Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 19 agosto 2015, n. 16899
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 29.12.2005, D.P.A. convenne in giudizio F.G. e la società “(…)”, lamentando il carattere lesivo e diffamatorio sia della lettera, a firma di tale G.A. di (…), pubblicata nella rubrica delle Lettere al direttore sul quotidiano (omissis) , in data 30.10.1996, per il titolo (“Per ascoltare D.P. che spiega atti di governo, prego pagare lire 500.000”) e per il contenuto (nel quale, tra l’altro, si legge: “il Professore-ministro si presta per ripetizioni in privato” e si raccomanda il lettore a non scordarsi “le cinquecentomila lire di iscrizione”), sia della nota di commento dello stesso F. (“Tanto va (…) al lardo/che pretende anche il quattrino. Non è ragionevole farsi sbancare da D.P. per quanto interessante possa risultare la sua autentica interpretazione di una circolare”) che, a suo avviso, integravano il reato di diffamazione aggravata, a norma dell’art. 595, secondo e terzo comma, c.p.; per l’effetto, chiese la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non, per la lesione della dignità, reputazione e professionalità e dell’onore, oltre al pagamento della somma di Euro 10.000,00, a titolo di riparazione pecuniaria, ex art. 12 della legge 8.2.1948 n. 47. Il Tribunale di Milano rigettò le domande. Ravvisò l’esimente dell’esercizio dei diritti di cronaca, di critica e di satira (art. 51 c.p.), ritenendo trattarsi di informazione divulgata nel rispetto dei limiti della pertinenza, continenza e verità del fatto, dal momento che la circostanza posta a fondamento della lettera corrispondeva al vero: infatti, in data 20.11.1996, l’Istituto IF aveva organizzato un seminario a pagamento, con costo di iscrizione di L. 500.000, nel quale era previsto l’intervento di D.P. per illustrare i contenuti di una circolare esplicativa della legge quadro sui lavori pubblici.
D.P. propose appello, deducendo l’esistenza di elementi idonei ad escludere l’esimente dell’esercizio dei diritti di cronaca, critica e satira. A suo avviso, i fatti narrati nella lettera e nel relativo commento, per come rappresentati, non risultavano veritieri, poiché non integrati da importanti dati che avrebbero consentito al lettore una completa ed esatta ricostruzione della vicenda e, quindi, di comprendere che egli non aveva richiesto né percepito alcun compenso; inoltre, era assente un interesse pubblico che giustificasse la divulgazione della notizia che era stata descritta con modalità che portavano ad insinuare un proprio comportamento moralmente e forse penalmente riprovevole.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza 29.1.2013, ha accolto il gravame e ha condannato i convenuti, in solido, a corrispondere le complessive somme di Euro 15.000,00, a titolo risarcitorio, e Euro 5.000,00, a titolo di sanzione pecuniaria.
La Corte ha rigettato l’eccezione di genericità e inammissibilità dell’appello e, nel merito, ha osservato che la lettera non si era limitata a riferire un fatto (la partecipazione di D.P. quale relatore in un convegno, per la cui iscrizione era richiesto il contributo di lire 500.000) – che avrebbe dovuto avere luogo ma che, in realtà, neppure si era svolto – ma aveva insinuato che D.P. , e solo lui, aveva percepito un importante compenso, per interpretare una sua stessa circolare, visto che non si faceva menzione degli altri relatori; inoltre, l’insinuazione contenuta nella lettera era stata amplificata dal commento del direttore F. , che aveva addirittura insinuato che D.P. avesse preteso un elevato compenso. In definitiva, ad avviso della Corte, non ricorrevano le esimenti del diritto di cronaca, di critica e di satira, risultando, invece, evidente la portata diffamatoria delle espressioni usate nella lettera e nel commento, dal momento che la notizia divulgata non era vera, visto che D.P. non pattuì preventivamente alcun compenso, né lo pretese, né gli venne corrisposto.
Avverso questa sentenza ricorrono per cassazione la società “(…)” e F.G. , sulla base di due mezzi, illustrati da memoria, cui si oppone D.P.A. con controricorso.
