Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 19 giugno 2015, n. 12800
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27004-2013 proposto da:
(OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 11378/2012 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 23/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO.
La Corte:
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’articolo 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- (OMISSIS) ha convenuto davanti al Tribunale di Napoli la s.r.l. (OMISSIS), chiedendone la condanna alla sostituzione di un televisore di marca Philips, acquistato presso la stessa il 22 febbraio 2003, o la restituzione del prezzo in euro 476,00, essendosi l’oggetto dimostrato gravemente difettoso nell’audio, tanto che il 6.11.2003 si era reso necessario l’intervento di un tecnico il quale ha sostituito gli altoparlanti, senza peraltro poter eliminare l’inconveniente, che si e’ ripresentato un paio di mesi dopo. In entrambi i casi essa aveva avvertito telefonicamente la venditrice.
La convenuta ha resistito, negando che il televisore fosse stato comprato presso il suo negozio ed eccependo comunque la decadenza dell’acquirente dalla garanzia.
Con sentenza del 2006 il GdP ha dichiarato inammissibile la domanda per decadenza dell’attrice dalla garanzia ai sensi degli articoli 1490, 1492 e 1495 cod. civ..
Proposto appello dalla (OMISSIS), la quale ha dedotto fra l’altro l’applicabilita’ alla fattispecie degli articoli 1519 bis c.c. e segg. sulle vendite ai consumatori, il Tribunale di Napoli – con sentenza 19/23 ottobre 2012 n. 11378 – ha confermato la sentenza di primo grado con diversa motivazione, condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali.
La (OMISSIS) propone quattro motivi di ricorso per cassazione.
L’intimata non ha depositato difese.
2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ.) articolo 2697 cod. civ. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, nel capo in cui il giudice di appello ha ritenuto non provato il fatto che il televisore sia stato effettivamente acquistato presso il negozio della (OMISSIS). Richiama lo scontrino fiscale prodotto in giudizio e le testimonianze a conferma sia dell’acquisto, sia della denuncia del vizio, e rileva che – a fronte del documento prodotto – sarebbe stato onere della convenuta dimostrare l’insussistenza dell’acquisto, producendo la documentazione fiscale relativa alla merce venduta quel giorno.
2.1.- Il motivo e’ fondato.
A fronte dell’acquisto al dettaglio di beni di consumo, acquisto che normalmente avviene verbalmente e attraverso lo scambio reale della cosa e del prezzo, non si puo’ esigere dall’acquirente consumatore prova piu’ specifica e dettagliata dell’acquisto che la produzione dello scontrino fiscale rilasciato dal negoziante: documento che e’ da ritenere idoneo a fornire la prova richiesta, soprattutto se il documento rilasciato da quel negozio tratti quel tipo di articoli e se il relativo prezzo corrisponda al valore del bene.
I dubbi manifestati dal giudice di appello circa la marca sono smentiti dalla circostanza, dedotta dalla ricorrente, che la marca Philips risulta dalla bolla di lavorazione rilasciata dal tecnico intervenuto per la riparazione.
La motivazione del giudice di appello, secondo cui lo scontrino fiscale dimostra solo il prezzo pagato e la (OMISSIS) avrebbe potuto avvalersi di un documento rilasciato ad altri, sicche’ dovrebbe dimostrare con altri mezzi l’effettivita’ dell’acquisto, da un lato viene a gravare l’acquirente consumatore di una prova particolarmente onerosa, se non impossibile; dall’altro lato contravviene ai principi in tema di onere della prova di cui all’articolo 2697 cod. civ., poiche’ – ove il prezzo corrisponda al valore del bene che si assume acquistato e la marca rientri fra quelle commercializzate in quel negozio – la contestazione dell’acquisto da parte del venditore e l’addebito al cliente di essersi disonestamente avvalso di un documento altrui, assume la valenza di una vera e propria eccezione, i cui elementi costitutivi debbono essere dimostrati da chi tale eccezione sollevi.
Tanto piu’ quando si consideri che e’ ben piu’ agevole per il venditore dimostrare la non corrispondenza dello scontrino ad un effettivo acquisto avvento in quella data e con quell’oggetto – producendo la documentazione in suo possesso circa i movimenti di magazzino, le registrazioni di cassa, la documentazione fiscale – che non per il cliente dimostrare il contrario.
