Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 2 luglio 2015, n. 28088

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 6/3/2014 la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Gorizia in data 15/1/2013 con la quale C.M. è stato dichiarato colpevole dei reati di concorso in tentata rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate ai danni di S.F., nonché del reato di concorso in tentata evasione e, ritenuta la continuazione tra i predetti reati, condannato alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed € 1.000,00 di multa oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede a favore della parte civile S.F.. In estrema sintesi, si contesta al C., agendo unitamente a due complici (tutti detenuti presso la Casa Circondariale di Gorizia), di avere minacciato e percosso l’assistente capo di Polizia Penitenziaria F. S. (afferrandolo per il collo, immobilizzandolo con una mano pressata sulla bocca per impedirgli di gridare, percuotendolo con bastoni in legno e calci) intimandogli di consegnare loro le chiavi in suo possesso, il tutto al fine di evadere dalla predetta Casa Circondariale, con evento non riuscito a causa dell’intervento di altro personale di Polizia Penitenziaria. I fatti risalgono al giorno 11/3/2012.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
1. Errata applicazione della legge sostanziale penale e contraddittoria motivazione, risultante dal provvedimento impugnato, quanto alla condanna per il delitto di concorso in evasione (art. 385, comma 2, in relazione all’art. 56 ed all’art. 110 cod. pen.).
Si duole la difesa dei ricorrente del fatto che la Corte di Appello, nella motivazione della sentenza impugnata da un lato avrebbe dichiarato inutilizzabile un verbale di dichiarazioni rese dall’imputato in data 12/3/2012 e, dall’altro, avrebbe poi fatto pieno riferimento a quanto in esso riportato. Inoltre le dichiarazioni della persona offesa S. non sarebbero convincenti non avendo lo stesso citato l’odierno ricorrente e ne avrebbe fatto il nome solo dopo averne discusso con i propri colleghi. Le giustificazioni sul punto sono contraddittorie e non condivisibili.
2. Errata applicazione della legge sostanziale penale, art. 628 cod. pen., che la Corte di Appello ha ritenuto concretarsi per la sottrazione delle chiavi dell’agente della Polizia Penitenziaria descritta in imputazione.
Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che non è configurabile nei fatti il delitto di rapina in quanto la sottrazione delle chiavi all’operatore di Polizia Penitenziaria non aveva alcun intento di natura patrimoniale atteso che qualora l’imputato fosse riuscito ad aprire il cancello della Casa Circondariale, avrebbe, poi, abbandonato le chiavi stesse. Al più l’azione descritta potrebbe configurare il reato di violenza privata.

Considerato in diritto

1. II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata si evince innanzitutto che la Corte di Appello non ha fatto alcun uso probatorio dei verbale di dichiarazioni rese dal ricorrente al personale di Polizia Penitenziaria in data 12/3/2012, atto dichiarato inutilizzabile.
Al riguardo i Giudici distrettuali si sono limitati a rilevare (cfr. ultimo paragrafo di pag. 5 della sentenza impugnata) che è dei tutto irrilevante la dichiarazione spontanea resa dall’imputato in udienza nella parte in cui lo stesso ha voluto smentire di avere ammesso la sua partecipazione al fatto delittuoso atteso che l’atto in cui tale partecipazione sarebbe stata ammessa è comunque inutilizzabile.
Si tratta di un’osservazione assolutamente corretta dalla quale non solo non emerge che la Corte di Appello ha fatto uso dell’atto de qua ma anzi ne ha ribadito l’inutilizzabilità processuale.
A nessuna “prova di resistenza” deve quindi essere sottoposta la sentenza impugnata da parte di questa Corte Suprema atteso che l’atto de qua non è stato utilizzato ai fini del decidere e che la Corte di Appello ha posto a fondamento della propria decisione, congruamente e logicamente motivata, ben altri elementi di prova.
Quanto, poi, alla valutazione di attendibilità del teste/persona offesa S. la Corte di Appello risulta avere positivamente valutato la stessa, sia evidenziando le dichiarazioni che la riscontrano (in particolare quelle di P.A. e di N.B.) sia fornendo una spiegazione ragionevole del perché la persona offesa non incluse in un primo momento il nome dell’odierno ricorrente tra quelli dei soggetti che lo aggredirono.
Sul punto deve solo essere ricordato che “in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni” (Cass. Sez. 2, sent. n. 41505 del 24/09/2013, dep. 08/10/2013, Rv. 257241), il che, peraltro, non si è verificato nel caso in esame.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Ritiene l’odierno Collegio che correttamente i Giudici del merito hanno ritenuto configurabile nel caso in esame il reato di rapina in luogo di quello di violenza privata.
Evidenzia, come detto, parte ricorrente che l’azione descritta nel capo di imputazione de qua potrebbe al più configurarsi come violazione dell’art. 610 cod. pen. essendo di fatto l’azione consistita nel tentativo di impadronirsi delle chiavi dei cancelli della prigione esclusivamente finalizzato al raggiungimento di uno scopo diverso cioè quello in tesi accusatoria di evadere dal carcere. Va detto subito che si è chiarito in sentenza lo sviluppo dell’azione delittuosa il che impedisce di considerare i fatti di cui al capo A) della rubrica delle imputazioni come a sé stanti, rientrando gli stessi nella fase esecutiva dell’azione delittuosa finalizzata all’evasione.
Ecco quindi che il tentare di costringere l’agente di Polizia Penitenziaria a consegnare le chiavi che consentono l’apertura di alcune delle porte/cancelletti del carcere è chiaramente un’azione finalizzata a procacciare a coloro che agirono un “profitto” mediante la sottrazione del bene al legittimo possessore.
In punto di diritto è poi chiaro che “il delitto di violenza privata ha carattere generico e sussidiario e resta escluso, in base al principio di specialità, qualora sussista il fine di procurarsi un ingiusto profitto (dolo specifico) che rende configurabile una ipotesi delittuosa più grave, quale quella di rapina” (Cass. Sez. 2, sent. n. 275 del 24/10/1985, dep. 14/01/1986, Rv. 171566). Infine, deve essere ricordato che “nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene” (Cass. Sez. 2, sent. n. 49265 del 07/12/2012, dep. 19/12/2012, Rv. 253848; Sez. 2, sent. n. 12800 del 06/03/2009, dep. 23/03/2009, Rv. 243953). Ora, nel momento in cui la sottrazione delle chiavi era chiaramente e logicamente finalizzata a consentire agli autori dell’azione di trarre l’ulteriore utilità di evadere dal carcere è di tutta evidenza che il reato configurabile – e correttamente ritenuto configurato dalla Corte di Appello – è quello di cui all’art. 628 cod. pen. e non certo quello di cui all’art. 610 cod. pen., il che rende manifestamente infondate le doglianze difensive al riguardo. Tutt’altro che obsoleta è quindi la decisione di questa Corte Suprema richiamata anche nella sentenza impugnata secondo la quale “ai fini penalistici nella nozione di patrimonio sono comprese anche quelle cose che, pur prive di reale valore di scambio, abbiano comunque un’importanza per il soggetto che le possiede, nel senso che tale soggetto abbia un interesse a possederle. Onde risponde della figura delittuosa di cui all’art. 628 cod. pen. il detenuto che, per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, sottragga ad un agente di custodia con violenza o minaccia le chiavi delle celle” (Cass. Sez. 1, sent. n. 2004 del 24/09/1976, dep. 04/02/1977, Rv. 135247). Detto assunto deve qui intendersi ribadito.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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