Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 3 giugno 2015, n. 11453

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Presidente

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1560-2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

Nonche’ da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 183/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 06/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2015 dal Presidente Relatore Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’Avv. (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l’inammissibilita’ del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22-9-1983 (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Melfi (OMISSIS) chiedendo pronunciarsi la risoluzione del contratto del 9-8-1974 con il quale essi gli avevano promesso in vendita un loro immobile terraneo in (OMISSIS) destinato a garage ed esteso per mq. 75 per il prezzo di lire 4.000.000, che il (OMISSIS) non aveva corrisposto se non nel minore importo di lire 3.500.000, cosicche’ gli attori chiedevano altresi’ la condanna del convenuto al risarcimento dei danni loro derivati da tale inadempimento.

Il (OMISSIS) costituendosi in giudizio contestava l’avversa pretesa assumendo di aver corrisposto agli attori anche la residua somma di lire 500.00 come da assegno prodotto in copia; spiegava inoltre domanda riconvenzionale onde ottenere ex articolo 2932 c.c. l’effetto traslativo della proprieta’ del bene oggetto del predetto contratto preliminare, oltre al ristoro di danni correlati ai lavori eseguiti a cura e spese sue nel detto terraneo.

Gli attori eccepivano a tal punto che il preliminare non poteva fondare alcun effetto traslativo in quanto non sottoscritto da (OMISSIS), comproprietaria del bene promesso in vendita al (OMISSIS), che peraltro aveva versato la somma di lire 500.000, ma solo a titolo di corrispettivo per lavori di muratura effettuati dal (OMISSIS) in favore di lui.

Successivamente si costituiva in giudizio (OMISSIS), moglie del (OMISSIS), facendo proprie tutte le eccezioni, domande e difese gia’ formulate da quest’ultimo.

Il Tribunale adito con sentenza del 7-3-2003 rigettava la domanda attrice ed accoglieva la domanda riconvenzionale, disponendo ex articolo 2932 c.c. il trasferimento della proprieta’ dell’immobile in oggetto in favore del coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS).

Proposta Impugnazione da parte del (OMISSIS) e di (OMISSIS) cui resistevano il (OMISSIS) e (OMISSIS) la Corte di Appello di Potenza con sentenza del 6-6-2009, in parziale accoglimento del gravame, ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata dal (OMISSIS) e da (OMISSIS).

Il giudice di appello, premesso come fatto pacifico che il locale terraneo oggetto del preliminare per cui e’ causa era in comunione ordinaria e non legale tra il (OMISSIS) e (OMISSIS), ha rilevato che dalla lettura del preliminare medesimo emergeva che il (OMISSIS) aveva promesso in vendita l’immobile dicendosene unico proprietario; era pur vero che nello stesso foglio appariva la firma di (OMISSIS), ma tuttavia tale sottoscrizione era apposta, assieme a quella del (OMISSIS), in calce ad un testo aggiunto al preliminare di vendita vero e proprio, in particolare ad un testo in cui si menzionava solo l’avvenuto versamento della somma di lire 3.500.000 in acconto della maggior somma di lire 4.000.000 pattuita nel soprascritto testo recante promessa ed accettazione della compravendita suddetta con le firme soltanto del (OMISSIS) e del (OMISSIS); era pertanto evidente che la firma della (OMISSIS) appariva in quel foglio unicamente come firma di quietanza in relazione al versamento della somma di acconto, ma non come conferma e ratifica della promessa effettuata da suo marito quale unico proprietario di quel bene.

Ne’ poteva condividersi la soluzione adottata dal giudice di primo grado nel senso di colmare l’assenza della firma di (OMISSIS) in ordine alla promessa di vendita ricorrendo all’istituto della “negotiorum gestio”, in difetto di qualsiasi riscontro oggettivo dei presupposti di cui all’articolo 2028 c.c.; neppure poteva ritenersi, come pure argomentato dal Tribunale, che il consenso di (OMISSIS) in ordine alla promessa di vendita per cui e’ causa poteva evincersi “dallo stesso atto introduttivo del giudizio sul quale e’ riportato il mandato concesso da entrambi i coniugi per chiedere la risoluzione del contratto”, essendo chiaro che tale dato, costituente un “posterius” di natura processuale, era di per se’ inidoneo a sanare con effetto retroattivo un vizio attinente alla genesi sostanziale di un negozio giuridico, non potendosi derivare da una comune volonta’ di agire contro terzi una comune volonta’ inespressa in ordine a quel negozio, neppure se il medesimo integri, in ipotesi, il titolo stesso per cui si agisce.

Conseguentemente la sentenza impugnata ha ritenuto nulla la suddetta promessa di vendita avente ad oggetto un bene in comunione, considerato come un “unicum” inscindibile e non come una somma di singole quote, con la conseguenza che al riguardo sarebbe stata necessaria l’esistenza di un’unica volonta’ negoziale, nella specie insussistente.

Il giudice di appello ha invece ritenuto infondata la domanda principale di risoluzione del contratto preliminare in oggetto, atteso che il sopra evidenziato vizio genetico prevaleva su qualsivoglia vizio funzionale di prospettate inadempienze di obbligazioni nascenti dallo stesso; ha comunque aggiunto che detta domanda di risoluzione era stata correttamente disattesa dal Tribunale sul condivisibile rilievo che non poteva attribuirsi altra e diversa imputazione al pagamento della somma di lire 500.000 se non quella del saldo del prezzo convenuto nel preliminare, seppure effettuato a distanza di cinque anni dalla stipula del preliminare, in assenza della prefissione di un termine.

Per la cassazione di tale sentenza il (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto un ricorso articolato in quattro motivi cui il (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso introducendo altresi’ un ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminando anzitutto il ricorso principale, si ritiene per ragioni logico – giuridiche di esaminare prioritariamente il terzo motivo con il quale i ricorrenti principali, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2032 c.c., censurano la sentenza impugnata per non aver attribuito alcun rilievo al comportamento tenuto da (OMISSIS) successivamente alla stipula del contratto preliminare, in particolare all’azione dalla stessa congiuntamente iniziata insieme al marito e gestore di affari con il conferimento ai propri legali del mandato di chiedere la risoluzione del medesimo contratto i cui effetti, evidentemente, la stessa (OMISSIS) aveva gia’ fatto propri o comunque era intenzionata a fare propri; invero, allorche’ la ratifica di un contratto debba essere fatta per iscritto, tale atto puo’ essere costituito dall’atto introduttivo del giudizio con il quale si chieda l’esecuzione del contratto medesimo o la sua risoluzione; quindi la ratifica del contratto concluso dal rappresentante senza poteri si verifica non solo quando il “dominus” chiede in giudizio l’esecuzione del contratto, ma anche quando ne domanda la risoluzione, poiche’ anche in tale seconda ipotesi si ha una manifestazione inequivoca della volonta’ di far proprio il contratto e, pertanto, di ritenerlo valido.

Il motivo e’ corredato dal seguente quesito di diritto ai sensi dell’articolo 366 “bis” c.p.c.: “Dica la Suprema Corte di Cassazione se il rilascio di una procura alle liti con il quale si chieda l’esecuzione di un contratto o la sua risoluzione, valga quale ratifica da parte dell’interessato, dell’operato del gestore dei propri affari, il quale pur privo dei relativi poteri, ha stipulato senza spendita del nome del rappresentato ma anche nel suo interesse, il medesimo contratto”.

Il motivo e’ fondato.

Come gia’ evidenziato piu’ sopra, la presente causa e’ stata introdotta dall’atto di citazione proposto dinanzi al Tribunale di Melfi con il quale il (OMISSIS) e (OMISSIS) – che non aveva sottoscritto il preliminare di vendita dell’immobile oggetto di comunione ordinaria con il (OMISSIS) – avevano chiesto la risoluzione del suddetto contratto per inadempimento del (OMISSIS).

La Corte territoriale non ha attribuito alcuna valenza decisiva a tale comportamento processuale di (OMISSIS), ritenuto inidoneo a sanare un vizio attinente alla genesi sostanziale del preliminare per cui e’ causa.

Tale convincimento non puo’ essere condiviso in quanto in contrasto con l’orientamento consolidato di questa Corte, in ordine al quale non si ravvisano ragioni per discostarsene, secondo cui la ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta “ad subsantiam”, stipulato da “falsus procurator”, non richiede che il “dominus” manifesti per iscritto espressamente la volonta’ di far proprio quel contratto, ma puo’ essere anche implicita – purche’ sia rispettata la forma scritta – e risultare da un atto che, redatto per fini che sono consequenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volonta’ del “dominus” incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere (Cass. 17-5-1999 n. 4794; Cass. 19-5-2008 n. 12647; Cass. 25-10-2010 n. 21844); in particolare, poi, l’atto scritto di ratifica puo’ essere costituito dalla citazione contenente la domanda di esecuzione del contratto concluso dal rappresentante privo di poteri, in quanto tale domanda implica l’univoca volonta’ della parte di ratificare l’operato del suddetto rappresentante (Cass. 27-2-1986 n. 1275; Cass. 11-10-1999 n. 11396, con specifico riferimento alla ratifica del negozio concluso dal “falsus procurator” costituita dalla citazione, sottoscritta dalla parte o da chi, per procura, la rappresenti, con la quale si chieda l’esecuzione del contratto o la sua risoluzione, come appunto nella fattispecie); occorre pertanto procedere in sede di rinvio ad un nuovo esame di tale punto decisivo della controversia alla luce del suddetto principio di diritto.

