cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 7 luglio 2015, n. 14072 

Svolgimento del processo

Con decreto del 20.3.2013 la Corte d’appello di Roma ha accolto la domanda proposta da Leonard M.W., intesa ad ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole di un giudizio penale nel quale egli era rimasto contumace, pendente, dapprima, davanti alla Procura di Roma e, poi, per competenza, alla Procura ed al Tribunale di Napoli dal 23 settembre 2003, data in cui era stata notificata all’imputato l’informazione di garanzia, unitamente all’avviso di conclusioni delle indagini preliminari e definito con sentenza di assoluzione depositata il 29.5.2009, divenuta irrevocabile il 5 luglio 2009, commisurato l’indennizzo in €. 1.375,00 per il periodo di un anno e dieci mesi, computata in quattro anni la ragionevole durata, considerata la fase delle indagini preliminari che aveva determinato la escussione di testi nel dibattimento.

Per la cassazione di tale decreto il Ministero della giustizia ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui l’intimato ha resistito con controricorso, formulando anche domanda di condanna dell’amministrazione ex art. 96 c.p.c.

In prossimità della pubblica udienza parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione 

Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata.

E’ preliminare l’esame dell’eccezione dedotta dal controricorrente ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.: il ricorso è ammissibile nei limiti appresso indicati, dato che, contrariamente a quanto assume il W., espone sommariamente i fatti di causa, sotto i profili occorrenti per la soluzione delle questioni sollevate in questa sede, ed inoltre, attraverso una lettura globale, consente con sufficiente specificità di cogliere le ragioni per le quali si sollecita l’annullamento del provvedimento impugnato.

Pur vero che l’Amministrazione ricorrente ha confezionato il ricorso con la riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali, tuttavia detto dato è contemperato dall’illustrazione, in termini argomentativi, delle domande e delle difese hinc inde, esponendo, nella parte dedicata allo svolgimento dei motivi di ricorso, le considerazioni alla luce delle quali i giudici del merito sono pervenuti alla conclusione oggetto di critica.

L’eccezione di inammissibilità nei termini sopra precisati va, dunque, rigettata in tutte le sue prospettazioni, salvo quanto si andrà a precisare di seguito con riferimento ai singoli mezzi.

Premesso quanto sopra ed affermata la ammissibilità del ricorso, con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., si lamenta che la corte di appello abbia del tutto omesso di pronunciarsi su quanto eccepito dall’Amministrazione nella prima difesa, in particolare il fatto che trattandosi di processo contumaciale la parte non avrebbe avuto titolo per agire in sede riparatoria.

Rileva il Collegio l’assoluta infondatezza della censura per avere la corte distrettuale espressamente chiarito che la scelta dell’imputato di rimanere contumace non escludeva la sua qualità di parte del processo penale e quindi il suo diritto a richiedere l’indennizzo per equa riparazione (v. pag. 3 del decreto impugnata), per cui non vi è ragione della doglianza formulata dall’amministrazione, essendo stata l’eccezione dedotta ampiamente valutata dal giudice e risolta in senso conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr Cass. SS.UU 14 gennaio 2014 n. 585), come di seguito meglio si illustrerà.

Con il secondo motivo il Ministero denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli art. 2 legge n. 89 del 2001 e 75 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la corte di merito erroneamente e ingiustificatamente, con il decreto impugnato, riconosciuto all’intimato l’indennizzo per equa riparazione, senza tenere in alcun conto la sua contumacia per tutta la durata del processo presupposto.

Il motivo è privo di pregio.

Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 585/14, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, hanno diritto all’indennizzo tutte le parti coinvolte nel procedimento giurisdizionale, ivi compresa la parte rimasta contumace, nei cui confronti – non assumendo rilievo né l’esito della causa, né le ragioni della scelta di non costituirsi – la decisione è comunque destinata ad esplicare i suoi effetti e a cagionare, nel caso di ritardo eccessivo nella definizione del giudizio, un disagio psicologico, fermo restando che la contumacia costituisce comportamento idoneo ad influire – implicando od escludendo specifiche attività processuali – sui tempi del procedimento e, pertanto, è valutabile agli effetti dell’art. 2, secondo comma, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Enunciato con riferimento ad un giudizio presupposto civile, detto principio deve ritenersi senz’altro estensibile anche alla materia penale, nella quale non meno evidente è che la contumacia non esprime di per sé sola né insensibilità al disagio derivante dalla pendenza processuale, né disinteresse al relativo esito (cfr. Cass. penale n. 25170 del 2008, che ai fini della restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale ha escluso che la mera contumacia riveli il disinteresse dell’imputato al processo). Ed anzi, proprio nell’ambito del processo penale la contumacia ben può essere dettata da una precisa (e legittima) scelta difensiva, che come non aggrava così neppure esclude il normale patema d’animo per l’attesa della decisione.

In altri termini, nel procedimento penale l’imputato – sia che scelga di difendersi sia che opti per la contumacia – è comunque soggetto alla potestà punitiva dello Stato e tale condizione è da ritenere di per sé fonte di patema d’animo.

Facendo applicazione del detto principio di diritto, cui il Collegio intende dare continuità, il motivo di ricorso deve ritenersi infondato. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Né può trovare accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. del controricorrente, atteso che la proposizione del ricorso da parte del Ministero, supportata dalla formulazione di tesi difensive e dalla rinnovazione di eccezioni ancorché infondate, non può integrare la fattispecie della temeraria nell’introduzione del giudizio; tanto più, poi, in un caso come quello di specie, nel quale la domanda della ricorrente non è stata integralmente accolta dalla Corte d’appello. In conclusione, il ricorso va rigettato, al pari della domanda del contro ricorrente ex art. 96 c.p.c.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere distratte in favore dell’avvocato B.M., dichiaratosi antistatario.

P.Q.M. 


La Corte, rigetta il ricorso e la domanda del controricorrente per responsabilità aggravata;

condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi €. 600,00, di cui €. 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Dispone la distrazione delle spese del giudizio di merito in favore dell’Avvocato B.M., dichiaratosi antistatario.

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