Cassazione 14

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 31 agosto 2015, n. 17306

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18373/2012 proposto da:

(OMISSIS) SRL e per essa, quale mandataria, (OMISSIS) SPA, gia’ (OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona dell’Avv. (OMISSIS) n.q. responsabile della Direzione recupero crediti Presidio di Roma, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 17775/2011 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 16/09/2011 R.G.N. 47200/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2015 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso relativamente ai motivi 1 e 2.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La societa’ a r.l. (OMISSIS) e, per essa, (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in data 16 settembre 2011, che ha dichiarato inammissibile, e in ogni caso rigettato, l’opposizione agli atti esecutivi spiegata avverso il progetto di distribuzione delle somme ricavate dall’esperimento della procedura n. (OMISSIS) su un immobile di proprieta’ di (OMISSIS) e (OMISSIS), fideiussori di (OMISSIS) s.r.l., procedura nella quale essa era intervenuta all’esito del positivo esperimento di azione revocatoria avverso l’atto di conferimento del cespite in fondo patrimoniale.

Con il proposto mezzo l’opponente aveva contestato la riconosciuta efficacia del privilegio ipotecario in favore di (OMISSIS) (avente causa dalla (OMISSIS)), ancorche’ la garanzia fosse stata iscritta in data 9 febbraio 1995, in epoca successiva all’annotazione della convenzione a margine dell’anno di matrimonio, intervenuta nell’agosto del 1994. Il Tribunale, con la sentenza ora impugnata, ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti, ritenendo tardiva l’introduzione del giudizio di merito operata dall’opponente oltre il termine perentorio di quattro mesi fissato dal giudice dell’esecuzione con ordinanza depositata il giorno 8 febbraio 2008, di talche’ l’attivita’ a quel fin necessaria andava compiuta entro il 7 giugno 2008.

In ogni caso – ha osservato – l’opposizione era infondata, considerato che il vincolo era inopponibile al creditore, non essendo stato annotato a margine dell’atto di matrimonio e non avendo l’opponente dimostrato che il creditore conosceva l’estraneita’ del credito ai bisogni della famiglia.

Il ricorso di (OMISSIS) s.r.l. e’ affidato a quattro motivi.

Si e’ difesa con controricorso (OMISSIS).

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo l’impugnante denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione degli articoli 134, 136, 176 e 618 c.p.c., La decisione impugnata – sostiene -farebbe malgoverno del consolidato principio in base al quale il termine perentorio fissato dal giudice in un provvedimento, non decorre dalla data di pubblicazione dello stesso, ma da quella della sua comunicazione. Nella fattispecie, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione era stata pronunciata il 28 gennaio 2008, depositata l’8 febbraio, e comunicata all’esponente il 22 successivo. Conseguentemente il dies a quo per la proposizione del giudizio di merito, che scadeva il 22 giugno 2008, era stato ampiamente rispettato, considerato che l’atto di citazione era stato consegnato all’ufficio postale per la notifica il 19 giugno 2008. Ne’ la successiva reiterazione della notifica a un solo contraddittore, e precisamente a (OMISSIS), poteva avere rilevanza alcuna, perche’ la notifica a uno solo dei litisconsorti valeva a escludere ogni decadenza.

Assume anche l’esponente, con riferimento alla deduzione, incidentalmente svolta dal decidente, secondo cui entro il termine assegnato l’interessato avrebbe altresi’ dovuto provvedere a iscrivere la causa a ruolo, che l’affermazione era assolutamente errata, essendo necessario e sufficiente, ai fini della tempestivita’ dell’incombente, la sola notifica dell’atto di citazione ad almeno uno dei litisconsorti.

1.2 Con il secondo mezzo la ricorrente lamenta, in relazione all’articolo 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli articoli 162, 167, 169 e 115 c.p.c., assumendo che il fondo patrimoniale in contestazione era stato annotato a margine dell’atto di matrimonio in data 6 agosto 1994 e che la circostanza era stata tempestivamente provata.

1.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell’articolo 170 c.c., sostenendosi che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, la prova dell’estraneita’ del credito ai bisogni della famiglia, e della relativa consapevolezza da parte del creditore, gravante di regola sul debitore (confr. Cass. civ. n. 5684 del 2006), incombeva, nella fattispecie, su (OMISSIS) che del privilegio ipotecario voleva avvalersi.

