Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 16 giugno 2015, n. 24967

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO Amedeo – Presidente

Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 117/2014 TRIB. LIBERTA’ di BRINDISI, del 20/06/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

sentite le conclusioni del PG Dott. F. Baldi, rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 20/6/2014 ha accolto l’appello proposto dal Pubblico Ministero, ai sensi dell’articolo 322 bis c.p.p., avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di convalida di sequestro preventivo disposto d’urgenza, dal medesimo P.M., sui beni, tra gli altri, di (OMISSIS), disponendo, conseguentemente, il richiesto vincolo reale per equivalente fino alla concorrenza dell’importo di euro 1.052.872,82 delle somme presenti sui conti bancari del predetto e del coindagato ( (OMISSIS)), delle partecipazioni societarie agli stessi riferibili, dei beni mobili registrati e dei beni immobili, ipotizzandosi, nei confronti dei medesimi, il reato di dichiarazione infedele in concorso di cui all’articolo 110 c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, e articolo 12, comma 1, relativamente alle imposte sui redditi per le annualita’ 2010, 2011 e 2012, posto in essere mediante indicazione di minori elementi attivi.

In particolare, (OMISSIS) era chiamato a rispondere del reato quale istigatore, per avere, nella sua qualita’ di commercialista, tenutario delle scritture contabili dell’impresa del (OMISSIS) ed incaricato della redazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, prestato la propria opera in continuativa difformita’ rispetto ai suoi doveri professionali ed omettendo, poi, ogni adempimento utile per ripristinare la legalita’, pur avendo continuato per lungo tempo ad assistere professionalmente il suo cliente.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite i propri difensori di fiducia.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, osservando che il provvedimento del G.I.P. avrebbe colto nel segno laddove viene ipotizzato il pericolo di un bis in idem, avendo sostanzialmente il Pubblico Ministero posto in essere una nuova azione cautelare al fine di aggirare gli esiti di una precedente, concernente i medesimi fatti, all’esito della quale i beni sequestrati erano stati restituiti all’avente diritto con provvedimento confermato dal giudice del riesame e rispetto al quale e’ pendente ricorso presso questa Corte.

A tale proposito, osserva che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ravvisare il fumus dei reati sulla base dei medesimi elementi sui quali si fondava il precedente provvedimento di sequestro, disposto nell’ambito di altro procedimento penale.

3. Con un secondo motivo di ricorso rileva che, attesa la natura sanzionatoria dell’istituto cautelare applicato, la sua operativita’ presupporrebbe la effettiva percezione di un profitto illecito che, nel caso di specie, risolvendosi in un risparmio di spesa, si sarebbe verificato ad esclusivo vantaggio della societa’ facente capo al coindagato e, conseguentemente, ai suoi organi.

4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge anche con riferimento alla riscontrata urgenza, riferita ad una condotta (la donazione di un immobile alla moglie) – posta in essere prima dell’apertura del procedimento penale nell’ambito del quale e’ stata disposta la misura cautelare reale – che indica come del tutto legittima, evidenziando anche che essa sarebbe stata oggetto di valutazione nell’ambito del primo procedimento penale senza che il giudice formulasse alcun rilievo.

5. Con un quarto motivo di ricorso lamenta il fatto che l’ordinanza del Tribunale sia stata subito posta in esecuzione dal Pubblico Ministero e, rilevando un contrasto giurisprudenziale circa la possibilita’ di dare immediata esecuzione ad un provvedimento di sequestro disposto dal giudice del riesame in riforma di un provvedimento reiettivo del G.I.P., sollecita la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte della relativa questione.

Insiste, pertanto, per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.

Va rilevato, con riferimento al primo motivo di ricorso, che viene in esso posto in evidenza il pericolo di un possibile bis in idem cautelare, valorizzato dal GIP ed escluso, invece, dal Tribunale.

2. Pare opportuno ricordare, a tale proposito, che il c.d. “giudicato cautelare”, come e’ noto, trova la propria ragion d’essere nella necessita’ di assicurare stabilita’ ai provvedimenti cautelari ed in evidenti esigenze di economia processuale, volte ad impedire la riproposizione di questioni gia’ sottoposte al vaglio del giudice e ne viene sottolineata la differenza, rispetto al giudicato in senso proprio, osservando come la peculiarita’ del provvedimento cautelare subordini la sua efficacia alla permanenza delle condizioni di applicabilita’ che ne giustificano l’imposizione e si ponga, quindi, in contrasto con il concetto di stabilita’ ed immutabilita’ che caratterizza il giudicato ordinario. Nel delimitare l’ambito di efficacia del “giudicato cautelare” si fa, quindi, ricorso al criterio della “preclusione processuale”, ritenuto piu’ appropriato e di efficacia limitata alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte e non anche a quelle deducibili e, pertanto, non riferibile ai casi in cui manchi del tutto l’attivazione degli strumenti processuali di controllo (cfr. Sez. U, n. 29952 del 24/5/2004, C. fall, in proc. Romagnoli, Rv. 228117. V. anche Sez. 6, n. 18199 del 27/4/2012, Gerbino, Rv. 252646; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 (dep. 2007), Librato, Rv. 235908).

