Cassazione 6

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I

SENTENZA 17 luglio 2015

Motivi della decisione

  • I motivi del ricorso.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli art. 18 e 19, 3 comma, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, oltre al vizio di insufficiente motivazione, perché la sentenza impugnata ha finito per negare la funzione istituzionale di pubblicità legale del registro delle imprese, che costituisce una banca dati pubblica. I tre registri previsti dal codice civile (persone, beni e imprese) svolgono l’essenziale funzione di soddisfare l’interesse pubblico alla conoscenza dei dati rilevanti e rispettano i valori costituzionali, nell’equilibrio tra le libertà del singolo e delle formazioni sociali e la tutela delle stesse affidata al consesso sociale.

Con il secondo motivo, deduce la motivazione erronea su fatto decisivo, avendo la sentenza impugnata affermato che la Cerved Business Information s.p.a. si è limitata ad acquisire le informazioni dal registro delle imprese, laddove invece si è verificata la rielaborazione e la diffusione dei dati da parte di questa, con conseguente difetto di legittimazione passiva della Camera di Commercio di Lecce, solo la prima avendo posto in collegamento il nome del ricorrente con il fallimento della società dal medesimo in precedenza amministrata, come del resto lo stesso M. ha dedotto nel ricorso introduttivo.

Con il terzo motivo, lamenta l’insufficiente od omessa motivazione circa il non rilevato difetto di legittimazione passiva della Camera di Commercio di Lecce, sebbene lo stesso M. avesse rivolto le proprie domande avverso l’Ufficio del Registro delle imprese, soggetto giuridico diverso.

Con il quarto motivo, deduce la nullità del procedimento, con violazione degli art. 2188 ss., 2909 c.c. e 324 c.p.c., dal momento che il M. aveva già esperito inutilmente ricorso, ai sensi dell’art. 2191 c.c., al giudice del registro delle imprese per ottenere la cancellazione della iscrizione del fallimento della società predetta, onde la successiva domanda costituiva un bis in idem.

Con il quinto motivo, lamenta l’omessa motivazione sul punto appena esposto.

Con il sesto motivo, censura la violazione degli art. 2043 c.c., 115 e 116 c.p.c., in quanto non è dato rinvenire in alcun modo gli estremi della imperizia o negligenza in capo alla Camera di Commercio, posto che l’ufficio del registro si è semplicemente attenuto alla rigorosa applicazione della disciplina, avendo pubblicato per legge dati reali, come confermato dal provvedimento del giudice del registro, che ha respinto l’istanza di cancellazione delle dovute iscrizioni.

Con il settimo motivo, lamenta la falsa applicazione degli art. 2043 e 2059 c.c., 115 e 116 c.p.c., per avere riconosciuto un danno all’immagine del M. in assoluta carenza di prova, avendo invero tenuto conto di un danno che sarebbe derivato a soggetto diverso, la Chiusurelle s.r.l., per il recesso dalle trattative di potenziali clienti, come dichiarato dall’unico testimone, che era poi proprio l’amministratore di questa società.

  • La legittimazione passiva della Camera di commercio.

Il secondo ed il terzo motivo, i quali pongono questioni intimamente connesse, sebbene di natura preliminare, non appaiono tali da definire la controversia, avendo il ricorrente in primo grado convenuto in giudizio la Camera di Commercio di Lecce in qualità di ente conservatore del registro delle imprese, cui si imputa la pubblicazione ed il mantenimento sul registro delle imprese dei dati riferiti al M. .

  • Il precedente diniego di cancellazione d’ufficio del dato dal registro delle imprese.

Carattere preliminare rivestono pure il quarto e quinto motivo che prospettano, con riguardo l’uno al vizio di violazione di legge e l’altro di motivazione, la medesima questione sulla presunta preclusione da giudicato in ragione del precedente esperimento con esito negativo del procedimento di cancellazione della iscrizione presso l’ufficio: ma pure i medesimi non appaiono al Collegio idonei alla definizione della controversia.

  • Il conflitto tra gli interessi perseguiti dalla pubblicità sul registro delle imprese e il diritto alla protezione dei dati personali.

4.1. – La questione.

Il punto centrale della controversia risiede nello stabilire – e su ciò verte il primo motivo di ricorso – se il diritto alla protezione dei dati personali imponga, a richiesta di parte, la cancellazione di iscrizioni o la negazione della pubblicità, al di fuori delle ipotesi tassative di tali evenienze previste dalla legge, ove l’interessato invochi un proprio interesse a non rendere più conoscibili dopo un dato tempo alcuni dati che lo riguardano.

Si chiede, dunque, se anche i dati conservati dalle Camere di commercio nel registro delle imprese, in adempimento della funzione ad esse demandata dalla legge, possano essere resi non più disponibili a chiunque in forza di un ‘diritto all’oblio’, disponendosene la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, allorquando sia decorso un tempo che (allo stato attuale della disciplina) non è determinato o determinabile a priori in modo netto, ma è da individuare in quello necessario allo scopo per cui il dato è stato raccolto, secondo la normativa di riferimento, di seguito riportata.

4.2. – Le norme di riferimento.

A) Il diritto dell’Unione.

1) La Prima direttiva 68/151/CE del Consiglio del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società a mente dell’art. 58, 2 comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, disciplina la pubblicità obbligatoria degli atti delle società la cui responsabilità è limitata.

L’art. 2 elenca gli atti e le indicazioni soggetti alla pubblicità obbligatoria.

L’art. 3 impone che sia costituito un fascicolo presso un registro centrale, o presso il registro di commercio o registro delle imprese, per ogni società iscritta, in cui sono inseriti “tutti gli atti e le indicazioni soggetti a pubblicità”, la cui copia “deve potersi ottenere su richiesta”.

2) La direttiva 2003/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 ha modificato la direttiva 68/151/CE: per quanto qui rileva, ha in particolare introdotto l’art. 3 bis, il cui 3 comma prevede che “gli Stati membri possono consentire che la pubblicità degli atti e delle indicazioni di cui trattasi sia garantita a norma dell’articolo 3 in qualsiasi altra lingua. Gli Stati membri prescrivono che, se la società dispone di un sito web, tale sito contenga almeno le indicazioni di cui al primo comma e, se del caso, il riferimento al capitale sottoscritto e versato”. Tale direttiva, dunque, ha inteso ulteriormente ampliare la trasparenza dei dati relativi agli imprenditori.

