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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 5 agosto 2015, n. 34200

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. BASSI A. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1864/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del 07/07/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco M. Iacoviello che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alla riqualificazione del fatto di violazione indebita in millantato credito e per il rigetto nel resto dei ricorsi;

Udito, per la parte civile (OMISSIS), l’Avv. (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e l’accoglimento della richiesta di liquidazione delle spese come da nota scritta deposito;

Uditi i difensori Avv.ti (OMISSIS) per (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), e Avv. (OMISSIS), per (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 aprile 2011, il Tribunale di Lecce ha condannato:

– (OMISSIS) alla pena di anni sei di reclusione per i reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui agli articoli 110 e 317 cod. pen. (capo B), articoli 319, 319-ter e 321 cod. pen. (capo F), articolo 110 c.p. e articolo 346 c.p., comma 2, (capo M) e articoli 110 e 479 cod. pen. (capo O), commessi il (OMISSIS);

– (OMISSIS) alla pena di anni cinque di reclusione per i reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui agli articoli 110 e 317 cod. pen. (capo B) e articoli 319, 319-ter e 321 cod. pen. (capo F), commessi il (OMISSIS);

– (OMISSIS) alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione, con pena sospesa e non menzione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui al capo U), per i reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui agli articoli 110, 81 cpv, 479 (capo T) e att. 110 c.p. e articolo 640 c.p., comma 2, n. 1, (capo U), commessi il (OMISSIS).

2. Con provvedimento del 7 luglio 2014, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, la Corte d’appello ha assolto (OMISSIS) e (OMISSIS) dal reato di cui al capo F) perche’ il fatto non sussiste; ha riqualificato il fatto di cui al capo B) nel reato di cui all’articolo 319-quater cod. pen. e, per l’effetto, ha rideterminato la pena inflitta a (OMISSIS) in anni quattro di reclusione e quella inflitta a (OMISSIS) in anni tre di reclusione, con sostituzione dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con l’interdizione temporanea per cinque anni ed eliminazione delle statuizione civili a carico di (OMISSIS); ha confermato nel resto l’impugnata decisione.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’Avv. (OMISSIS), difensore di fiducia di (OMISSIS), e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

2.1. quanto al capo B), per violazione di legge penale in relazione agli articoli 319-quater e 346 c.p. e articolo 61 c.p., n. 9 e vizio di motivazione; evidenzia il ricorrente come la Corte territoriale abbia illogicamente argomentato la riqualificazione del fatto di concussione in induzione indebita, laddove il ritenuto coinvolgimento del (OMISSIS) nella richiesta di denaro avanzata dal (OMISSIS) all’ (OMISSIS) si basa su mere congetture che non trovano riscontro nelle emergenze probatorie, dal momento che il post-it trovato nello studio del ricorrente all’interno del fascicolo relativo alla pratica (OMISSIS) e l’intercettazione telefonica intercorsa fra (OMISSIS) e l’Avv. (OMISSIS) non provano niente circa la consapevolezza del CTU (OMISSIS) in ordine a tale richiesta di denaro, ne’ dalla conversazione telefonica intercorrente tra (OMISSIS) e (OMISSIS) trapela alcunche’ in ordine ad un eventuale passaggio di denaro dal primo al secondo a fini corruttivi; ad ogni buon conto, la sentenza e’ viziata per violazione ed errata applicazione dell’articolo 346 cod. pen., laddove la Corte ha completamente glissato il motivo con il quale si’ era chiesto di riqualificare il reato di concussione in quello meno grave di millantato credito, senza nulla argomentare sulle puntuali censure difensive;

2.2. quanto al reato di cui al capo M), per violazione di legge penale in relazione all’articolo 346 c.p., comma 2, e vizio di motivazione; il ricorrente evidenzia che, nel confermare il giudizio di penale responsabilita’ per millantato credito nei confronti di (OMISSIS), lo stesso giudice di secondo grado non ha individuato il pubblico ufficiale di riferimento, ipotizzando che possa essersi trattato – in via alternativa – del CTU o del giudice; in piu’, la richiesta di remunerazione in relazione all’asserita millanteria posta in essere dal (OMISSIS) veniva avanzata a procedimento concluso ed a risultato ottenuto (ossia la riconosciuta l’indennita’ di accompagnamento alla (OMISSIS)), sicche’ nella specie il reato in oggetto non sarebbe comunque configurabile; infine, la motivazione della Corte sul punto si fonda esclusivamente su intercettazioni telefoniche irrilevanti nel loro contenuto, interpretate in malam partem e snaturate nella loro portata probatoria, in quanto prive di elementi di riscontro;

