Cassazione 15

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

SENTENZA 21 settembre 2015, n. 18471

Ritenuto in fatto

Con atto di citazione in opposizione, la Società Bowling Abruzzo s.r.l. convenne in giudizio la ditta Automatic Garaes di R.G. per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Pescara, il 20 giugno 1996, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di lire 28.198.750 a titolo di corrispettivo per la gestione di apparecchi di intrattenimento, come risultante da relativo contratto stipulato il 1 dicembre 1993 e da sedici bolle di conteggio dei gettoni rinvenuti per importi relativi al periodo intercorrente tra l’agosto e il dicembre 1995.
L’opponente eccepì l’avvenuta estinzione dei crediti azionati per intervenuto pagamento mediante tre assegni bancari prodotti in copia, mentre la ditta opposta sostenne “non esservi collegamento tra il credito azionato e gli assegni prodotti”.
Istruita la causa, il Tribunale di Pescara, con sentenza del dicembre 2001, rigettò l’opposizione.
2. – Avverso tale pronuncia proponeva gravame la Bowling Abruzzo s.r.l., che la Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza resa pubblica il 4 aprile 2012, accoglieva, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell’appellante a corrispondere alla Automatic Games di R.G. la complessiva somma residua di Euro 3.571,00, oltre interessi dalla data di proposizione della domanda.
2.1. – Per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale riteneva che il credito azionato fosse fondato, in quanto l’opposto aveva fornito prova piena della sua esistenza mediante le bolle prodotte e sottoscritte dalla parte opponente.
Tuttavia, il gravame veniva accolto relativamente alla doglianza con cui si lamentava l’illegittimità del rilievo d’ufficio, da parte del giudice di primo grado, circa l’idoneità dei pagamenti, tramite assegni, ad estinguere parte del credito fatto valere, in difetto di qualsivoglia specifica eccezione.
Relativamente alla prova dell’adempimento, il giudice di secondo grado osservava, infatti, che i crediti azionati dall’attore erano da riferirsi ad un unico contratto ad esecuzione ripetuta, di cui veniva dedotto l’inadempimento, pertanto, a fronte dell’eccezione di estinzione formulata dall’opponente e riferita evidentemente alle medesime frazioni degli importi maturati, “l’opposto ben avrebbe potuto e dovuto, seppure non fosse stato in grado di produrre la relativa documentazione perché nelle mani della Guardia di Finanza, dedurre, però, in fatto quanto oggi intende dedurre e provare con la tardiva produzione delle ulteriori, precedenti bolle cui i pagamenti sarebbero da ritenere riferiti”.
Sicché, la Corte territoriale riteneva che la prova dell’esistenza dei crediti precedenti, introdotta solo in sede di gravame, fosse una circostanza nuova mai dedotta prima in giudizio dall’attore a sostegno delle proprie ragioni e che pertanto dovesse essere considerata inammissibile.
Tale inammissibilità – soggiungeva il giudice di appello – non poteva essere superata neppure per effetto del rilievo d’ufficio della relativa circostanza, impropriamente effettuato dal giudice di primo grado ed evidenziato dall’opponente quale specifico motivo di appello.
Donde, la conseguente detrazione dall’importo complessivo, riportato nel decreto ingiuntivo, dell’intero ammontare degli assegni ricevuti in pagamento dalla Automatic Games (lire 21.265.000), residuando un credito inadempiuto per la sola somma di lire 6.933.850, pari, per l’appunto, ad Euro 3.751,00.
3. – Per la Cassazione di tale sentenza ricorrono congiuntamente R.G. , titolare della ditta Automatic Games, e la società Automatic Games s.r.l., che si qualifica come cessionaria dell’azienda Automatic Games di R.G. .
Resiste con controricorso la Società Bowling Abruzzo s.r.l..

Considerato in diritto

– Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dalla Automatic Games s.r.l., sollevata dalla controricorrente Bowling Abruzzo s.r.l. sul presupposto che la predetta società non è stata parte nelle precedenti fasi di giudizio e che a nulla rileverebbe l’asserita cessione di azienda, in quanto non sarebbe stata provata.

1.1. – L’eccezione va accolta nei termini di seguito precisati.

In caso di cessione di azienda si verifica un’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso e il successore a titolo particolare non può essere considerato terzo, essendo l’effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter assumere la stessa posizione del suo dante causa, con la conseguenza che, come la sentenza spiega effetto nei suoi confronti, egli è anche legittimato ad impugnarla, secondo quanto espressamente previsto dall’ultimo comma dell’art. 111 cod. proc. civ., senza che questo diritto sia condizionato dal suo intervento in fasi pregresse di giudizio (tra le tante, Cass., 17 marzo 2009, n. 6444; Cass., 9 ottobre 2013, n. 22918).