Il giudice di appello e’ pertanto incorso nella violazione dell’articolo 2697 cod. civ..
3.- Patimenti fondati sono il secondo e il terzo motivo, che denunciano violazione dell’articolo 1335 cod. civ. e dell’articolo 116 cod. proc. civ., nel capo in cui il Tribunale ha ritenuto non provata la denuncia dei vizi, per il fatto che la (OMISSIS) non avrebbe avuto conoscenza della lettera racc. r.r. 27 febbraio 2004 della (OMISSIS), perche’ il 1 gennaio precedente aveva trasferito altrove il suo indirizzo, e perche’ le testimonianze acquisite al giudizio circa le telefonate con cui la (OMISSIS) ebbe ad avvertire la venditrice dei difetti del televisore non sarebbero probanti in quanto “entrambe le testi….non hanno specificato a quale negozio la (OMISSIS) avrebbe telefonato…”.
Quanto alla lettera di denuncia, il ricorrente assume che essa e’ stata inviata e consegnata all’indirizzo della (OMISSIS) risultante dalla scontrino, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; sicche’ il giudice di appello avrebbe dovuto quanto meno accertare se il trasferimento della sede fosse noto alla cliente, per poter addebitare a quest’ultima gli effetti negativi della mancata conoscenza, dovendosi altrimenti applicare il principio di cui all’articolo 1335 cod. civ., per cui la lettera di denuncia e’ da ritenere conosciuta dalla destinataria fin dalla data in cui e’ pervenuta al suo indirizzo, salvo che essa stessa fornisca la prova di non averne potuto acquisire notizia senza sua colpa: prova che nella specie non puo’ presumersi. Se non altro perche’ l’imprenditore e’ tenuto ad organizzarsi in modo da ricevere la corrispondenza anche quando trasferisca altrove la sede dell’impresa (quanto meno nei primi tempi).
Quanto alle telefonate, premesso che la denuncia dei vizi puo’ essere meramente verbale; che l’irrimediabilita’ dell’inconveniente all’audio e’ emersa solo dopo il primo intervento riparatore del novembre 2003, e che non e’ contestato che il venditore fu telefonicamente avvertito, la motivazione della sentenza impugnata e’ insufficiente ed incongrua, in quanto anche qui pone a carico della parte l’onere di una prova impossibile: quello di dimostrare che le persone presenti ad una telefonata possano confermare sotto giuramento a chi ed a quale numero il chiamante abbia indirizzato la telefonata, dovendosi altrimenti presumere che abbia simulato il tutto.
Si ricorda che, nel nostro ordinamento, dolo e mala fede non possono essere presunti, ma debbono essere specificamente dimostrati. In sintesi, l’intera decisione impugnata appare pregiudicata dall’errore di principio del giudice di appello circa il mancato assolvimento da parte dell’attrice dell’onere della prova dell’acquisto del televisore presso il negozio della (OMISSIS).
E’ opportuno che il giudice di merito riesamini la vicenda con maggiore aderenza alla natura del rapporto e degli interessi in discussione, si’ da giustificare il rigetto della domanda sulla base di elementi di prova piu’ concreti e attendibili.
4.- Propongo che i primi tre motivi di ricorso siano accolti per quanto di ragione, restando assorbito il quarto motivo ed ogni altra censura”.
– La relazione e’ stata comunicata e ai difensori delle parti.
– La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio, esaminati gli atti, condivide la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione. Non ravvisa gli estremi per la decisione nel merito, come richiesto dalla ricorrente con la memoria, non risultando la causa sufficientemente istruita, ne’ il ricorso sufficientemente specifico, in ordine a tutte le domande proposte dall’attrice in primo grado, ed in particolare con riferimento alla quantificazione dei danni e delle spese.
In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata e’ cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, affinche’ decida la controversia uniformandosi ai principi sopra enunciati. Il giudice di rinvio decidera’ anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, che decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Non ricorrono gli estremi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, per la condanna della ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Leave a Reply