cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 28 luglio 2015, n. 33021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. GAZZARA Santi – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1720/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del 25/03/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS), per il (OMISSIS), il quale ha concluso riportandosi al ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Camerino, con sentenza dell’1/3/2011, dichiarava (OMISSIS) responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, perche’, nella qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) srl, aveva omesso di versare l’i.v.a. risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2006, pari ad euro 144.092,58; condannava l’imputato alla pena, condizionalmente sospesa di mesi 4 di reclusione.

La Corte di Appello di Ancona, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 25/3/2014, ha confermato il decisum di prime cure.

Propone ricorso per cassazione la difesa del (OMISSIS), con i seguenti motivi:

– inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 45 c.p., rilevando che il (OMISSIS) non avrebbe dovuto essere punito perche’ aveva commesso il fatto per forza maggiore, come comprovato dallo stato di decozione in cui versava la societa’, determinato dal mancato incasso di notevolissimi crediti dalla stessa vantati nei confronti della multinazionale Candy;

– vizio di motivazione della decisione impugnata, laddove il decidente afferma che la tesi difensiva era sfornita di prova, considerata, di contro, la notevole quantita’ di documentazione prodotta dalla difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile.

Il vaglio di legittimita’, a cui e’ stata sottoposta l’impugnata pronuncia, consente di rilevare la logicita’ e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta sussistenza del reato in contestazione e alla ascrivibilita’ di esso in capo al prevenuto.

Il primo motivo di annullamento, con il quale si eccepisce la inosservanza e la erronea applicazione dell’articolo 45 c.p., col sostenere che il (OMISSIS) non avrebbe dovuto essere condannato, perche’ ha commesso il fatto per forza maggiore, non puo’ trovare ingresso per due ordini di ragioni:

– in primis perche’ la censura sollevata e’ non specifica, in quanto ripropone, sic et simpliciter, le stesse ragioni gia’ discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificita’ del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericita’, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del gravame, questo non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificita’, conducente, a mente dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), alla inammissibilita’ (ex multis Cass. 11/10/2004, n. 39598).

– secondariamente, perche’ la disciplina tributaria, in tema di omesso versamento dell’i.v.a., sanziona l’imprenditore che abbia omesso il versamento di tributi dichiarati, senza tuttavia distinguere tra i soggetti che hanno posto in essere tale condotta al solo scopo di appropriarsi di somme sottratte all’Erario e i soggetti che non siano riusciti a fare fronte al debito fiscale perche’ privi della necessaria liquidita’ a causa di difficolta’ finanziarie.

La giurisprudenza di legittimita’ ha fornito indicazioni pratiche per individuare i presupposti per i quali la violazione dell’obbligo del versamento fiscale con costituisce reato: da una parte, la dimostrazione della correttezza della gestione caratteristica dell’impresa e che questa sia stata negativamente condizionata da fattori non controllabili; dall’altra, la dimostrazione della inutilita’ del ricorso a misure alternative alla gestione caratteristica dell’impresa per fronteggiare la crisi di liquidita’ (Cass. 26/6/2014, n. 27676).

Il contribuente che invochi la assoluta impossibilita’ ad adempiere deve fornire la prova della crisi di liquidita’ della sua azienda, della non imputabilita’ dello stato di crisi ai suoi comportamenti e che detta situazione di crisi non sarebbe stata altrimenti fronteggiabile tramite il ricorso a comportamenti diversi dal mancato assolvimento dell’onere tributario (Cass. 19/2/2015, n. 7429).

Orbene, nel caso in questione, il prevenuto ha contribuito a creare lo stato di decozione aziendale, ricorrendo a scelte contestabili, col preferire di utilizzare la liquidita’ disponibile per procurarsi materie prime, continuare le lavorazioni e pagare i dipendenti, versando i contributi previdenziali e assicurativi: ad avviso del giudice di merito, a giusta ragione, tale condotta, quand’anche provata e giustificata da finalita’ di impresa, realizza il presupposto dell’inadempimento consapevole all’obbligo di corresponsione in favore dell’Erario, avendo il soggetto il preciso dovere di assicurare la relativa provvista.

Del pari, manifestamente infondato e’ il secondo motivo di annullamento, in quanto la Corte territoriale ha ritenuto sfornite di consistenza probatoria le allegazioni difensive, tendenti a dimostrare che la difficolta’ economica della (OMISSIS) s.r.l. era stata determinata dal mancato incasso di significative somme da parte dei clienti, situazione, questa, che aveva, di poi, condotto la societa’ al fallimento, in quanto l’inadempimento dei debitori e’ una eventualita’ insita nel rischio di impresa, non del tutto imprevedibile; ne’ il (OMISSIS) ha provato l’impossibilita’ di fare fronte altrimenti alla crisi, gestendo le proprie risorse economiche e patrimoniali, onde consentire l’accantonamento della somma dovuta a titolo d’i.v.a. (Cass. 15/1/2015, n. 1725).

Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il (OMISSIS) abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, lo stesso, a norma dell’articolo 616 c.p.p., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.

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