CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 8 aprile 2015, n. 14112

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENTILE Mario – Presidente

Dott. TADDEI Margheri – Consigliere

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. ALMA M.M – rel. Consigliere

Dott. CARRELLI P.D.M. Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

– (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

– (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la ordinanza emessa nel corso dell’udienza preliminare del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo in data 7/11/2014 nell’ambito del proc.pen. n. 24589/12 R.G.n.r. e n. 777/13 R.G.G.I.P.;

visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STABILE Carmine, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore degli imputati, Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza emessa nel corso dell’udienza preliminare del 7/11/2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo nell’ambito del proc.pen. n. 24589/12 R.G.n.r. e n. 777/13 R.G.G.I.P. che vede imputati tra gli altri (OMISSIS) e (OMISSIS), il Giudice “respinta ogni altra domanda, eccezione o difesa” ammetteva i predetti (oltre altri imputati) al rito abbreviato allo stato degli atti.

Tra le richieste che il Giudice con l’ordinanza de qua respingeva vi era anche quella formulata dagli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) di sospensione del procedimento per messa alla prova degli imputati stessi in relazione ad alcuni dei reati a loro contestati.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore degli imputati, deducendo (ex articolo 606 c.p.p., lettera b), in riferimento all’articolo 464 quater c.p.p., comma 7) la violazione dell’articolo 464 bis c.p.p. e ss., articolo 168 bis c.p. e ss., articolo 81 c.p., e articolo 18 c.p.p.. Osserva la difesa dei ricorrenti che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe errato nel momento in cui, in presenza di una richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova per alcuni dei reati contestati agli imputati (c.d. “messa alla prova parziale”), l’ha respinta affermando che non si poneva un problema di ammissibilita’ di tale richiesta, ma di possibilita’ che la stessa potesse trovare accoglimento “atteso che essa non puo’ accogliersi ex articolo 18 c.p.p., comma 1, prima parte, nei casi come quelli in cui si procede in cui il giudice ritenga la riunione dei reati assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti” atteso che – ha proseguito il Giudice – la prova del reato associativo si fonda proprio su una serie di condotte autonomamente integranti il reato che, al di la’ della mera connessione per continuazione, si intrecciano fra loro e non consentono una valutazione separata.

Cio’ secondo il difensore dei ricorrenti determinerebbe:

a) la violazione dell’articolo 81 cpv. c.p., contestato dal Pubblico Ministero in tutti i capi di imputazione che precluderebbe di fatto all’imputato di poter beneficiare della disciplina della messa alla prova laddove la disciplina della continuazione non deve essere applicata in tutti i casi in cui possa arrecare una danno od un pregiudizio all’imputato;

b) la violazione dello spirito della disciplina della messa alla prova finalizzata alla risocializzazione dell’imputato;

c) la violazione dell’articolo 18 c.p.p., lettera b), laddove la norma prevede la separazione dei processi nei casi di sospensione del procedimento;

d) la violazione dell’articolo 18 c.p.p., lettera a), laddove la norma prevede che se per una o piu’ imputazioni si puo’ addivenire prontamente alla decisione si deve procedere alla separazione dei processi atteso che in nessun caso la necessita’ dell’accertamento dei fatti puo’ prevalere sul principio di rieducazione del reo ex articolo 27 Cost..

La decisione assunta dal Giudice per le indagini preliminari violerebbe quindi il principio del favor rei e, in ogni caso, dipendendo dalla scelta del Pubblico Ministero le modalita’ di esercizio dell’azione penale cio’ determinerebbe una disparita’ di trattamento tra coloro per i quali il Pubblico Ministero decida di procedere separatamente per i vari reati (cosi’ consentendo, laddove sia possibile, agli stessi di coltivare la richiesta di messa alla prova) rispetto a coloro che come del caso di specie sono stati rinviati a giudizio per una serie di reati solo per alcuni dei quali sarebbe applicabile l’istituto de qua.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via del tutto preliminare deve essere evidenziato che l’ordinanza del Giudice per l’udienza preliminare emessa in data 7/11/2014 e’ provvedimento espressamente ricorribile per cassazione ai sensi dell’articolo 464 quater c.p.p., comma 7.

Passando, quindi, all’esame del ricorso, deve essere ricordato che l’articolo 464 bis c.p.p., comma 1, dispone testualmente che “nei casi previsti dall’articolo 168 bis c.p., l’imputato puo’ formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova”.

A sua volta l’articolo 168 bis c.p., comma 1, indica i casi in cui e’ possibile accedere a tale procedura stabilendo testualmente: “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonche’ per i delitti indicati dall’articolo 550 c.p.p., comma 2, l’imputato puo’ chiedere la sospensione del processo con messa alla prova”.