2.3. quanto al reato di cui al capo O), per violazione di legge penale in relazione all’articolo 192 cod. proc. pen. e articolo 479 c.p. e articolo 49 c.p., comma 2, e vizio di motivazione; il ricorrente evidenzia come, nel confermare il giudizio di penale responsabilita’ per il reato di falso ideologico, la Corte abbia trascurato di considerare prove favorevoli e decisive costituite dalle dichiarazioni testimoniali rilasciate da (OMISSIS) e (OMISSIS) ed il fatto che, dall’istruttoria dibattimentale, non e’ emersa nessuna prova del supposto coinvolgimento del CTU (OMISSIS) nella commissione dei reati ascritti al (OMISSIS); manca inoltre una prova tecnicamente affidabile che possa inficiare la veridicita’ delle risultanze della perizia a firma dell’assistito, avendo la Corte d’appello fondato il proprio convincimento sulle sole intercettazioni telefoniche, interpretate in malam partem e riscontrate da due circostanze di fatto del tutto irrilevanti, costituite dalla mancata annotazione della visita del (OMISSIS) sul registro dell’ambulatorio di neurologia e dalla registrazione della visita oculistica del paziente presso i poliambulatori di (OMISSIS) nello stesso giorno, laddove la mancata annotazione puo’ giustificarsi con una mera dimenticanza e l’espletamento della visita oculistica non esclude l’effettuazione di quella neurologica; il processo di merito ha comunque chiarito l’effettivita’ della patologia accertata dal (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS); in ogni caso, sussistono nel caso di specie i presupposti del falso innocuo, atteso che la certificazione oggetto di contestazione attesta una patologia conforme allo stato di salute del paziente ed alla documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente (rectius dal (OMISSIS)) nella vertenza di lavoro e non e’ stata comunque decisiva per l’esito del ricorso favorevole al (OMISSIS), sicche’ la condotta del ricorrente risulta in concreto inidonea ad offendere in misura apprezzabile l’oggetto giuridico della norma.

3. Avverso la sentenza ha presentato ricorso anche l’Avv. (OMISSIS), difensore di fiducia di (OMISSIS), e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

3.1. violazione di legge penale in relazione all’articolo 110 cod. pen. e vizio di motivazione; il ricorrente evidenzia come la Corte territoriale abbia confermato il giudizio di penale responsabilita’ a carico dell’assistito sulla base di un mero giudizio di verosimiglianza, escludendo ogni plausibile spiegazione alternativa e limitando la propria analisi ad un esame soltanto parziale dei dati probatori (in particolare, laddove ha affermato “ne’ puo’ dubitarsi che la richiesta del Dott. (OMISSIS) di “inzuppare” il consulente tecnico d’ufficio Dott. (OMISSIS) fosse stata previamente concordata con lo stesso e che la somma di denaro richiesta fosse davvero a lui destinata”, sebbene dalle conversazioni intercorse fra (OMISSIS) e (OMISSIS) non emergano indicazioni in tale senso); non puo’ inoltre condividersi l’argomentare della Corte secondo cui la circostanza che (OMISSIS) non avesse ricordato il caso dell’ (OMISSIS) sin dal primo momento non possa escludere la sussistenza di un accordo fra (OMISSIS) e (OMISSIS) per la pluralita’ di incarichi assegnati all’assistito, laddove dalla perquisizione domiciliare e’ emerso che (OMISSIS) e’ stato nominato consulente tecnico d’ufficio in sole tre cause e gli sono stati conferiti pochissimi incarichi analoghi; l’assenza di un accordo fra i coimputati e’ confermato dal fatto che (OMISSIS) non trasmettesse al (OMISSIS) la documentazione sanitaria dell’ (OMISSIS) necessaria per l’espletamento della perizia d’ufficio; mancando la prova del concorso di (OMISSIS) nell’agire del (OMISSIS) verso i coniugi (OMISSIS), nella specie, puo’ tutt’al piu’ ravvisarsi il millantato credito da parte del (OMISSIS); infine, la perizia stilata da (OMISSIS) e’ veritiera ed e’ stata tempestivamente depositata;