Motivi della decisione
1.- Nel primo motivo di ricorso, che denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 164 e 342 c.p.c., i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere accolto l’appello che doveva, invece, essere dichiarato inammissibile, in quanto non contenente una specifica censura alla sentenza di primo grado, essendosi l’appellante limitato a riproporre le stesse argomentazioni fatte valere in primo grado.
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale, nel rigettare l’eccezione di genericità del gravame di D.P. , ha osservato che l’ampia e pertinente narrativa dell’atto di appello consentiva di individuare le critiche mosse alla sentenza del Tribunale, in ordine alla mancata rilevazione degli elementi di falsità della notizia pubblicata, in specifica contrapposizione a quanto affermato dal primo giudice. Questa argomentazione trova positivo riscontro negli atti e documenti sui quali il ricorso per cassazione si fonda, che questa Corte ha il potere di esaminare direttamente, in considerazione della natura processuale del vizio denunciato (v., Cass., s.u., n. 8077/2012; sez. I civ., n. 15071/2012; sez. III civ., n. 25308/2014).
2.- Nel secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 595 c.p. e 21 Cost., nonché l’omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso, per avere la Corte d’appello ingiustificatamente escluso l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca, di critica e, in particolare, di satira, benché non ne fosse stato superato il limite, costituito dalla gratuità dell’offesa, dal momento che il fatto riportato era veritiero, cioè che D.P. aveva percepito o comunque preteso un compenso per partecipare, in qualità di relatore, ad un convegno per l’interpretazione di una circolare emessa dal Ministero da lui diretto, come si sarebbe potuto accertare sulla base delle dichiarazioni di un teste; inoltre, si assume l’erroneità e inadeguatezza del giudizio espresso dalla Corte d’appello per avere ritenuto che il commento del direttore F. costituisse un attacco personale a D.P. .
Il motivo è infondato.
È noto che la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b) l’interesse pubblico all’informazione, cioè la cosiddetta pertinenza; c) la forma “civile” dell’esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza. A differenza del diritto di cronaca, il diritto di satira, quale modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, è sottratto al parametro della verità, in quanto esprime, mediante il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto, ma, appunto per questo, ne ricorre l’esercizio solo se il fatto è espresso in modo apertamente difforme dalla realtà, sicché possa apprezzarsene subito l’inverosimiglianza e il carattere iperbolico (v. Cass., sez. III civ., n. 14822/2012 e n. 23314/2007). Altrimenti, la satira non sfugge al limite della correttezza e continenza delle espressioni e delle immagini utilizzate, rappresentando comunque una forma di critica caratterizzata da particolari mezzi espressivi, e neppure può fondarsi su dati storicamente falsi (v. Cass., sez. III civ., n. 28411/2008; Cass., sez. V pen., n. 3676/2010).
Ciò è avvenuto nel caso in esame, in cui sono gli stessi ricorrenti a citare elementi puntuali diretti a sostenere la verità di una notizia, costituita dalla riproduzione apparentemente attendibile di un fatto di cronaca, ma risultata non vera, all’esito di un accertamento di fatto adeguatamente effettuato dal giudice di merito al quale è riservato. Infatti, la circostanza che D.P. avesse chiesto o materialmente percepito un compenso per la programmata partecipazione ad un convegno (al quale poi neppure partecipò per ragioni che evidentemente in questa sede non interessano) – costituente il sottinteso e reale contenuto della notizia, resa evidente dal titolo e dal contenuto della lettera in combinazione con il commento del direttore – non ha trovato conferma ed è smentita dagli stessi ricorrenti, i quali hanno riferito dell’intenzione di D.P. di non accettare il compenso in caso di partecipazione al convegno.
Ne consegue che il messaggio che si voleva trasmettere – che un ministro avesse ricevuto un compenso per illustrare il contenuto di un atto del proprio dicastero in un convegno aperto al pubblico – è stato ritenuto dal giudice di merito, con valutazione razionalmente adeguata e immune da vizi logici, idoneo a fuorviare e suggestionare i lettori, al solo scopo, al quale il diritto di satira non può essere asservito (v. Cass., sez. III civ., n. 4993/1996), di ledere l’altrui reputazione.
Il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese del giudizio, liquidate in Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
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