Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 27 luglio 2015, n. 32702

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente

Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 22/10/2014 del Tribunale di Venezia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. (OMISSIS) ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per l’annullamento dell’ordinanza del 22/10/2014 del Tribunale di Venezia che ha respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza del 22/09/2014 del Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicatagli all’esito dell’arresto in flagranza per i delitti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, e articolo 80, comma 2, (detenzione a fine di cessione a terzi di circa 30 chilogrammi di hashish) e resistenza a pubblico ufficiale.

1.1. Con il primo motivo eccepisce violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80 cpv., nonche’ la mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione sul punto.

Deduce al riguardo che il Tribunale ha totalmente omesso di motivare sulle ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero superamento del quantitativo di principio attivo, nella misura stabilita da questa Suprema Corte. Tanto piu’, prosegue, che nel caso di specie il superamento e’ minimo e denota comunque una scarsa purezza dello stupefacente sequestrato che la stessa ordinanza definisce “da strada”.

1.2.Con il secondo motivo eccepisce violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 7, nonche’ la mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione sul punto.

Lamenta, in particolare, che oltre ad aver ammesso le proprie responsabilita’, aveva reso dichiarazioni a carico del fornitore della sostanza (successivamente arrestato) utili anche a individuare gli acquirenti. Il Tribunale ha fornito una lettura eccessivamente restrittiva della norma che non tiene conto del decisivo rilievo che l’arresto del fornitore ha comunque contribuito a interrompere il traffico di stupefacenti.

1.3. Con il terzo motivo eccepisce violazione dell’articolo 275 c.p.p., comma 2 bis, ingiustamente non applicato dal Tribunale di Venezia anche se l’applicazione dell’aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2, non eleverebbe comunque il minimo edittale oltre la soglia dei tre anni di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso e’ inammissibile perche’ generico e manifestamente infondato.

3. Ha valore decisivo la ragione posta a fondamento del diniego della richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere che, nell’economia del provvedimento impugnato, assume portata dichiaratamente assorbente.

Spiega infatti il Tribunale che, aldila’ di ogni considerazione circa l’effettiva sussistenza della circostanza aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80 cpv., o della pretesa circostanza attenuante speciale di cui all’articolo 73, comma 7, stesso Decreto del Presidente della Repubblica, a prescindere, percio’, dall’entita’ della pena irroganda, osta alla concessione di una misura cautelare meno afflittiva il fatto che l’imputato ha commesso il reato allorquando si trovava ristretto agli arresti domiciliari per altra causa con facolta’ di allontanarsi solo per motivi di lavoro, con cio’ dando prova concreta della inidoneita’ di ogni misura meno afflittiva di quella piu’ grave a contenere il pericolo di reiterazione del reato.

Il Tribunale cautelare, dunque, applica la regola prevista dall’articolo 275 c.p.p., comma 3, fatta salva dal precedente comma 2 bis, secondo la quale il giudice che ritenga comunque inadeguata ogni misura cautelare meno afflittiva, puo’ prescindere dai limiti di applicabilita’ della custodia cautelare in carcere previsti dall’articolo 275 c.p.p., comma 2 bis, secondo paragrafo, come introdotto dal Decreto Legge 26 giugno 2014, n. 92, articolo 8, comma 1, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 117.

Recita l’articolo 275, comma 2 bis: “Non puo’ essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3, e ferma restando l’applicabilita’ dell’articolo 276, comma 1 ter, e articolo 280, comma 3, non puo’ applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sara’ superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423 bis, 572, 612 bis e 624 bis c.p., nonche’ alla Legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 4 bis, e successive modificazioni, e quando, rilevata l’inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell’articolo 284, comma 1, del presente codice”.

E’ certo che il limite triennale riguarda esclusivamente la applicabilita’ della custodia cautelare in carcere, come reso palese dal tenore della norma che nel suo “incipit” accomuna espressamente le due misure cautelari detentive (custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari), salvo considerare, nel suo successivo paragrafo, solo quella piu’ grave.

Le deroghe si giustificano con quanto prevede l’articolo 656 c.p.p., secondo il quale, normalmente, l’esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva resta sospesa nei confronti di chi deve scontare una pena residua non superiore a tre anni di reclusione, a meno che, appunto, non si tratti di condannati per delitti di cui agli articoli 423 bis, 572, 612 bis e 624 bis c.p., nonche’ alla Legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 4 bis, (articolo 656 c.p.p., comma 9, lettera a).

In questi casi la condanna viene eseguita anche se la pena da scontare non e’ superiore a tre anni.

E’ chiara la “ratio” dell’intervento legislativo: impedire a chi si ritiene che non dovra’ espiare la pena in carcere ogni inutile contatto con la realta’ inframuraria.

Occorre tuttavia considerare che, secondo quanto prevede lo stesso articolo 656 c.p.p., comma 9, lettera b), la sospensione della esecuzione della pena detentiva a pena non superiore a tre anni di reclusione non puo’ essere disposta nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere al momento in cui la sentenza diviene definitiva.

Si tratta di regola, non modificata dall’intervento legislativo del 2014, che dimostra come lo stesso legislatore contempli la possibilita’ che, nonostante i limiti e le preclusioni previste dall’articolo 275, comma 2 bis, secondo paragrafo, la misura della custodia cautelare in carcere puo’ essere applicata quando il giudice ritenga possibile una condanna a pena uguale o inferiore a tre anni di reclusione e contestualmente reputi inutile, sul piano cautelare, ogni altra misura meno afflittiva (tanto varrebbe, allora, non applicare affatto alcuna misura cautelare).

Deve percio’ essere enunciato il seguente principio di diritto: “il giudice puo’ prescindere dai limiti di applicabilita’ della custodia cautelare in carcere previsti dall’articolo 275 c.p.p., comma 2 bis, secondo paragrafo, come introdotto dal Decreto Legge 26 giugno 2014, n. 92, articolo 8, comma 1, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 117, quando, ai sensi del successivo comma 3, prima parte, ritenga comunque inadeguata ogni misura cautelare meno afflittiva a soddisfare le esigenze cautelari”.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilita’ consegue, ex articolo 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonche’ del versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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