3.2. violazione di legge penale in relazione all’articolo 323-bis cod. pen. nonche’ vizio di motivazione, per avere la Corte rigettato la richiesta di concessione della circostanza attenuante in oggetto con una motivazione meramente apparente, atteso che, nel caso di specie, a tutto voler concedere, il vantaggio assicurato era costituito dalla mera anticipazione del beneficio richiesto dall’ (OMISSIS) e la somma che i coniugi (OMISSIS) venivano indotti a promettere era comunque modesta;

3.3. violazione di legge penale in relazione all’articolo 62-bis cod. pen. nonche’ vizio di motivazione per avere la Corte ingiustificatamente negato al (OMISSIS) la concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante l’incensuratezza, il ruolo in concreto svolto e l’atteggiamento psicologico dell’assistito.

4. L’Avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso anche nell’interesse di (OMISSIS) ed ha chiesto l’annullamento la sentenza per i seguenti motivi:

4.1. violazione di norma processuale in relazione agli articoli 266, 267 e 270 cod. proc. pen., per avere la Corte fondato il giudizio di responsabilita’ a carico dell’assistito esclusivamente sulla base delle risultanze di intercettazioni telefoniche autorizzate ed eseguite nell’ambito di un procedimento diverso ed al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 270 del codice di rito, laddove i reati in oggetto sono stati individuati solo “occasionalmente” nel corso di intercettazioni disposte in relazione ad altri reati, segnatamente per concussione e corruzione in atti giudiziari;

4.2. violazione di legge penale in relazione agli articoli 479 e 640 cpv cod. pen. e vizio di motivazione, per avere la Corte – dopo avere dato atto della insussistenza dei presupposti dell’atto pubblico in relazione ai fogli di presenza dei pubblici dipendenti in linea con l’insegnamento della Corte di cassazione a Sezioni Unite – omesso di dichiarare che il fatto non sussiste in relazione al foglio di presenza del 19 aprile 2006 oggetto di contestazione sub capo T) e di eliminare la pena relativa; con riferimento al reato di cui al capo U), per avere il Collegio ritenuto integrata la truffa sebbene il pregiudizio economico per l’ente pubblico sia irrilevante, vista la minima entita’ dell’indennita’ erogata favore dei componenti della Commissione medica per l’invalidita’ civile;

4.3. violazione di legge penale in relazione all’articolo 479 cod. pen. e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto integrato il reato di falso sebbene nel gravame sia stato chiarito come la Commissione medica per l’invalidita’ civile del 19 aprile 2006 non abbia eseguito 44 visite, ma si sia limitata a valutare 44 richieste di invalidita’ sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta; d’altra parte, la Corte ha omesso di affrontare il tema concernente l’ipotesi del falso innocuo laddove la (falsa) verbalizzazione della presenza del Presidente alla seduta della Commissione sanitaria non ha leso in nessun modo la funzionalita’ dell’organo collegiale, composto da tre membri su quattro.

5. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) siano accolti con limitato riguardo al reato di cui al capo B), da derubricare in millantato credito, e rigettati nel resto, e che il ricorso di (OMISSIS) sia rigettato.

Il difensore della parte civile (OMISSIS) (costituita nei confronti del solo (OMISSIS)) ha chiesto il rigetto del ricorso di (OMISSIS) e l’accoglimento delle proprie richieste come da nota depositata a verbale.

I difensori di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi da loro presentati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi presentati nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS) sono fondati limitatamente alle doglianze afferenti al reato di cui all’articolo 319-quater cod. pen. (capo B dell’imputazione) mentre vanno rigettati nel resto. Il ricorso di (OMISSIS) e’ infondato e non puo’ pertanto essere accolto.