Con il primo motivo il (OMISSIS) e (OMISSIS), denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2028 c.c., sostengono che erroneamente la Corte territoriale ha omesso di attribuire alcun rilievo ai comportamenti assunti successivamente alla stipula del preliminare suddetto da (OMISSIS), che invero aveva sottoscritto tale accordo unitamente al (OMISSIS) anche al fine di quietanzare la ricezione dell’acconto sul prezzo di lire 3.500.00 effettuato evidentemente anche a suo vantaggio, e che successivamente in data 22-9-1983 aveva intrapreso con lo stesso (OMISSIS) una azione congiunta per ottenere la risoluzione del preliminare, i cui effetti aveva evidentemente fatto propri; si trattava invero di comportamenti rientranti nell’ambito di un mandato ex articolo 2028 c.c., sebbene senza rappresentanza espressa, per la gestione dei propri affari; infatti l’accordo sottoscritto da (OMISSIS) si configurava come conferma e ratifica della promessa di vendita effettuata dal di lei marito, ovvero una ratifica della gestione di affari altrui; d’altra parte nell’ipotesi di ratifica dell’operato del gestore, la gestione e’ produttiva dei propri effetti anche in mancanza dei presupposti di cui all’articolo 2028 c.c.

I ricorrenti principali aggiungono che anche la successiva iniziativa giudiziaria dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) al fine di ottenere la risoluzione del preliminare confermava la condivisa iniziativa, da parte della (OMISSIS), afferente la gestione di affari altrui effettuata dal (OMISSIS) in favore della moglie.

Il motivo e’ corredato dal seguente quesito di diritto ai sensi dell’articolo 366 “bis” c.p.c.: “Dica la Suprema Corte di Cassazione se in presenza di un contratto preliminare di vendita di un bene in comunione tra due coniugi sottoscritto da uno solo dei promittenti venditori e successivamente quietanzato in calce all’atto stesso da entrambi i promittenti venditori – cosi’ come pacificamente ricostruito dalle sentenze di merito – sia configurabile la gestione senza mandato di affare altrui, ratificata dal coniuge non sottoscrittore della promessa di vendita attraverso la firma in calce ad un testo aggiunto al preliminare di vendita vero e proprio”.

Con il secondo motivo i ricorrenti principali, deducendo omessa e/o insufficiente motivazione, assumono che il giudice di appello non ha espresso compiute argomentazioni in ordine alle specifiche ragioni per le quali si e’ discostato dalla ricostruzione giuridica operata dal Tribunale di Melfi.

Con il quarto motivo i ricorrenti principali, deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione, sostengono che la Corte territoriale ha ritenuto l’insussistenza nella fattispecie dei presupposti per l’operativita’ dell’articolo 2032 c.c., omettendo di argomentare in ordine ai riscontri oggettivi che militavano in tal senso; in particolare il giudice di appello, dopo aver dato atto della sottoscrizione di (OMISSIS) apposta nello stesso foglio del preliminare di vendita, e soprattutto dopo aver esattamente inquadrato il pagamento della somma di lire 3.500.000 quale acconto sul prezzo della compravendita, ha escluso, senza far ricorso ad una sostanziale motivazione, che la suddetta sottoscrizione potesse configurare i presupposti della ratifica ed accettazione della promessa di vendita formulata dal marito.

Tutti gli enunciati motivi restano assorbiti all’esito dell’accoglimento del terzo motivo.

Venendo quindi all’esame del ricorso incidentale condizionato, si osserva che con il primo motivo il (OMISSIS) e (OMISSIS), denunciando insussistente, insufficiente ed errata motivazione, assumono che, una volta che il giudice di appello ha accertato che il versamento della somma di lire 500.000, che le controparti avevano affermato (senza darne alcuna prova) essere stata corrisposta a saldo del prezzo, era avvenuto in data 13-2-1979, avrebbe dovuto dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento del promittente acquirente, atteso che nel preliminare di vendita era stato espressamente previsto, quale termine ultimo per il versamento del saldo, la data del 31-12-1975.

Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., premesso che il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sul recesso dal contratto preliminare formalizzato dagli esponenti con l’atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, rilevano che la sentenza impugnata ha omesso di decidere sullo specifico motivo di appello in proposito introdotto dagli appellanti.

Il Collegio rileva preliminarmente che nella fattispecie, in presenza di una sentenza impugnata depositata il 6-6-2009, trova applicazione “ratione temporis” l’articolo 366 “bis” c.p.c. che prescrive a pena di inammissibilita’ per ciascun motivo, nei casi previsti dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, la formulazione di un quesito di diritto che costituisca una sintesi logico – giuridica della questione, cosi’ da consentire al giudice di legittimita’ di enunciare una “regola juris” suscettibile di trovare applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; inoltre detto articolo prescrive, sempre a pena di inammissibilita’ per ciascun motivo, nel caso previsto dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Orbene gli enunciati motivi, con i quali, come sopra esposto, sono state denunciati rispettivamente vizi di motivazione (con il primo motivo) e violazione e falsa applicazione di legge (con il secondo motivo), sono del tutto privi sia di quesiti di diritto (quanto al secondo motivo) sia di un momento di sintesi del fatto controverso (quanto al primo motivo), cosicche’ essi sono inammissibili ai sensi dell’articolo 366 “bis” c.p.c.

Il ricorso incidentale deve quindi essere dichiarato inammissibile.

In definitiva all’esito dell’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Salerno.

P.Q.M.

LA CORTE

Accoglie il terzo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso stesso, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Salerno.

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