Alla luce del quadro normativo di cui si e’ detto deve essere evidenziato che la problematica si pone laddove ci si trovi in presenza di procedimenti oggettivamente cumulativi nei quali risultano contestati all’imputato sia reati per i quali sarebbe possibile l’ammissione al beneficio sia altri per i quali cio’ non sarebbe possibile.

E’ infatti, di tutta evidenza, che in un caso come quello in esame, non potendosi procedere alla sospensione dell’intero procedimento l’unica soluzione processuale potenzialmente percorribile non potrebbe che essere quella della separazione dei processi ex articolo 18 c.p.p..

In tal caso bisogna pero’ necessariamente tenere in conto la regola generale di cui al disposto del comma 1 del citato articolo 18 che stabilisce che la separazione dei processi e’ disposta “salvo che il Giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti”.

Cio’ e’ quanto avvenuto nel caso in esame avendo il Giudice per l’udienza preliminare evidenziato che “la prova del reato associativo si fonda proprio su di una serie di condotte autonomamente integranti il reato (capi “g”, “h” ed “I”), tra quelli per i quali sarebbe ammissibile la messa alla prova che, al di la’ della mera connessione per continuazione, si intrecciano fra loro e non consentono una valutazione separata”.

Sotto quest’ultimo profilo l’ordinanza del G.U.P. e’ da ritenersi congruamente motivata in relazione all’espressione di un potere valutativo di carattere discrezionale nell’applicazione dell’articolo 18 c.p.p., che certamente gli competeva.

La questione richiede pero’ una valutazione piu’ approfondita sotto il profilo della possibilita’ di procedere ad una messa alla prova “parziale” con conseguente separazione in un processo relativo ad una pluralita’ di reati in contestazione al medesimo imputato dei soli reati per i quali l’istituto sarebbe applicabile, con successiva sospensione del procedimento cosi’ “stralciato”.

Va detto subito che non sono condivisibili le argomentazioni difensive secondo le quali l’ordinanza sarebbe viziata per il fatto che il Giudice ha sostanzialmente privilegiato l’esigenza del compiuto accertamento dei fatti (asseritamente non possibile qualora si fosse proceduto alla separazione dei reati per i quali era potenzialmente possibile la messa alla prova ed alla sospensione del procedimento con riguardo agli stessi), esigenza che trova a sua volta un fondamento costituzionale nella necessita’ di speditezza degli accertamenti giudiziari e nella parallela necessita’ di una corretta e compiuta formazione della prova che a loro volta si inseriscono nel piu’ generale principio dell’obbligatorieta’ dell’azione penale.

Non va dimenticato che seppure sia indubbio che lo spirito della disciplina della messa alla prova riconosce agli imputati la possibilita’ di procedere ad una “risocializzazione” e comunque di accedere ad procedimento di “rieducazione” in conformita’ al disposto dell’articolo 27 Cost., comma 3, il sistema normativo non prevede un diritto assoluto per l’imputato di accedere a tale procedura condizionato alla sola richiesta dell’imputato stesso ma prevede pur sempre l’esercizio di un potere valutativo del Giudice che deve inserirsi nel piu’ ampio quadro della situazione personale dell’imputato nonche’ della situazione processuale nella quale verrebbe ad operare l’istituto della sospensione (parziale) del processo.

Infatti la concessione del beneficio della sospensione del processo con messa alla prova presuppone un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del soggetto interessato, per la cui formulazione non puo’ prescindersi dal tipo di reato commesso, dalle modalita’ di attuazione dello stesso e dai motivi a delinquere, al fine di valutare se il fatto contestato debba considerarsi un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio positivo sull’evoluzione della personalita’ dell’imputato verso modelli socialmente adeguati.

E, valga il vero, neppure si potra’ sostenere, come fa la difesa dei ricorrenti che il giudice sarebbe incorso nella violazione dell’articolo 18 c.p.p., per non avere provveduto alla separazione dei processi nonostante che si fosse in presenza di situazioni per le quali era possibile pervenire prontamente alla decisione per una o piu’ imputazioni (lett. a) o nel caso in cui per una o piu’ imputazioni e’ stata ordinata la sospensione del procedimento (lett. b).

In realta’ non solo nel caso in esame non era ancora stata ordinata la sospensione del procedimento, ma entrambi i casi di cui all’articolo 18, lettera a) e b), per determinare la separazione dei processi erano comunque sottoposti alla condizione principale che il Giudice non abbia ritenuto – come avvenuto – la riunione assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti. Infine, assolutamente inconferente ai fini dell’odierna decisione si presenta l’osservazione secondo la quale si verrebbe a creare una discriminazione della posizione degli imputati a seconda delle modalita’ con le quali il Pubblico Ministero decide di esercitare l’azione penale: nel senso che l’esercizio separato dell’azione penale per reati per i quali sarebbe possibile l’accesso alla procedura di cui al Titolo Quinto – bis del cod. proc. pen. rispetto ai reati per i quali cio’ non sarebbe possibile aprirebbe la strada alla possibilita’ di sospensione del procedimento per i primi mentre cio’ non sarebbe possibile in caso di esercizio “cumulativo” dell’azione penale per entrambe le specie di reati.