Un riferimento al tempo di ostensione dei dati è contenuto all’art. 3 di tale ultima direttiva (che così recita: “… gli Stati membri possono decidere che tutti o taluni tipi di atti ed indicazioni registrati fino al 31 dicembre 2006 al più tardi non possono essere ottenuti dal registro per via elettronica, se è decorso un determinato periodo tra la data della registrazione e quella della presentazione della richiesta al registro. Detto periodo non può essere inferiore a dieci anni”), ma riguarda unicamente la consultazione dei dati per via elettronica, mentre essi restano pienamente pubblici secondo il registro cartaceo.

3) Sul fronte del diritto alla protezione dei dati personali, l’art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, sotto la rubrica “Diritto al rispetto della vita privata e familiare” prevede quanto segue: “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. / 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

Dal suo canto, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza) all’art. 8, sotto la rubrica “Protezione dei dati di carattere personale”, prevede: “1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. / 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. / 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente”.

L’art. 52, 1 comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ammette che possano essere apportate limitazioni all’esercizio di diritti come quello sancito dall’art. 8 della Carta, purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Dette limitazioni che possono essere legittimamente apportate al diritto alla protezione dei dati personali corrispondono a quelle tollerate nell’ambito dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (così Corte di giustizia 9 novembre 2010, Cause riunite C-92/09 e C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert, punti 52, 65).

4) L’art. 6 della direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, prevede: “Gli Stati membri dispongono che i dati personali devono essere: (…) b) rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. Il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché gli Stati membri forniscano garanzie appropriate; (…) c) conservati in modo da consentire l’identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati. Gli Stati membri prevedono garanzie adeguate per i dati personali conservati oltre il suddetto arco di tempo per motivi storici, statistici o scientifici”.

Ai sensi dell’art. 7 della suddetta direttiva, “[g]li Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando: (…) e) è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento, oppure (…) e) è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati (…)”.

5) Occorre, altresì, ricordare il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 5 giugno 2015 n. L141, il cui Considerando 79 prevede che “Al fine di garantire una tutela sufficiente delle informazioni relative a persone fisiche che non esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, gli Stati membri dovrebbero poter subordinare l’accesso a tali informazioni a criteri di ricerca supplementari, quali il numero di identificazione personale del debitore, l’indirizzo, la data di nascita o la circoscrizione del giudice competente, o subordinare l’accesso a una domanda presentata a un’autorità competente o alla verifica di un legittimo interesse”.

Il Considerando 80 dispone: “Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di non inserire nei loro registri fallimentari informazioni relative a persone fisiche che non esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente. In tal caso, gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni pertinenti siano fornite ai creditori mediante una nota individuale e che i crediti dei creditori che non hanno ricevuto le informazioni non siano pregiudicati dalla procedura”.

L’art. 54, 4 comma, sull’obbligo di informare i creditori, stabilisce che nelle procedure d’insolvenza relative a una persona fisica che non esercita un’attività imprenditoriale o professionale, l’uso del modulo uniforme non è obbligatorio se non è richiesto ai creditori di far verificare i loro crediti per l’accertamento degli stessi nella procedura.

Si tratta, dunque, unicamente delle persone fisiche che non esercitano un’attività imprenditoriale.

B) Il diritto interno.

1) L’art. art. 2188 c.c. prevede: “È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge”, che “è tenuto dall’ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale”.

Conclude la norma: “Il registro è pubblico”.

Introdotto dal codice civile del 1942, ebbe la funzione di predisporre un organico regime di pubblicità degli imprenditori individuali e collettivi, una sorta di ‘anagrafe dell’imprenditore’, nell’ambito di un sistema economico che si avviava al ricorso sistematico al credito.

Inizialmente operava il registro delle sole società commerciali, tenuto presso le cancellerie dei tribunali ai sensi degli art. 100-101 delle disposizioni di attuazione al codice civile e 262 legge fall., secondo le disposizioni del codice di commercio del 1882. L’attuazione della Prima direttiva societaria con d.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127 non comportò, peraltro, il venir meno del regime transitorio predetto.

2) All’istituzione del registro delle imprese ha provveduto, predisponendolo presso le camere di commercio, l’art. 8 della l. 29 dicembre 1993, n. 580, con il relativo regolamento di cui al d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581. L’innovazione fu di rilievo, perché coincise con il passaggio da un regime di pubblicità frammentario ad un regime completo ed organico degli imprenditori individuali e delle società: tutti i soggetti socio-economici che operano sul mercato imprenditoriale, indipendentemente dalla loro struttura, sono soggetti a pubblicità. Esso fornisce, dunque, un servizio pubblico, mentre procedere a richiedere le iscrizioni prescritte per legge è un obbligo.

Accanto al registro, l’ufficio tiene anche il protocollo (che reca l’ordine cronologico di presentazione, essendo un registro di mera documentazione di fatti), l’archivio degli atti e dei documenti, il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) (art. 5 e 9 d.P.R. n. 581 del 1995, in attuazione dell’art. 8, 8 comma, lett. d, della l. n. 580, nel suo testo originario).

Si tratta di un registro soggettivo degli imprenditori e delle loro vicende.

Infatti, nel registro delle imprese sono iscritti, a norma dell’art. 7 del citato d.P.R.:

“a) 1 soggetti previsti dalla legge e in particolare: 1) gli imprenditori di cui all’art. 2195 del codice civile; 2) le società di cui all’art. 2200 del codice civile; 3) i consorzi di cui all’art. 2612 del codice civile e le società consortili di cui all’art. 2615-ter del codice civile; 4) i gruppi Europei di interesse economico di cui al d.lgs. 23 luglio 1991, n. 240; 5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale, di cui all’art. 2201 del codice civile; 6) le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell’art. 25 della l. 31 maggio 1995, n. 218; 7) gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile; 8) i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del codice civile; 9) le società semplici di cui all’art. 2251 del codice civile;

b) gli atti previsti dalla legge”.

A garanzia dell’adempimento dell’obbligo delle iscrizioni prescritte dalla legge è il procedimento di iscrizione d’ufficio (art. 2190 c.c. e 16 d.P.R. n. 581 del 1995), completato da quello di cancellazione d’ufficio delle iscrizioni che non avrebbero dovuto essere eseguite (art. 2191 c.c. e 17 d.P.R. n. 581 del 1995).

I dati, afferenti gli imprenditori individuali o collettivi, sono resi pubblici mediante i procedimenti di deposito, di iscrizione senza o previa omologazione, ai sensi degli art. 11 – 14 del d.P.R. n. 581 del 1995.