Va, però, precisato che il soggetto, il quale abbia proposto impugnazione nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova – la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d’ufficio – delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo (Cass., 17 ottobre 2006, n. 22244).

Per provare il titolo che consenta al successore di sostituire il dante causa nel giudizio è sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell’intestazione dell’impugnazione, là dove il titolo sia di natura pubblica e di contenuto, quindi, accertabile ed esso sia rimasto incontestato (Cass., 17 luglio 2013, n. 17470).

Nella specie, la società Automatic Games s.r.l. si è dichiarata cessionaria dell’omonima azienda di R.G. senza però fornire indicazione alcuna sull’atto costituente titolo che gli consentirebbe di sostituire l’originaria parte processuale, ossia la dedotta cessione di azienda.

Pertanto, in assenza di prova sulla legittimazione ad impugnare, il ricorso proposto dalla società Automatic Games s.r.l. è inammissibile.

1.2. – Il ricorso è stato, comunque, proposto congiuntamente dalla ditta cedente Automatica Games di R.G. , rispetto alla quale opera il primo comma dell’art. 111 cod. proc. civ., secondo cui, quando nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il giudizio prosegue tra le parti originarie, salvo il caso (che non ricorre nella

specie) di espressa estromissione dell’alienante (tra le altre, Cass., sez. un., 3 novembre 2011, n. 22727; Cass., 24 aprile 2012, n. 6471); in particolare, nell’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, come quella che si verifica, a seguito di cessione di azienda, per il diritto incluso nell’azienda medesima, il cedente resta in causa in qualità di sostituto del cessionario, conservando in tale veste la legittimazione processuale (Cass., 18 gennaio 1988, n. 320).

Dunque, la legittimazione ad impugnare del dante causa non viene in discussione nel caso in esame, considerato, per l’appunto, che la sentenza gravata è stata pronunciata nei suoi confronti, con la conseguenza che il ricorso proposto dalla ditta Automatic Games di R.G. deve, sotto l’esaminato profilo, reputarsi ammissibile e va, perciò, scrutinato.

– Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1193 cod. civ., per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il creditore fosse tenuto ad allegare e provare l’esistenza di crediti diversi da quelli esposti nel ricorso per decreto ingiuntivo.

Tale principio non sarebbe applicabile nel caso di specie, considerato che il fatto estintivo eccepito dal debitore consisteva nell’avvenuto pagamento mediante assegni bancari, per cui avrebbe dovuto il debitore stesso dimostrare il collegamento tra gli assegni prodotti e i crediti azionati nel procedimento monitorio; collegamento che era stato contestato dal creditore già con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

In assenza di tale prova, l’eccezione di pagamento avrebbe dovuto essere disattesa con conferma del decreto ingiuntivo.

– Con il secondo mezzo viene denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi.

La Corte territoriale non avrebbe considerato la difesa svolta dall’Automatic Games in sede di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con cui era stata contestata l’imputabilità degli assegni prodotti quale pagamento degli importi recati dalle bolle allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, sostenendosi che tra assegni e bolle non era ravvisabile alcun collegamento.

Inoltre, non sarebbero state valutate le deposizioni testimoniali che convergevano nel senso che il pagamento effettuato con gli assegni prodotti dall’opponente era diretto ad estinguere pretese creditorie diverse da quelle fatte valere in giudizio.

L’esame delle anzidette circostanze, se fosse stato effettuato dal giudice di merito, avrebbe condotto ad una decisione diversa da quella adottata.

– I motivi, per la loro stretta connessione, possono essere congiuntamente esaminati.

Essi sono ammissibili e fondati.

4.1. – Quanto al profilo di ammissibilità, è infatti del tutto priva di consistenza l’eccezione della società controricorrente per cui il primo mezzo introdurrebbe una ‘questione di diritto completamente nuova, mai introdotta e mai oggetto di dibattito in giudizio’, giacché proprio dalla sentenza impugnata risulta che l’opponente aveva contestato il collegamento tra pagamento in assegni e crediti azionati nel giudizio monitorio (p. 2 sentenza di appello) e che la Corte territoriale, adducendo sul punto un non consentito rilievo officioso del giudice di primo grado, ha argomentato sul riparto dell’onere di prova in tema di pagamento, facendolo gravare sull’opposta ditta Automatic Games (pp. 4 e 5 della sentenza di appello).