2. Ai fini di un migliore inquadramento dei fatti oggetto della contestazione gcapo B), giova premettere come (OMISSIS) fosse nominato CTU dal Giudice del Lavoro nella causa promossa da (OMISSIS) allo scopo di ottenere il ripristino dell’assegno di invalidita’, revocatogli a seguito dell’accertamento della riduzione al 65% della sua percentuale d’invalidita’, e come, nello stesso procedimento. (OMISSIS) avesse nominato quale CT (OMISSIS).

Ripercorrendo i principali snodi argomentativi sviluppati a sostegno dell’affermazione della penale responsabilita’ di (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine al reato di induzione indebita, riqualificata in tale senso l’originaria imputazione di concussione (v. pagine 9 e seguenti della sentenza in verifica), la Corte d’appello ha, in primo luogo, ricordato le dichiarazioni rese dall’ (OMISSIS), confermate dalla moglie (OMISSIS), in merito alla richiesta avanzata nei suoi confronti dal (OMISSIS), il 20 o 21 gennaio 2005, di versare la somma di 500 euro per “inzuppare” il CTU (OMISSIS) allo scopo di ottenere una certificazione attestante la percentuale del 75% di invalidita’ e, soprattutto, l’anzianita’ del riconoscimento di tale percentuale, somma poi elevata a 700 euro, nel corso di un incontro dei primi giorni di marzo, a visita ormai eseguita. Il Giudice di merito ha quindi evidenziato come tali dichiarazioni siano riscontrate da diversi elementi obbiettivi, quali: a) la telefonata n. 855 del 25 febbraio 2005 intercorsa fra (OMISSIS) e (OMISSIS) (cui faceva seguito la n. 856 fra (OMISSIS) e (OMISSIS)), nella quale i due medici discutevano molto confidenzialmente della valutazione della percentuale da riconoscere all’ (OMISSIS) nonche’ della decorrenza del suo riconoscimento; al riguardo, il Collegio ha rilevato come la circostanza che (OMISSIS) non ricordasse immediatamente il caso dell’ (OMISSIS) e che (OMISSIS) avesse bisogno di sollecitare la memoria del coimputato non valga ad escludere l’accordo illecito fra di essi intervenuto, in considerazione del fatto che (OMISSIS) aveva svolto “con ogni probabilita’” altri incarichi quale CTU in controversie similari e non poteva avere un ricordo puntuale di ogni caso; b) il colloquio – inframezzato da una conversazione telefonica tra (OMISSIS) e (OMISSIS) – intercettato il 7 marzo 2005 fra (OMISSIS) e (OMISSIS), nel quale (OMISSIS) faceva riferimento all’importo di 700 euro, ventilando che, in caso di mancato versamento della remunerazione, il CTU non avrebbe favorito un accordo con il CT della controparte pubblica o avrebbe fatto decorrere il riconoscimento della percentuale di invalidita’ dal momento della visita o dall’anno precedente; c) le telefonate intercettate nel maggio 2005, in cui (OMISSIS) o la sua collaboratrice (OMISSIS), conversando con i familiari dell’ (OMISSIS) o con l’Avv. (OMISSIS), si lamentavano del fatto che (OMISSIS), nonostante la sentenza a lui favorevole, non avesse pagato quanto concordato; d) il rinvenimento presso lo studio del (OMISSIS) del fascicolo della pratica (OMISSIS) recante l’annotazione “(OMISSIS)”, che la Corte territoriale ha escluso possa essere spiegata – come invece prospettato dall’appellante – con una mera simulazione da parte del (OMISSIS) di un accordo col CTU (OMISSIS). Il Collegio ha infine rimarcato come la natura dei rapporti e la dimestichezza intercorrente fra (OMISSIS) e (OMISSIS) rendano implausibile la millanteria del primo, “essendo assolutamente irrilevante la non dimostrata falsita’ della CTU redatta dal dr. (OMISSIS)”.

3. Ferme la ritenuta attendibilita’ dei contributi dichiarativi resi dai coniugi (OMISSIS) e la correttezza della ricostruzione della materialita’ dei fatti – solidamente ancorate alle emergenze obbiettive delle prove assunte nel processo e congruamente argomentate dal Giudice distrettuale -, l’apparato motivazionale della decisione in rassegna non e’ invece persuasivo nella parte in cui il Collegio di merito ha ritenuto provata “al di la’ di ogni ragionevole dubbio” l’esistenza di un accordo illecito fra il CT (OMISSIS) ed il CTU (OMISSIS) ai fini della commissione dell’abuso costrittivo in danno di (OMISSIS), indotto a versare la somma di 700 euro nella prospettiva di ottenere, quale indebito vantaggio, la certificazione attestante il 75% di invalidita’ ed il ripristino dell’indennita’ d’invalidita’ con decorrenza ex tunc.