Vi sono ipotesi di mera pubblicità-notizia, ove non è previsto altro scopo che quello di rendere conoscibile al mercato il fatto considerato (come per l’iscrizione alle sezioni speciali del registro ex art. 8, 5 comma, l. n. 580 del 1993; art. 2435 e 2492 c.c. sul deposito del bilancio e 42 t.u.f. del bilancio consolidato; le molte disposizioni sul deposito della situazione patrimoniale; art. 2447-novies c.c. sul rendiconto finale nei patrimoni destinati; art. 2341-ter c.c. e 122 t.u.f. sui patti parasociali; art. 16, d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 sulla società tra avvocati, ecc.).

L’efficacia generale dell’iscrizione è però di natura dichiarativa, a norma dell’art. 2193 e. e, ai fini di opponibilità dei fatti pubblicati.

In alcuni casi, infine, l’effetto è costitutivo, come per la nascita delle società di capitali (art. 2331, 2454, 2463, 2523 c.c.) e per le modificazioni dell’atto costitutivo (art. 2436 c.c.).

3) Quanto, in particolare, alla crisi dell’impresa, per l’art. 16 legge fall., la dichiarazione di fallimento produce i suoi effetti nei riguardi dei terzi solo dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. Anche il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa è comunicato, entro dieci giorni dalla sua data, per l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese (art. 197 legge fall.).

Al fine della conoscenza legale di una serie di fatti reputati dal legislatore rilevanti per la generalità dei terzi soggetti non direttamente coinvolti nella procedura, un insieme di disposizioni nella legge fallimentare ha poi imposto l’iscrizione o il deposito di numerosi altri eventi, fra i quali la revoca della dichiarazione di fallimento (art. 18), gli atti di nomina, di revoca e di sostituzione del curatore (art. 16 e 17), la cessione dei crediti relativi alle aziende cedute (art. 105, 6 comma), il provvedimento che dispone la chiusura del fallimento (art. 119), la deliberazione assembleare sulla proposta di concordato preventivo (art. 152), il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, a cura del cancelliere (art. 161), il deposito della situazione finanziaria dell’impresa che abbia proposto la domanda di concordato preventivo (art. 161, 8 comma), il decreto di omologa del concordato preventivo (180 legge fall.) o la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis), la relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione dell’impresa in l.c.a. (art. 205), la proposta di concordato dell’impresa in l.c.a. (art. 214), ecc..

La legge prevede pure che, se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifichi un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri (art. 88 legge fall.): è prescritta così un’ulteriore pubblicità nei registri immobiliari della sentenza dichiarativa di fallimento, con iscrizione che avviene d’ufficio, in deroga alla norme sulla pubblicità immobiliare, da parte del conservatore una volta ricevuta la notifica dell’estratto.

A differenza delle ordinarie ipotesi, nel caso del fallimento l’iscrizione della sentenza dichiarativa e gli altri fatti previsti dalla legge spesso non vedono l’iniziativa del privato, ma direttamente dalla cancelleria del tribunale.

Senza considerare che lo stesso fallimento dell’imprenditore che ha cessato l’esercizio dell’impresa può essere dichiarato solo entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, rivestendo anche per tale evenienza l’evento della iscrizione un’importanza decisiva, salva solo la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il successivo momento dell’effettiva cessazione dell’attività.

Insomma: dalla sentenza di fallimento al provvedimento di l.c.a., dall’accordo di ristrutturazione dei debiti alla domanda di concordato preventivo, gli eventi sono – a molti e rilevanti effetti – iscritti nel registro delle imprese.

4) L’enunciato inequivoco dell’art. 2188, 2 comma, c.c. – “Il registro è pubblico” – vale ad avvertire che, nell’ambito delle attività imprenditoriali, gli interessi dei terzi (altri imprenditori, intera collettività) prevalgono sulle esigenze di riservatezza un tempo vantata dalla corporazione dei mercatores.

Caratteristica del sistema è infatti, in fedele attuazione della Prima Direttiva, la piena conoscibilità dei dati iscritti da parte di chiunque ne faccia richiesta: che è la funzione intrinseca della pubblicità.

Infatti, già l’art. 101 bis att. c.c., aggiunto in attuazione della Prima direttiva 68/151/CE dal d.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127, dispone: “Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata a chi ne faccia, richiesta” (evidenza nostra, come le seguenti).

L’art. 2 del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, nel fissare i compiti dell’ufficio del registro, menziona tutti quelli “ad esso demandati dalla legge” stabilendo che esso in particolare: “d) provvede al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione”.

Insiste l’art. 23 d.P.R. n. 581 del 1995: “Il protocollo, il registro delle imprese e l’archivio degli atti e dei documenti sono pubblici”.

Ribadisce il d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, all’art. 1 bis, che l’ufficio assicura “e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure”.

5) In attuazione della direttiva 95/46/CE, l’art. 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ha disposto: “1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:… e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati”.

La legge citata è stata abrogata dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, c.d. codice della privacy, il cui art. 11 continua a disporre: “I dati personali oggetto di trattamento sono:… e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati”.

All’art. 184 d.lgs. n. 196 del 2003, il legislatore ha espressamente chiarito: “Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002 [sul trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche]. / 2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato”.

Nella ‘tavola di corrispondenza’ dei riferimenti previgenti al codice in materia di protezione dei dati personali espressamente viene indicata quella dell’art. 11, 1 comma, del d.lgs. n. 196 del 2003 con l’art. 6 della direttiva 95/46/CE e con l’art. 9, 1 comma, della l. n. 675 del 1996.

