Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 6 ottobre 2015, n. 40148
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 9 maggio 2014 il Giudice di Pace di Bari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di C. A. e G. V. in ordine al reato di ingiurie loro ascritto in concorso.
Il giudice rilevava che l’azione penale doveva ritenersi improcedibile per mancanza di querela, risultando agli atti solo una denunzia.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari, il quale ha dedotto violazione di legge processuale e vizio di motivazione, avendo il giudice di Pace errato nel ritenere non espressa nella denunzia in atti la volontà della persona offesa di perseguire penalmente i soggetti denunziati.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e va accolto, disponendo l’annullamento con rinvio al giudice di pace di Bari per il giudizio.
Va premesso che questa Corte può procedere nel caso di specie a consultare gli atti dei giudizio, essendo stata proposta una questione di violazione di legge processuale. Risulta dagli atti che in data 20 novembre 2009 A. D’A. ha presentato una denunzia, in premessa “chiedendo che vengano perseguiti i reati ravvisati per quanto accaduto….”. Quindi nell’atto è espressa in maniera inequivocabile la volontà di perseguire penalmente i soggetti denunziati.
In proposito giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è unanime nel ritenere che, ai fini della validità della querela, non sono richieste formule sacramentali, essendo sufficiente la inequivoca manifestazione di volontà di perseguire penalmente il soggetto indicato, tanto che sono state ritenute sufficienti espressioni quali “si faccia giustizia” (Sez. 5 n. 44968, 16 novembre 2012), “chiedo che si proceda nei confronti di mio cognato per il reato di furto e per tutti i reati che l’Autorità giudiziaria vorrà ravvisare nell’esposizione dei succitati fatti” (Sez. 4 n. 46994, 20 dicembre 2011), “denuncio ad ogni effetto di legge” (Sez. 6 n. 40770, 14 dicembre 2006), ovvero la richiesta di perseguire “la persona alla quale venivano attribuiti i fatti per tutti i reati che voi riterrete giusto convalidargli” (Sez. 1 n. 864, 27 gennaio 1996). Si è altresì specificato che la volontà di punizione può essere desunta anche da fatti concludenti non contenenti la sua esplicita manifestazione, quali la costituzione di parte civile (Sez. 2 n. 19077, 16 maggio 2011; Sez. 5 n. 43478, 3 dicembre 2001; Sez. 6 n. 10585, 3 novembre 1992. Esclude, tuttavia, ogni efficacia alla mera riserva di costituzione di parte civile, Sez. Fer. 36001, 20 settembre 2012. Contra Sez. 3 n. 3155, 11 aprile 1984), il complessivo comportamento della persona offesa (Sez. 6 n. 11386, 11 marzo 2003; Sez. 5 n. 11726, 16 dicembre 1997).
In effetti, la tradizionale giurisprudenza di questa Corte ha elaborato il principio del favor querelae (Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011, Bozzetto, Rv. 251439; Sez. 2, n. 49379 del 30/11/2012, B.D., non massimata; Sez. 5, n. 23010 del 06/02/2013, L.S., non massimata), fatto proprio anche dal legislatore (artt. 120 e 122 cod. pen.), in base al quale qualsiasi situazione di incertezza va risolta in favore del querelante; costituisce applicazione di questo principio la costante affermazione di questa Corte, che privilegia la volontà querelatoria in qualsiasi forma espressa, al di là dell’uso di formule sacramentali.
Poiché la querela è una manifestazione di volontà di punizione dell’autore del reato espressa dalla persona offesa che non richiede formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti come la denuncia, che non contengono espressamente una dichiarazione di querela (Sez. 3, n. 3155 dell’11/01/1984, Accogli, RV. 163559; si veda anche Sez. 6, n. 10585 del 21/09/1992, Porcellana, Rv. 192135; Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Cosenza, Rv. 220259). Inoltre, la verifica circa la volontà di querelarsi o meno costituisce giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, sempreché l’interpretazione di tale volontà, in tutti i suoi elementi, sia compiuta in conformità ai canoni logico-giuridici dì ermeneutica (Sez. 5 n. 8034, 18 giugno 1999; Sez. 3 n. 14035, 13 dicembre 1986).
Alla stregua di quanto precede, si ribadisce che la dichiarazione con la quale la persona offesa ha chiesto “che vengano perseguiti i reati ravvisati” va qualificata come valida manifestazione del diritto di querela e si deve conclusivamente rilevare che il Giudice di Pace, nel ritenere non adeguatamente manifestata la volontà di querelarsi della persona offesa, ha omesso di valutare proprio quanto dichiarato dalla D’A. nella premessa dell’atto di denunzia presentato.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Bari.
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