Si e’ altresi’ specificato che il presupposto del giudicato cautelare in materia di misure coercitive reali e’ l’assoluta coincidenza oggettiva e soggettiva tra piu’ provvedimenti inoppugnabili o non piu’ impugnabili (cosi’ Sez. 6, n. 34565 del 22/5/2014, Eleuteri, Rv. 259902. Conf. Sez. 3, n. 42975 del 16/10/2007, P.M. in proc. Di Fulvio, Rv. 238101; Sez. 3, n. 4515 del 19/12/1997 (dep. 1998), Mocciaro A, Rv. 210364).

3. Cio’ posto, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato ha debitamente preso in considerazione la questione proposta, espressamente escludendo la possibilita’ del paventato bis in idem con argomentazioni che tengono opportunamente conto dei richiamati principi.

Il Tribunale ha infatti dato atto, sulla base degli elementi fattuali a sua disposizione, che il provvedimento emesso nell’ambito di altro procedimento (indicato con il n. 5471/13) ha una coincidenza solo soggettiva con quello oggetto del presente giudizio, essendo le tutto diverse le condotte prese in esame.

Il Tribunale indica, quale elemento di riscontro, la verifica effettuata ponendo a confronto il decreto di citazione a giudizio emesso nel procedimento n. 5471/13 ed i contenuti delle provvisorie incolpazioni formulate nel procedimento successivo, osservando come, pur riguardando entrambi i procedimenti i medesimi soggetti, diversi siano gli anni di imposta presi in considerazione.

Tale significativo e determinante dato fattuale emerge, peraltro, dalla mera lettura del provvedimento impugnato, ove sono indicate nel dettaglio le condotte prese in esame nel primo procedimento e riportati integralmente i capi di imputazione sulla base dei quali il Pubblico Ministero aveva disposto d’urgenza il vincolo reale poi non convalidato dal G.I.P..

La infondatezza del motivo di ricorso risulta, pertanto, evidente.

4. Altrettanto deve dirsi per cio’ che concerne il secondo motivo di ricorso, perche’, come si e’ avuto gia’ modo di rilevare con riferimento ad altri casi, il concorso di persone nel reato implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente ed il sequestro non e’ collegato all’arricchimento personale di ciascuno dei correi, bensi’ alla corresponsabilita’ di tutti nella commissione dell’illecito (cfr. Sez. 2, n. 10838 del 20/12/2006 (dep. 2007), Napolitano, Rv. 235832).

Dunque la misura reale puo’ incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni di ciascuno dei concorrenti, fermo restando che il valore dei beni sequestrati non puo’ complessivamente eccedere il valore del prezzo o del profitto del reato, in quanto il sequestro preventivo non puo’ avere un ambito piu’ vasto della futura confisca (cosi’, su tale ultimo aspetto, v. Sez. 6, n. 28264 del 26/3/2013, Anemone e altro, Rv. 255610. Conf. Sez. 2, n. 2488 del 27/11/2014 (dep. 2015), Giacchetto, Rv. 261853; Sez. 6, n. 34566 del 22/5/2014, Pieracci, Rv. 260815; Sez. 6, n. 17713 del 18/2/2014, Argento, Rv. 259338; Sez. 2, n. 47066 del 3/10/2013, Pieracci e altro, Rv. 257968).

5. Parimenti infondato risulta il terzo motivo di ricorso.

La natura fraudolenta della cessione dell’immobile gia’ sottoposto a sequestro da parte dell’indagato alla moglie e’ stata gia’ accertata in precedenza dai giudici del merito, con provvedimento che ha trovato conferma da parte di questa Corte (Sez. 2, n. 39175 del 8/5/2014, (OMISSIS), non massimata), facendosi notare come risultasse assodato dai giudici del riesame che il trasferimento del bene era avvenuto tra i coniugi circa un mese prima che fosse emesso il provvedimento di sequestro e che, dopo la donazione, l’immobile (sede dello studio professionale dell’indagato) era stato di fatto locato allo stesso e non era mai uscito dalla sua disponibilita’.

Dando dunque atto di tale evenienza e valutando la complessiva condotta posta in essere dall’odierno ricorrente ed oggetto di contestazione in entrambi i procedimenti, nonche’ la fittizia cessione del bene di cui si e’ appena detto, il Tribunale ha ritenuto sussistente ed attuale il pericolo di dispersione del bene mediante altri atti di trasferimento a terzi di buona fede.

Si tratta di una valutazione che il Collegio reputa del tutto legittima e che non viene minimamente intaccata dalle censure formulate, peraltro genericamente, nel motivo di ricorso in esame.

6. Infine, anche l’infondatezza del quarto motivo di ricorso deve ritenersi palese, poiche’ correttamente il Tribunale ha disposto la trasmissione del provvedimento di sequestro adottato al Pubblico Ministero per l’immediata esecuzione.

Nel criticare l’ordinanza sul punto, il ricorrente richiama una risalente pronuncia di questa Corte (Sez. 6, n. 2693 del 5/10/1993, Foglia, Rv. 196916) e, dando atto di un successivo, contrario, indirizzo, manifesta apprezzamento verso il primo, formulando, in via subordinata, una richiesta di rimessione alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto rilevato.