6) Appaiono, inoltre, nella specie rilevanti le seguenti disposizioni del d.lgs. n. 196 del 2003:

– art. 6. Disciplina del trattamento. 1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati (…);

– art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. (…) 3. L’interessato ha diritto di ottenere:… b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

– art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento. 1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile. / 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’articolo 11;

– art. 18 [nel Capo Il sulle Regole ulteriori per i soggetti pubblici]. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici. 1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici. / 2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. / 3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti. / 4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato, / 5. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione;

– art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari. 1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente. / 2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all’articolo 39, comma 2r e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata. / 3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento;

– art. 25 [nel capo relativo alle Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici]. Divieti di comunicazione e diffusione. 1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall’autorità giudiziaria: a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell’art. 11, comma 1, lett. e) (…);

– art. 61 [nel Titolo IV – Trattamenti in ambito pubblico, Capo II – Registri pubblici e albi professionali]. Utilizzazione di dati pubblici. 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l’associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione R (91) 10 del Consiglio d’Europa in relazione all’articolo 11; [dunque, il codice deontologico per i dati tratti dai registri, come il registro delle imprese, riguarda l’utilizzo da parte di terzi dei dati da essi estratti, non da parte di chi tiene i registri stessi];

– art. 99 [nel Titolo VII – Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici; Capo I – Profili generali]. Compatibilità tra scopi e durata del trattamento. 1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati. / 2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati. / 3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento;

– art. 118 [Titolo IX – Sistema bancario, finanziario ed assicurativo, Capo I – Sistemi informativi]. Informazioni commerciali. 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall’articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l’informativa all’interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l’esattezza dei dati raccolti e comunicati.

– art. 119. Dati relativi al comportamento debitorio. 1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118 sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell’interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all’articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.

7) In materia di durata ed ostensibilità delle informazioni sul registro delle imprese, vanno ricordati ancora:

– l’art. 2496 c.c. (prima della riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2003, l’art. 2457 c.c.), secondo cui, anche dopo la cessazione di ogni attività, i libri sociali (libro dei verbali delle deliberazioni assembleari o consiliari, libro dei soci) vanno depositati e conservati per dieci anni presso l’ufficio del registro delle imprese e chiunque può esaminarli, anticipando le spese. Si tratta di informazioni aggiuntive, perché i libri sociali sono normalmente interni alla società (e regolati dall’art. 2422 c.c. quanto alla visione, riservata ai soci, al rappresentante degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari) e la norma, di natura eccezionale, prevede che in aggiunta essi siano resi ostensibili per tale periodo di tempo;

– l’art. 31 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il quale per le start-up innovative – società che hanno per oggetto sociale esclusivo lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico – prevede che, oltre ad essere soggette unicamente alle procedure concorsuali previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (composizione delle crisi da sovraindebitamento delle persone fisiche non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali):

“2. Decorsi dodici mesi dall’iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della liquidazione della start-up innovativa adottato a norma dell’articolo 14-quinquies della legge 27 gennaio 2012, n. 3, l’accesso ai dati relativi ai soci della stessa iscritti nel medesimo registro è consentito esclusivamente all’autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai dati dei titolari di cariche o qualifiche nella società che rivestono la qualità di socio. / 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a chi organizza in banche dati le informazioni relative ai soci di cui al predetto comma. / 4. Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti (…) e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l’applicazione della disciplina prevista nella presente sezione”. Si tratta, pertanto, di una norma anch’essa eccezionale.

8) Il diritto positivo conosce altre ipotesi di cancellazione di notizie pregiudizievoli per il soggetto, quando sia trascorso un certo tempo.

Si ricorda, ad esempio, il registro dei protesti, per il quale l’art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, prevede che il debitore il quale, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati ed alle spese, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico, e, ove paghi oltre il predetto termine, può chiederne l’annotazione sul citato registro informatico.

Dunque, non il mero decorso del tempo in sé comporta la cancellazione, ma una condotta contraria.

4.4. – L’opzione interpretativa per una durata temporale non limitata delle iscrizioni nel registro delle imprese.

4.4.1. – Costituisce interesse generale, tanto più nelle società complesse, che determinati fatti giuridici siano resi conoscibili a chiunque: da qui la previsione, in tutti gli ordinamenti moderni, del sistema della pubblicità, realizzata attraverso il sistema dei registri.

I principali di essi attengono a fatti relativi alle persone (l’anagrafe, o registro della popolazione, che riguarda soprattutto residenza e composizione del nucleo familiare; lo stato civile, quali nascita, matrimonio e cittadinanza; il registro delle persone giuridiche; il registro delle tutele e delle curatele; il registro dei piloti e il registro d’iscrizione del personale di volo; ecc.), ai beni immobili (pubblici registri immobiliari; catasto; registro dei diritti sulle zone di demanio marittimo; ecc.) a date categorie di beni mobili (registro automobilistico, navali, aereonautico; registro delle navi in costruzione), di beni immateriali (i registri della proprietà industriale o letteraria: registro dei brevetti, dei brevetti Europei e italiano dei brevetti Europei, dei marchi, registro pubblico generale delle opere protette, registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive, ecc.) o infine all’attività economica organizzata (registro delle imprese, albo delle imprese artigiane, registro prefettizio delle cooperative, registro delle imprese di navigazione aerea, registro dei protesti, ecc.).

I pubblici registri, che sono tali perché accessibili a chiunque e l’ufficio che li detiene ha tale natura, svolgono funzioni di pubblicità, tradizionalmente distinta in pubblicità-notizia, dichiarativa e costitutiva.

Essi hanno enorme importanza, economica e sociale, in quanto producono o fanno circolare delle ‘speciali forme di sicurezza’ circa eventi, che, direttamente o indirettamente, rendono sicuri, o quantomeno più agevoli, i rapporti economici e sociali. Il ‘cardine’ intorno a cui ruotano questi procedimenti è la nozione di certezza: tali strumenti hanno un tratto strutturale e funzionale comune, che consiste nel dar certezza di fatti giuridicamente rilevanti.

In tal modo, i pubblici registri realizzano lo scopo della sicurezza giuridica (e scongiurano il far west). La loro essenziale caratteristica è perciò l’idoneità alla formazione di documenti di cui permettono la conservazione e la facile esibizione in modo duraturo, in quanto interessano un numero indeterminabile di figure soggettive presenti e future. La rilevanza di tali registri è evidenziata, ove occorra, dagli studi sociologico-giuridici sulle collettività statali non adeguatamente sviluppate e da ciò che vi accade in mancanza di registri dello stato civile, anagrafici, immobiliari, delle imprese ed altro.

