Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 14 luglio 2015, n. 30371
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ISA Claudio – Presidente
Dott. BIANCHINI Luisa – Consigliere
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea – rel. Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 3447/2014 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del 26/02/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Paola Filippi, che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
Udito il difensroe Melandri Marcello, in difesa di (OMISSIS), che chiede il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS), che chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 9.01.2014, rigettava la richiesta di applicazione della custodia in carcere nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS). Con ordinanza del 19.3.2014 il Tribunale del Riesame di Roma, pronunciando ex articolo 310 sull’appello proposto dal PM presso il medesimo tribunale, in parziale accoglimento dell’appello e in riforma della suddetta ordinanza del G.i.p., applicava nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare, rispettivamente, la professione di notaio e di avvocato e l’ufficio direttivo di persone giuridiche e imprese, inibendo l’esercizio di tutte le attivita’ ad esse inerenti per la durata di mesi due.
Secondo i termini dell’incolpazione provvisoria, al (OMISSIS) ed al (OMISSIS) si contestano, sia singolarmente che in fattispecie concorsuale, le diverse ipotesi di reato indicate nei capi da A) a P), afferenti a plurime violazioni delle fattispecie previste dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articoli 2, 8 e 11.
2. La Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con sentenza in data 8.10.2014, annullava l’ordinanza impugnata, in accoglimento del ricorso del PM, limitatamente all’adeguatezza della misura imposta a (OMISSIS) e a (OMISSIS), con rinvio al Tribunale di Roma, per nuovo esame. La Corte regolatrice considerava che le misure applicate, nei confronti del (OMISSIS) e del (OMISSIS), erano state individuate nel divieto temporaneo di esercitare, rispettivamente, la professione di notaio e di avvocato e l’ufficio direttivo di persone giuridiche e imprese, per la durata di mesi due. La Suprema Corte osservava che nel provvedimento impugnato non si spiega in alcun modo come l’esercizio della professione di avvocato possa influire per il (OMISSIS) con l’esercizio di attivita’ imprenditoriali assolutamente incompatibili – in quanto espressamente vietate dalla legge ordinamentale – con il contemporaneo esercizio dell’attivita’ forense. Analoghe valutazioni erano espresse con riguardo alla posizione del (OMISSIS), osservandosi che la gran parte dei reati che gli sono stati contestati, legati al suo essere socio occulto di societa’ utilizzate quali schermi, secondo la prospettazione accusatoria, per consentirgli di porre in essere reati finanziari, prescinde dall’esercizio in concreto dell’ufficio di notaio. Conclusivamente, la Corte regolatrice osservava che il provvedimento impugnato non spiegava in maniera logica – ed anzi appariva sul punto assolutamente insufficiente e contraddittorio – in che modo la misura prescelta potesse esplicare i suoi effetti in termini di salvaguardia del pericolo di reiterazione di condotte e di reati sulla cui gravita’ e pluralita’, oltre che sulla reiterazione nel tempo, la motivazione si era ampiamente spesa, in riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari.
3. Il Tribunale del Riesame di Roma, giudicando in sede di rinvio, con ordinanza in data 26.02.2015, in parziale accoglimento dell’appello del pubblico ministero, in riforma dell’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Roma del 9.01.2014, applicava nei confronti di (OMISSIS), in relazione ai reati di cui ai capi A, B, I, O, P, la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l’ufficio direttivo di persone giuridiche ed imprese, inibendogli l’esercizio di tutte le attivita’ ad esse inerenti, per la durata di mesi due; applicava nei confronti di (OMISSIS), in relazione a tutti i reati contestatigli, la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l’ufficio direttivo di persone giuridiche ed imprese, inibendogli l’esercizio di tutte le attivita’ ad esse inerenti per la durata di mesi due.
Soffermandosi sulla scelta della misura da adottare a contenimento del pericolo di recidiva, il Tribunale evidenziava che (OMISSIS) aveva consumato l’azione delittuosa servendosi di strutture societarie, per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti o per il compimento di atti fraudolenti sui propri beni; cio’ posto, sottolineava che l’interdizione dall’esercizio della professione di avvocato non poteva influire sulla condotta criminosa, come sopra descritta; e che, al contrario, l’interdizione all’esercizio di imprese o di uffici direttivi di persone giuridiche appariva strumento idoneo ad impedire che l’indagato potesse servirsi in futuro di altre societa’ per replicare il modello illecito. Con riguardo al notaio (OMISSIS), il Tribunale rilevava che, stante l’intervenuta cesura del rapporto con il (OMISSIS), il pericolo di reiterazione criminosa poteva essere fronteggiato con l’interdizione dell’ufficio direttivo delle persone giuridiche, misura idonea ad impedire a (OMISSIS) di avvalersi di schermi societari. Infine, il Tribunale osservava che l’intervenuta individuazione ed apprensione di beni mobili ed immobili, mediante il sequestro di prevenzione in atto, conduceva ad escludere il pericolo di reiterazione criminosa rispetto alle ipotesi di cui ai capi L, M, N.
4. Avverso la richiamata ordinanza del Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero procedente.
L’esponente denuncia il vizio motivazionale.
Riguardo alla posizione del (OMISSIS), la parte osserva che, trattandosi di notaio, il divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche discende dalla legge del notariato. Ritiene, pertanto, che la misura interdittiva applicata dal Tribunale di Roma, nei confronti del predetto, sia priva di senso, poiche’ inibisce l’esercizio di condotte gia’ vietate dalla legge. Il deducente rileva che il Tribunale ha pure omesso di dare corso al mandato ricevuto in sede di annullamento con rinvio, posto che la Corte regolatrice aveva demandato al giudice del rinvio di indicare con argomenti logico-giuridici gli elementi che inducevano a ritenere adeguata la misura interdittiva, rispetto alle accertate esigenze cautelari.
