Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite

sentenza 31 marzo 2015, n. 6468

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Primo Presidente f.f.

Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25969/2014 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

  • ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), per delega in calce alla memoria difensiva;

  • resistente –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

  • intimato –

avverso la sentenza n. 141/2014 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 11/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2015 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

uditi gli avvocati (OMISSIS) dell’Avvocatura Generale dello Stato, (OMISSIS), (OMISSIS);

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10.7-11.9.2014 la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura assolse il magistrato (OMISSIS) dalle incolpazioni ascrittegli (svolgimento negli anni 2010 e 2012 di plurimi incarichi extragiudiziari retribuiti di docenza senza avere richiesto la prescritta autorizzazione al Consiglio Superiore della Magistratura, in violazione del Decreto Legislativo n. 109 del 2006, articolo 1 e articolo 3, comma 1, lettera c)), per essere rimasti esclusi gli addebiti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 109 del 2006, articolo 3 bis, ritenendo che la natura dell’incarico, il percepimento di compensi per importi non esorbitanti e le funzioni svolte di magistrato fuori ruolo facevano escludere che, dalla condotta dell’incolpato, fosse derivata una compromissione dell’immagine del magistrato.

Avverso l’anzidetta sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.

(OMISSIS) ha depositato memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente, denunciando erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 109 del 2006, articolo 3 bis, nonche’ vizio di motivazione, deduce che:

– gli incarichi svolti senza autorizzazione erano stati quantitativamente non esigui (sei in totale, di cui 5 concentrati nel 2012 nell’arco di sette mesi) e che gli importi corrisposto erano di una certa consistenza (complessivamente euro 5.704,00 lordi);

– quanto al primo incarico, quello espletato nel 2010, la circostanza che il conferimento era avvenuto subito dopo l’istituzione dell’ente conferente e ormai in prossimita’ dell’espletamento non aveva reso affatto incerta la natura giuridica dell’ente conferente e l’assoggettabilita’ dell’incarico alla disciplina autorizzatoria;

– quanto ai successivi incarichi (quelli svolti nel 2012), era illogica l’affermazione tesa a valorizzare che il magistrato si era determinato all’assunzione degli incarichi in vista del suo prossimo rientro in ruolo, posto che le mansioni espletate dall’incolpato, in servizio presso l’Ispettorato Generale, aggravava semmai il quadro accusatorio, essendo lo stesso chiamato a formulare valutazioni, sotto il profilo deontologico, sulle condotte di altri colleghi;

– la rilevata autorizzabilita’ degli incarichi non poteva ritenersi idonea, sul piano logico, a sostenere di per se’ l’esistenza dell’esimente, non potendo ritenersi che ogni qual volta l’illecito assuma carattere formale ne deriverebbe l’assoluzione per mancanza di offensivita’.

2. Osserva il Collegio che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per tutti gli illeciti disciplinari previsti dal Decreto Legislativo 24 febbraio 2006, n. 109 – ad eccezione di quelli contemplati dall’articolo 2, comma 2, lettera a), e articolo 3, comma 1, lettera d) – e’ la stessa legge ad individuare, tipizzandole, le condotte disciplinarmente rilevanti assunte dal magistrato in contrasto con i doveri di cui all’articolo 1 del suddetto decreto, sicche’ l’accertamento della loro specifica violazione, mentre non rileva sul piano della verifica della sussistenza dell’illecito, essendo tale profilo assorbito da una valutazione compiuta ex ante dal legislatore, per cui e’ esaustivo il confronto tra la fattispecie astratta e la condotta del magistrato a prescindere dalla finalita’ da questi perseguita, conserva invece efficacia sul piano deontologico, in relazione alla possibilita’ di applicazione – rimessa all’apprezzamento del giudice disciplinare – di clausole generali come la scarsa rilevanza del fatto, ovvero la scusabilita’ o giustificabilita’ della condotta dell’incolpato (cfr, Cass., SU, n. 6827/2014). E’ stato inoltre precisato che la norma di cui al Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, articolo 3 bis, aggiunta dalla Legge 24 ottobre 2006, n. 269, articolo 1, (secondo cui “l’illecito disciplinare non e’ configurabile quando il fatto e’ di scarsa rilevanza”), introduce nella materia disciplinare il principio di offensivita’, proprio del diritto penale, secondo il quale la sussistenza dell’illecito va, comunque, riscontrata alla luce della lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, con accertamento in concreto, effettuato ex post; tale bene giuridico va considerato unico per tutte le ipotesi di illecito disciplinare ed e’ identificabile – secondo quanto emerge esplicitamente dall’articolo 3, lettera h), e dall’articolo 4, lettera d), del suddetto decreto – con la compromissione dell’immagine del magistrato, con la conseguenza che, ai sensi del predetto articolo 3 bis, la condotta disciplinare irrilevante va identificata, una volta accertata la realizzazione della fattispecie tipica, in quella che non compromette l’immagine del magistrato (cfr, Cass., SU, n. 25091/2010).

In applicazione di tali principi deve ritenersi che l’individuazione degli elementi fattuali rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza o meno della scarsa rilevanza del fatto va ricondotta ad un giudizio globale teso a riscontrare se, nel caso concreto, l’immagine del magistrato sia stata effettivamente compromessa a seguito dell’adozione di comportamenti integranti, oggettivamente, illecito disciplinare.

Per conseguenza la censura avverso la valutazione resa dalla sentenza disciplinare non puo’ limitarsi ad un’atomistica critica della rilevanza, in se’ considerati, dei singoli elementi di giudizio tenuti presenti a tal fine, ma deve individuare la contraddittorieta’ e l’illogicita’ delle conseguenze che, dall’esame complessivo di tali elementi, sono state tratte al fine di accertare l’effettiva compromissione dell’immagine del magistrato. Nel caso all’esame la sentenza impugnata ha desunto, dai vari elementi di giudizio considerati – ancorche’ ciascuno dei medesimi, di per se’, non escluda la sussistenza dell’illecito – una valutazione conclusiva priva di elementi di contraddittorieta’ o illogicita’, posto che proprio dalla considerazione complessiva di tali elementi puo’ ragionevolmente desumersi l’insussistenza di quella compromissione concreta ed effettiva dell’immagine del magistrato idonea alla dimostrazione della scarsa rilevanza del fatto.

Ed invero, come gia’ affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, i vizi di omessa e di insufficiente motivazione ricorrono soltanto in presenza di argomentazioni da cui non sia possibile desumere la ratio decidendi sottesa alla decisione, ovvero qualora risultino carenti od omessi l’esame e la valutazione di elementi di rilievo tale che, ove fossero stati opportunamente considerati, la decisione sarebbe stata necessariamente diversa, mentre il vizio di contraddittorieta’ e’ denunciabile nella sola ipotesi in cui nel tessuto motivazionale del provvedimento siano ravvisabili affermazioni tra loro cosi’ contrastanti da rendere ancora una volta indecifrabile la ratio decidendi (cfr, ex plurimis e fra le piu’ recenti, Cass., SU, n. 11343/2013).

Il motivo svolto non puo’ dunque trovare accoglimento.

3. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Risultando dagli atti che il procedimento in esame e’ considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo, a tale titolo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in complessivi euro 4.200,00 (quattromiladuecento), di cui euro 4.000,00 (quattromila) per compenso, oltre spese generali 15% e accessori come per legge.

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