cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 23 luglio 2015, n. 32352

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente

Dott. GRILLO Renato – Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 981/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del 05/11/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARDINO Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. (OMISSIS) di Catania, avv. (OMISSIS) di Roma (sostituto processuale).

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 5/11/2014 ha riformato, limitatamente alle statuizioni civili ed in accoglimento dell’appello delle parti civili, la sentenza con la quale, in data 27/11/2013, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ragusa aveva affermato la responsabilita’ penale di (OMISSIS) e (OMISSIS) per violenza sessuale in concorso nei confronti delle figlie della (OMISSIS), (OMISSIS), minore di anni 10 e (OMISSIS), minore di anni 14.

Avverso tale pronuncia i predetti propongono separati ricorsi per cassazione tramite i propri difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. cod. proc. pen..

2. (OMISSIS) deduce, con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rappresentando che la Corte territoriale, nel richiamarsi alla decisione del primo giudice, avrebbe tralasciato di considerare rilevanti rilievi difensivi puntualmente dedotti dimostrativi della inattendibilita’ delle minori parti offese, la cui escussione sarebbe avvenuta anche in contrasto con i dettami della cd. Carta di Noto.

Aggiunge che gli elementi trascurati dai giudici del gravame, concernenti alcuni passaggi di intercettazioni telefoniche ed ambientali ed una sentenza di condanna nei confronti del padre delle bambine per minaccia nei suoi confronti sarebbero indicativi del risentimento provato verso di lui dalle bambine e, in particolar modo, dal loro padre.

La Corte territoriale non avrebbe considerato alcune espressioni negative formulate dalle minori nei suoi confronti ne’, tanto meno, la conversazione tra il padre e la piu’ piccola delle bambine, (OMISSIS), intercettata prima dell’incidente probatorio, che dimostrerebbe una vera e propria manipolazione della minore, sottoposta ad una sporta di “pre-esame”.

L’inattendibilita’ della minore sarebbe inoltre desumibile dalle risposte, date da una delle bambine al magistrato, sollecitata da domande suggestive, che contrasterebbero con le risultanze probatorie, che non evidenzierebbero alcun vero e proprio rapporto sessuale.

3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della applicabilita’, nella fattispecie, dell’ipotesi attenuata di cui all’articolo 609-quater cod. pen., che i giudici del gravame avrebbero escluso senza considerare l’effettivo grado di compromissione della liberta’ sessuale delle vittime, ritenuto modesto ed i criteri direttivi di cui all’articolo 133 cod. pen..

4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia la totale mancanza di motivazione in relazione alla quantificazione delle somme dovute alle parti civili a titolo di risarcimento del danno subito.

5. Con un quarto motivo di ricorso lamenta, infine, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

6. (OMISSIS) deduce, con un unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili, avendo la Corte territoriale aumentato l’importo delle somme dovute a titolo di risarcimento senza adeguata giustificazione, resa necessaria dalla riforma della decisione del primo giudice.

Rileva, inoltre, che la Corte del merito avrebbe confermato l’affermazione di responsabilita’ penale nei suoi confronti senza considerare che, nel primo giudizio, il concorso omissivo era stato ritenuto solo con riferimento alle violenze in danno della figlia (OMISSIS).

Aggiunge che i giudici del gravame avrebbero tenuto conto soltanto del comportamento successivo all’instaurazione del procedimento, senza considerare le sue condizioni di vita pregresse, caratterizzate da un passato di etilismo cronico e da rapporti conflittuali con l’ex marito, da lei denunciato per lesioni personali.

Entrambi insistono, pertanto, per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi sono infondati.

Deve rilevarsi, con riferimento al primo motivo di ricorso dello (OMISSIS), che lo stesso critica il giudizio di attendibilita’ delle minori effettuato dalla Corte territoriale, lamentando che lo stesso sarebbe stato effettuato, da un lato, attraverso il richiamo alla decisione di primo grado e, dall’altro non avrebbe tenuto conto di dati fattuali significativi i quali dimostrerebbero che le dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti sarebbero conseguenza di un sentimento di astio manifestato dalle bambine per la relazione affettiva instaurata con la loro madre ed alimentato dal padre naturale.