Ritiene tuttavia il Collegio che la questione sia stata prospettata senza tenere conto dei contenuti delle pronunce successive a quella richiamata in ricorso, le quali, con articolate e convincenti motivazioni, hanno dettagliatamente indicato le ragioni per le quali si discostavano dall’originario orientamento, che puo’ ritenersi ormai abbandonato, venendo meno, pertanto, l’originario contrasto.

7. Invero, nella sentenza del 1993 si era sostenuto che l’articolo 325 c.p.p., comma 4, nello stabilire che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322 bis e 324, non ne sospende l’esecuzione, presuppone che un’esecuzione sia in corso, ovvero che l’ordinanza impugnata sia suscettibile di esecuzione, mentre non puo’ riferirsi a provvedimenti che non abbiano tale attitudine, ne’ potrebbe valere implicitamente ad estendere tale attributo ad ordinanze la cui esecutivita’ sia esclusa per esplicita previsione normativa.

La sentenza, richiamando la relazione ministeriale relativa al testo proposto dal Governo del Decreto Legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, che introduceva nel codice di rito l’articolo 322 bis, e l’ordinanza n. 324/1994 della Corte Costituzionale, riguardante l’applicazione dell’articolo 310 c.p.p., comma 3, ad una misura cautelare personale, proponeva una restrittiva lettura del rinvio all’articolo 310 c.p.p., operato dall’articolo 322 bis, intendendolo come riferito alle sole disposizioni del menzionato articolo 310 c.p.p., “che presuppongono l’applicazione di una misura coercitiva personale ed i presupposti della medesima sotto l’aspetto sia procedimentale che decisorio (es. deduzione di motivi anche di merito che nell’impugnazione della misura cautelare reale non puo’ che avere ridotta latitudine, termine d’impugnazione per l’imputato latitante o per il difensore in caso di deposito del provvedimento coercitivo, etc.)”.

8. Una successiva pronuncia (Sez. 3, n. 41078 del 20/9/2007, Simone e altri, Rv. 238097), dando atto, nei termini dianzi indicati, delle conclusioni cui era pervenuta la sentenza 2693M993, richiamava un contrario indirizzo (prospettato da Sez. 3, n. 3788 del 9/11/1995, P.M. in proc. Colonnese ed altro, non massimata) secondo il quale il rinvio che l’articolo 322 bis c.p.p., effettua all’articolo 310, non include il comma 3, in quanto la clausola di compatibilita’ esclude l’applicazione di un precetto non adattabile al regime delle misure cautelari reali, perche’ riferito esclusivamente alla liberta’ personale, con la conseguenza che quanto disposto dall’articolo 325, u.c., si estende anche alle ordinanze applicative del sequestro preventivo emanate dal tribunale in accoglimento del ricorso del P.M. avverso la revoca della predetta misura.

La sentenza, dopo aver richiamato le opposte soluzioni interpretative, dichiara di aderire alla seconda e piu’ recente, ponendo l’accento sulla oggettiva difformita’ esistente tra le misure cautelari personali e quelle reali, che rinviene nella giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite di questa Corte, richiamata nel dettaglio (ed alla quale si rinvia), non mancando di specificare il contrasto tra i contenuti della relazione ministeriale menzionata nella sentenza 2693/1193 e la sistematica e la logica del regime delle misure di cautela reale e di rilevare la compatibilita’ del principio affermato con l’ordinanza n. 324/1994 della Corte Costituzionale, che detta sentenza pure menziona, trattandosi di pronuncia concernente esclusivamente questione relativa alla liberta’ personale.

9. L’indirizzo cui ha aderito la sentenza 41078/2007 ha trovato successiva conferma in altra decisione di questa Corte (Sez. 1, n. 41004 del 20/10/2010, Fucci, Rv. 248936), nella quale si pone in evidenza l’inequivoco tenore letterale dell’articolo 325 c.p.p., comma 4, comma 4, rilevando come lo stesso escluda ogni possibilita’ di applicazione, in via analogica, dei principi stabiliti per le misure cautelari personali alle misure cautelari reali e si richiama la giurisprudenza gia’ menzionata nella precedente pronuncia del 2007.

10. Cio’ posto, rileva il Collegio che l’orientamento da ultimo richiamato e piu’ volte ribadito sia sicuramente condivisibile, in quanto fondato su una lettura coerente delle disposizioni codicistiche in precedenza ricordate, che tiene opportunamente conto del dato letterale e della sostanziale diversita’ tra i provvedimenti in materia di liberta’ personale e le misure cautelari reali.

A tale principio si intende dare, pertanto, continuita’, affermando nuovamente che in tema di misure cautelari reali, e’ immediatamente esecutivo il provvedimento emesso a norma dell’articolo 322 bis c.p.p., dal tribunale del riesame che, in accoglimento dell’appello del P.M., abbia disposto il sequestro preventivo negato dal G.i.p., in quanto non opera in tale settore la diversa previsione relativa alle misure cautelari personali che ne differisce l’efficacia alla definitivita’ del provvedimento.

11. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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