Fermo restando, infatti, che secondo la Carta Costituzionale il Pubblico Ministero e’ – e rimane – il dominus dell’azione penale, e che lo stesso Pubblico Ministero non puo’ certo sapere all’atto dell’esercizio dell’azione penale se l’imputato in un momento successivo formulera’ richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, va detto che la possibilita’ per l’imputato di accedere a detta procedura non dipende certo dalle modalita’ di esercizio dell’azione penale ma – come avviene in caso di esercizio dell’azione penale per reati di entrambe le fattispecie – da ben altri fattori legati alla natura dei fatti – reato oltre che dalle conseguenti esigenze di intersecazione probatoria.

Nel caso poi, in cui chi e’ imputato sia chiamato a rispondere allo stesso tempo e nello stesso procedimento di reati per i quali non sia possibile l’accesso all’istituto unitamente ad altri per i quali cio’ sia invece possibile, appare stridente con la struttura del sistema e, diremmo, con gli stessi presupposti dell’istituto che possa avvenire una “parziale” risocializzazione del soggetto interessato.

Del resto e non certo a caso il Legislatore nella formulazione dell’articolo 168 bis c.p., (introdotto dalla Legge 28 aprile 2014, n. 67, articolo 3, comma 11), richiamato dall’articolo 464 bis c.p.p., non ha fatto direttamente riferimento ai reati quanto piuttosto ai “procedimenti per reati…” cosi’ lasciando all’evidenza intendere una visione unitaria e complessiva della prospettiva di risocializzazione del soggetto che potra’ realizzarsi attraverso la messa alla prova previa sospensione dell’intero “procedimento” ma solo quando cio’ sia possibile in relazione a tutti i reati in contestazione.

Non e’ qui in gioco un problema di effetto deflattivo del procedimento che si verrebbe a realizzare attraverso la separazione di alcuni reati in caso di procedimento oggettivamente cumulativo, opzione peraltro esclusa dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte Suprema in caso di richiesta di c.d. patteggiamento parziale (da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 41138 del 23/05/2013, Rv. 256929; v. pero’ contra: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 34915 del 13/07/2011, Rv. 250860) quanto piuttosto il fatto che – pur in presenza di un istituto per cui e’ previsto un diritto di “richiesta all’accesso” (che e’ cosa ben diversa dall’automatico “diritto di accesso”) da parte dell’imputato – non appare pensabile che taluno possa essere possa essere “risocializzato” solo per alcuno dei fatti in contestazione e nel contempo continui a rispondere di ben piu’ gravi connessi fatti-reato per i quali l’accesso all’istituto de qua non e’ consentito. Se, come detto sopra, per l’ammissione (discrezionale) all’istituto de qua non puo’ prescindersi dalla valutazione del tipo di reato commesso, dalle modalita’ di attuazione dello stesso e dai motivi a delinquere, al fine di valutare se il fatto contestato debba considerarsi un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio positivo sull’evoluzione della personalita’ dell’imputato verso modelli socialmente adeguati ecco che ben non si potrebbero ritenere sussistenti tali condizioni nel momento in cui il soggetto e’ contemporaneamente chiamato a rispondere anche di ben piu’ gravi e connessi fatti-reato che ex se contrastano con quella prognosi positiva di risocializzazione che rappresenta il vero ed unico motivo fondante dell’istituto.

Cio’ perche’ l’esigenza di rieducazione del condannato cosi’ come indicata nell’articolo 27 della Carta Costituzionale, comma 3, rappresenta un beneficio non solo per l’imputato ma per la collettivita’ e l’essenza dell’istituto in esame non puo’ certo ricollegarsi al solo fatto materiale di consentire all’imputato di vedere estinto il reato del quale e’ chiamato a rispondere, ma ha radici ben piu’ profonde (e nobili), che tendono all’eradicazione completa delle tendenze di condotta antigiuridica del soggetto e che contrastano con l’idea di un individuo semi-risocializzato.

Naturalmente l’istituto de qua si colloca in una fase anteriore alla definizione del processo e nulla toglie che all’esito dello stesso, qualora ne ricorrano le condizioni di legge l’imputato potra’ nell’eventuale fase esecutiva della sentenza definitoria della vicenda accedere al corrispondente istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale (Legge n. 354 del 1975, ex articolo 47) il cui esito positivo estinguera’ comunque la pena ed ogni effetto penale della stessa.

Alla luce di quanto detto ed in combinato disposto con le ragioni (logiche e congruamente motivate) addotte dal Giudice per l’udienza preliminare nell’ordinanza impugnata, non ritiene l’odierno Collegio che ricorrano le condizione per l’annullamento dell’ordinanza stessa.

Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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