In realta’, la Corte territoriale ha seguito, ad avviso del Collegio, un percorso motivazionale lineare e coerente, dando ampia giustificazione delle ragioni della sua decisione.

I giudici del gravame partono, infatti, da una premessa metodologica, evidenziando come la piena condivisione delle argomentazioni svolte dal primo giudice consenta loro di ricorrere alla motivazione per relationem e, facendo cio’, richiamano alcuni principi che pare opportuno ricordare in questa sede.

2. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che la motivazione per relationem effettuata dal giudice d’appello sia generalmente legittima e consenta al giudice di fornire adeguata giustificazioni delle ragioni poste a sostegno della pronuncia.

L’ambito di ammissibilita’ di una siffatta motivazione e’ stato, tuttavia, compiutamente delimitato, indicando in modo dettagliato entro quali limiti il giudice d’appello possa avvalersene.

Si e’ cosi’ precisato, in un primo tempo, come non sia necessario, per il giudice d’appello, esaminare nuovamente le questioni genericamente formulate nei motivi di gravame e sulle quali si sia gia’ soffermato il giudice di prime cure, con argomentazioni esatte e prive di vizi logici, quando le censure mosse alla sentenza di primo grado non contengano elementi nuovi rispetto a quelli gia’ esaminati e disattesi (Sez. 4, n. 38824 del 17/9/2008, Raso, Rv. 241062; Sez. 6, n. 31080 del 14/6/2004, Cerrone, Rv. 229299; Sez. 5, n. 7572 del 22/4/1999, Maffeis, Rv. 213643 ed altre prec. conf.).

E’ dunque consentito al giudice di appello uniformarsi, tanto per la ratio deciderlo, quanto per gli elementi di prova, agli stessi argomenti valorizzati dal primo giudice, specie se la loro consistenza probatoria sia cosi’ prevalente e assorbente da rendere superflua ogni ulteriore considerazione (Sez. 5, n. 39080 del 23/9/2003, Fabrizi, Rv. 226230; Sez. 5, n. 3751 del 15/2/2000, Re, Rv. 215722).

In tale circostanza, cio’ che si richiede al giudice del gravame e’, in definitiva, una valutazione critica delle argomentazioni poste a sostegno dell’appello, all’esito della quale risulti l’infondatezza dei motivi di doglianza (cfr. Sez. 4, n. 16886 del 20/l/2004,Rinero, Rv. 227942).

Tali argomentazioni sono state ulteriormente ribadite, osservando che la conformita’ tra l’analisi e la valutazione degli elementi di prova posti a sostegno delle rispettive pronunce nelle sentenze di primo e secondo grado determina una saldatura della struttura motivazionale della sentenza di appello con quella del primo giudice tale da formare un unico, complessivo corpo argomentativo (Sez. 6, n. 6221 del 20/4/2005 (dep. 2006), Aglieri, Rv. 233082).

L’individuazione dei limiti di legittimita’ della motivazione per relationem trova un ulteriore punto fermo nell’obbligo del giudice d’appello di argomentare sulla fallacia, inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione in presenza di specifiche censure dell’appellante sulle soluzioni adottate dal giudice di primo grado, poiche’ il mero richiamo in termini apodittici o ripetitivi alla prima pronuncia o la semplice reiezione delle censure predette determina un evidente vizio di motivazione (Sez. 2, n. 30838 del 19/3/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012 (dep. 2013), Santapaola, Rv. 256435; Sez. 6, n. 17912 del 7/3/2013, Adduci, Rv. 255392; Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012, Casulli, Rv. 254102; Sez. 3,n. 24252 del 13/5/2010, O., Rv. 247287; Sez. 6, n. 12148 del 12/2/2009, Giustino, Rv. 242811; Sez. 4, n. 38824/2008 cit.; Sez. 6, n. 35346 del 12/6/2008, Bonarrigo, Rv. 241188; Sez. 6 n. 6221/06 cit.).

3. Date tali premesse, si osserva che, nel caso di specie, il giudice dell’appello non si e’ limitato ad un acritico richiamo della pronuncia di primo grado, perche’ ha, in primo luogo, svolto ulteriori considerazioni sull’attendibilita’ delle minori, che ritiene oggettivamente e soggettivamente credibili sulla base della dettagliata narrazione, della spontaneita’ e della coerenza logica.

