cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 29 luglio 2015, n. 33413

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO Amedeo – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Napoli in data 9-25/9/2014;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Enrico Mengoni;

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza, con restituzione degli atti;

sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9-25/9/2014, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava il ricorso proposto da (OMISSIS) e, per l’effetto, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Ufficio il 25/6/2014; al (OMISSIS) erano ascritte condotte di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli 216, 282 e 292 relative al contrabbando doganale di un’imbarcazione, di proprieta’ della ” (OMISSIS) Itd.”, della quale il (OMISSIS) e’ legale rappresentante.

2. Propone ricorso per cassazione lo stesso, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo, distinto in due parti:

– violazione di legge per aver il Tribunale dato prevalenza ad una fonte di diritto derivato (Decisione n. 2001/822/CE del 27/11/2001) sulla fonte di diritto primario, quale l’articolo 198 T.F.U.E., a mente del quale “gli Stati membri convengono di associare all’Unione i paesi e i territori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il regno Unito delle relazioni particolari”.

Il Tribunale del riesame, operando in questi errati termini, non avrebbe considerato che l’imbarcazione in oggetto – iscritta nel registro navale da diporto delle isole Bermuda – doveva esser considerata alla stregua di imbarcazioni battenti bandiera di Stato membro dell’Unione, atteso che le Bermuda fanno parte dei Paesi e Territori associati all’Unione, in applicazione della parte quarta del Trattato. Qualora, poi, la Corte non condividesse questa tesi, il ricorrente chiede un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, affinche’ ribadisca e precisi in merito alla detta prevalenza del diritto comunitario primario (Trattato) sul diritto comunitario derivato (Decisione).

3. Con memoria depositata il 16/6/2015, il ricorrente sottolinea, ulteriormente, che a decorrere dal 2/7/2014 le Bermuda sono entrate a far parte dell’Associazione dei paesi e territori d’oltremare.

Ancora, rileva che lo stesso territorio e’ stato escluso dalla c.d. black list citata nell’ordinanza, come da comunicato stampa del 1/7/2015 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge di stabilita’ del 2015 e dell’Accordo stipulato tra il governo italiano e quello delle Bermuda il 23/4/2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Osserva preliminarmente questa Corte che, in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’articolo 325 c.p.p. ammette il sindacato di legittimita’ soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicita’ manifesta, la quale puo’ denunciarsi nel giudizio di legittimita’ soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).

Cio’ premesso, il ricorso e’ infondato.

La questione centrale sottoposta al Collegio – e dato per pacifico il superamento del termine massimo di 18 mesi per l’importazione temporanea del natante, e quindi il delitto di contrabbando doganale – riguarda la configurabilita’, in termini di fumus, dello stesso reato con riferimento ad imbarcazioni iscritte nei registri navali di Bermuda; questione che si incentra sulla possibilita’ di considerare tali registri – e quindi il territorio delle Bermuda – come riferibili all’Unione europea.

Al riguardo, come affermato dal Tribunale di Napoli, si osserva che le Bermuda costituiscono un territorio d’oltremare britannico, come tale direttamente interessato dalla parte 4 del T.F.U.E. in tema – per l’appunto – di associazione dei paesi e territori d’oltremare (PTOM); interessato, innanzitutto, dalla prima disposizione di questa parte (articolo 198, ex articolo 182 T.C.E.), ampiamente richiamata nel ricorso, a mente della quale “gli Stati membri convengono di associare all’Unione i paesi ed i territori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari”.

Orbene, questa norma – a differenza di quanto sostiene il (OMISSIS) – possiede carattere puramente programmatico e, soprattutto, non trasforma affatto i territori in oggetto in territorio dell’Unione europea tout court, come tale direttamente soggetto al diritto europeo; l’associazione di cui al medesimo articolo 198, infatti, proprio in ragione dei rapporti che storicamente legano tali paesi con taluni degli stati membri, ha il solo fine di contribuire allo sviluppo economico e sociale di questi, favorendo le relazioni ed il partenariato tra i PTOM medesimi e l’Unione europea sotto molteplici profili (come dai successivi articoli 199 – 202 T.F.U.E.), senza pero’ realizzare alcuna integrazione di questi all’Unione. Quel che trova particolare conferma nel successivo articolo 203 (ex articolo 187 T.C.E.), a mente del quale “il Consiglio, deliberando all’unanimita’ su proposta della Commissione, stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite nell’ambito dell’associazione tra i paesi e territori e l’Unione, e basandosi sui principi inscritti nei trattati, le disposizioni relative alle modalita’ e alla procedura dell’associazione tra i paesi e territori e l’Unione”.

Tale carattere programmatico ha poi trovato una rilevante attuazione nella Decisione del Consiglio dell’Unione del 27/11/2001 (2001/822/CE), la quale – proprio a norma dell’articolo 187 T.C.E. (oggi articolo 203 T.F.U.E.) – afferma (articolo 1) che “l’associazione dei PTOM alla Comunita’ ha come base la finalita’ di cui all’articolo 182 del trattato (oggi, articolo 198 T.F.U.E., n.d.e.), vale a dire la promozione dello sviluppo economico e sociale dei PTOM e l’instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunita’ nel suo insieme.

Essa persegue gli obiettivi stabiliti all’articolo 183 del trattato nel rispetto dei principi sanciti agli articoli da 184 a 188 del trattato, concentrandosi sulla riduzione, sulla prevenzione, nonche’, a termine, sull’eliminazione della poverta’, sullo sviluppo sostenibile e sulla progressiva integrazione nell’economia regionale e mondiale”. Di seguito, la stessa Decisione individua le disposizioni generali dell’associazione, i settori e gli strumenti della cooperazione, i principi di cooperazione economica e commerciale, con analitica indicazione – punto per punto – delle modalita’ operative che debbono governare ciascuno di detti punti.

Decisione che, pertanto, non si pone affatto quale fonte di diritto derivato in contrapposizione a fonte di diritto primario, come afferma il ricorrente, ma – e diversamente – costituisce un rilevante momento esecutivo della stessa, profilo attuativo della disposizione programmatica contenuta nel trattato, ed in armonia con essa. E senza che, pertanto, possa esser avallata la richiesta di rinvio pregiudiziale ex articolo 267 T.F.U.E., difettandone qualsivoglia presupposto tra quelli indicati alle lettere a) e b) della stessa norma.

Le Bermuda, pertanto, al pari di tutti i PTOM, costituiscono a tutt’oggi un territorio non ricompreso nell’Unione europea, si’ da dar luogo – a fronte della pacifica condotta contestata con riguardo all’imbarcazione in sequestro – al fumus della fattispecie di reato contestata, quantomeno con riguardo alla presente fase cautelare.

Quel che ha affermato l’ordinanza del Tribunale di Napoli, con motivazione nient’affatto apparente, carente od adottata in violazione di legge. E senza che, al riguardo, possano aver rilievo, in questa sede, le deduzioni contenute nella memoria depositata il 16/6/2015, le quali richiamano soltanto un accordo del 2012 tra i governi – italiano e delle Bermuda – in materia di scambio di informazioni in materia fiscale ed un comunicato stampa del Ministro dell’Economia e delle Finanze italiano del l/4/2015, dai quali questa Corte dovrebbe dedurre l’avvenuta cancellazione delle Bermuda dalla black list di cui al Decreto Ministeriale 4 maggio 1999. Il che, all’evidenza, non e’ consentito, rappresentando questa una valutazione deputata alla sede di merito.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed i ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *