Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 19 marzo 2015, n. 11640

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. CITTERIO C. – rel. Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. BASSI A. – Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedet – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 613/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 19/03/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO CARLO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, previa riqualificazione dei capi A e B come delitti di rapina aggravata.

Udito il difensore Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN FATTO

1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) sono tre appartenenti alla polizia di Stato. (OMISSIS) e’ un privato cittadino.

Secondo la ricostruzione accusatoria, giudicata fondata in primo e secondo grado (GUP di Bergamo 16.5.12; Corte d’appello di Brescia 19.3.2013), (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano inteso aiutare (OMISSIS) a liberarsi dalle richieste di pagamento di merce fornitagli da un cittadino extracomunitario ( (OMISSIS)): (OMISSIS), in esito ad accordo con i due, aveva incontrato (OMISSIS) che aveva recato con se’, su sollecitazione dell’uomo, altra merce (giubbotti e scarpe con marchio contraffatto); lo aveva fatto salire sul proprio autoveicolo; i due poliziotti avevano fermato il veicolo, contestato a (OMISSIS) la detenzione della merce contraffatta, avevano poi lasciato la merce sul mezzo e fatto ripartire (OMISSIS), dopo aver invece fatto scendere e perquisito (OMISSIS); avevano quindi sottratto a questi 255,00 euro e il cellulare, facendolo salire sull’autovettura di servizio e trasportandolo in localita’ distante; qui gli avevano restituito il cellulare dopo aver cancellato la rubrica ed i messaggi intercorsi con (OMISSIS), infine lo avevano diffidato verbalmente a non farsi piu’ vedere a (OMISSIS).

(OMISSIS), invece, si era subito recato in questura a (OMISSIS), lamentando l’accaduto.

Si era rivolto all’agente di servizio in guardiola, che lo aveva accompagnato in una sala dove vi erano due o tre agenti (uno di costoro era (OMISSIS); altro era (OMISSIS), nei cui confronti si e’ proceduto con rito dibattimentale conclusosi con la sua assoluzione perche’ il fatto non costituisce reato). Mentre si trovava li’ erano rientrati (OMISSIS) e (OMISSIS), da lui indicati come autori del fatto lamentato.

Accadeva allora che (OMISSIS) e (OMISSIS) redigevano annotazione di servizio nella quale addebitavano a (OMISSIS) condotte di resistenza e danneggiamento del giubbotto dell’uniforme di uno di loro; (OMISSIS) redigeva relazione di servizio nella quale riferiva, tra l’altro, dell’arrivo insieme di (OMISSIS) e dei due colleghi, i secondi accompagnando il primo.

Da qui le imputazioni.

Per (OMISSIS) e (OMISSIS): peculato relativamente alla valigia ed al contenuto (capo A, originariamente contestato al (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 117 c.p. e ritenuto invece dai Giudici del merito con l’attenuante dell’articolo 116 c.p.); peculato in relazione al denaro (capo B); violenza privata pluriaggravata (capo C); falso ideologico (capo E e G) e calunnia (capo F).

Per (OMISSIS): falso ideologico (capo H) e favoreggiamento personale aggravato (capo I).

Al processo di merito ha partecipato (OMISSIS), costituitosi parte civile.

1.1 La Corte d’appello dava conto dello svolgimento delle indagini e delle dichiarazioni di (OMISSIS), si confrontava con le prospettazioni difensive ed in particolare evidenziava che la relazione di servizio redatta dal “piantone” agente (OMISSIS) e l’esame delle riprese effettuate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, sia del centro cittadino di (OMISSIS) che dell’esterno della questura, avevano fornito esatto e congruo riscontro alla successione dei fatti come descritta dal (OMISSIS), permettendo tra l’altro di documentare l’incontro di (OMISSIS) con i due agenti prima di quello tra il primo e (OMISSIS) e l’arrivo di quest’ultimo in questura da solo e prima di quello dei due agenti (p. 7 e 8 sent. app.).

2. I quattro imputati hanno proposto ricorso.

2.1 (OMISSIS) (avv. (OMISSIS)) enuncia unico motivo di erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di peculato. Secondo il ricorrente la qualificazione corretta sarebbe stata quella di truffa: di tale reato dovevano ritenersi sussistere infatti sia l’atto di disposizione patrimoniale della persona offesa, costituito dall’aver caricato borsone e contenuto sul veicolo, sia gli artifici e raggiri costituiti da specifica attivita’ ingannatoria. Per contro, gli agenti non avrebbero mai avuto l’autonoma disponibilita’ della merce, mentre era senz’altro da escludersi la riqualificazione del fatto in termini di rapina (prospettata in alternativa dalla Corte d’appello), per la dedotta mancanza di alcun genere di minaccia.

2.2 Unico e’ l’atto contenente i tre ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), proposto nel loro interesse dal comune difensore ed enunciante motivi che vengono richiamati nei termini concretamente esposti:

-1. “vizio di motivazione” ed “erronea e contraddittoria valutazione dei fatti”: poiche’ (OMISSIS) e’ stato assolto nel processo con rito dibattimentale, dovrebbero essere acquisiti tutti gli atti relativi, indici di un’erronea valutazione delle prove nel nostro processo, in particolare essendo la sua posizione sovrapponibile a quella di (OMISSIS); la relazione di servizio di (OMISSIS) conterrebbe tutti elementi veritieri mentre il riferimento all’ingresso contemporaneo di (OMISSIS) e dei colleghi sarebbe giustificabile considerando i tempi e la posizione di (OMISSIS) nella sala; gli atti di polizia sarebbero stati redatti contestualmente e quindi senza previ accordi e, per le ragioni logiche e di fatto indicate alle pp. 4 e 5 del ricorso, il contenuto della relazione di (OMISSIS) e (OMISSIS) sarebbe veritiero, le contraddizioni essendo di (OMISSIS), che sarebbe stato indotto – in un piu’ ampio contesto di contrapposizioni personali che caratterizzava l’ufficio – alla ricostruzione poi cristallizzata nella relazione, dal sost. commissario (OMISSIS) (presente anche il padre del giovane agente), per “incastrare tutti”; significativa in proposito sarebbe l’aver mostrato a (OMISSIS) anche la foto dell’ispettore capo (OMISSIS), quando lo stesso era pacificamente estraneo alla vicenda;

-2. “inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale circa la ritenuta attendibilita’ del (OMISSIS)”; questi, in quanto indagato per ricettazione in relazione ai beni che ha riferito essergli stati sottratti, ancorche’ poi assolto per la incertezza sull’effettivo contenuto della borsa, non sarebbe attendibile in se’ e sarebbe rimasta sconosciuta la ragione del suo ritorno in questura per la formalizzazione della denuncia nei giorni successivi ai fatti, in realta’ da attribuirsi ad ostilita’ verso (OMISSIS) e (OMISSIS), idonea a escludere genuinita’ alle anche contraddittorie dichiarazioni; l’incertezza sull’effettivo contenuto della borsa (ragione che aveva condotto alla sua assoluzione in primo grado dagli ascrittigli reati ex articolo 474 e 648 c.p.) avrebbe allora dovuto giovare anche agli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS);

-3. errata qualificazione giuridica relativamente ai reati di cui ai capi A), B) e C): trattandosi di “finto” atto di polizia non sarebbe mai stato acquisito alcun possesso, pur solo giuridico, dei beni; neppure sarebbe configurabile la rapina, mancando alcuna minaccia o violenza; al piu’ dovrebbe ritenersi integrato il delitto di truffa aggravata ex articolo 61 c.p., n. 9;

-4. “errore compiuto in relazione alla valutazione dei fatti-reato di cui ai capi E), F) e G)”. Le condotte di falso ideologico ascritte sarebbero scriminate dalla necessita’ di difesa, come risolto in caso analogo, secondo i ricorrenti, da Sez. 5 sent. 6458/2007, da estendersi anche all’imputazione di calunnia;

-5. “quanto alla determinazione della pena” erroneamente la Corte d’appello si sarebbe fermata, per (OMISSIS), alla constatazione dell’assenza di alcun specifico motivo su tale punto della decisione: secondo il ricorrente, l’intero contenuto dell’atto d’appello andava interpretato come sollecitazione anche a rivalutare i fatti sotto il profilo sanzionatorio.

2.2.1 Sono stati depositati motivi aggiunti che allegano elementi probatori acquisiti nel processo con rito dibattimentale relativo a (OMISSIS), quanto alla deposizione di (OMISSIS) e al contrasto tra il sostituto commissario (OMISSIS) e l’isp. capo (OMISSIS), nonche’ ulteriori deduzioni sui punti della “manovra” che avrebbe mirato a incastrare (OMISSIS) travolgendo chi era di servizio con lui e dell’attendibilita’ di (OMISSIS), nonche’ sulle ragioni della sua seconda presentazione per formalizzare la denuncia e sull’effettivo contenuto del borsone.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. I ricorsi sono infondati. Conseguente e’ la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

4. Il primo motivo pare riferibile alla sola posizione di (OMISSIS). Il diverso esito del processo dibattimentale nei confronti di (OMISSIS) e’ del tutto irrilevante. Non solo si tratta di posizioni autonome che, come risulta dalla sentenza d’appello, tali erano state ritenute gia’ nelle determinazioni in sede cautelare dal giudice per le indagini preliminari (p. 8 sent. app.), autonomia che, per se’ (come correttamente osservato dal procuratore generale di udienza) esclude alcuna contraddittorieta’ della motivazione di questa sentenza. Ma, oltretutto, la prospettazione difensiva e’ concretizzata in termini sostanzialmente generici, in quanto non spiega le ragioni della diversa decisione e in che modo queste dovrebbero avere incidenza nel determinare uno dei vizi tassativi di cui dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera E), risolvendosi invece nella sollecitazione ad adottare un apprezzamento di merito diverso da quello, conforme e sorretto da specifica motivazione, dei due Giudici del merito. Per contro, la lettura della sentenza d’appello (che da prima conto esaustivo delle argomentazioni del Tribunale, p. 11, e dei motivi d’appello, p. 13 s.; poi si confronta con questi ultimi e, rinnovato autonomamente l’apprezzamento del materiale probatorio, risponde puntualmente alle censure difensive e spiega, con passaggi logici analitici, perche’ nessun errore di (OMISSIS) era ipotizzabile quando aveva – contrariamente al vero – attestato che (OMISSIS) era giunto accompagnato da (OMISSIS) e (OMISSIS): p. 19 s.) attesta una decisione, conforme all’apprezzamento di primo grado, sorretta da motivazione tutt’altro che apparente, con argomentazioni ne’ manifestamente illogiche ne’ contraddittorie (tant’e’ che, in definitiva, il senso del motivo pare essere quello che i Giudici del merito avrebbero sbagliato perche’ in altro processo (OMISSIS) e’ stato assolto: censura del tutto esulante dall’ambito del giudizio di legittimita’.

Il secondo motivo, che pare riguardare tutti i tre imputati, e’ in realta’ inammissibile per genericita’. I ricorrenti ripropongono la testi del complotto di parte dei funzionari della questura che avrebbero colto l’occasione per incastrare alcuno degli imputati (gli altri essendosi trovati coinvolti) strumentalizzando (OMISSIS), sobillandone la denuncia e forzando l’inesperto e timoroso (OMISSIS). Insomma, una vera e propria articolata calunnia. Ma e’ sufficiente osservare che il ricorso rifugge alcun confronto argomentativo con il dato eclatante del contenuto delle videoriprese (che i Giudici del merito hanno entrambi con motivazione articolata sul punto spiegato essere del tutto coerente con la versione di (OMISSIS) e del tutto contrastante con la versione difensiva) per assegnare la censura a mera appunto generica (per il mancato doveroso confronto) sollecitazione a diversa rivalutazione del materiale probatorio. Quanto alla deduzione sugli effetti favorevoli per gli imputati che non sarebbero stati tratti dalla giudicata incertezza sul contenuto della borsa fatta lasciare sul veicolo di (OMISSIS), e’ sufficiente osservare che la ragione dell’assoluzione e’ stata solo (p. 8 e 9 sent.GUP) l’impossibilita’ di aver certezza della qualita’ della capacita’ ingannatoria della merce, la cui irregolarita’ era invece da ritenersi invece certa: sicche’ nessun dubbio puo’ sussistere sull’obbligo degli agenti di procedere al suo sequestro.

4.1 Cio’ introduce al terzo motivo del ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS), che va trattato insieme con l’unico motivo del ricorso di (OMISSIS), attenendo alla qualificazione giuridica dei fatti ascritti ai capi A (a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), B e C (ai soli (OMISSIS) e (OMISSIS)).

I motivi sono infondati quanto ai capi A e B e manifestamente infondato quanto al capo C. In relazione a quest’ultimo, non ingiustificatamente sia i Giudici del merito che il procuratore generale dell’odierna udienza hanno prospettato la possibile riqualificazione di questa parte di vicenda nei termini di delitto di rapina. Quando infatti questi tre ricorrenti deducono nei rispettivi atti esser certa “l’assenza di ogni elemento riconducibile a violenza alla persona o minaccia”, significativamente ignorano del tutto lo spostamento coattivo di (OMISSIS) sulla vettura di servizio e la minaccia espressa conclusiva di non farsi piu’ vedere in (OMISSIS), in esito all’attivita’ di “perquisizione” (Sez. 2 , sent 44347/2010).

Quanto ai capi A e B, sostengono i ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che si sarebbe trattato di una finta operazione di polizia e la volonta’ del (OMISSIS) si sarebbe esplicata volontariamente a seguito degli artifici e raggiri costituiti dalla “messa in scena” del finto controllo. Ma, come correttamente osservato sul punto da entrambi i Giudici del merito, e’ assorbente la considerazione che (OMISSIS) e (OMISSIS) erano effettivamente in servizio e pertanto avevano l’obbligo giuridico di sequestrare la merce contenuta nel borsone, sicuramente irregolare, e il denaro rinvenuto, quale possibile provento di cessioni precedenti (non spettando a loro la valutazione sull’idoneita’ ingannatola dei beni, aspetto comunque mai prospettato nelle loro difese). Cio’ ha determinato il loro giuridico possesso per ragioni d’ufficio dei beni (merce’ e denaro), la cui appropriazione e’ stata invece consentita al (OMISSIS) (la merce) ed e’ avvenuta in proprio (il denaro): Sez. 6 sent. 12611/2010. La qualita’ giuridica e gli obblighi che competono alla polizia giudiziaria non possono essere “sospesi” a piacimento degli interessati: tant’e’ che non a caso i due hanno redatto una relazione di servizio sui fatti.

Il quarto motivo e’ infondato: il precedente giurisprudenziale richiamato dai ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ significativamente rimasto isolato. Cosi’, per tutte, le successive sentenze della stessa Quinta sezione di questa Corte, numero 3557/2008, 8252/2010, 8579/2011 e 38085/2010, con l’affermazione del principio di diritto, che questa sezione condivide, massimato nei seguenti termini : in tema di falso in atto pubblico, il pubblico ufficiale estensore dell’atto (nella specie, un verbale di arresto) non puo’ invocare la scriminante dell’esercizio del diritto (articolo 51 c.p.), “sub specie” del principio “nemo tenetur se detegere”, per avere attestato il falso al fine di non fare emergere la propria penale responsabilita’ in ordine all’episodio in esso rappresentato, non potendo la finalita’ probatoria dell’atto pubblico essere sacrificata all’interesse del singolo di sottrarsi alle conseguenze di un delitto.

4.2 L’ultimo motivo, personale di (OMISSIS), e’ manifestamente infondato. La Corte d’appello ha correttamente evidenziato che nell’atto di impugnazione di questo ricorrente mancava alcuna specifica deduzione, e richiesta, sul punto del trattamento sanzionatorio. Chi impugna ha l’obbligo di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni esplicita richiesta (articolo 581 c.p.p.).

I punti della decisione relativi all’affermazione di responsabilita’, alla qualificazione giuridica del fatto, al trattamento sanzionatorio nelle sue diverse articolazioni (ciascuna delle quali costituisce ulteriore punto autonomo della decisione) sono tra loro del tutto differenti: e la cognizione del giudice d’appello e’ espressamente limitata ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti (articolo 597 c.p.p., comma 1). Significativo, in proposito, che il punto della decisione relativo alla quantificazione della pena non rientra tra quelli che vedono l’eccezionale cognizione d’ufficio, attribuita al giudice d’appello dell’articolo 597, comma 5, se non limitatamente alla possibilita’ di applicare una o piu’ attenuanti e operare conseguentemente il giudizio di comparazione ex articolo 69 c.p., quando occorra.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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