e condannava l’appellante al pagamento delle spese in favore dell’appellato.
Per la cassazione di tale sentenza la societa’ ha proposto ricorso con otto motivi illustrati da memoria ex articolo 378 c.p.c. e resistiti con controricorso dal (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che il licenziamento nel frattempo intimato al (OMISSIS) non riguarda l’oggetto del presente giudizio e neppure comporta, al riguardo, una cessazione della materia del contendere, va rilevato che con i primi tre motivi, denunciando violazione dell’articolo 2697 c.c., articoli 115, 116 e 437 c.p.c., nonche’ “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, erroneamente non avrebbe valutato tutte le prove testimoniali offerte nel giudizio di primo grado, ed analiticamente riportate in ricorso per il principio della autosufficienza.
In particolare la ricorrente, facendo leva sul tenore delle difese articolate in primo grado, sui capitoli di prova – specificamente formulati, e sulle generiche deduzioni del ricorrente in ordine alla illegittimita’ della causale contenuta nella lettera di assunzione, lamenta che la Corte territoriale abbia violato le disposizioni di legge che presiedono all’apprezzamento del materiale istruttorio, affermando che la societa’ “a fronte delle puntuali allegazioni del lavoratore circa l’assegnazione dei lavoratori a termine a posti anche vacanti di titolare, le croniche carenze di organico, il rilevante e continuo ricorso ai contratti a termine, l’organizzazione delle c.d. scorte per far fronte alle assenze, non ha fornito elementi al giudice per controllare l’esigenza delle sostituzioni per la causale addotta e la sua temporaneita’”, “non avendo indicato il numero delle assenze e/o i nomi dei dipendenti assenti nell’ufficio, ma neppure specificato il numero dei lavoratori a termine che hanno sostituito gli assenti”.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, in base al principio piu’ volte affermato da questa Corte, che va qui ribadito (v. in particolare, fra le altre, Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577 e Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576), “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui e’ stata dichiarata infondata la questione di legittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni e’ correlato alla finalita’ di assicurare la trasparenza e la veridicita’ della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilita’ della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non e’ riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni del lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorche’ non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilita’ della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimita’”.
In particolare, sulla scia di Cass. n. 1577/2010, questa Corte ha ripetutamente accolto i ricorsi della societa’ avverso le sentenze di merito che, disattendendo il criterio di elasticita’ dettato da tale principio, avevano ritenuto non specifica la causale sostitutiva indicata in contratto (v. fra le altre, Cass. 17-1-2012 n. 565, Cass. 4-6-2012 n. 8966, Cass. 20-4-2012 n. 6216, Cass. 30-5-2012 n. 8647 e, con riguardo al Polo Corrispondenza Lombardia, Cass. 20-3-15 n. 5697, Cass. 26-7-2012 n. 13239, Cass. 2-5-2011 n. 9602, Cass. 6-7-2011 n. 14868).
In base allo stesso principio, d’altro canto, Cass. cit. n. 1576/2010 ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuto esistente il requisito della specificita’ con l’indicazione nell’atto scritto della causale sostitutiva, del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, dell’inquadramento e delle mansioni del personale da sostituire, e, quanto al riscontro fattuale del rispetto della ragione sostitutiva, ha ritenuto correttamente motivato, e come tale incensurabile, l’accertamento effettuato dal giudice di merito.
Orbene nel caso di specie la Corte di merito sul punto, pur affermando che l’esigenza sostitutiva indicata in contratto risultava sufficientemente specificata, ha ritenuto non dimostrato il collegamento fra detta causale e l’assunzione a termine dei lavoratori, non avendo la societa’ “fornito elementi al giudice per controllare l’esigenza delle sostituzioni per la causale addotta e la sua temporaneita’ e non essendo specificato numero assenze, nome sostituiti…”.
Osserva il Collegio che tale motivazione e’ contraria al principio di elasticita’ sopra ribadito, essendo in sostanza incentrata sulla necessita’ di una stretta corrispondenza tra la specifica assunzione a termine e la specifica assenza di un singolo dipendente, pur in una situazione aziendale complessa come quella in esame.
Invero, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la societa’, fin dalla memoria di costituzione di primo grado ha allegato che i lavoratori hanno sostituito il personale titolare assente per ferie, malattia, permessi vari e con diritto alla conservazione del posto, come risultava dai capitoli di prova articolati.
Erroneamente, quindi, la Corte territoriale ha affermato che tali elementi erano insufficienti al fine di dimostrare il collegamento fra le assunzioni a termine e le causali indicate in contratto, reputando parimenti inidonee, le prove testimoniali articolate.
Non e’, quindi, condivisibile il ragionamento seguito dal giudice del merito laddove ha ritenuto non adeguatamente dimostrato il collegamento fra assunzione a termine e causale sostitutiva contrattuale.
Tanto basta per accogliere i primi tre motivi, e con essi il ricorso, risultando assorbite le altre cinque ragioni di censura riguardanti le conseguenze della nullita’ del termine. L’impugnata sentenza va, pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione la quale, statuendo anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, provvedera’ attenendosi ai principi sopra richiamati.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.
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