3.1. Mette conto evidenziare come il concorso di (OMISSIS) nella condotta appena delineata sia stato ritenuto provato da parte dei decidenti di merito sulla scorta, non di una prova diretta in tale senso (una testimonianza o altra acquisizione probatoria dimostrativa dell’accordo illecito fra (OMISSIS) e (OMISSIS) teso a realizzare l’abuso costrittivo), bensi’ di considerazioni di ordine logico sviluppate sulla base degli elementi obbiettivi emersi dal dibattimento, ritenuti evidentemente sintomatici di una cointeressenza dei due imputati nell’azione delittuosa. Ritiene, nondimeno, questa Corte che il ragionamento inferenziale seguito dai Giudici della cognizione nel concludere per il concorso di (OMISSIS) e (OMISSIS) nell’induzione indebita in danno di (OMISSIS) non sia conforme a ragionevolezza ed alle comuni massime d’esperienza, laddove si snoda attraverso un iter congetturale, connotato da alcune forzature logiche.

3.2. In primo luogo, deve essere rilevato come, dalla narrazione della vicenda resa dai coniugi (OMISSIS) – convergente e certamente credibile -, non emerga la prova certa del concorso dei due imputati nell’abuso costrittivo, risultando la dinamica degli eventi come narrata dai testimoni compatibile anche con l’ipotesi ricostruttiva alternativa proposta dai ricorrenti ed, in particolare, con una millanteria del CT (OMISSIS) tesa ad estorcere denaro dall’ (OMISSIS), all’insaputa del CTU (OMISSIS).

Allo stesso modo, non risulta univocamente dimostrativa della partecipazione di (OMISSIS) al disegno criminoso l’annotazione “(OMISSIS)” apposta a mano sul fascicolo relativo alla pratica dell’ (OMISSIS) rinvenuto nella disponibilita’ del (OMISSIS): da un lato, non e’ stato acclarato che (OMISSIS) ” (OMISSIS)” si faccia effettivamente chiamare ” (OMISSIS)”; dall’altro lato – e per quanto piu’ rileva -, tale dicitura non assume valenza di per se’ dimostrativa del concorso dei due imputati, potendo spiegarsi alla luce di letture ermeneutiche diverse, tutte plausibili, dunque non solo quale promemoria della “remunerazione” dell’abuso costrittivo posto in essere da (OMISSIS) e (OMISSIS) in concorso tra loro, ma anche – e altrettanto verosimilmente – quale memorandum apposto dal (OMISSIS) rispetto alla somma richiesta all’ (OMISSIS) piuttosto che quale nota stesa da tale imputato dinanzi all’ (OMISSIS) per rafforzare la millanteria, a prescindere da un qualunque consapevole coinvolgimento del (OMISSIS) nei fatti. Il dato obbiettivo certo e’ che il fascicolo recante la dicitura in oggetto fosse rinvenuto nello studio del (OMISSIS), di tal che – non essendo stati evidenziati ulteriori elementi a corredo dell’ipotesi d’accusa – non e’ possibile affermare, se non incorrendo in un’evidente forzatura logica, che tale appunto costituisca la prova tangibile del concorso dei ricorrenti nell’azione induttiva.

Ancora, non puo’ omettersi di porre in rilievo come la Corte abbia troppo sbrigativamente svalutato il fatto che, nell’intercettazione del 25 febbraio 2005 n. 855 fra (OMISSIS) e (OMISSIS), in primo momento quest’ultimo non ricordasse la pratica (OMISSIS) tanto che (OMISSIS) era costretto a richiamarlo dopo mezz’ora. Ed invero, come gia’ evidenziato dai patroni degli imputati nell’appello e ribadito nei ricorsi ex articolo 606 cod. proc. pen., dalla perquisizione compiuta presso l’abitazione del (OMISSIS) e’ emerso che, all’epoca, questi risultava nominato CTU in sole tre cause ed, in passato, aveva ricoperto tale ufficio in poche occasioni, circostanze che mal si sposano con un difetto di memoria dovuto al numero eccessivo di procedure da seguire quale perito d’ufficio.