La Corte del merito ha, inoltre, puntualmente indicato i plurimi elementi di riscontro alle dichiarazioni accusatorie, che individua nelle risultanze delle operazioni di intercettazione avviate dopo la denuncia dei fatti e nelle dichiarazioni rese dalle zie delle minori (sorelle della madre) alle quali la nipote (OMISSIS) aveva riferito degli abusi sessuali subiti da lei e dalla sorella con riferimenti tali da evidenziare un ponderato apprezzamento.

4. Le considerazioni svolte nella sentenza impugnata, peraltro, appaiono perfettamente in linea con i principi affermati da questa Corte in tema di testimonianza del minore vittima di abusi sessuali e dei criteri di valutazione di quanto dichiarato, essendosi specificato che la valutazione sulla credibilita’ ed attendibilita’ delle dichiarazioni del minore non deve avvenire con riferimento esclusivo alla intrinseca coerenza interna del racconto, dovendosi tenere adeguatamente conto di ogni altra circostanza concreta che possa influire su tale valutazione (Sez. 3, n. 39405 del 23/5/2013, B, Rv. 257094; Sez. 3, n. 29612 del 5/5/2010, P.G., P.C. in proc. R. e altri, Rv. 247740; Sez. 3, n. 4069 del 17/10/2007 (dep. 2008), Scarpulla, Rv. 238543), chiarendo anche che la deposizione del minore deve essere inquadrata in un piu’ ampio contesto sociale, familiare e ambientale, al fine di escludere l’intervento di fattori inquinanti in grado di inficiarne la credibilita’ (Sez. 3, n. 8057 del 6/12/2012 (dep. 2013), V., Rv. 254741).

5. Per cio’ che concerne, poi, la asserita inosservanza della cd. Carta di Noto, occorre ricordare che, come osservato dalla giurisprudenza di questa Corte, non sussiste alcun obbligo di osservarla nell’esame di soggetti minorenni abusati sessualmente, non avendo alcun valore normativo e contenendo meri suggerimenti diretti a garantire l’attendibilita’ delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso (Sez. 3 n. 20568, 22 maggio 2008), con la conseguenza che l’eventuale inosservanza delle prescrizioni in essa contenute non comporta nullita’ dell’esame (Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013 (dep. 8/9/2014), Altamura, Rv. 260531; Sez. 3 n. 5754, 06/02/2014; Sez. 3 n. 45607, 13 novembre 2013; Sez. 3 n. 15157, 14 aprile 2011; Sez. 3 n. 6464, 11 febbraio 2008) sebbene richieda un maggiore impegno motivazionale da parte del giudice che, tuttavia, nella fattispecie non e’ certo mancato.

6. La Corte del merito, inoltre, ha fatto seguire, a tali argomentazioni, un’articolata disamina delle doglianze difensive che ha confutato con esaurienti considerazioni, attraverso le quali ha chiaramente spiegato le ragioni per cui la prospetta ipotesi della manipolazione delle bambine da parte del padre e di un loro atteggiamento ritorsivo nei confronti dell’imputato non era condivisibile.

Vengono, a tale proposito, elencate una serie di circostanze ritenute incompatibili con tale tesi: la posizione di una delle zie della bambina che, avendo testimoniato contro il cognato nel processo per lesioni personali nei confronti della ex moglie, sua sorella, non avrebbe avuto motivo di assecondarlo ne suo proposito calunniatorio; la sottoposizione a visita ginecologica presso una struttura sanitaria pubblica della minore (OMISSIS) subito dopo la denuncia, che avrebbe esposto al rischio, in caso di calunnia, di evidenziare l’inesistenza di pregressi contatti sessuali tra l’imputato e la bambina, nonche’ i contenuti delle conversazioni intercettate, che vengono analizzate nel dettaglio.

Tale analisi, inoltre, consente alla Corte del merito di smentire l’assunto difensivo del condizionamento delle bambine da parte del padre prima dell’interrogatorio, circostanza, che, pertanto, non e’ stata trascurata, come ritenuto in ricorso.

