Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 2 settembre 2015, n. 35784
Ritenuto in fatto
R.E., detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo per i delitti di omicidio volontario e violazione della legge sulle armi aggravati ai sensi dell’art.7 legge n.203 del 1991, presentava istanza di differimento facoltativo della pena per grave infermità ai sensi dell’art.147 n.2 cod.pen. e di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare ai sensi dell’art.47 ter comma 1 ter Ord.pen.
Con ordinanza del 14.10.2014 il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava le richieste.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza i difensori dei condannato propongono distinti ricorsi per i seguenti motivi:1) violazione degli artt.147 cod.pen. e 47 ter legge n.354 dei 1975 e mancanza di motivazione in ordine ai motivi esposti nella istanza: il Tribunale pone in evidenza l’attualità della cura della persona limitatamente alla finalità della nutrizione effettuato con sondino naso-gastrico, la quale costituisce una forma di nutrizione imposta che nulla ha a che vedere con la tutela della salute come diritto fondamentale della persona; 2) manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla nota redatta dal Commissariato dì pubblica sicurezza di Pompei dalla quale il Tribunale ha dedotto che R. sia “elemento di spicco della criminalità organizzata operante nel territorio campano”, senza però esplicitare le concrete ragioni di tale definizione, facendo ricorso a valutazione apodittiche o presuntive.
Considerato in diritto
II ricorso è infondato.
1.Sulla base della relazione sanitaria dell’istituto penitenziario di Parma, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che: il detenuto R. è affetto principalmente da un disturbo della condotta alimentare con anoressia nervosa; ha rifiuto il ricovero in ospedale per l’applicazione dei sondino naso gastrico per una nutrizione parenterale; ha rifiutato la proposta del medico specialista nutrizionista di fare uso di un catetere venoso per effettuare una nutrizione per via endovenosa; ha rifiutato una terza opzione, proposta dai sanitari, consistente nella applicazione di un piccolo catetere a livello dell’arto superiore; successivamente ha attuato lo sciopero della terapia e della fame. Il Tribunale di sorveglianza ha concluso che, nonostante il comportamento ostruzionistico attuato, il condannato viene regolarmente curato e monitorato in carcere , eventualmente tramite il ricovero presso il centro clinico dell’istituto penitenziario di Parma ovvero presso le strutture ospedaliere esterne ai sensi dell’art.11 Ord.pen.
La motivazione non presenta alcuna violazione di legge o carenza di motivazione ed è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non può farsi luogo al differimento facoltativo dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2 cod. pen. quando il condannato si rifiuti, senza plausibile giustificazione, di sottoporsi ai necessari interventi sanitari e l’infermità da cui è affetto è curata con terapia medica, non risolutiva, ma regolarmente effettuata in regime di detenzione. (Sez. 1, n. 266 del 21/02/1996, Prisinzano, Rv. 203826;Sez. 1, n. 46730 del 18/10/2011, Salvan, Rv. 251414).
2.La motivazione finale dei Tribunale di sorveglianza, che ha ritenuto sussistente anche la condizione ostativa della pericolosità del condannato quale esponente di spicco della criminalità organizzata campana, costituisce argomentazione ultronea, atteso che l’accertamento della condizione aggiuntiva di non pericolosità dei condannato prevista dall’art.147 ult.comma cod.pen. è richiesta solo in caso di ritenuta sussistenza dei presupposti previsti dall’art.147 comma 1 n.2 cod.pen. per il differimento facoltativo della esecuzione della pena, presupposti esclusi dal Tribunale di sorveglianza nel caso in esame.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9.7.2015.
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