Inoltre, quanto appena evidenziato circa l’esistenza di una tempestiva contestazione dell’opponente sulla esatta imputazione di pagamento (su cui si tornerà nel prosieguo di motivazione) rende palesemente infondata l’ulteriore eccezione di inammissibilità rivolta al secondo motivo di ricorso.

4.2. – Quanto al fondo dei motivi, giova anzitutto rammentare – alla luce dei principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte in riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 1193 e 2697 cod. civ. – che, ove il convenuto eccepisca il pagamento del debito, dimostrando di aver già corrisposto all’attore una somma idonea alla sua estinzione, l’attore, il quale controdeduca che l’eseguito pagamento è da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, ha l’onere di provare l’esistenza di tale altro suo credito, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per l’allegata diversa imputazione (Cass., 14 aprile 1970, n. 1031; Cass., 15 gennaio 1986, n. 173; Cass., 19 gennaio 2005, n. 1064; Cass., 27 luglio 2006, n. 17102).

Tale principio opera, ovviamente, nel contesto della disciplina più generale che vede il creditore, il quale agisca per il pagamento di un suo credito, onerato soltanto della prova del rapporto o del titolo dal quale il suo diritto è originato e non anche del mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo dell’obbligazione, la cui prova incombe al debitore che lo eccepisca.

Sicché, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l’onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. L’onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all’onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l’onere del creditore acquista la sua ragion d’essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente del fatto estintivo (Cass., 11 marzo 1994, n. 2369; Cass., 9 gennaio 2007, n. 205; Cass., 4 ottobre 2011, n. 20288).

Dunque, se l’onere della prova in capo al creditore in ordine alla dedotta diversa imputazione di pagamento sorge soltanto in caso di pagamento avente efficacia estintiva, ne consegue che ciò non si verifica quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per loro natura presuppongono l’esistenza di un’obbligazione cartolare (e l’astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l’onere probatorio in capo al debitore, che deve dunque dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati (Cass., 18 ottobre 2005, n. 20134; Cass., 15 febbraio 2007, n. 3457; Cass., 28 febbraio 2012, n. 3008), là dove esso sia contestato dal creditore.

4.3. – La Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi sopra esposti, altresì supportando la decisione in base a motivazione carente e intrinsecamente contraddittoria.

Difatti, dopo aver ritenuto che l’Automatic Games avesse pienamente provato la sussistenza del credito azionato in via monitoria, il giudice di appello ha poi fatto, erroneamente, gravare sulla medesima parte creditrice l’onere di provare ‘l’esistenza di crediti più vecchi cui il pagamento avrebbe dovuto essere imputato’, nonostante tale pagamento fosse avvenuto tramite assegni versati dal debitore (per complessive lire 21.265.000) e nonostante che il creditore — come evidenziato in motivazione dallo stesso giudice – avesse dedotto, già con la comparsa di risposta in sede di giudizio di opposizione, ‘non esservi collegamento tra il credito azionato e gli assegni prodotti’.

Sicché, la Corte territoriale ha anche omesso, in contraddizione con la sua stessa precedente affermazione ricognitiva, di considerare la rituale contestazione dell’opposto in ordine alla carenza di collegamento tra assegni e crediti azionati, in tal modo errando anche ad addebitare al primo giudice un rilievo officioso di tale circostanza, per poi addurre, del pari erroneamente, che lo stesso giudice aveva operato ‘un riscontro improbabile, condotto sulle date di emissione degli assegni dati in pagamento, e dunque anche concettualmente inidoneo al rilievo effettuato’, là dove, invece, proprio un tale riscontro poteva palesarsi in grado di svelare l’esistenza, o meno, del predetto collegamento (cosi la citata Cass. n. 3457 del 2007).

– Il ricorso della Automatic Games di R.G. va, dunque, accolto nei termini anzidetti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di appello di l’Aquila, in diversa composizione, che provvedere a riesaminare l’eccezione di pagamento avanzata dalla Bowling Abruzzo s.r.l. alla luce dei principi enunciati sub p. 4.2. e dei rilievi sub p. 4.3., dovendo altresi provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra le predette parti.

5.1. – Sussistono giusti motivi per compensare interamente le predette spese tra l’Automatic Games s.r.l. e la società controricorrente, in ragione dell’esito del congiunto ricorso proposto dalla ditta Automatic Games di R.G.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Automatic Games s.r.l. e compensa interamente le spese del presente giudizio di legittimità tra la predetta ricorrente e la società controricorrente;

accoglie il ricorso proposto da R.G. , nella qualità di titolare della ditta Automatic Games;

cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra l’anzidetta ditta e la società controricorrente.

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