I giudici del gravame, nel riportare brani delle conversazioni intercettate, evidenziano come la sincera manifestazione di indignazione da parte del padre, anche per il mancato intervento della madre delle bambine e la richiesta di particolari sull’accaduto risulterebbe incompatibile con la tesi della macchinazione in danno dell’imputato.

Si tratta di valutazioni scevre da cedimenti logici e, in quanto tali, non censurabili in questa sede, atteso che l’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate e’ questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimita’ se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate.

7. La Corte territoriale, poi, analizza con altrettanta coerenza il contenuto di un’altra conversazione, ritenuta determinante al fine di escludere la tesi di un accordo volto ad accusare l’imputato, tra la (OMISSIS), la sorella e la cognata, dalla quale emerge chiaramente che lo (OMISSIS), nel corso di un precedente colloquio con la convivente, aveva ammesso le sue responsabilita’ giustificando il suo comportamento con lo stato di ubriachezza in cui si sarebbe trovato al memento dei fatti.

Un ulteriore dato evidenziato nei motivi di gravame che non e’ stato affatto trascurato dalla Corte di appello, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, e’ quello delle risultanze delle visite mediche cui era stata sottoposta la minore (OMISSIS), rispetto alle quali viene dato atto del fatto che le divergenze tra due diverse diagnosi erano poi risultate, all’esito di ulteriori verifiche, soltanto apparenti, confrontando le risultanze delle stesse con le dichiarazioni rese dalla minore al Pubblico Ministero ed ai consulenti.

La sentenza impugnata si sofferma ulteriormente su altri aspetti significativi della vicenda, analizzando altrettanto diffusamente e confutando altre deduzioni difensive.

8. Si tratta, dunque, di una motivazione che, oltre ad essere giuridicamente corretta, appare del tutto esaustiva e non presenta alcuna carenza, diversamente da quanto argomentato in ricorso. La tesi, sulla quale si fonda il motivo di ricorso in esame, della preordinata macchinazione in danno dell’imputato risulta ampiamente smentita da una serie di dati, tutti esaurientemente illustrati.

Da cio’ consegue anche che il complessivo corpo argomentativo non puo’ essere scardinato da eventuali omissioni motivazionali su singoli e non decisivi aspetti della vicenda quale, ad esempio, quello concernente la pregressa condanna del padre delle minori per minacce nei confronti dell’imputato, considerato anche che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in sede di legittimita’ non puo’ muoversi censura ad una sentenza che, pur non prendendo espressamente in esame una deduzione prospettata con l’atto di impugnazione, evidenzi comunque una ricostruzione dei fatti che implicitamente, ma in maniera adeguata e logica, ne comporti il rigetto (Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, (dep. 2014), Cento, Rv. 259643; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, (dep.2014), Maravalli, Rv. 258679; Sez. 2, n. 33577 del 26/5/2009, Bevilacqua, Rv. 245238; Sez. 2, n. 29434 del 19/5/2004, Candiano, Rv. 229220).

Il motivo di ricorso esaminato risulta, pertanto, privo di fondamento.

9. A conclusioni non dissimili deve pervenirsi per cio’ che concerne il secondo motivo di ricorso dello (OMISSIS), concernente il mancato riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entita’.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte i presupposti per l’applicabilita’ dell’attenuante di cui all’articolo 609-quater cod. pen. riguardano i mezzi, le modalita’ esecutive e le circostanze dell’azione, in presenza di una non grave compromissione della liberta’ sessuale della persona offesa (Sez. 3, n. 965 del 26/11/2014 (dep. 2015), N. e altro, Rv. 261635; Sez. 3, n. 45179 del 15/10/2013, L, Rv. 257626; Sez. 3, n. 34236 del 12/7/2012, A., Rv. 253172; Sez. 3, n. 40174 del 27/9/2006, Gesmino).

Si e’ altresi’ specificato che, ai fini del riconoscimento dell’attenuante, deve farsi riferimento al fatto nella sua globalita’ ed essa non puo’ essere esclusa sulla scorta della valutazione dei medesimi elementi costitutivi della fattispecie criminosa (eta’ della vittima e atto sessuale) essendo, invece, necessario considerare tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto che possono incidere in termini di minore lesivita’ rispetto al bene giuridico tutelato (Sez. 4, n. 3284 del 12/12/2014 dep.(2015), C, Rv. 262031; Sez. 3, n. 965 del 26/11/2014 dep. 2015), N. e altro, Rv. 261635, V. anche Sez. 3, n. 39445 del 1/7/2014, S, Rv. 260501).

10. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha giustificato il diniego valutando negativamente la reiterazione degli atti per lungo tempo quale dato certamente incidente in maniera rilevante sulla compromissione della liberta’ sessuale delle piccole vittime, considerando anche la obiettiva gravita’ dei fatti, le cui modalita’ di svolgimento – in maniera subdola attraverso la visione di immagini pornografiche ovvero mostrando una pistola ed affermando di essere un ex poliziotto – denotano la preordinazione della condotta.

Si tratta, ad avviso del Collegio, di considerazioni esaustive e coerenti, del tutto sufficienti a giustificare il diniego e svolte in perfetta adesione ai richiamati principi giurisprudenziali.

11. Il terzo motivo di ricorso dello (OMISSIS), concernente le statuizioni civili, puo’ essere esaminato congiuntamente alla analoga censura formulata sul punto nel ricorso della (OMISSIS).

Va a tale proposito ricordato come questa Corte (Sez. 3, n. 46170 del 18/7/2014, J, Rv. 260984) abbia affermato, sul tema, che la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da reato contro la liberta’ sessuale segue, ai fini della risarcibilita’, i medesimi criteri validi per la liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale in generale (articolo 185 cod. pen.), richiamando la giurisprudenza civile, secondo cui “in caso di determinazione equitativa del danno morale cagionato dalla commissione di reati sessuali nei confronti di minori d’eta’ il giudice deve tener conto dell’intensita’ della violazione della liberta’ morale e fisica nella sfera sessuale, del turbamento psichico cagionato e delle conseguenze sul piano psicologico individuale e dei rapporti intersoggettivi, degli effetti proiettati nel tempo nonche’ dell’incidenza del fatto criminoso sulla personalita’ della vittima” (Cass. civ., Sez. 3, 09/03/2011, n. 13686).

Si e’ ulteriormente precisato che “il giudice deve procedere ad una valutazione ponderale analitica che tenga conto del diverso peso dei beni della vita compromessi, e segnatamente della liberta’ e della dignita’ umana, pregiudicati da atti di corruzione posti in essere da un adulto con dolo ed in circostanze di minorata difesa, nonche’ della salute psichica, gravemente pregiudicata in una fase fondamentale della crescita umana e della formazione del carattere e della disponibilita’ a relazionarsi nella vita sociale, non potendo attribuirsi “a priori” un maggior rilievo al danno biologico rispetto al danno morale, il quale non si configura esclusivamente come “pretium doloris”, ma anche come risposta satisfattiva alla lesione della dignita’ umana” (Cass. civ., sez. 3, sent. 11/06/2009 n. 13530).

Nella fattispecie, la diversa liquidazione e’ stata giustificata dalla Corte territoriale sul presupposto della incongruita’ della somma in ragione della gravita’ dei fatti, della preordinata aggressione alla liberta’ sessuale delle minori, della pluralita’ degli abusi e della giovane eta’.

Si tratta, dunque, di apprezzamenti che il giudice del merito ha effettuato con argomentazioni del tutto coerenti e logiche (che vanno comunque rapportate a quanto in precedenza diffusamente illustrato in motivazione sulla vicenda che ha dato luogo al risarcimento) e, in quanto tali, non censurabili in questa sede.

12. Anche il diniego delle attenuanti generiche di cui tratta il quarto motivo di ricorso dello (OMISSIS) risulta conforme a legge ed adeguatamente motivato.

Occorre infatti ricordare che la concessione delle attenuanti generiche presuppone la sussistenza di positivi elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la personalita’ del reo, cosicche’ deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione (Sez. 3, n. 19639 del 27/1/2012, Gallo, Rv. 252900; Sez. 1, n. 3529 del 22/9/1993, Stelitano, Rv. 195339; Sez. 6, n. 6724 del 1/2/1989, Ventura, Rv. 181253).

Inoltre, riguardo all’onere motivazionale, deve ritenersi che il giudice non e’ tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche (v. Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 ; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) con la conseguenza che la motivazione che appaia congrua e non contraddittoria non e’ suscettibile di sindacato in sede di legittimita’, neppure quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti invocati a favore dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; Sez. 6, Sentenza n. 7707 del 4/12/2003 (dep. 2004), Anaclerio, Rv. 229768).

Nella fattispecie il diniego e’ stato opportunamente giustificato rilevando l’assenza di positivi elementi di giudizio e richiamando la gravita’ dei fatti contestati.

13. Per cio’ che concerne, infine, l’ulteriore censura formulata nel ricorso della (OMISSIS) e concernente la ritenuta responsabilita’ per concorso omissivo, deve ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte e’ uniformemente orientata nel ritenere che il genitore esercente la potesta’ sul figlio minore vittima di abusi sessuali ricopra una posizione di garanzia a tutela dell’intangibilita’ sessuale del figlio che rende operante la clausola di equivalenza di cui all’articolo 40 c.p., comma 2.

A tali conclusioni si e’ giunti sia con riferimento ad abusi commessi da terzi (Sez. 3, n. 36824 del 8/7/2009, N. e altro, Rv. 244931; Sez. 3, n. 4331 del 19/1/2006, P.G. in proc. Biondino ed altri, Rv. 233308), sia in ambito familiare, dal coniuge (Sez. 3, n. 1369 del 11/10/2011 (dep. 2012), V., Rv. 251624; Sez. 3, n. 11243 del 4/2/2010, R. e altro, Rv. 246592; Sez. 3, n. 4730 del 14/12/2007 (dep. 2008), B., Rv. 238698; Sez. 3, n. 3124 del 1/12/2005 (dep. 2006), Vinci ed altro, Rv. 233422).

Si e’ peraltro precisato (Sez. 3 n. 36824/2010, cit.) che l’articolo 30 Cost. e articolo 147 c.c. pongono ciascun genitore in una formale posizione di garanzia dalla quale discende un generale dovere di sorveglianza e di tutela, comprensivo dell’obbligo di preservare il minore da reati commessi ai suoi danni. La eventuale responsabilita’ omissiva del genitore ai sensi dell’articolo 40 c.p., comma 2, non nasce dal mero vincolo parentale, essendo richiesta la sussistenza dell’elemento psicologico, la conoscenza della posizione di garanzia ricoperta, la cognizione dell’evento dannoso che e’ suo dovere impedire e la possibilita’ di attivarsi efficacemente per inibirlo.

Cio’ posto, e’ appena il caso di osservare che la Corte del merito, nell’esaminare la posizione dell’imputata, pone l’accento sulle dichiarazioni rilasciate nel corso del giudizio di primo grado ed in quello di appello, con le quali ha pienamente ammesso la propria responsabilita’, specificando anche le ragioni per le quali le censure sulla inattendibilita’ delle minori, coincidenti con quelle del coimputato, andavano respinte.

Il richiamo alle dichiarazioni confessorie rese nel corso del giudizio di primo grado ed a quelle, definite ancora piu’ ampie, rilasciate alla Corte d’appello rendono peraltro superflua ogni considerazione in merito alla deduzione, formulata in ricorso – peraltro del tutto genericamente – relativa al responsabilita’ per il concorso omissivo che sarebbe stata riconosciuta dai giudici del merito solo con riferimento ad una delle minori.

Riferendosi alla decisione di primo grado, la Corte territoriale ha anche posto in rilievo le ragioni che evidenziavano un comportamento omissivo penalmente significativo e pienamente consapevole e che rendevano del tutto inconferenti, ai fini del complessivo negativo giudizio, le pregresse condizioni di vita e le esperienze vissute dalla donna prima dei fatti contestati.

Anche sul punto, dunque, la sentenza impugnata si presenta immune da rilievi.

14. I ricorsi devono pertanto essere rigettati, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalita’ ed atti identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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