Ne’ puo’ ritenersi costituire un elemento a carico, avendo valenza nella sostanza neutra, il fatto che nelle conversazioni captate (OMISSIS) e (OMISSIS) interloquissero sulla pratica dell’ (OMISSIS) e sulla percentuale di invalidita’ dell’ (OMISSIS) “confidenzialmente”, circostanza – quest’ultima – spiegabile in ragione del rapporto di colleganza (trattandosi di medici) e di collaborazione fra consulenti (seppure l’uno d’ufficio e l’altro di parte) nonche’ della pregressa conoscenza fra gli imputati, e non necessariamente con il concorso di entrambi nell’illecito.

Tirando le fila delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che la valenza attribuita dai giudici di merito agli elementi passati in rassegna e le conclusioni da essi tratte non siano dotati di una forza dimostrativa atta a giustificare il ritenuto, consapevole e volontario, coinvolgimento di (OMISSIS) nelle reiterate richieste di (OMISSIS) all’ (OMISSIS) di pagare una somma di denaro da parte di (OMISSIS) per “inzuppare” il CTU.

3.2. La decisione impugnata deve pertanto essere annullata sul punto, con rinvio alla Corte distrettuale affinche’ proceda ad una nuova e piu’ adeguata verifica in ordine alla prova della partecipazione cosciente e volontaria di (OMISSIS) all’abuso costrittivo ritenuto in sentenza. E’ ovvio che, allorche’ non si ritenesse raggiunta la prova del coinvolgimento nell’agire illecito del (OMISSIS), e cioe’ dell’intraneus (quale ausiliario del Giudice del Lavoro), la Corte dovra’ verificare la sussumibilita’ della condotta – indubitabilmente illecita – serbata dal (OMISSIS) nella fattispecie del millantato credito.

Gli altri motivi di ricorso proposti nell’interesse di (OMISSIS) risultano assorbiti.

4. Gli ulteriori motivi di ricorso proposti da (OMISSIS) sono destituiti di fondamento.

Con riguardo al reato sub capo M), le deduzioni svolte a sostegno del ricorso sono manifestamente infondate. La Corte d’appello ha invero argomentato la prova del millantato credito commesso dal (OMISSIS) in danno di (OMISSIS) sulla scorta del contenuto, per vero inequivocabile, delle intercettazioni, da cui si evince per tabulas la richiesta del ricorrente alla (OMISSIS) di versare una somma di denaro per “ungere” – sottinteso – il CTU nominato dal Tribunale di Brindisi (v. pagine 15 e seguenti della sentenza impugnata).

Il decisum dei Giudici della cognizione e’ dunque perfettamente conforme ai consolidati principi espressi da questa Corte, laddove – per un verso – gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate costituiscono fonte diretta di prova, senza necessita’ di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti e cioe’ il contenuto della conversazione sia chiaro ed insuscettibile di letture alternative, condizione che, come congruamente rilevato dai decidenti di merito, ricorre nel caso di specie.

Per altro verso, e’ pacifico che, ai fini della configurabilita’ del reato di millantato credito, e’ sufficiente che l’agente ostenti una possibilita’ di influire sul pubblico ufficiale o impiegato in via mediata, senza che occorra l’indicazione nominativa del funzionario o dell’impiegato che debbono essere comprati o remunerati, poiche’ l’interesse primario tutelato dalla norma di cui all’articolo 346 cod. pen. e’ il prestigio della p.a. che e’ offeso quando un suo organo, anche se non specificamente indicato, viene fatto apparire come corrotto o corruttibile o quando la sua attivita’ funzionale viene fatta apparire come ispirata a caratteri incompatibili con quelli di imparzialita’ o correttezza cui la p.a. deve ispirarsi ex lege (Cass. Sez. 6, n. 9425 del 17/06/1999, Fatone F, Rv. 214125; Cass. Sez. U, n. 12822 del 21/01/2010, Marcarino, Rv. 246270).