4.4.2. – Quanto, in particolare, al registro delle imprese, la sua essenziale funzione è ben colta da chi ha osservato come sia l’attività di memorizzazione di dati nel registro delle imprese, sia la prestazione di un servizio di consultazione del registro delle imprese in ottemperanza ad un obbligo legale in tal senso, costituiscono attività integrante una pubblica funzione svolta nell’interesse generale della certezza del diritto. I registri pubblici come il registro delle imprese possono conseguire “il loro scopo essenziale, vale a dire il rafforzamento della certezza del diritto mediante la messa a disposizione trasparente di informazioni giuridicamente attendibili, solo se l’accesso ad essi è aperto a tutti”. Mentre i privati, pur potendo materialmente creare, raccogliere e commercializzare informazioni relative alle imprese, non possono conferire loro lo status giuridico che caratterizza i dati iscritti nel registro ufficiale delle imprese, vale a dire l’opponibilità nei confronti di terzi. Lo scopo esplicito dei registri pubblici, quale il registro delle imprese, consiste nel creare una fonte di informazioni attendibile nei rapporti giuridici e pertanto nel garantire la certezza del diritto necessaria ai fini degli scambi sul mercato (cfr. le conclusioni dell’avvocato generale Jaaskinen del 26 aprile 2012, nel caso Compass-Datenbank GmbH contro Republik Òsterreich, causa C-138/11, punti 48-51).

L’attuazione della pubblicità commerciale rientra nei compiti primari della pubblica amministrazione: la Corte di giustizia ha chiarito, con riguardo al sistema austriaco del registro delle imprese, caratterizzato dalla peculiarità secondo cui ivi la legge vieta a chi recepisca quelle informazioni di sfruttarle a fini commerciali (le società di informazioni commerciali), che lo Stato austriaco, vietando sia il riutilizzo dei dati contenuti nel suo pubblico registro delle imprese, sia la commercializzazione di tali dati per creare un più ampio servizio di informazioni commerciali, non agisce in qualità di ‘impresa’ ai sensi dell’articolo 102 TFUE (Corte di giustizia, 12 luglio 2012, C-138/11, Compass-Datenbank, punti 34 e 47).

Si tratta di una parte importante della regolamentazione del mercato, alla cui ‘strutturazione giuridica’ certamente concorre: acquisito ormai che il miglior mercato non è quello senza regole, ma quello ben regolamentato.

4.4.3. – Si parla molto, da qualche tempo, di un ‘diritto all’oblio’.

Il tema del c.d. diritto all’oblio concerne, per come sinora è andato sviluppandosi, le ipotesi in cui il soggetto, che in passato ha visto divenire noti i propri dati personali, abbia successivamente interesse a non vederli ulteriormente diffusi, in particolare sul web. Il campo di elezione del medesimo è quello dei mezzi di comunicazione di massa e delle notizie personali che l’interessato non vorrebbe vedere ancora assurgere agli onori delle cronache.

Ed infatti, questa Corte ha avuto occasione di occuparsene in tema di diffamazione a mezzo stampa, ove si è affermato che il diritto del soggetto a pretendere che passate vicende personali non siano pubblicamente rievocate (nella specie, il c.d. diritto all’oblio era invocato in relazione ad un’antica militanza in bande terroristiche) trova limite nel diritto di cronaca quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione (Cass. 26 giugno 2013, n. 16111; 5 aprile 2012, n. 5525).

È dunque il tema dei dati veritieri, ma per i quali non vi sarebbe più interesse pubblico alla conoscenza: poiché l’identità è dinamica, si pone il problema di conciliare il conflitto tra verità storica e identità attuale. Più che un nuovo diritto, lo si reputa solo uno strumento per tutelare altri diritti, quali la riservatezza, l’identità personale e il diritto alla protezione dei dati personali. Al fondo, il bene giuridico tutelato è sempre quello dell’identità, che va bilanciato tuttavia con altri diritti costituzionali e diritti fondamentali dell’Unione Europea, quali quelli della libertà d’informazione, di espressione, di accessibilità universale alle informazioni su internet (oggi garantita davvero oggi solo dai motori di ricerca) e, per quanto qui interessa, d’impresa.

In effetti, trasparenza dei traffici e diritto alla protezione dati personali sembrano interessi destinati a conoscere il primato di un diritto sull’altro a seconda dei frangenti storici.

Del c.d. diritto all’oblio si è occupata, di recente, la Corte di giustizia dell’Unione Europea del 13 maggio 2014, C. n. 131/12, Google Spain.

In tale occasione, la Corte Europea ha stabilito che “l’attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell’indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come trattamento di dati personali” e che “il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita”.

Dunque, la deindicizzazione del dato risalente nel tempo (nella specie, un annuncio immobiliare di vendita all’asta pubblicato nelle pagine di un quotidiano) è stata stabilita dalla Corte UE a carico del motore di ricerca con riguardo ai link al sito che lo conteneva (così decidendo di dislocare i costi sul soggetto economicamente più forte): ma giammai con riguardo alla pagina del sito web.

Ove pure, mutatis mutandis, volesse richiamarsi allora tale sentenza, in nessun caso potrebbe essere disposta la cancellazione del dato dal sito sorgente – nel nostro caso, dal registro delle imprese – ma, semmai, si tratterebbe solo di limitarne l’utilizzo da parte di altri che dalla fonte quelle informazioni abbiano ricavato, per autonomamente trattarle.

Come si è visto, l’art. 8, 2 comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza) autorizza il trattamento dei dati personali, che vanno trattati in base ad un fondamento legittimo previsto dalla legge? mentre l’art. 52, n. 1, della Carta riconosce che possano essere apportate limitazioni all’esercizio di diritti come quelli sanciti dagli artt. 7 e 8 della medesima, purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

Nel diritto Europeo, dunque, il diritto alla protezione dei dati personali non appare come una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale (in tal senso la sentenza Corte di giustizia, 12 giugno 2003, causa C-112/00, Schmidberger, punto 80).

4.4.4. – Nel diritto interno, l’art. 11 d.lgs. n. 196 del 2003 ha costituito il fondamento, per la sentenza del Tribunale di Lecce impugnata, per ricostruire un ‘diritto all’oblio’ circa la pubblicità resa con il registro delle imprese, specificamente con riguardo alla notizia della veste di amministratore o liquidatore di società fallita.

Questa Corte ha affermato che i principi relativi alle modalità di trattamento ed ai requisiti dei dati, recati dall’art. 11 del d.lgs. n. 196 del 2003 “hanno carattere generale, nel senso che trovano applicazione in riferimento a tutti i trattamenti, pubblici e privati, segnando i confini di liceità degli stessi, ove la stessa regolamentazione specifica di settore non ne limiti o conformi diversamente la portata” (Cass. 15 luglio 2014, n. 16133): ciò, con riferimento all’obbligo di trattamento lecito e corretto, nonché alla proporzionalità, pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, principi parimenti previsti all’art. 11, lett. a) e d). Si può senz’altro qui ribadire il principio, in via generale, anche con riguardo al disposto dell’art. 11, lett. e), sopra ricordato.

Non si tratta ora però, si noti, del problema – già risolto in senso positivo da questa Corte – se il d.lgs. n. 196 del 2003 tuteli anche i dati già pubblici o pubblicati, posto che certamente colui che compie operazioni di trattamento di tali informazioni può trarre un valore aggiunto informativo dal loro accostamento, comparazione, esame, analisi, congiunzione, rapporto od incrocio, non estraibile dai dati isolatamente considerati (Cass. 25 giugno 2004, n. 11864, in tema di divulgazione di notizie sugli amministratori della Rai s.p.a. su di un quotidiano; 8 agosto 2013, n. 18981, sulla Cerved s.p.a.).Onde, allora, solo tale ulteriore trattamento da parte di soggetti terzi può essere svolto – eventualmente – in modo non pertinente o in modo eccedente rispetto alla finalità data di informazione commerciale; mentre pare sempre lecito quello ab origine posto in essere dalla Camera di commercio, che costituisce manifestazione dell’esercizio dell’autorità pubblica diretta alla regolazione del mercato e non alla partecipazione ad esso.

4.4.5. – Sempre nel diritto interno, la Corte costituzionale ha ripetutamente operato (in quei casi, regolando la decorrenza degli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma) in modo da “salvaguardare principi o diritti di rango costituzionale che altrimenti risulterebbero irreparabilmente sacrificati”, al fine di evitare “l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette”: per questo il giudice delle leggi opera normalmente un ragionevole bilanciamento dei valori coinvolti nella normativa sottoposta al suo esame, dal momento che “[l]a Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi” (Corte cost., sentenza 9 maggio 2013, n. 85, su società siderurgica di Taranto; sentenza 11 febbraio 2015, n. 10 sulla c.d. Robin tax; sin dalla sentenza 6 maggio 1985, n. 132, sui limiti alla responsabilità del vettore aereo in tema di trasporto di persone).

In esse vi si afferma che il “punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale” (così la sentenza n. 85 del 2013).

Al bilanciamento non si sottraggono neppure i diritti della persona consacrati in precetti della normativa Europea (Corte cost., 16 ottobre 2014, n. 235, sulla norma in tema di microlesioni da sinistro stradale, cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni; sentenza 28 novembre 2012, n. 264).

Il bilanciamento degli interessi dell’economia ed il corretto funzionamento del mercato anche con i diritti fondamentali è dunque ammesso ed, anzi, ritenuto doveroso dal giudice italiano delle leggi.

Deve richiamarsi il principio di solidarietà secondo cui “il vincolo solidale è destinato a segnare l’agire sociale di ogni sua componente, sia pubblica, che privata, operando, inscindibilmente con il principio di uguaglianza, quel necessario contemperamento tra posizioni idiosincratiche e socialità, attraverso doveri che si impongono per la tutela e protezione di beni e valori della comunità nel suo complesso” (cfr. la citata Cass. 15 luglio 2014, n. 16133, in tema di danno non patrimoniale da violazione del diritto alla protezione dei dati personali; e già sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, laddove ha puntualizzato come il bilanciamento tra i diritti inviolabili della persona ed il dovere di solidarietà comporti che non sia risarcibile il danno per lesione di quei diritti che non superi il “livello di tollerabilità” che “ogni persona inserita nel complesso contesto sociale […] deve accettare in virtù del dovere di tolleranza che la convivenza impone”), in ragione della “primigenia vocazione sociale dell’uomo” e della “originaria connotazione dell’uomo uti socius” (Corte cost. 28 febbraio 1992, n. 75; 17 dicembre 2013, n. 309; v. pure Cass., sez. un., ord. 1 ottobre 2014, n. 20661).

In questa prospettiva va anche la condivisibile affermazione di questa Corte, secondo cui “Il diritto ad esigere una corretta gestione dei propri dati personali, pur se rientrante nei diritti fondamentali di cui all’art. 2 cost., non è un totem al quale possano sacrificarsi altri diritti altrettanto rilevanti sul piano costituzionale” (Cass. 20 maggio 2015, n. 10280).

4.4.6. – La rilevanza delle informazioni di mercato nell’ambito della vita economica e sociale del Paese è stata riscontrata in molte occasioni dallo stesso Garante per la protezione dei dati personali, che ha costantemente respinto le richieste di cancellazione di dati dal registro delle imprese rivolte alla Camera di commercio, sempre escludendo che possa reputarsi illegittima la pubblicità operata nel registro delle imprese (provvedimenti doc. web n. 1128778 del 3 aprile 2003, sul legittimo rifiuto della Camera di commercio di omettere, anche dalla visura camerale storica, qualsiasi riferimento al proprio fallimento da parte di un imprenditore dichiarato riabilitato; doc. web n. 1185197 del 6 ottobre 2005; doc. n. 363 del 4 ottobre 2011; doc. web n. 2130054 del 18 ottobre 2012, relativo a dati giudiziari riportati nella visura camerale storica relativa all’impresa individuale, concernenti l’annotazione dell’esecuzione di pene accessorie a suo carico, nonché l’annotazione della sentenza di riabilitazione emessa dal tribunale di sorveglianza; doc. web n. 2094932 del 30 giugno 2011; con riguardo alla trascrizione di un’ipoteca o di un pignoramento sui registri immobiliari, l’istanza è stata parimenti respinta rispettivamente dai doc. web n. 1066118 del 6 settembre 2002 e n. 1085666 del 30 dicembre 2003).

4.4.7. – Quando si tratti di notizie afferenti gli imprenditori, sul piano pratico appare assai arduo fissare un termine congruo per la conservazione del dato da parte dello stesso legislatore, a meno che non fosse estremamente lungo (viene alla mente quanto stabilito per il casellario giudiziario dall’art. 5, 1 comma, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313: “Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell’ottantesimo anno di età…”).

Si pensi – per restare alla fattispecie di causa all’ipotesi che un terzo danneggiato, oppure un terzo creditore insoddisfatto non risultante dal bilancio di liquidazione, intendano esercitare l’azione risarcitoria contro gli amministratori o i sindaci, di cui all’art. 2395 e 2407 c.c., o perseguire il liquidatore e i soci ex art. 2495 e. e. La stessa incertezza sul dies a quo della decorrenza di tali azioni, in una con l’essenziale esigenza di conoscere la persona contro cui rivolgerle, sconsiglierebbe la fissazione di un termine, perché la composizione dell’organo gestorio o liquidatorio resta a lungo rilevante in relazione a plurime ed anche non immediate esigenze di tutela dei terzi (nella vicenda ora all’esame, addirittura la società era stata cancellata l’anno precedente a quello in cui fu proposto ricorso per la non pubblicità dei dati dell’ex amministratore e liquidatore).

Le iscrizioni nel registro delle imprese avvengono per fatti specifici e tassativi, così come la loro cancellazione, sul presupposto che le finalità – di pubblicità-notizia, dichiarative o costitutive che siano – abbiano un dies a quo, ma non una scadenza.

Il meccanismo prevede semmai l’iscrizione di eventi con i primi incompatibili parimenti iscritti: si pensi alla nascita ed estinzione di una società, al deposito di un bilancio di un esercizio successivo magari privo di perdite, alla revoca di un amministratore prima nominato, alla riduzione di un capitale sociale in precedenza aumentato, all’iscrizione della cancellazione di una società già iscritta o all’iscrizione della chiusura di un fallimento già aperto.

Così pure per i dati di bilancio: la legge prescrive il deposito entro trenta giorni dall’approvazione, e per le società quotate anche dell’elenco dei soci a quella data, il numero di azioni possedute, i nomi di altri titolari di diritti sulle azioni ecc.: tutti dati che, a distanza di qualche tempo, taluno potrebbe desiderare di oscurare, sebbene non sembri possibile stabilire in astratto quando sarebbe venuto meno l’interesse alla conoscenza di quel dato e, quindi, quando la Camera di commercio dovrebbe renderlo non più pubblico.

Il sistema normativo predisposto per il registro delle imprese, insemina, si fonda sul meccanismo ‘iscrizione originaria/iscrizione del dato successivo’ e non certo sulla cancellazione definitiva del primo dato, e ciò pur quando il secondo smentisca il primo.

Va, inoltre, sottolineato che nel registro delle imprese sono conservate in ordine cronologico le informazioni della vita dell’impresa e che i dati risalenti vengono riportati solo nella visura storica e non anche nella visura ordinaria (ex d.m. Ministero dello Sviluppo economico del 23 marzo 2010).

Il trattamento per scopi storici, del resto, può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati (art. 6, lett. b), direttiva 68/151/CE e art. 99 d.lgs. n. 196 del 2003): sebbene le norme sembrino riguardare scopi storici in senso stretto, tuttavia sono indicative di un principio che potrebbe essere esteso, per quanto ora interessa, al caso della c.d. visura storica presso il registro delle imprese, che resta ad attestare nel tempo le vicende imprenditoriali rilevanti sul mercato.

Come nella specie, in cui, come risulta dalla sentenza impugnata, unicamente la visura storica della Immobiliare e Finanziaria Salentina s.r.l. reca le diverse vicende societarie, fra cui il nome dell’amministratore unico. Onde al nome del M. viene ricollegato il dato della qualità di amministratore unico di una società fallita non attraverso la consultazione del registro delle imprese, ma in quanto l’elaborazione e collegamento dei dati vengono operati da società di informazione commerciale.

4.4.8. – Per quanto concerne, in particolare, il fallimento, l’annotazione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese non ha più alcun effetto dopo la chiusura del fallimento, in esso risultando esclusivamente come notizia storica, al fine di consentire ai terzi, attraverso la puntuale cronologia delle iscrizioni, di avere l’esatta rappresentazione (che diversamente sarebbe incompleta) della vita dell’impresa iscritta nel registro. Invero, per effetto della riforma della legge fallimentare, l’inserimento dei dati di chiusura del fallimento nel registro delle imprese (obbligo previsto dall’art. 119 legge fall.) comporta che le iscrizioni relative alla vicenda fallimentare vengano riportate solo nella visura storica della società e non anche nella parte anagrafica dei certificati e visure camerali.

Inoltre, la legge prevede, con la chiusura, la cessazione di ogni effetto della dichiarazione sul patrimonio del fallito e sulle incapacità personali conseguenti (art. 120 legge fall.): dunque, è la stessa (obbligatoria) iscrizione dell’evento ‘chiusura del fallimento’ che circoscrive nel tempo gli effetti giuridici della procedura sia per la società, sia per tutti i soggetti coinvolti a vario titolo.

Onde la negazione della cancellabilità a libera richiesta del dato è, anzi, suffragata, quale logica conseguenza, proprio dall’abrogazione del pubblico registro dei falliti, disposta dal d.lgs. 5 del 2006: l’unica fonte di notizia al pubblico del fallimento rimanendo appunto il registro delle imprese, con conseguente impossibilità di dare luogo (ove lo si pretendesse) alla cancellazione della sentenza di fallimento dagli archivi storici dello stesso (ciò che si annota, semmai, è la intervenuta esdebitazione).

4.4.9. – Quanto esposto, conclusivamente, parrebbe non consentire una risposta positiva al quesito delineato al p.4.1: ciò per l’essenziale ragione che le finalità dell’iscrizione nel registro delle imprese, ossia la necessità di pubblicità in coerenza con gli scopi per cui le informazioni sono state raccolte (ex art. 6 dir. 45/96/CE e 11 d.lgs. n. 196 del 2003), non si esauriscono in un momento dato o determinabile in astratto, ma permangono nel tempo.

Alla stregua dei compiti di pubblicità commerciale che la direttiva 68/151/CE affida alla tenuta del registro delle imprese, l’art. 6 della direttiva 95/46/CE, attuato dall’art. 11, lett. e), d.lgs. n. 196 del 2003 parrebbe, pertanto, da interpretare nel senso che il tempo ‘necessario’ per gli scopi relativi coincide con quello dell’operatività stessa, anche potenziale, sul mercato del soggetto cui la notizia si riferisce, essendo il registro per sua natura destinato a fornire in modo durevole, non prevedibile nella sua utilità cronologica e nei confronti di una pluralità indeterminata di soggetti, tutte le informazioni in esso contenute, derivanti da precisi obblighi di deposito ed iscrizione di atti e documenti.

In altri termini, lo scopo di pubblicità commerciale – per il quale i dati sono raccolti e trattati – non ha, per sua natura, una scadenza temporale, potendo verificarsi anche a distanza di un periodo molto lungo dall’iscrizione, e non prevedibile ex ante nella sua durata, l’esigenza di conoscerli in coerenza con gli scopi stessi.

Gli scopi o finalità della pubblicità commerciale sono quelli di rendere noto, oppure opponibile, oppure esistente un certo fatto giuridico, al fine ultimo della sicurezza del mercato.

Come tale, proprio in ragione della funzione svolta, della pluralità indeterminata dei destinatari, della rilevanza potenzialmente senza limiti di tempo di quegli effetti, del susseguirsi infinito dei commerci – ossia, le caratteristiche del ‘mercato’ imprenditoriale – la pubblicità commerciale mal si presta ad una valutazione in termini di non perdurante utilità: fino a quando esiste un mercato, al quale il soggetto dei cui dati si tratta è permesso di permanere o entrare, sussiste l’esigenza di espletare la funzione della pubblicità, di per sé idonea a costituire una causa di giustificazione per il trattamento dei dati.

In tal modo, si opera il bilanciamento tra l’interesse del singolo e dell’impresa alla riservatezza dei dati, personali ed economici, veritieri (perché se non lo siano si pongono questioni diverse) ad essi afferente e l’interesse del mercato alla conoscenza degli stessi.

In caso contrario, ecco profilarsi i rischi di una memoria collettiva virtuale e priva del retroterra della verità storica, in un novello 1984 orwelliano, tanto più periglioso nel contesto del mercato.

Ove poi altri, utilizzando tali informazioni, le elaborino in modo non consentito, è fatto che resta estraneo alla funzione del pubblico registro, la quale come tale rimane essenziale e indefettibile. Sulla base della normativa Europea ed interna, sembrerebbero, invero, individuabili periodi di tempo massimi di permanenza dei dati rispetto alle finalità perseguite unicamente ove trattati dai soggetti privati che utilizzano i medesimi a fini di informazione commerciale per così dire derivata e rielaborata, decorsi i quali determinati dati dovrebbero quindi essere consultabili solo nel registro delle imprese.

Le esposte considerazioni dovrebbero far concludere nel senso che l’ex amministratore e liquidatore di una società, il cui fallimento sia stato annotato nel registro delle imprese, e successivamente chiuso con la conseguente speculare annotazione, seguita dalla liquidazione e dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, non ha diritto ad ottenere dalla competente camera di commercio la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati relativi all’iscrizione delle predette cariche, rispondendo le relative iscrizioni alla funzione della pubblicità commerciale, in adempimento dei compiti pubblicistici al detto ente affidati ed in ragione della tassatività delle iscrizioni e cancellazioni degli atti dal registro delle imprese.

4.5. – I dubbi rivolti alla esposta ricostruzione.

Nonostante quanto esposto, il ‘diritto all’oblio’ potrebbe, al contrario, reputarsi irrinunciabile tutela dell’identità personale anche nel bilanciamento con la pubblicità dei dati sul registro delle imprese.

Potrebbe, pertanto, ritenersi che la generale applicazione del principio di cui all’art. 6 della direttiva 46/95/CE, riprodotto all’art. 11 del d.lgs. n. 196 del 2003, debba indurre ad individuare un tempo massimo di durata delle informazioni reperibili nel registro delle imprese e, in aggiunta o in alternativa alla detta limitazione, una selezione dei destinatari della informazione.

Ulteriore problema che si porrebbe, allora, è chi dovrebbe operare simili valutazioni.

Sembra arduo immaginare che la stessa Camera di commercio possa (sul piano giuridico e pratico) per ogni richiesta di visura vagliarne l’accoglibilità al momento della richiesta.

Sembra parimenti arduo ipotizzare che la Camera di commercio sia tenuta – allo stato attuale della normativa – a valutare se si giustifichi ancora la permanenza della pubblicità del dato al momento in cui l’interessato ne richieda la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima.

Ove si instauri un contenzioso, il periodo congruo potrebbe forse essere determinato volta a volta dal giudice, adito dal soggetto che si ritenga leso dalla perdurante pubblicità sul registro delle imprese del dato che lo riguarda.

In una controversia, come quella di specie, in cui nessun terzo ha chiesto di acquisire dati presso il registro delle imprese, ma è invece il soggetto interessato ad avere agito contro la Camera di commercio per ottenerne la trasformazione in forma anonima del dato che lo riguarda, il giudice sarebbe chiamato a stabilire se quel dato non debba essere reso pubblico, sulla base di una valutazione probabilistica circa la necessità che il dato rimanga ostensibile per l’assolvimento di tutte le possibili, future richieste e delle loro rispettive finalità, riguardate sia dal punto di vista dell’operatività sul mercato del soggetto del cui dato personale si tratti, sia della speculare permanenza di un interesse di terzi alla conoscenza del dato.

Il rischio che si profila, in mancanza di una legge ad hoc che tale interesse all’oscuramento del dato disciplini individuando la durata ed i destinatari dei dati pubblicati sul registro delle imprese, è quello della difformità delle valutazioni, a qualsiasi organo fossero affidate.

4.6. – Rimessione alla Corte di giustizia.

Tutto quanto esposto induce il Collegio, trattandosi di questione di rilievo e che richiede il coordinamento di principi sottesi a distinte direttive Europee, a sospendere il procedimento ed a sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) le seguenti questioni pregiudiziali:

“1) Se il principio di conservazione dei dati personali in modo da consentire l’identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati, previsto dall’art. 6, lett. e), della direttiva 4 6/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, attuata d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, debba prevalere e, quindi, osti al sistema di pubblicità attuato con il registro delle imprese, previsto dalla Prima direttiva 68/151/CE del Consiglio del 9 marzo 1968 nonché dal diritto nazionale agli art. 2188 c.c. e 8 l. 29 dicembre 1993, n. 580, laddove esso esige che chiunque, senza limiti di tempo, possa conoscere i dati relativi alle persone fisiche ivi risultanti”.

2) “Se, quindi, l’art. 3 della Prima direttiva 68/151/CE del Consiglio del 9 marzo 1968 consenta che, in deroga alla durata temporale illimitata e ai destinatari indeterminati dei dati pubblicati sul registro delle imprese, i dati stessi non siano più soggetti a pubblicità, in tale duplice significato, ma siano invece disponibili solo per un tempo limitato o nei confronti di destinatari determinati, in base ad una valutazione casistica affidata al gestore del dato”.

Il rinvio pregiudiziale determina la sospensione del procedimento.

P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e l’articolo 295 c.p.c., chiede alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle questioni di interpretazione del diritto comunitario indicate in motivazione al p.4.6.

Ordina la sospensione del processo e dispone che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla cancelleria della Corte di giustizia.

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