1.4 Con il quarto mezzo, prospettandosi violazione dell’articolo 91 c.p.c., e del Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, l’impugnante contesta l’ammontare delle spese di lite poste a suo carico, in quanto liquidate in misura chiaramente sproporzionata ai contenuti economici della controversia e in favore anche delle parti non costituite.

2 Va in limine ricordato che, per giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilita’, con la quale si sia spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia (e lo stesso vale per le declinatorie di giurisdizione o di competenza), abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito della causa, la parte soccombente non ha l’onere ne’ l’interesse ad impugnarle, di talche’ l’impugnazione, mentre e’ ammissibile nella parte in cui sia rivolta contro la statuizione pregiudiziale, e’ viceversa inammissibile, per difetto di interesse, nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (cfr. Cass. civ. sez. un. 30 ottobre 2013, n. 24469; Cass. civ. sez. un. 20 febbraio 2007, n. 3840).

Cio’ comporta che preliminare e assorbente e’ l’esame del primo motivo di ricorso soltanto.

3 Le critiche in esso svolte sono fondate per le ragioni che seguono.

Il principio sotteso alla declaratoria di inammissibilita’ della proposta opposizione – la decorrenza, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, del termine di decadenza per la proposizione del giudizio di merito, fissato dal giudice dell’esecuzione all’esito dell’espletamento della fase camerale del procedimento, dalla data del deposito del provvedimento, piuttosto che dalla sua comunicazione – e’ errato.

Occorre muovere dalla considerazione che, in via generale, benche’ l’articolo 617 c.p.c., faccia decorrere il termine di venti giorni per la proposizione dell’opposizione, dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto solo per le opposizioni relative alla regolarita’ formale di tali atti, ancorandole altrimenti al giorno in cui i singoli atti di esecuzione che si’ intenda contestare furono compiuti, e’ ormai consolidata la massima che, ai fini dell’individuazione del dies a quo per l’introduzione del mezzo, valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell’atto coincide con quello in cui l’esistenza dello stesso e’ resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l’interessato ha avuto legale conoscenza dell’atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validita’ della conoscenza di fatto che ne abbia acquisito l’interessato (Cass. civ., 30 dicembre 2014, n. 27533; Cass. civ. 7 novembre 2012, n. 19277; Cass. civ. 30 aprile 2009, n. 10099; e per un piu’ remoto precedente cfr. anche Cass. civ. 5 maggio 1969, n. 1521).

4 Ora non par dubbio che siffatti principi si prestano a operare anche con riferimento agli oneri imposti dalla scansione bifasica che ha ormai assunto il giudizio di opposizione. E invero, il rispetto della tempistica fissata dal giudice per l’espletamento degli incombenti necessari al passaggio dalla trattazione camerale al giudizio a cognizione piena, esige che chi ne e’ onerato ne abbia avuto conoscenza o sia stato posto in condizione di averne conoscenza.

Ne deriva che, non essendo stato neppure dedotto che cio’ sia avvenuto, in via di fatto, in tempo anteriore alla comunicazione dell’ordinanza, il termine di quattro mesi per l’introduzione del giudizio di merito, la cui decorrenza era iniziata il 22 febbraio 2008, non era ancora scaduto il 19 giugno successivo, all’epoca cioe’ in cui la citazione fu consegnata per la notifica all’ufficiale giudiziario.

5 E’ il caso di aggiungere che, ai fini della verifica del rispetto del termine decandenziale stabilito nell’ordinanza, non solo non ha alcuna rilevanza la mancata notifica della citazione a uno dei legittimati passivi, dovendo in tal caso il giudice semplicemente concedere un termine per l’integrazione del contraddittorio, ma che e’ altresi’ del tutto ininfluente il compimento delle formalita’ inerenti alla iscrizione a ruolo della causa. E’ ben vero infatti che, a norma dell’articolo 618 c.p.c., all’esito della fase camerale, il giudice in ogni caso fissa, un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della meta’, ma l’espressione deve ritenersi frutto di errata tecnica legislativa: considerato infatti che, laddove il processo debba essere introdotto con citazione, l’iscrizione a ruolo segue la notificazione della stessa, non par dubbio che l’osservanza del termine perentorio vada verificata con riferimento a quest’ultima soltanto, mentre il richiamo alla iscrizione a ruolo vuole solo rimarcare l’eterogeneita’ delle due fasi, l’una, a cognizione sommaria, e l’altra a cognizione piena.

In definitiva, accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimita’ al Tribunale di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *