Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 30 luglio 2015, n. 33745
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente
Dott. CAMMINO Matilde – Consigliere
Dott. RAGO Geppino – Consigliere
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) n. (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 2 maggio 2014 dalla Corte d’Appello di Firenze;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, avv. gen. Dott. (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l’avv. (OMISSIS) del foro di Siena, sostituto del difensore di fiducia avv. (OMISSIS) del foro di Siena, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
osserva:
1. Con sentenza in data 30 settembre 2009 il Tribunale di Montepulciano dichiarava (OMISSIS) colpevole del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in danno del minore (OMISSIS), figlio naturale riconosciuto nato dalla convivenza more uxorio con (OMISSIS), condannandolo con la contestata recidiva alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa, e lo assolveva per insussistenza del fatto dal medesimo reato in danno della (OMISSIS) e del minore (OMISSIS), non essendo coniuge della denunciante e non avendo riconosciuto la paternita’ di (OMISSIS)
2. La sentenza della Corte di appello di Firenze in data 12 maggio 2011, con la quale era detta sentenza era stata parzialmente riformata quanto alla pena (che era stata ridotta, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche), e’ stata annullata con rinvio dalla Sesta sezione penale di questa Corte non essendo stato ritenuto esaustivo l’accertamento della filiazione naturale del minore (OMISSIS), in quanto la nascita del minore da una relazione more uxorio dell’imputato con la denunciante risultava solo dalle dichiarazioni di quest’ultima.
3. In data 2 maggio 2014 la Corte di appello di Firenze, pronunciandosi in sede di rinvio, ha confermato la sentenza emessa il 30 settembre 2009 dal Tribunale di Montepulciano previo accertamento, attraverso il certificato di nascita, del riconoscimento da parte del (OMISSIS) del minore. La Corte ha ritenuto di non riconoscere all’imputato le circostanze attenuanti generiche “tenuto conto della gravita’ dei fatti poiche’ l’imputato, dopo aver commesso il delitto contestatogli, non ha esitato a mentire sostenendo di non aver mai riconosciuto il bambino”.
4. Avverso la predetta sentenza il (OMISSIS), tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:
1) il difetto di motivazione sull’effettivo stato di bisogno del minore e sulla capacita’ economica dell’imputato;
2) la violazione dell’articolo 597 c.p.p., comma 3 e articolo 627 c.p.p. essendo stata in sede di rinvio confermata la sentenza di primo grado anche in relazione alla pena, pena che era stata tuttavia ridotta con la sentenza di appello annullata dalla Corte di cassazione a mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
1.1. Quanto al primo motivo la Corte osserva che dalla motivazione della sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Sesta sezione penale di questa Corte in data 26 aprile 2012 risulta che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduceva la violazione della legge penale e il vizio della motivazione con riferimento alla prova della qualifica soggettiva in capo all’imputato di padre naturale del minore, e’ stato ritenuto fondato “in esso assorbito il secondo” che riguardava la violazione di legge e il vizio della motivazione quanto alla prova dello stato di bisogno dell’avente diritto e dell’incapacita’ economica dell’imputato. La Corte demandava quindi al giudice di rinvio il compito di rimediare alla lacuna motivazionale riguardante “la prova della filiazione, da acquisirsi o mediante l’atto di riconoscimento formale ovvero mediante altro modo consentito, non esclusa eventualmente l’applicazione della pregiudiziale di stato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 c.p.p.”, ritenendo preliminare l’accertamento della filiazione e non esonerando il giudice di rinvio dall’esame degli ulteriori motivi di appello logicamente subordinati. A questo riguardo si rileva che il giudice di rinvio nella sentenza impugnata non si e’ specificamente soffermato sul secondo motivo dell’appello depositato il 10 novembre 2009 nell’interesse dell’imputato e riguardante l'”insussistenza del fatto materiale contestato all’imputato per difetto dell’effettivo stato di bisogno e/o per l’incapacita’ economica dell’imputato; insufficienza degli elementi probatori; difetto di motivazione sul punto”, nemmeno menzionato nella motivazione, ne’ che abbia richiamato la motivazione sul punto della sentenza di primo grado. Deve infatti ribadirsi il principio, gia’ affermato da questa Corte (Cass. sez. 5 21 gennaio 1997 n. 2638, Ficarra; sez. 3 7 novembre 2003 n. 47912, Pavone) che “cade in un grave vizio logico e viola le regole processuali il giudice d’appello che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della cassazione, equipari le eccezioni ritenute assorbite dalla corte in sede di annullamento con rinvio (perche’ secondarie rispetto ad un macroscopico ed assorbente vizio logico della motivazione che ne aveva travolto la validita’ rendendo superfluo l’esame degli aspetti secondari) al rigetto delle medesime doglianze e, partendo da tale errato assunto, si esima in sede di rinvio dal prendere in considerazione e dal motivare adeguatamente sul loro rigetto”.
1.2. Anche il secondo motivo e’ fondato.
Come riconosciuto dalle Sezioni Unite (Sez. Un. 27 marzo 2014 n. 16208, C.E.) e’ ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’ circa l’applicabilita’ del divieto di reformatio in peius anche nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, ove impugnante sia il solo imputato, purche’ il nuovo giudizio non consegua all’annullamento della sentenza di primo grado disposto dal giudice di appello o dalla Corte di cassazione per nullita’ dell’atto introduttivo ovvero per altra nullita’ assoluta o di carattere intermedio non sanata (Sez. Un. 11 aprile 2006 n. 10570, Maddaloni). Ne consegue che il divieto della reformatio in peius opera anche nel giudizio di rinvio e si estende a tutti gli eventuali ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze, necessaria all’individuazione del trattamento meno deteriore, deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile in peius l’esito piu’ favorevole tra quelli intervenuti a seguito di esclusiva impugnazione dell’imputato (Cass. sez. 2 11 dicembre 2012, F.; sez. 2 8 maggio 2009 n. 34557, Gaeta; sez. 4 16 settembre 2008 n. 38820, Artico; sez. 1 22 maggio 2001 n. 26898, Salzano). Nel caso in esame, in cui e’ stata ravvisata una lacuna motivazionale, il giudice di rinvio, una volta integrata la motivazione e pervenuto alla decisione di confermare in punto di responsabilita’ la sentenza appellata, avrebbe dovuto tener conto del diritto dell’imputato, unico impugnante, a non vedersi aggravata la sua situazione sostanziale relativamente al trattamento sanzionatorio. Nel caso di specie con la sentenza di appello in data 12 maggio 2011, annullata dalla Sesta sezione penale della Corte di cassazione, era stato infatti accolto il motivo di appello con il quale l’appellante si doleva del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, di conseguenza la pena era stata ridotta, tenuto conto di dette circostanze, a mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa, mentre con la sentenza del giudice di rinvio in questa sede impugnata e’ stata confermata la sentenza di primo grado di condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa essendo stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (applicate nella precedente sentenza di appello).
2. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio alla luce dei principi sopra esposti.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
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