Infine, va rilevato come, ai fini della integrazione della fattispecie incriminatrice in oggetto, sia sufficiente il conseguimento da parte del millantatore della promessa di denaro o di altra utilita’ per la propria attivita’ di intermediario, mentre e’ irrilevante che tale corrispettivo non sia stato piu’ richiesto e versato. Risulta del tutto ininfluente che la richiesta di versamento della somma, anziche’ anticipare, segua il risultato favorevole, allorche’ l’agente pretenda la dazione prospettando alla vittima che l’esito positivo discende dalla propria intermediazione, e dunque in diretta correlazione con l’azione millantatoria: anche in tale caso risulta offeso il bene giuridico posto a base dell’incriminazione, costituito – come gia’ sopra evidenziato – dal prestigio della P.A., leso ogni qual volta un suo organo sia fatto apparire come corrotto o corruttibile o comunque allorche’ la sua attivita’ funzionale sia fatta apparire come ispirata a caratteri incompatibili con quelli di imparzialita’ o correttezza.

5. Parimenti infondate sono le doglianze afferenti al reato di falso ideologico a favore di (OMISSIS) sub capo O).

5.1. Come congruamente argomentato dai decidenti di merito (v. pagine 17 e seguenti della sentenza impugnata), nella conversazione dell’8 marzo 2005 n. 1480, (OMISSIS) chiedeva a (OMISSIS) di andare da lui il successivo lunedi’ (14 marzo) all’ospedale di Campi per fare la visita neurologica quando avrebbe sostituito una collega (circostanza confermata dagli accertamenti compiuti dagli inquirenti, da cui e’ emerso che, quel giorno, (OMISSIS) sostituiva effettivamente la collega (OMISSIS) presso l’ospedale di (OMISSIS)), ma (OMISSIS) rispondeva che quello stesso giorno era impegnato in quanto alle nove avrebbe fatto la visita oculistica; cio’ nonostante, nella successiva captazione del 15 marzo, (OMISSIS) informava (OMISSIS) che stava redigendo il referto della visita (neurologica), sebbene quel giorno non sia stata registrata presso l’ospedale di Campi Salentina nessuna visita nei confronti del (OMISSIS), mentre risulta registrata la visita oculistica del medesimo presso l’ospedale di (OMISSIS).

Il corredo motivazionale a sostegno della conferma della condanna per il reato sub capo O) si fonda su solide emergenze delle intercettazioni, corroborate da elementi obbiettivi, e su argomentazioni adeguate, di tal che risulta immune da vizi censurabili in questa Sede.

5.2. Quanto alle ulteriori deduzioni – peraltro costituenti pedissequa replica dei motivi d’appello (v. pagina 3 della sentenza in verifica) -, va rilevato che, in questa Sede, non v’e’ spazio per la rilettura delle emergenze probatorie sollecitata dalla difesa, con considerazioni comunque generiche – laddove costituiscono replica dei principi della giurisprudenza di legittimita’ in materia – ed in quanto tali inammissibili.

Altrettanto generica e pertanto inammissibile e’ l’eccezione concernente l’omessa valutazione delle dichiarazioni rese dai due testi (OMISSIS) e (OMISSIS), non avendo il ricorrente indicato le circostanze a favore, che questi avrebbero dovuto riferire, suscettibili di incidere sul decisum.

Infine, generica e comunque all’evidenza manifestamente infondata e’ la censura con la quale il ricorrente ha posto in luce l’intervenuta assoluzione di (OMISSIS), laddove l’assenza di prova del coinvolgimento nei fatti del CTU di per se’ non e’ suscettibile di esonerare da responsabilita’ il CT (OMISSIS) per il reato di falso ideologico dal medesimo commesso.

Con riguardo ai su indicati rilievi, in effetti non affrontati in modo espresso dal Giudice d’appello, puo’ dunque essere ribadito il consolidato principio alla stregua del quale, in tema di impugnazioni, e’ inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (da ultimo, Cass. Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157).

5.3. Infine, come ineccepibilmente rilevato dalla Corte territoriale, non v’e’ materia per ravvisare nella specie i presupposti del falso innocuo.