Il ricorrente considera che il provvedimento impugnato risulta illogico, anche laddove esclude che sussistano esigenze cautelari, rispetto ai reati di cui ai capi L, M, N. Osserva che il riferimento al sequestro di prevenzione in atto non risulta conferente, al fine di censire l’attualita’ delle esigenze cautelari, trattandosi di misura revocabile in ogni momento. Rileva inoltre che si tratta di misura che ha diversi presupposti e finalita’.
Con riguardo alla posizione del (OMISSIS), il pubblico ministero considera che la misura interdittiva, della durata di due mesi, risulta inadeguata a soddisfare le specifiche esigenze cautelari, tenuto conto della proclivita’ a delinquere inferibile dal lungo arco temporale di realizzazione delle condotte illecite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso muove alle considerazioni che seguono.
Il Tribunale, con l’ordinanza del 19.03.2014, applicava nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare, rispettivamente, la professione di notaio e di avvocato e l’ufficio direttivo di persone giuridiche e imprese, inibendo loro l’esercizio di tutte le attivita’ ad esse inerenti per la durata di mesi due.
Con la successiva ordinanza del 26.02.2015, giudicando in sede di rinvio, il Tribunale ha applicato nei confronti di (OMISSIS), in riferimento ai reati sopra indicarti, e di (OMISSIS), con riguardo a tutti i reati oggetto dell’incolpazione provvisoria, la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l’ufficio direttivo di persone giuridiche e imprese, inibendo loro l’esercizio di tutte le attivita’ ad esse inerenti per la durata di mesi due.
Come noto, il giudizio di rinvio va inteso come ulteriore fase del giudizio di merito, vincolata alla sentenza di annullamento nei limiti da questa determinati. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice della sentenza annullata, limitatamente, peraltro, ai punti che hanno formato oggetto dell’annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata, e, inoltre, non solo deve uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per cio’ che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, ma non puo’ neppure attrarre al suo potere statuizioni diverse ed autonome rispetto a quelle devolutegli. Il giudizio di rinvio non si identifica, quindi, nella pura e semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a se stante, caratterizzata dal condizionamento che scaturisce dalla sentenza della Corte di Cassazione che lo ha disposto (Sez. Un. 11.5.1993, ric. Ligresti; Sez. Un. 23.11.1990, ric. Agnese).
Giova ricordare che si e’ pure affermato che l’organo di legittimita’ risolve una questione di diritto anche quando giudica sull’adempimento del dovere di motivazione, sicche’ il giudice di rinvio, pur conservando la liberta’ di decisione mediante un’autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, e’ tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali, ovvero al compimento di una particolare indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini delle decisione. Il giudice di rinvio e’ cioe’ libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto dell’annullamento, pur essendo tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento e non potendo fondare la nuova decisione sulla base degli stessi argomenti ritenuti viziati dalla pronuncia di annullamento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 40386 del 16/09/2004, dep. 14/10/2004, Rv. 230620).
Muovendo da tali principi, si procede all’esame dell’ordinanza oggi impugnata.
Il Tribunale ha adottato la misura interdittiva dall’esercizio di uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese, con cio’ parzialmente modificando il portato decisorio dell’ordinanza precedentemente annullata, applicativa anche del divieto di esercizio delle professione forense e di notaio, senza emendare il percorso argomentativo che risultava vulnerato dalle aporie individuate dalla Suprema Corte, nella fase rescindente del giudizio.
Segnatamente, la motivazione sviluppata dal Tribunale, nel ritenere adeguata la misura interdittiva come da ultimo applicata, non colma le evidenziate lacune. Al riguardo, risulta dirimente considerare che ai professionisti, odierni indagati, si contesta di aver agito come soci occulti di societa’ utilizzate quali schermi, per realizzare plurimi reati finanziari; di talche’ non appare in termini conferente l’adozione di una misura che presuppone, al contrario, che il soggetto agente assuma formalmente l’ufficio direttivo di persone giuridiche ed imprese.
Del pari del tutto carente e’ l’argomentazione in base alla quale il Tribunale, nel censire il pericolo di attivita’ recidivante specifica, inferibile dal collaudato meccanismo criminoso realizzato dai prevenuti, ha ritenuto che l’intervenuta rottura del sodalizio stretto tra (OMISSIS) e (OMISSIS), valga di per se’ a confidare nel fatto che (OMISSIS) non potra’ avvalersi di terze persone, per agire come socio occulto nell’ambito di nuovi schermi societari.
Si osserva, infine, che l’esclusione delle esigenze cautelari, per determinati capi dell’incolpazione provvisoria, in considerazione del sequestro di prevenzione in atto, collide con il principio di diritto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, in base al quale si e’ chiarito che la valutazione sulla configurabilita’ delle esigenze cautelari, in riferimento al pericolo di reiterazione della condotta criminosa, prescinde dalla sussistenza di ulteriori titoli di detenzione, stante l’autonomia dei diversi provvedimenti restrittivi (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 48881 del 02/10/2013, dep. 05/12/2013, Rv. 258066).
2. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, per nuovo esame, alla luce dei principi sopra richiamati.
Annulla l’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Roma con integrale trasmissione degli atti.
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