Come questa Corte avuto modo di chiarire, in tema di falsita’ in atti, ricorre il cosiddetto “falso innocuo” nei casi in cui l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l’innocuita’ essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto (Cass. Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, Ventriglia, Rv. 258946; Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lamberti Rv. 261812).

Orbene, nel caso di specie, non solo non ricorrono le condizioni per affermare che l’atto non fosse idoneo ad ingannare la fede pubblica, segnatamente l’A.G. (ne’ peraltro il ricorrente ha indicato elementi obbiettivi in tale senso), ma non v’e’ dubbio che la certificazione fosse suscettibile di assumere una rilevanza fondamentale ai fini della definizione della controversia previdenziale promossa da (OMISSIS), a prescindere dal fatto che sia stata in concreto posta a base della decisione del Giudice del Lavoro. Risulta pertanto palese l’insussistenza dell’invocata innocuita’ del falso.

Ne’ rileva il fatto che non sia stata accertata la non rispondenza al vero della patologia neurologica attestata nella certificazione stilata dal (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS), investendo la falsita’ ideologica anche un aspetto “a monte” – e cioe’ che la visita neurologica sia mai stata effettuata -, il che integra comunque il reato ex articolo 479 cod. pen. quanto alla condotta “che un fatto e’ stato da lui compiuto”.

5.4. Visto l’annullamento parziale della sentenza, all’eventuale liquidazione delle spese processuali sostenute in questo grado dalla parte civile costituita nei confronti di (OMISSIS) provvedere il Giudice d’appello all’esito del giudizio di rinvio.

6. Il ricorso presentato da (OMISSIS) e’ infondato.

6.1. La prima eccezione in rito, con la quale si e’ eccepita la violazione di norma processuale in relazione agli articoli 266, 267 e 270 cod. proc. pen., oltre a non essere stata dedotta in appello – con conseguente inammissibilita’ ex articolo 606 c.p.p., comma 3, -, e’ comunque manifestamente infondata alla luce dei consolidati principi di questa Corte.

Ed invero, come dato atto dallo stesso ricorrente, le intercettazioni venivano ritualmente disposte in relazione ai reati di concussione, falso in consulenza tecnica d’ufficio e corruzione in atti giudiziaria, di tal che gli esiti delle operazioni validamente e legittimamente autorizzate risultano pienamente utilizzabili anche per la prova degli ulteriori reati emersi nell’ambito del medesimo procedimento. Come questo Giudice di legittimita’ ha chiarito, in tema di intercettazioni, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all’interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all’articolo 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento, mentre nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso “ab origine”, l’utilizzazione e’ subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall’articolo 270 cod. proc. pen., e, cioe’, l’indispensabilita’ e l’obbligatorieta’ dell’arresto in flagranza (Cass. Sez. 6, n. 49745 del 04/10/2012, Sarra Fiore, Rv. 254056).

6.2. Quanto alle eccezioni di merito, il decisum della Corte si fonda su solidi elementi emergenti dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche da cui si evince che (OMISSIS), pur figurando nel verbale del 19 aprile 2006 quale Presidente della Commissione per l’invalidita’ civile nel distretto di Lecce, non partecipava ai lavori del consesso, trovandosi a Roma, e provvedeva a firmare detto verbale solo successivamente.

Con considerazioni congrue, conformi a logica e diritto, i decidenti hanno dunque ritenuto integrati, per un verso, il falso ideologico, per avere (OMISSIS) attestato falsamente di avere partecipazione alla riunione della Commissione (cosi’ attestando “falsamente che un fatto e’ stato da lui compiuto”); per altro verso, la truffa, per avere l’imputato – apponendo la propria sottoscrizione in calce al verbale della riunione e quindi sul foglio di presenza -, posto in essere artifici e raggiri idonei ad ottenere il pagamento di visite in effetti non compiute e della indennita’ di seduta, con un danno per l’ASL di appartenenza (pari a 216 Euro) non irrilevante e pertanto insuscettibile di escludere la materialita’ del reato per difetto di offensivita’.

7. Dal rigetto del ricorso di (OMISSIS), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine al reato di cui all’articolo 319-quater cod. pen. (capo B dell’imputazione) e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto; rigetta nel resto il ricorso di (OMISSIS). Rigetta il ricorso di (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali.

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